Incarto n. 52.2000.00269
Lugano 20 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 ottobre 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 3 ottobre 2000 (no. 4214) del Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la risoluzione 7 aprile 2000 con la quale il municipio di __________ ha negato loro una licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un biotopo al mapp. __________ RFP situato nella zona del nucleo del paese;
viste le risposte:
- 2 novembre 2000 di __________ e __________;
- 7 novembre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. In esito a vicissitudini che qui non occorre evocare, il 27 gennaio 2000 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso in sanatoria di formare un piccolo stagno di forma ellittica (4 x 3.5 m circa, profondità massima 40 cm) a valle della loro casa di vacanza posta al mapp. __________, nella zona NV1 del paese.
A dispetto del preavviso favorevole espresso dall'autorità cantonale, con risoluzione 7 aprile 2000 il municipio di __________ ha rifiutato agli istanti la licenza edilizia, ritenendo che il biotopo artificiale potesse essere fonte di molestie per le abitazioni primarie poste nelle immediate vicinanze.
B. Adito dai proprietari del mapp. __________, con giudizio 3 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha annullato tale decisione e disposto la retrocessione degli atti al municipio affinché rilasciasse il permesso richiesto.
L'autorità di ricorso di prime cure ha reputato in sostanza che lo stagno, equiparabile ad una piccola installazione per il ricovero degli animali, non era fonte di molestie incompatibili con la funzione residenziale attribuita dal PR al nucleo di __________.
C. Avverso questo giudicato governativo il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento
Narrati i fatti e ricordato che il mapp. __________ è inserito in zona NV, il ricorrente ha annotato innanzi tutto che nei comparti edificabili la competenza decisionale in materia edilizia spetta in fin dei conti all'autorità comunale. La creazione di un biotopo artificiale all'interno della zona edificabile - ha soggiunto - non può essere autorizzata perché in contrasto con i criteri igienici di un nucleo destinato all'abitazione. D'altro canto, il diniego del permesso è sorretto dalla necessità di tutelare l'interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda le immissioni foniche prodotte da anfibi e la presenza di insetti, così come di altri animali attratti dallo stagno, che possono disturbare le proprietà adiacenti.
D. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, il quale ha sollecitato la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti i proprietari del mapp. __________, rifacendosi alle argomentazioni presentate con successo davanti alla precedente istanza.
E. L'8 agosto 2001 si è svolta un'udienza in contraddittorio e una visita dei luoghi, precedute da una verifica dello statuto pianificatorio del mapp. __________ di __________.
Delle risultanze istruttorie si dirà - per quanto necessario - nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del comune insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti istruttori esperiti d'ufficio dal Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. L'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, prevede che il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è concessa solo per insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella finalità della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2 dicembre 1998 in re B. e llcc; RDAT II-1994 N. 56; Zbl 1983 p. 456 e 465; DFGP/UPT, Commento alla LPT, N. 29 ad art. 22; Scolari, Commentario, N. 472 ad art. 67 LALPT).
2.2. L'oggetto della controversia si trova nella zona nucleo del villaggio di __________ (NV1).
Il PR di __________ non definisce con esattezza la funzione assegnata alla zona NV1. L'art. 34 NAPR si limita ad elencare la natura e l'ampiezza degli interventi costruttivi ammessi nel nucleo senza tuttavia specificare il genere di attività consentite in questo determinato comparto territoriale. Alla cifra 2, sotto il titolo "Finalità", la norma si contenta di enunciare il rispetto dei caratteri morfologici, tipologici e storici del tessuto edilizio antico, come anche la salvaguardia degli spazi liberi di valore ambientale al suo interno e sul suo contorno. Gli spazi liberi di particolare valore ambientale indicati sul piano di dettaglio del nucleo in scala 1:500 - si specifica inoltre alla cifra 7 devono rimanere liberi da costruzioni.
Le zone residenziali sono essenzialmente riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa funzione, ivi comprese quelle esercitate nel cosiddetto tempo libero.
Da queste zone sono di norma bandite le attività moleste, ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze dell'abitare; in particolare quelli che ingenerano ripercussioni suscettibili di pregiudicare il conseguimento delle finalità pianificatorie tipiche delle zone residenziali (RDAT II-1999 N. 24).
2.3. Lo stagno in contestazione, di modeste dimensioni (m 4 x 3.5 circa, profondità massima 40 cm), è stato predisposto con cura in un piccolo terrazzo del prato in declivio sottostante la casa di vacanza al mapp. __________ della famiglia __________, giardino che a valle accoglie anche una piscina e che con ogni evidenza non rientra quindi nel novero degli spazi liberi di particolare valore ambientale soggetti a conservazione integrale.
Questa minuscola pozza, creata nella primavera del 1999 mediante impermeabilizzazione di una conca scavata nel terreno, non è di per sé incompatibile con la destinazione abitativa della zona che l'accoglie. Sia che lo si voglia equiparare ad una sorta di piscinetta non balneabile, sia che lo si voglia configurare alla stregua di una semplice opera di sistemazione esterna o di ornamento, lo stagno in quanto tale non si pone in contrasto con la funzione residenziale del nucleo di __________. Quanto agli animali che lo frequenterebbero, il sopralluogo ha permesso di appurare unicamente la presenza di alcuni insetti, il che non esclude tuttavia che in altri momenti del giorno o in altri periodi dell'anno lo specchio d'acqua, a dispetto della sua grandezza invero modesta, possa fungere da rifugio per qualche anfibio o rettile di per sé innocuo. Quand'anche così fosse, non si può di certo affermare che il biotopo sia fonte di immissioni moleste. Premesso che si trova ai margini della zona edificabile, a diretto contatto con la natura e la fauna che la popola, nel caso di specie occorre ammettere che il controverso impianto non appare tutto sommato inconciliabile con la destinazione residenziale del nucleo che sta alle sue spalle. Privo di qualsiasi finalità commerciale, ridotto nelle dimensioni ed insuscettibile di produrre ripercussioni apprezzabili sull'ambiente circostante o di accrescere sensibilmente le immissioni provenienti dalla vicina campagna, lo stagno di cui trattasi può infatti ancora essere considerato alla stregua di un insediamento conforme alla funzione abitativa della zona di utilizzazione all'estremità della quale è stato installato.
Se ne deve concludere con il Consiglio di Stato che a torto il municipio di __________ ha negato ai resistenti la licenza edilizia in sanatoria per la realizzazione del bacino. Il fatto che i resistenti soggiornino a __________ solo qualche settimana all'anno e non abbiano un controllo costante sulla loro residenza secondaria non consente di pervenire a diversa conclusione; decisiva ai fini del presente giudizio reso nell'ambito di un contenzioso di mera natura edilizia è l'accertata conformità dell'insediamento con il principio sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
3. Questo esito non lede l'autonomia decisionale di cui fruisce il municipio in materia di polizia delle costruzioni (cfr., sull'argomento, Scolari, op. cit., N. 968 ad art. 21 LE, RDAT I-1996 N. 14). In effetti, il municipio di __________ - pur disponendo di un ampio margine discrezionale nell'interpretazione e nell'applicazione delle proprie NAPR - in assenza di indicazioni specifiche circa il genere di attività consentita nella zona NV1 non poteva senz'altro ritenere che nel caso di specie lo stagno fosse assolutamente incompatibile con la destinazione abitativa del nucleo. Negando il controverso permesso in questa convinzione l'autorità comunale ha pertanto emanato una decisione insostenibile censurabile da parte di questo Tribunale.
4. Ferme queste premesse il ricorso va respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61 PAmm).
Seppur soccombente il comune viene esentato dal pagamento della tassa di giustizia non essendo insorto a tutela di suoi interessi particolari (RDAT I-1993 N. 19).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 1, 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si preleva tassa di giudizio.
3 Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario