Incarto n. 52.2000.00028
Lugano 18 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 dicembre 1999 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 7 dicembre 1999 (n. 5225) del Consiglio di Stato, in materia di rifiuto dell'assistenza giudiziaria e di un'indennità per ripetibili;
richiamato il decreto 12 gennaio 2000 del Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero;
viste le risposte:
- 26 gennaio 2000 del Consiglio di Stato,
- 2 febbraio 2000 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino della Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire), naturalizzato italiano, è titolare di un permesso di domicilio con prossimo termine di controllo fissato al 30 luglio 2000.
B. Con decisione 5 agosto 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata da __________ volta ad autorizzare l'entrata in Svizzera della moglie __________, cittadina della Repubblica Democratica del Congo, e dei figli di nazionalità italiana __________ e __________, soggiornanti a quel momento in Germania, segnatamente per motivi finanziari. L'autorità ha posto in rilievo il fatto che lo Stato del Cantone Ticino doveva anticipare gli alimenti che il ricorrente non versava ad un suo figlio nato da una precedente relazione. Al 30 giugno 1999 l'importo complessivo versato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Dipartimento delle opere sociali ammontava a fr. 19'966.35 e, secondo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, non vi erano elementi atti a ritenere che il ricorrente potesse rimborsare il debito.
C. a) Contro la predetta decisione __________ è insorto il 31 agosto 1999 dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora alla moglie e ai suoi due figli nonché la concessione di un'indennità per ripetibili. Egli ha asserito che era disposto ad estinguere il debito avviando una propria attività lucrativa e cedendo parte del salario.
b) Il 21 settembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ritenendo che fossero adempiute le condizioni per rilasciare il permesso, ha annullato la propria decisione in virtù dell'art. 50 PAmm.
c) Il 22 settembre 1999 il ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
d) L'8 ottobre 1999 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame e ha rifiutato di concedere al ricorrente un'indennità per ripetibili, ritenendo che la revoca della decisione dipartimentale si fondasse sulla base di nuove argomentazioni presentate per la prima volta in sede ricorsuale. Anche la domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta, in quanto successiva all'inoltro del gravame.
D. Il 7 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso tale decisione. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.
E. a) Contro la predetta pronunzia governativa __________ si è aggravato davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico, chiedendone l'annullamento e postulando che gli venisse concessa l'assistenza giudiziaria nonché un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili per il lavoro svolto fino a quel momento dal suo legale. Ha in sostanza sottolineato di aver dovuto ricorrere ad un avvocato al fine di ottenere il ricongiungimento dei propri famigliari in Svizzera.
b) Dopo aver interpellato il Consiglio di Stato e questo Tribunale, con decreto 12 gennaio 2000 il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha stralciato la causa dai ruoli e ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza e per l'emanazione del giudizio.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il Dipartimento delle istituzioni, preso atto delle argomentazioni ricorsuali, si rimette in sostanza al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
1. 1.1. Contro le decisioni relative all'assistenza giudiziaria è dato lo stesso rimedio di diritto previsto per impugnare il merito della causa (art. 30 cpv. 3 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, N. 2 ad art. 30). In concreto, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data, dal momento che la decisione dipartimentale poteva essere impugnata sino al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e contrario; 10 lett. a LALPS). Il ricorrente, titolare di un permesso di domicilio, aveva infatti diritto, in linea di principio, al rilascio di un permesso di dimora in favore di sua moglie e dei suoi figli in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Ad analoga conclusione si può giungere anche per quanto riguarda la competenza di questo Tribunale a decidere sulla mancata assegnazione di ripetibili al ricorrente.
1.2. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Secondo l'art. 30 PAmm, gli istanti od i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l'istanza o il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il gratuito patrocinio. La domanda di assistenza può essere presentata in ogni stadio della procedura ma, in linea di principio, non può essere concessa con effetto retroattivo. Unicamente particolari motivi di equità permettono all'istante di chiedere l'assistenza per la procedura seguita presso le istanze precedenti (Borghi/Corti, op. cit., loc. cit.).
2.2. In concreto, a ragione il Consiglio di Stato ha rifiutato di concedere all'insorgente l'assistenza giudiziaria. Ci si può invero chiedere se il ricorrente non abbia presentato la relativa domanda del 22 settembre 1999 dopo aver preso atto dell'annullamento della risoluzione (v. decisione di annullamento 21 settembre 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione all'avv. __________). A quel momento egli era infatti certo delle possibilità di esito favorevole della causa e la sua situazione di indigenza non rischiava più di compromettere il rilascio del permesso. Sia come sia, il quesito può rimanere indeciso. Il giudizio impugnato va confermato, in quanto l'insorgente ha inoltrato il proprio allegato ricorsuale senza postulare l'assistenza giudiziaria e sostenendo altresì di essere in grado di rimborsare il debito di ca. fr. 20'000.– che egli aveva accumulato nei confronti dello Stato. Il ricorso, su questo punto, si rivela pertanto infondato.
3. Il ricorrente critica inoltre il Governo per avergli negato un'indennità a titolo di ripetibili, che egli aveva regolarmente protestato.
3.1. Il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte (art. 31 PAmm). In caso di modificazione della decisione, l'autorità di ricorso deve decidere non solo sulle spese intese in senso stretto (art. 50 cpv. 4 PAmm), ma anche sulle ripetibili, in quanto alla soccombenza è equiparata l'adesione dell'autorità inferiore alle domande del ricorrente (Borghi/Corti, op. cit., N. 4 ad art. 50 con rinvii).
3.2. Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha negato al ricorrente l'attribuzione di un'indennità per ripetibili senza indicarne i motivi, violando in tal modo il suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost; 26 cpv. 1 e 53 PAmm). Ne consegue che, su questo punto, la risoluzione governativa va annullata già per carenza di motivazione. Il dipartimento ha invece obiettato che il ricorrente avesse provocato un'inutile procedura ricorsuale. A torto. Dall'inserto di causa non risulta che l'insorgente abbia presentato delle nuove argomentazioni per la prima volta in sede ricorsuale. Prima della decisione emanata dal dipartimento, __________ aveva infatti già avuto modo di dichiarare alla Polizia comunale di __________, tra l'altro, che lavorava a __________ presso la ditta __________ e che "è mia intenzione di restare ancora impiegato presso questa ditta succitata ancora per un po' di tempo, fino a quando non avrò trovato una sistemazione lavorativa nel canton Ticino e dopo aver unito definitivamente la mia famiglia (moglie e figli che abitano in Germania)… Al momento non ho ancora trovato nessun tipo di lavoro a __________ " (verbale d'interrogatorio 12 aprile 1999). Ciò è stato ribadito dall'insorgente nel suo scritto 28 maggio 1999 indirizzato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Nel ricorso del 31 agosto 1999 al Consiglio di Stato (ad 3) l'interessato si era del resto limitato ad affermare di essere "già sin d'ora disposto a far fronte a detto impegno e ad iniziare una propria attività lavorativa ed a cedere parte del suo salario". Sulla base di questi ultimi argomenti, il dipartimento ha ritenuto possibile evadere la questione assistenziale ed ha quindi revocato la propria decisione. In realtà, l'insorgente non ha apportato nulla di nuovo rispetto alle sue precedenti dichiarazioni. Il ricorso, su questo punto, si rivela pertanto fondato.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata nella misura in cui nega al ricorrente l'assegnazione di adeguate ripetibili. Il Tribunale non può tuttavia sostituirsi al Consiglio di Stato nella determinazione del quantum delle ripetibili. Il Governo, anche sotto questo profilo, fruisce infatti di un esteso potere discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto (STA 15 aprile 1998 in re G., pag. 3 e 4). Gli atti devono essere pertanto retrocessi all'Esecutivo cantonale, affinché provveda a fissare l'indennità cui ha diritto l'insorgente.
5. Dato l'esito, le ripetibili relative alla procedura avanti a questo Tribunale sono compensate con la tassa di giustizia a carico dell'insorgente, parzialmente soccombente (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 18, 26, 28, 30, 31, 43, 46, 53, 60, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza la decisione 7 dicembre 1999 (n. 5225) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui priva il ricorrente dell'assegnazione di un'adeguata indennità per ripetibili.
§§. Gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda a fissare l'importo delle ripetibili.
2. Non si prelevano tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario