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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.01.2001 52.2000.275

January 2, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·735 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00275  

Lugano 2 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  27 ottobre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 12 ottobre 2000, no. 204/03.10.00, del Comune di __________ in materia di scioglimento del rapporto d'impiego;

vista la risposta 27 novembre 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che nel 1996 __________ è stato incaricato dal municipio di __________ quale docente di scuola elementare per l'anno scolastico 1996-1997;

che con risoluzione 21 luglio 1997 gli è stata conferita la nomina;

che a causa di lamentele di alcuni genitori in merito a difficoltà del docente nella conduzione della classe e nella gestione di singoli allievi, su proposta dell'ispettore il 22 luglio 1998 il municipio di __________ ha prolungato al ricorrente il periodo di prova di un anno, ossia fino al 31 agosto 1999;

che la situazione di disagio si è aggravata nel corso dell'anno scolastico 1998-1999;

che dall'inizio di dicembre 1999 __________ ha dovuto sospendere l'attività causa malattia;

che il 18 luglio 2000 l'esecutivo comunale ha comunicato al docente di essere intenzionato a disdire il rapporto d'impiego conformemente all'art. 60 lett. c LORD;

che con risoluzione 3 ottobre 2000 il municipio ha concretizzato tale intenzione, indicando che contro la stessa era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che contro tale decisione __________ insorge ora davanti a questa corte, chiedendone l'annullamento; delle argomentazioni addotte si dirà all'occorrenza;

che all'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il municipio di __________, con delle motivazioni che verranno esposte, se del caso, in seguito;

che con scritto 12 dicembre 2000 l'insorgente ha chiesto di poter replicare giusta l'art. 49 cpv. 3 PAmm;

considerato,                   in diritto

                                         che prima di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è fissata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);

che il rapporto d'impiego dei docenti comunali è retto dalla LOrd (art. 1 LOrd);

che giusta l'art. 65 LOrd, contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato;

che le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LOrd sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 della medesima legge (cfr. art. 66 cpv. 2 LOrd);

che l'art. 67 cpv. 1 LOrd dispone che il dipendente ha diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo:

-  contro le decisioni di sospensione dall'impiego in caso d'inchiesta (art. 38 LOrd);

-  contro le sanzioni disciplinari più gravi della multa inflittegli dall'autorità (art. 32 cpv. 1 lett. c-f LOrd);

-  contro le decisioni di disdetta del rapporto d'impiego (art. 60 LOrd);

che l'art. 67 cpv. 1 LOrd si limita ad indicare le decisioni deducibili al Tribunale cantonale amministrativo ratione materiae, adottate in applicazione della LOrd;

che la norma in questione non sovverte l'ordinamento generale delle competenze sancito dagli art. 65-66 LOrd; non introduce in particolare la possibilità d'impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dai municipi negli ambiti summenzionati;

che, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere in base ad un'affrettata lettura della norma suddetta, le decisioni rese dai municipi in base alla LOrd vanno quindi in ogni caso impugnate davanti al Consiglio di Stato secondo la regola generale sancita dall'art. 65 LOrd;

che i giudizi resi dal Consiglio di Stato quale istanza di ricorso sono ulteriormente deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, se hanno per oggetto un provvedimento enumerato dall'art. 67 cpv. 1 LOrd;

che il ricorso interposto da __________ contro la disdetta del rapporto d'impiego notificatagli dal municipio di __________ andava pertanto insinuato al Consiglio di Stato;

che l'errata indicazione dei mezzi d'impugnazione contenuta nel provvedimento censurato nulla muta a questa conclusione, ritenuto che la competenza è fissata in modo inderogabile dalla legge;

che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Consiglio di Stato per evasione;

che data l'erronea indicazione dei mezzi d'impugnazione si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 4, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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