Incarto n. 52.2000.00242
Lugano 20 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 settembre 2000 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 (n. 3476) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 4 maggio 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi;
vista la risposta 10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 febbraio 1987 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B. In seguito egli è stato oggetto di tre provvedimenti amministrativi, segnatamente:
29 gennaio 1993 ammonimento, per aver circolato a 89/94 km/h (limite 60 km/h);
4 febbraio 1994 ammonimento, per aver circolato a km/h 123/129 (limite km/h 100);
17 settembre 1998 revoca della licenza di condurre della durata di un mese, per aver effettuato una manovra di sorpasso a velocità inadeguata (forte pioggia) ed oltre la linea di sicurezza creando grave pericolo; il periodo di revoca è stato scontato dal 15 dicembre 1998 al 14 gennaio 1999.
B. Il 6 aprile 2000, alle ore 15.50, __________ ha circolato in territorio autostradale di __________ (uscita di __________), alla guida dell'autoveicolo "Opel Vectra" targato __________, ad una velocità, accertata con apparecchio laser Laveg di 130 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 80 km/h.
C. a) A seguito della suddetta infrazione, il 4 maggio 2000, la Sezione della circolazione, considerato che __________ era già stato oggetto di un provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre dal 15 dicembre 1998 al 14 gennaio 1999, ha risolto di revocargli la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di sei mesi, dal 5 giugno 2000 al 4 dicembre 2000 inclusi, autorizzandolo in tale periodo a guidare ciclomotori.
b) Con decisione 19 maggio 2000, cresciuta in giudicato, l'autorità dipartimentale ha inflitto a __________ una multa di fr. 780.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 40.-, per superamento dei limiti di velocità.
D. a) Il 22 maggio 2000 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la risoluzione di revoca, postulandone l'annullamento. Il ricorrente ha contestato l'accertamento dei fatti operato dalla polizia, con particolare riferimento al metodo utilizzato per il rilevamento della velocità. Ha infine evidenziato la propria necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
b) Con giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e ha confermato il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione, considerandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, tenuto conto del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalla constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, già cresciuto in giudicato. Ha inoltre evidenziato che, per costante giurisprudenza, il superamento di un limite di velocità di 50 km/h deve essere sanzionato con una revoca della licenza di condurre e che l'insorgente è appena stato oggetto di un provvedimento di revoca nel 1998, conclusosi il 14 gennaio 1999.
E. Con ricorso 26 settembre 2000 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale l'annullamento della citata risoluzione governativa ed in via subordinata una riduzione della revoca ad un periodo minore di tre mesi. L'insorgente, riconfermandosi nelle argomentazioni già sollevate davanti all'autorità inferiore, contesta l'accertamento dei fatti operato dalla polizia e ribadisce la propria necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
Va osservato che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e
dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).
4. 4.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1).
Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
4.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 50 km/h la velocità massima consentita. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata.
La colpa del ricorrente è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene sanzionato per eccesso di velocità. In particolare, egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, avendo superato il limite di velocità a pochi mesi dalla scadenza della precedente revoca della patente ed inoltre ha alle spalle due ammonimenti per la medesima infrazione.
5. 5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
5.2. Nel caso di specie il ricorrente ben sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Infatti già il 14 aprile 2000 egli era stato avvertito dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 19 maggio 2000 l'autorità dipartimentale gli ha inflitto una multa per violazione dei limiti di velocità. Considerato che __________ non ha impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa, essa è cresciuta in giudicato. Pertanto alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede, irrilevanti i motivi per i quali egli non ha presentato ricorso contro la risoluzione di multa, gli è preclusa la possibilità di mettere nuovamente in discussione sia i fatti in oggetto sia l'apprezzamento degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla Sezione della circolazione.
6. 6.1. L'insorgente, responsabile artistico della società __________, allega di avere una necessità professionale di disporre della licenza di condurre. L'Esecutivo cantonale, nel giudizio impugnato, non ha preso posizione su tale argomentazione.
6.2. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., consid. 2c).
6.3. Per __________, organizzatore di manifestazioni, spettacoli e concerti, la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la situazione dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.
E' ben vero che nella sua professione __________ è obbligato a spostarsi in luoghi diversi per incontrare gli artisti, gli sponsor ecc.. Va tuttavia evidenziato che il ricorrente ha comunque la possibilità di far capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici o di un ciclomotore, nonché di ricorrere all'aiuto di conoscenti. In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere ovviati, come detto, utilizzando i mezzi pubblici o un ciclomotore.
7. Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva, del fatto che __________ non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), nonché della circostanza che egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr (cfr. consid. A), il provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti, di una durata corrispondente al minimo previsto dalla legge, appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458).
8. Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c, 32 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 2 cpv. 1 e 2 ONC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria