Incarto n. 52.2000.00251
Lugano 7 dicembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 ottobre 2000 di
__________
contro
la decisione 13 settembre 2000 del Consiglio di Stato (n. 3830) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 maggio 1999 con cui il municipio di __________ gli ha negato il rilascio di una concessione di tassametrista di tipo A;
viste le risposte:
- 9 ottobre 2000 di __________;
- 12 ottobre 2000 di __________;
- 11 ottobre 2000 di __________;
- 16 ottobre 2000 di __________;
- 19 ottobre 2000 di __________;
- 17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
- 30 ottobre 2000 del municipio di __________;
- 8 novembre 2000 di __________;
- 15 novembre 2000 di __________;
- 20 novembre 2000 di __________;
- 20 novembre 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il ricorrente __________, nato nel __________, ha esercitato la professione di tassametrista nel comune di __________ dal 1972 al 1989, anno in cui ha cessato l'attività per svolgere quella di autista privato. A quel momento era titolare di un'autorizzazione di tipo A, con diritto di stazionamento negli appositi stalli su area pubblica, che gli era stata accordata in occasione dell'entrata in vigore dell'attuale ordinanza municipale sul servizio taxi (OMST).
b. Il 22 ottobre 1999 il ricorrente ha chiesto al municipio di ripristinare l'autorizzazione alla quale aveva rinunciato dieci anni prima. Il 26 novembre 1999 il municipio ha respinto la richiesta, rilevando che le autorizzazioni erano accordate in base a pubblico concorso e che il richiedente non poteva comunque riottenerla perché superava l'età massima (50 anni), fissata dall'art. 8 OMST. Il ricorrente non ha impugnato il provvedimento. Per il tramite del suo patrocinatore, il 16 dicembre 1999 ha tuttavia presentato un'istanza di riconsiderazione, che non è stata accolta.
B. Il 23 marzo 2000 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per il rilascio di alcune autorizzazioni di tipo A per il servizio taxi. Il bando poneva fra l'altro come condizione il limite d'età massimo di 50 anni previsto dall'art. 8 OMST.
In tempo utile sono state inoltrate 38 candidature, fra cui quella del ricorrente, che riferendosi al requisito dell'età si è limitato a richiamare l'istanza di riconsiderazione di cui si è detto sopra. Vagliate le candidature inoltrate, il 25 maggio 2000 il municipio ha risolto di accordare l'autorizzazione a 13 concorrenti.
Il 29 seguente l'autorità comunale ha comunicato al ricorrente che la sua candidatura non era stata presa in considerazione a causa del superamento del limite d'età.
C. Con giudizio 13 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il ricorrente non potesse rimettere in discussione una condizione del bando di concorso che aveva omesso di impugnare.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione rifiutata.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente contesta anzitutto di aver accettato senza riserve il bando di concorso, obiettando, fra l'altro, che questo era privo dell'indicazione dei mezzi e dei termini d'impugnazione. Nel merito l'insorgente sostiene poi che l'art. 40 OMST assicurerebbe ai tassametristi autorizzati in base alla previgente ordinanza un diritto di precedenza sui nuovi concorrenti; diritto che farebbe astrazione dalle condizioni personali.
Il limite d'età, soggiunge, sarebbe peraltro stato introdotto al fine di evitare che richiedenti senza esperienza s'inserissero nella professione ad un'età in cui vengono a mancare le capacità di adattamento e di apprendimento. Ipotesi, questa, che nel suo caso non sarebbe data, avendo già esercitato la professione per molti anni, sospendendola soltanto temporaneamente al fine di dedicarsi ad un'attività similare.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Analogamente, anche i concorrenti prescelti sollecitano il rigetto dell'impugnativa con argomenti che per quanto necessario verranno esaminati e discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante escluso da un pubblico concorso, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 2 OMST, "il numero delle autorizzazioni di tipo A è limitato e fissato dal municipio; le stesse vengono rilasciate in base a pubblico concorso".
La procedura del pubblico concorso, applicata al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della professione di tassametrista con diritto di stazionare negli appositi stalli riservati su area pubblica, mira essenzialmente a permettere al municipio di procedere ad una selezione rispettosa dei principi della trasparenza e della parità di trattamento allorché il numero dei richiedenti supera quello dei posti disponibili e delle autorizzazioni accordabili.
2.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente non contesta il numero delle autorizzazioni (13), che il municipio ha ritenuto di accordare in esito al concorso. Né potrebbe contestarlo con successo, considerato l'ampio potere d'apprezzamento che la legge riserva all'autorità in tema di assegnazione di area pubblica ad imprenditori per l'esercizio di attività commerciali.
Il ricorrente non contesta nemmeno esplicitamente la legittimità delle singole autorizzazioni rilasciate dal municipio ai concorrenti qui resistenti. Non sostiene in particolare che tali autorizzazioni siano inficiate da violazione del diritto.
Una contestazione indiretta di quest'aspetto può tutt'al più essere ravvisata nel diritto di precedenza, che l'insorgente pretende di avere su questi concorrenti in forza dell'art. 40 OMST. Norma, che assicurava ai "tassametristi concessionari" ai sensi dell'ordinanza del 16 marzo 1942, che avessero concorso al rilascio delle autorizzazioni di tipo A un diritto di precedenza sugli altri concorrenti, indipendente dalle condizioni poste dagli art. 7 seg. della nuova ordinanza.
La pretesa è tuttavia infondata, poiché lo scopo di tale norma, di natura transitoria, era soltanto quello di permettere ai tassametristi in attività al momento in cui è entrata in vigore l'OMST 1987 di conseguire una nuova autorizzazione per continuare ad esercitare la professione e non già quello di concedere a quei tassametristi una sorta di diritto acquisito all'autorizzazione, che permettesse loro di rientrare in ogni momento nella professione, scavalcando altri concorrenti, dopo aver svolto per anni altre attività.
Non contestando l'insorgente le autorizzazioni rilasciate agli altri concorrenti e non essendo nemmeno ravvisabile un motivo che permetta di ritenere che il municipio abbia violato il diritto, preferendo gli altri concorrenti all'insorgente, viene a mancare qualsiasi spazio per accogliere il ricorso. Anche se le eccezioni sollevate dal ricorrente nei confronti del limite d'età sancito dall'art. 8 OMST fossero accolte, non sarebbe ancora dimostrato che la decisione di assegnare le 13 autorizzazioni ad altri concorrenti è inficiata da violazione del diritto.
Già per questo motivo la decisione impugnata va confermata.
3. L'impugnativa andrebbe comunque respinta anche prescindendo dalle considerazioni sin qui svolte, perché il ricorrente ha omesso di impugnare il bando di concorso per contestare la condizione riferita al limite d'età. Vero è che il bando di concorso non era munito dell'indicazione dei mezzi e dei termini d'impugnazione prescritta dall'art. 26 PAmm. Il principio della buona fede esclude tuttavia che il ricorrente possa prevalersi di tale difetto per proporre soltanto in sede di ricorso contro la decisione di diniego dell'autorizzazione un'eccezione che ha omesso di sollevare al momento della pubblicazione del bando. Il ricorrente si era infatti avvalso dell'assistenza di un legale, che non poteva ignorare che per contestare la condizione del concorso relativa all'età non bastava richiamarsi all'istanza di riconsiderazione, di cui si è detto in narrativa, ma occorreva impugnare formalmente il bando.
Al di là di queste considerazioni di natura procedurale, anche se si volesse ammettere che i trascorsi professionali del ricorrente giustifichino un'eccezione al limite d'età di cui all'art. 8 OMST, non sarebbe ancora dimostrato che il municipio sia incorso in una violazione del diritto rilasciando le 13 autorizzazioni in palio a concorrenti più giovani.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 200.- al resistente __________ e fr. 400.- al resistente __________ a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario