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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.2000.267

December 14, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,880 words·~9 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00267  

Lugano 14 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  19 ottobre 2000 di

__________  

Contro  

la decisione 3 ottobre 2000, n. 4242, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la risoluzione 24 agosto 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi;

vista la risposta 7 novembre 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 21 ottobre 1963 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per veicoli di categoria B. In seguito essa è stata oggetto di un provvedimento di revoca della licenza di condurre della durata di un mese e mezzo per aver superato il limite di velocità prescritto. Il periodo di revoca è stato scontato dal 10 luglio 1999 al 24 agosto 1999.

                                  B.   Il 14 marzo 2000 __________ ha circolato sul tratto semiautostradale __________ - __________, alla guida dell'autovettura Citroen targata __________, ad una velocità accertata con apparecchio radar Multanova di 124 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 80 km/h.

                                  C.   a) A seguito della suddetta infrazione, il Presidente di circolo di Roveredo (GR) con mandato penale 23 giugno 2000, cresciuto in giudicato, ha inflitto ad __________ una multa di fr. 500.--, oltre alle spese d'istruttoria di complessivi fr. 565.--, per grave violazione delle norme della circolazione stradale. In tale decisione è stato pure evidenziato che, tenuto conto dello scarto tra la velocità effettiva e quella indicata dal tachimetro, lo stesso indicava una velocità di 104 km/h, quindi superiore al limite di 80 km/h, rispettivamente che lo stato difettoso dello strumento era palese.

b) Esaminato il mandato penale dell'autorità grigionese e tenuto conto del fatto che __________ era già stata oggetto di un provvedimento di revoca della licenza di condurre dal 10 luglio 1999 al 24 agosto 1999, la Sezione della circolazione ha risolto di revocarle la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di sei mesi, dal 25 settembre 2000 al 24 marzo 2001, autorizzandola in tale periodo a guidare ciclomotori.

                                  D.   Con decisione 3 ottobre 2000, il Consiglio di stato ha respinto il gravame inoltrato da __________ e ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, tenuto conto del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse motivo alcuno per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, già cresciuto in giudicato. Ha inoltre evidenziato che, per costante giurisprudenza, il superamento di un limite di velocità di 44 km/h deve essere sanzionato con una revoca della licenza di condurre e che l'insorgente è recidiva ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr.

                                  E.   Con ricorso 19 ottobre 2000 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della citata risoluzione governativa. La ricorrente, riconfermandosi sostanzialmente nelle argomentazioni già sollevate davanti all'autorità inferiore, contesta l'accertamento dei fatti operato in sede penale, nella misura in cui non è stato tenuto conto del fatto che il tachimetro della sua autovettura indicava una velocità inferiore a quella effettiva.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.

I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

                                   3.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).

La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).

Va osservato che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e

dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).

                                   4.   4.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1).

Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).

4.2. Nel caso in esame, la ricorrente ha superato di 44 km/h la velocità massima consentita. Essa ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata.

La colpa della ricorrente è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene sanzionato per eccesso di velocità. In particolare, essa è recidiva ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, avendo superato il limite di velocità a poco più di un anno e mezzo dalla scadenza della precedente revoca della patente.

                                   5.   In concreto __________ si limita a contestare l'accertamento dei fatti avvenuto in sede penale, nella misura in cui non è stato tenuto conto del fatto che il tachimetro della sua automobile indicava una velocità inferiore a quella effettiva.

                                         5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

5.2. Nel caso di specie la ricorrente ben sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Infatti già il 9 maggio 2000 essa era stata avvertita dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 23 giugno 2000 la competente autorità del Canton Grigioni le ha inflitto una multa per violazione dei limiti di velocità. Considerato che __________ ha rinunciato ad impugnare la decisione penale davanti alle istanze superiori, essa è cresciuta in giudicato. Pertanto alla luce della citata giurisprudenza le è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento giuridico degli stessi da parte dell'autorità penale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal Presidente di circolo di Roveredo.

                                   6.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che le è imputabile per l'accaduto e della reputazione di cui gode quale conducente (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti, di una durata corrispondente al minimo legale, appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri, nonché rispettoso del principio della proporzionalità (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458).

                                   7.   Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 1 e ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro questa decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2000.267 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.2000.267 — Swissrulings