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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.2000.270

December 14, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,022 words·~10 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00270  

Lugano 14 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  20 ottobre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 3 ottobre 2000, n. 4235, con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la decisione 27 luglio 2000 della Sezione della circolazione in materia di revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento;

viste la risposta 7 novembre 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 2 settembre 1993 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli della categoria B. In seguito egli è stato oggetto di provvedimenti amministrativi, segnatamente:

7 luglio 1994                                 revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di un mese, per essersi inoltrato in un'intersezione collidendo con un veicolo sopraggiungente;

31 gennaio 1996                          revoca di sicurezza della licenza di condurre a tempo indeterminato per violazione della LStup; riammissione alla guida il 6 maggio 1999;

11 novembre 1999                       revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di 6 mesi, per aver circolato in stato di ebrietà; il periodo di revoca è stato scontato dal 26 settembre 1999 al 25 marzo 2000.

                                  B.   a) Il 6 aprile 2000 __________ ha circolato in autostrada, in territorio di __________, alla velocità di 156 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, laddove vige il limite di 120 km/h.

b) A seguito di tali fatti, il 27 luglio 2000 la Sezione della circolazione, in considerazione dei precedenti dell'interessato e della gravità dell'infrazione commessa, gli ha revocato la licenza di condurre a scopo di ammonimento per la durata di 4 mesi, dal 12 settembre 2000 al 11 gennaio 2001, autorizzandolo comunque in tale periodo alla guida di ciclomotori. L'autorità dipartimentale ha inoltre precisato che l'inosservanza del provvedimento avrebbe comportato il prolungamento della durata del periodo ad almeno sei mesi. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett. a LCStr.

                                  C.   a) Contro la predetta decisone __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo la riduzione della durata del periodo di revoca ad 1 mese, da scontarsi durante le ferie professionali. In sostanza, egli ha invocato il principio di proporzionalità, ponendo in rilievo la non eccessiva gravità dell'infrazione commessa e la necessità della licenza di condurre per motivi professionali. Ha allegato al ricorso la dichiarazione 19 luglio 2000 del proprio datore di lavoro, dalla quale risulta che la mancanza della licenza di condurre potrebbe pregiudicare la continuazione del rapporto di lavoro.

b) Il 29 agosto il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha informato l'insorgente della possibilità di una reformatio in peius, assegnandogli un termine per eventualmente ritirare il gravame.

Con scritto 21 settembre 2000 __________, tramite il proprio patrocinatore, ha dichiarato di mantenere l'impugnativa.

c) Con giudizio 3 ottobre 2000, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e ha modificato la decisione dipartimentale impugnata aumentando la durata del periodo di revoca a 6 mesi, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr.

                                  D.   __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando una riduzione del periodo di revoca a 1 mese. A sostegno dell'impugnativa, egli ribadisce gli argomenti già addotti dinanzi all'autorità di prime cure.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.

I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

                                   3.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).

La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).

Va osservato che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e

dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).

                                   4.   Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento della velocità massima consentita in autostrada compreso fra i 30 ed i 34 km/h comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 124 II 476 consid. 2; 124 II 97 consid. 2b).

Qualora venga accertato un superamento di 35 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso. Una minore severità si giustifica unicamente in circostanze eccezionali, quali quelle in cui può entrare in applicazione analogica l'art. 66 bis CP o in caso di un errore comprensibile sulla velocità autorizzata (DTF 124 II 476 consid. 2; 124 II 97 consid. 2b).

Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 36 km/h la velocità massima consentita, infrazione peraltro da lui ammessa. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata.

                                   5.   5.1. __________ sostiene che la sua colpa dovrebbe essere considerata lieve, avendo egli superato soltanto di un km/h il limite di 35 km/h fissato dalla giurisprudenza per il ritiro obbligatorio della licenza di condurre. Si tratterebbe pertanto di un caso di lieve entità, cui sarebbe applicabile l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr e non l'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale nella DTF 123 II 225.

5.2. Nella DTF 123 II 225 il Tribunale federale ha statuito che nei casi di lieve entità, la durata della revoca può essere inferiore alla durata minima legale di sei mesi prevista dall'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr (consid. 2b). Successivamente, l'Alta Corte ha ulteriormente precisato che per decidere se il caso sia di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr, occorre tener conto della gravità della colpa commessa e della reputazione dell'autore quale conducente dei veicoli motore (DTF 125 II 261 consid. 2b).

In concreto, la colpa dell'insorgente non può affatto essere considerata lieve. Il superamento in autostrada del limite massimo di velocità di oltre 35 km/h, come già rilevato (consid. 4), costituisce infatti una violazione grave delle norme della circolazione stradale tale da comportare il ritiro obbligatorio della licenza di condurre. La colpa del ricorrente è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che è recidivo ai sensi dell'art. 17 lett. c cpv. 1 LCStr, avendo superato il limite di velocità a neppure un mese dalla scadenza della precedente revoca della patente.

Neppure è possibile sostenere che il ricorrente goda di buona reputazione quale conducente: egli è stato infatti oggetto di ben tre provvedimenti di revoca dal 1994 al 1999.

In siffatte circostanze, non sono quindi adempiuti i presupposti richiesti dalla suddetta giurisprudenza per ritenere il caso di lieve entità e quindi per adottare un provvedimento di revoca di una durata inferiore a quella minima di sei mesi stabilita dall'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr. Nella risoluzione 27 luglio 2000 la Sezione della circolazione, applicando l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr è verosimilmente incorsa in un errore di valutazione della fattispecie.

                                   6.   Neppure giova al ricorrente, dipendente della __________, società che si occupa del commercio di metalli preziosi, pietre ed accessori per gioielleria ed orologeria, invocare il bisogno professionale di disporre della licenza di condurre.

                                         A prescindere dal fatto che la giurisprudenza non prende in considerazione un'eventuale necessità professionale di disporre della licenza di condurre al fine di giustificare un riduzione del periodo di revoca al di sotto del minimo legale, in concreto tale necessità è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574). E' ben vero che nello scritto 19 luglio 2000 il direttore commerciale della __________ ha asserito che la revoca della licenza potrebbe influire sulla continuazione del rapporto di lavoro. Egli ha tuttavia precisato che il contratto prevede che, almeno due volte alla settimana, l'insorgente si rechi oltre Gottardo. Se ne deduce che all'interno della società il ricorrente, svolge anche mansioni che non richiedono l'uso di un autoveicolo. Egli ha pertanto la possibilità di ovviare all'impossibilità di condurre veicoli a motore, svolgendo unicamente tali mansioni, anche se ciò dovesse risultare oneroso. Del resto, per gli spostamenti l'insorgente potrebbe anche far capo all'aiuto di conoscenti o di famigliari. Nelle ragioni esposte dal ricorrente si possono quindi ravvisare unicamente quegli inconvenienti - talvolta importanti - che accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione afflittiva di questa misura.

                                   7.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, della colpa effettiva, del fatto che __________ non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 OAC), nonché della circostanza che egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, il provvedimento di revoca aumentato dal Consiglio di Stato a sei mesi, durata corrispondente al minimo previsto dalla legge, appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffahauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkhersrechts, n. 2458).

                                   8.   Stante tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a e c, 32 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 2 cpv. 1 e 2 ONC: 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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