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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.2002 52.2000.233

August 5, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,353 words·~7 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00233  

Lugano 5 agosto 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

Composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

Segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  22 settembre 2000 di

__________ e __________ rappr. da __________  

Contro  

la risoluzione 30 agosto 2000 (n. 3359) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la decisione 15 dicembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio per i figli __________ e __________;

viste le risposte:

-    10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;

-    26 ottobre 2000 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto e in diritto

che nell'estate 1990 il cittadino iugoslavo (Kosovo) __________ è entrato in Svizzera in maniera irregolare depositando in seguito una domanda d'asilo;

che il 25 marzo 1996 sua moglie __________ e i suoi figli __________, __________ e __________, anch'essi richiedenti l'asilo, sono entrati in Svizzera a titolo di ricongiungimento famigliare;

che il 10 dicembre 1998 l'Ufficio federale dei rifugiati (in seguito: UFR) ha riconosciuto lo statuto di rifugiato a __________ (art. 3 cpv. 1 e 2 vLAsi) e ai suoi famigliari (art. 3 cpv. 3 vLAsi: ricongiungimento per i richiedenti l'asilo);

che il 27 gennaio 1999 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di domicilio giusta l'art. 28 vLAsi (dal 1° ottobre 1999 art. 60 cpv. 2 nLAsi, applicabile a tutte le procedure pendenti: persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni e nei confronti delle quali non sono dati i motivi di espulsione previsti all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS);

che, nel contempo, __________ e __________ hanno chiesto anch'essi un permesso di domicilio invocando l'art. 17 cpv. 2 LDDS, secondo cui i figli celibi di età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori;

che __________ e __________ hanno invece postulato il rilascio di un permesso di dimora, siccome non adempivano ancora i requisiti legali temporali previsti dall'art. 28 vLAsi;

che il 28 ottobre 1999 il dipartimento ha posto __________ al beneficio di un permesso di domicilio, mentre gli altri componenti della sua famiglia hanno ottenuto un'autorizzazione di dimora annuale;

che con decisione 15 dicembre 1999, fondata sull'art. 60 cpv. 2 nLAsi, l'autorità ha rifiutato di rilasciare un permesso di domicilio a __________ e a __________, in quanto soggiornavano da meno di cinque anni in Svizzera;

che con giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale del 15 dicembre 1999, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ in favore dei suoi figli __________ e __________. In estrema sintesi, il Governo ha ritenuto che l'art. 60 cpv. 2 nLAsi fosse esaustivo e che, in quanto lex specialis, non permettesse l'applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Alla cifra 3 del dispositivo è stato indicato che la decisione era definitiva;

che contro la predetta pronunzia, __________ e __________ si sono tempestivamente aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che quest'ultimo e __________ venissero inclusi nel permesso di domicilio del padre;

che i ricorrenti hanno rilevato come l'art. 60 cpv. 2 nLAsi fosse silente al riguardo e hanno ritenuto che tale lacuna andasse colmata applicando l'art. 17 cpv. 2 LDDS;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

che il 24 novembre 2000 il dipartimento ha trasmesso al Tribunale copia di un parere dell'Ufficio federale degli stranieri (in seguito: UFDS) che il rappresentante dei ricorrenti aveva richiesto sul caso in rassegna;

che il 24 marzo 2001 __________ e __________ hanno ottenuto il diritto al domicilio in virtù dell'art. 60 nLAsi in quanto soggiornavano da cinque anni nel nostro Paese in qualità di rifugiati;

che, per questo motivo, nell'ottobre 2001 il dipartimento ha infine rilasciato a __________ e __________ un permesso di domicilio, con termine di controllo fissato per il 24 marzo 2004;

che il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto;

che nel caso in cui un ricorso diventa privo di oggetto, l'autorità deve procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa in quanto potrebbe avere un'influenza sull'aggravio della tassa di giustizia (RDAT 1984 n. 27 pag. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);

che, poste queste premesse, ci si può chiedere se il Tribunale cantonale amministrativo sia competente a decidere la causa ai sensi degli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e 10 lett. a LALPS, ovvero se __________ e __________ abbiano diritto al rilascio di un permesso di domicilio sulla scorta dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, invocando il combinato agli art. 58 e 60 nLAsi;

che il Tribunale si limita pertanto ad esaminare il caso in rassegna unicamente sotto questo profilo;

che la domanda di rilascio di un permesso di domicilio a titolo di ricongiungimento famigliare è stata inoltrata da __________ nell'ambito della procedura d'asilo;

che avendo richiesto l'asilo in Svizzera, i figli del ricorrente sono sottoposti alla LAsi;

che, secondo il principio "lex specialis derogat generali" sancito dall'art. 58 nLAsi, lo statuto di rifugiato in Svizzera è retto in generale dalla legislazione sugli stranieri, a meno che non siano applicabili disposizioni particolari, segnatamente quelle della legge sull'asilo o della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati;

che, in concreto, il 25 marzo 1996 __________ e __________ sono entrati in Svizzera unitamente alla loro madre per ricongiungersi al padre __________, allora richiedente l'asilo; il 10 dicembre 1998 essi hanno ottenuto lo statuto di rifugiato e, di riflesso, un permesso di dimora annuale nell'ambito di tale procedura (art. 26 vLAsi), regolarmente rinnovato, con ultima scadenza al 24 marzo 2001;

che lo statuto da accordare al coniuge e ai figli minorenni del rifugiato è retto dall'art. 51 nLAsi (v. art. 3 cpv. 3 vLAsi): essi sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari. L'inclusione nella qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 51 nLAsi avviene solo se, come nel caso in esame in applicazione dell'art. 5 della medesima norma, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 nLAsi (art. 37 Ordinanza 1 sull'asilo);

che come ha pertinentemente indicato l'UFDS nel parere versato agli atti, l'art. 51 nLAsi concerne unicamente la concessione o il riconoscimento dell'asilo alla famiglia del rifugiato; non disciplina per contro il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del diritto degli stranieri;

che, inoltre, lo statuto di rifugiato è riconosciuto ad personam ed un'eventuale revoca di tale condizione non si estende - in linea di principio - al coniuge e ai figli (cfr. art. 63 cpv. 4 nLAsi; DTF 114 Ib 161 consid. 5);

che, di conseguenza, l'art. 60 cpv. 2 nLAsi permette di definire in maniera esaustiva il disciplinamento delle condizioni in Svizzera dei rifugiati;

che diverso sarebbe il caso se __________ fosse già stato al beneficio di un permesso di domicilio al momento del deposito della domanda di ricongiungimento famigliare in favore dei suoi figli __________ e __________;

che soltanto in quella circostanza sarebbe stata avviata una procedura di polizia degli stranieri (art. 17 cpv. 2 LDDS), dinnanzi ad autorità diverse da quelle previste in materia di asilo;

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato irricevibile, senza che fosse necessario esaminare l'adempimento delle altre condizioni previste all'art. 17 cpv. 2 LDDS (minore età dei figli che chiedono il ricongiungimento famigliare, comunione domestica con i genitori);

che la tassa di giudizio dev'essere pertanto posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 51, 58, 60, 63 LAsi; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo d'oggetto.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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