Incarto n. 52.2000.00263
Lugano 4 dicembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 26 settembre 2000 del Consiglio di Stato (no. 4031), che annulla la risoluzione 20 marzo 2000 con cui il consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR comunale;
viste le risposte:
- 18 ottobre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
- 25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
- 25 ottobre 2000 del comune di __________;
- 6 novembre 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con messaggio 13 dicembre 1999 (n. 570/99) il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di adottare il nuovo PR. Con succinti rapporti del 4 e del 7 febbraio 2000, la commissione delle petizioni e quella della gestione hanno sostanzialmente aderito alle proposte del municipio. La commissione edilizia, con rapporto del 10 di quello stesso mese, ne ha a sua volta proposto l’accettazione con le seguenti modifiche:
1. La CE aderisce agli inserimenti dei fondi soggetti a compensazione agricola, subordinando la propria adesione alla presentazione alla prossima riunione del consiglio comunale delle convenzioni con i privati relative all'assunzione da parte loro dei relativi contributi.
2. Il vincolo CP/FLP è limitato al mappale n. __________ (escluso il fondo contiguo n. __________).
3. Il mappale n. __________ è tolto dalla zona agricola e rimane fuori zona.
4. Zona __________: è stralciato il collegamento tra via __________ e l'area aeroportuale. Il tratteggio bianco/rosso è inserito in zona CO-SEA. I tracciati pedonali - per ora solo indicativi - verranno adeguati di conseguenza e saranno definiti al momento della presentazione della domanda di costruzione.
5. L'articolo relativo agli abbuoni per costruzioni su grandi superfici (art. 21 NAPR) vale anche per la CO-SE.
6. L'indicazione "superficie SAC" all'interno del Masterplan è confermata.
7. Deve essere creato un completamento del percorso pedonale tra via __________ e la __________.
Il 25 febbraio 2000 i rapporti delle commissioni sono stati trasmessi ai consiglieri comunali assieme ad un piano allestito dal pianificatore allo scopo di verificare la congruenza degli emendamenti proposti con il PR.
Dopo un incontro con i rappresentanti dei gruppi sedenti in consiglio comunale, il 28 febbraio 2000 il municipio ha risolto di aderire alle proposte di emendamento scaturite dall'esame delle commissioni, dichiarando di integrarle nel messaggio sottoposto al legislativo. La risoluzione, nella quale veniva anche prospettata l’applicazione della clausola d’urgenza, è stata trasmessa ai consiglieri comunali il giorno seguente ed è ulteriormente passata al vaglio delle commissioni anzidette, che hanno allestito un rapporto complementare, distribuito ai membri del legislativo immediatamente prima della seduta.
B. Il 20 marzo 2000 il consiglio comunale, convocato per deliberare sul nuovo PR, ha anzitutto approvato senza discussione, con 22 voti a favore e 3 astenuti, l'entrata in materia con clausola d'urgenza. Il ricorso a questa clausola era essenzialmente motivato dal fatto che la risoluzione 28 febbraio 2000, con cui il municipio dichiarava di integrare nel messaggio accompagnante il nuovo PR gli emendamenti scaturiti dall'esame commissionale, era stato trasmesso ai consiglieri comunali soltanto venti giorni prima della seduta.
Previo esame di dettaglio delle singole componenti del piano, il 20 marzo 2000 il consiglio comunale ha adottato il nuovo PR. La relativa risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale il 24 seguente.
C. Contro questa risoluzione è insorto davanti al Consiglio di Stato il consigliere comunale __________, chiedendone l'annullamento. L’insorgente, che aveva votato contro l'approvazione del piano, eccepiva una serie di violazioni delle disposizioni della LPT volte a garantire la partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. Lamentava inoltre una disattenzione delle norme della LOC che tutelano il diritto all'informazione dei consiglieri comunali.
D. Con giudizio 26 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed annullato la risoluzione di approvazione del PR.
Il Governo ha anzitutto rilevato che il ricorso era ricevibile soltanto nella misura in cui era riferito alle violazioni della LOC. Rinviate alla successiva procedura di approvazione del PR le contestazioni riguardanti l'applicazione della LPT, il Consiglio di Stato ha poi respinto le censure sollevate dal ricorrente in relazione alla sufficienza del messaggio sottoposto al consiglio comunale e degli atti che l'hanno completato o modificato. Ferme queste premesse l'Esecutivo cantonale ha tuttavia ritenuto che non fossero dati i presupposti per procedere con clausola d'urgenza. L'esigenza di portare a compimento la revisione del PR prima del rinnovo dei poteri comunali non rappresenterebbe un valido motivo per giustificare una deroga all'ordinamento dei termini sancito dall'art. 56 LOC.
E. Contro il predetto giudizio governativo il municipio di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente rileva che gli emendamenti proposti dalla commissione edilizia sono stati trasmessi ai consiglieri comunali già il 25 febbraio 2000, assieme ai rapporti delle commissioni ed al piano di verifica della congruenza degli emendamenti proposti dalle commissioni, che era stato allestito dal pianificatore. A partire da questo momento, osserva il ricorrente, le proposte pianificatorie su cui il legislativo era chiamato a pronunciarsi sono rimaste immutate. Il municipio si è limitato a far proprie le modifiche scaturite dall'esame commissionale, aderendovi con risoluzione del 28 febbraio 2000, trasmessa ai consiglieri comunali il giorno seguente. Avendo il consiglio comunale, alla fin fine, deliberato sul messaggio 13 dicembre 1999 e sui rapporti commissionali tempestivamente trasmessi ai suoi membri, non sarebbe nemmeno stato necessario far capo alla clausola dell'urgenza. La risoluzione 28 febbraio 2000 del municipio non avrebbe in effetti modificato i preavvisi espressi dalle commissioni. Il consiglio comunale sarebbe quindi stato tempestivamente ed esaurientemente informato in merito alle proposte elaborate dal municipio con il messaggio ed alle modifiche apportatevi dalle commissioni. Avrebbe quindi deciso con piena cognizione di causa. Ad ogni buon conto, conclude l'insorgente, l'imminente rinnovo dei poteri comunali e le particolari circostanze del caso avrebbero giustificato l'applicazione della clausola d'urgenza.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed __________, che contesta in dettaglio le tesi del ricorrente.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva del ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Oggetto del contendere, in questa sede, è unicamente la legittimità formale (procedurale) della risoluzione mediante la quale il consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR. Sfuggono per contro al giudizio di questo Tribunale le questioni relative alla legittimità sostanziale dell'atto, sulle quali dovrà pronunciarsi dapprima il Consiglio di Stato ed in seguito, eventualmente, il Tribunale della pianificazione del territorio, nell'ambito della procedura di approvazione del piano e di evasione dei ricorsi (RDAT 1999 II n. 23; 1997 II n. 20). Controversa, in questa sede, è unicamente l'applicazione della clausola d'urgenza. Il resistente __________ non contesta invero le considerazioni con cui il Consiglio di Stato ha disatteso le censure che aveva sollevato con riferimento alla sufficienza del messaggio accompagnante il nuovo PR e dei rapporti delle commissioni che l'hanno esaminato. Tali considerazioni, conformi alla giurisprudenza di questo tribunale, non prestano peraltro il fianco a critiche.
3. Giusta l'art. 56 LOC, i messaggi sottoposti dal municipio al legislativo comunale, devono essere motivati per iscritto e trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta giorni prima della seduta (cpv. 1). Salvo i casi in cui è domandata e concessa l'urgenza, soggiunge la norma, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del legislativo (cpv. 2).
La commissione competente per l'esame di un determinato messaggio municipale allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea, rispettivamente del consiglio comunale. La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio ed ai singoli consiglieri comunali (art. 71 cpv. 1 e 2 LOC).
Le norme in questione mirano a preparare le deliberazioni del consiglio comunale, permettendo ai suoi membri di esaminare in modo critico ed approfondito i contenuti delle proposte del municipio, di concertarsi fra loro e di deliberare con piena cognizione di causa.
4. Nell'evenienza concreta, è pacifico che tanto il messaggio municipale 13 dicembre 1999, quanto i rapporti delle commissioni che l'hanno esaminato sono stati trasmessi ai consiglieri comunali entro i termini fissati dagli art. 56 e 71 LOC.
E' invece pervenuta ai consiglieri comunali soltanto venti giorni prima della seduta del legislativo la risoluzione 28 febbraio 2000 con cui il municipio ha dichiarato di aderire alle proposte di emendamento del PR fomulate dalla commissione edilizia. Evenienza, questa, che ha indotto il consiglio comunale a procedere in base alla clausola dell'urgenza.
Orbene, contrariamente a quanto assume il Governo, che ravvisa in questa risoluzione un messaggio atto a determinare una nuova decorrenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 56 cpv. 1 LOC, il provvedimento con cui il municipio ha laconicamente dichiarato di aderire alle proposte di modifica scaturite dall'esame commissionale era una semplice presa di posizione che non richiedeva alcun nuovo esame da parte delle competenti commissioni del consiglio comunale. Il municipio non era per nulla tenuto a far proprie le proposte di modifica avanzate dalla commissione edilizia. Gli emendamenti sollecitati da questa commissione non erano in effetti di carattere sostanziale. Essi si limitavano a modificare il PR su alcuni aspetti marginali, lasciandone immutate le caratteristiche essenziali e le scelte di fondo. Non richiamavano pertanto l'applicazione degli art. 38 cpv. 2 e 59 cpv. 2 LOC, che in caso di accettazione di proposte di emendamento sostanziali impongono di rinviare l'oggetto al municipio ai fini di una rielaborazione del messaggio. Se fossero stati proposti soltanto in sede di discussione del legislativo, invece che in sede d’esame commissionale, questi emendamenti avrebbero potuto essere decisi senza alcun rinvio dell’oggetto al municipio.
Ne discende, che la risoluzione con cui il municipio ha dichiarato di aderire alle proposte di modifica elaborate dalla commissione edilizia e di integrarle nel messaggio sottoposto all’esame del consiglio comunale non imponeva minimamente di far capo alla clausola dell'urgenza. Non integrando gli estremi di un messaggio aggiuntivo, non v'era alcuna necessità di ovviare al fatto che non era stata portata a conoscenza dei membri del legislativo nel termine di trenta giorni di cui all'art. 56 cpv. 1 LOC. Tanto meno sussisteva una necessità di sottoporla ad un nuovo, inutile esame da parte delle commissioni.
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato e ripristinando la risoluzione di adozione del nuovo PR.
Resta riservata al resistente __________ la facoltà di riproporre davanti al Consiglio di Stato, nell’ambito della procedura d’approvazione del PR, le contestazioni riguardanti l’applicazione della LALPT, che non hanno potuto essere esaminate nel quadro del presente procedimento ricorsuale.
La tassa di giustizia è posta a suo carico, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 38, 56, 59, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 26 settembre del Consiglio di Stato (n. 4031) è annullata.
1.2. la decisione 20 marzo 2000 con cui il consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del resistente __________.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario