Incarto n. 52.2000.00272
Lugano 26 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2000 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 3 ottobre 2000 (n. 4210) del Consiglio di Stato, che ha ridotto da fr. 500.– a fr. 200.– l'importo della multa disciplinare inflitta con decisione 15 giugno 2000 dal municipio di __________ nei confronti dell'insorgente, dipendente delle __________ (ora: __________);
preso atto che il 17 agosto 2001 è stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo extragiudiziale;
rilevato che con lo scritto 21 agosto 2001 l'insorgente ha comunicato al Tribunale di ritirare l'impugnativa e che i comparenti si sono accordati su spese e ripetibili;
ritenuto che il procedimento è così esaurito;
considerato che la richiesta di assistenza giudiziaria pedissequa al gravame dev'essere accolta, in quanto __________ adempie il requisito dell'indigenza e che da un esame forzatamente sommario della causa il ricorso non appare manifestamente infondato (art. 30 PAmm);
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore del ricorrente è invitato a tra- smettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario