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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 52.2000.20

March 9, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,744 words·~19 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00020  

Lugano 9 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 gennaio 2000 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 7 dicembre 1999 (n. 5218) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 31 agosto 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato,

-    26 gennaio 2000 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________, cittadino iugoslavo (Kosovo), si è sposato il 2 novembre 1992 nel proprio Paese d'origine con la connazionale __________, titolare dal 20 agosto 1991 di un permesso di domicilio per risiedere nel cantone Ticino. L'8 novembre 1992 il ricorrente è entrato in Svizzera per ricongiungersi con la moglie, ottenendo un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato con scadenza al 7 novembre 1996. Dalla loro unione, il __________ è nata __________, la quale è stata posta al beneficio di un permesso di domicilio. Durante il suo soggiorno in Svizzera, l'insorgente ha lavorato nel ramo della ristorazione (aiuto cuoco, pizzaiolo) cambiando diversi posti di lavoro, alternandoli con periodi di inattività.

b) Con decreto d'accusa 29 agosto 1994 __________ è stato condannato dal Procuratore pubblico a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, per violazione LDDS, ripetuta circolazione senza licenza di condurre e falsità in documenti. Dal 1° ottobre 1996 la famiglia __________ ha dovuto ricorrere all'assistenza pubblica: __________ e la figlia __________ per sostentamento e prestazioni diverse (luce, cassa malati, medici, ecc.), l'insorgente per il pagamento della cassa malati. Quest'ultimo era in carcere dal 23 luglio 1996 e la moglie non riusciva a far fronte con le proprie entrate al fabbisogno della famiglia. Il 9 dicembre 1996 la Presidente delle Assise correzionali di Lugano ha condannato il ricorrente, a quel momento ancora in carcere preventivo, per ripetuta infrazione - in parte aggravata alla LFStup, a 2 anni e 3 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 7 anni, quest'ultima pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni. Il 1° ottobre 1997 il ricorrente è stato posto in regime di semilibertà per lavorare come pizzaiolo. Al 31 dicembre 1997, il debito complessivo accumulato dalla famiglia __________ nei confronti dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ammontava a fr. 18'829.40. Il 31 gennaio 1998 l'insorgente ha ottenuto la libertà condizionale con un periodo di prova di 5 anni. Nel contempo, in attesa di una decisione sul rinnovo del suo permesso di dimora annuale, egli ha beneficiato di successivi permessi di dimora di breve durata per poter lavorare. Nel febbraio 1998 la polizia degli stranieri ha chiesto all'insorgente di impegnarsi, entro un anno a partire dal successivo rinnovo del suo permesso B, ad appianare il debito accumulato nei confronti dello Stato. Il 17 giugno 1998 __________ ha formalmente ottenuto la proroga della sua autorizzazione di dimora, con scadenza al 31 gennaio 1999, a condizione di onorare il citato debito (art. 5 LDDS; 10 LDDS). Il 10 agosto 1998, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni (SPI) ha ammonito __________. L'autorità si è fondata sulla condanna 9 dicembre 1996 e sulle prestazioni assistenziali cui hanno dovuto ricorrere i suoi famigliari, ricordandogli la condizione cui era sottoposto il suo permesso di dimora e avvertendolo che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti. Il 18 dicembre 1998 l'USSI ha comunicato alla SPI che il ricorrente non aveva ancora rimborsato il debito. Il 18 gennaio 1999 la SPI gli ha nondimeno rinnovato il permesso di dimora, sempre sottoposto a condizione (art. 5 LDDS/10 ODDS), fino al 31 luglio 1999. Il 20 agosto 1999 l'USSI ha segnalato alla SPI che l'insorgente non aveva ancora effettuato versamenti.

                                  B.   Il 31 agosto 1999 la SPI ha respinto la domanda di __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora. L'autorità, richiamata la sentenza di condanna della Corte delle Assise correzionali nonché la precedente decisione di ammonimento, ha rimproverato all'interessato per non aver rimborsato il debito accumulato nei confronti dello Stato. Gli ha quindi ordinato di lasciare il territorio cantonale entro il 30 settembre 1999, osservando che eventuali visite ai famigliari in Svizzera potevano essere effettuate nell'ambito della normativa sui turisti. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 5, 9, 10, 12, 16, e 17 LDDS; 8 e 10 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 7 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ in virtù degli art. 9, 17 cpv. 2 LDDS, 10 ODDS. Secondo il Governo, il ricorrente aveva fallito l'ultima possibilità concessagli dal dipartimento per risiedere nel nostro cantone per non aver rimborsato, entro il termine di un anno, le prestazioni che gli enti assistenziali avevano versato alla sua famiglia. L'Esecutivo cantonale ha considerato ininfluente il fatto che il debito fosse stato contratto a nome della consorte, in quanto al mantenimento della famiglia devono provvedere entrambi i coniugi nella misura della proprie forze. Mentre l'interessato era in carcere, la moglie aveva continuato a lavorare e ad occuparsi della figlia; all'uscita di prigione il ricorrente non si era per contro impegnato a risanare la situazione. Il fatto che nel frattempo egli abbia restituito fr. 3'000.– e che si sia accordato con l'USSI al fine rimborsare il debito residuo nella misura di rate mensili di fr. 200.– non porterebbe a diversa conclusione dal momento che ciò è stato fatto per motivi di causa dopo l'emanazione della decisione dipartimentale. Ricordate le condanne inflitte al ricorrente, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che il comportamento generale tenuto durante il suo soggiorno in Svizzera fosse incompatibile con l'ordine pubblico elvetico e che un suo rientro in Patria non fosse lesivo dell'art. 8 CEDU.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. Sostiene che non voleva sottrarsi alle proprie responsabilità verso la sua famiglia. Si sarebbe creato infatti un malinteso in ordine alla natura delle prestazioni che dovevano essere restituite: egli era convinto che si trattava degli oneri processuali relativi al procedimento penale. Inoltre i suoi rapporti con l'ente assistenziale erano praticamente inesistenti in quanto era la moglie ad occuparsene ed egli non avrebbe mai ricevuto richieste dirette di restituzione dell'importo versato. Afferma di aver compreso quanto ci si aspettava da lui solo al momento della notifica della decisione di mancato rinnovo del suo permesso, prendendo subito contatto con l'USSI per una rateizzazione del debito assistenziale. Critica il Governo per avergli rimproverato una violazione dell'ordine pubblico a causa dei suoi precedenti penali, mentre il dipartimento gli aveva concesso nonostante tutto la possibilità di risiedere nel cantone. La violazione dell'ordine pubblico andrebbe quindi valutata per rapporto ad una mera questione economica, ininfluente nell'ambito dell'ottenimento di un permesso di dimora.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto. L'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Nel caso specifico entrano in linea di conto, a questo riguardo, gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Non esiste infatti tra la Svizzera e la Repubblica federale di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini di quel Paese, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.

1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS prevede che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Coniugato dal 1992 con una connazionale titolare di un permesso di domicilio, il ricorrente ha - in linea di principio - il diritto di ottenere il rinnovo del permesso di dimora, dal momento che non è contestato che egli viva attualmente con la moglie. Il quesito a sapere se esista un motivo per cui il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151; RDAT-I 1994 n. 55). Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi data.

1.4. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere il rinnovo del permesso di dimora. Affinché l'art. 8 CEDU sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 152 consid. 4), ciò che è il caso concreto con la moglie e la figlia __________. Anche sotto il profilo della citata Convenzione il ricorso risulta ricevibile. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito e non di ammissibilità.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza procedere al richiamo dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento dell'incarto della famiglia __________, in quanto tale mezzo di prova non appare idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultima frase LDDS, il diritto dello straniero al rilascio di un permesso di dimora si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o il rinnovo del permesso sollecitato. Difatti, una violazione dell'ordine pubblico può risultare dalla commissione di un'infrazione oppure, in una maniera più generale, da un comportamento riprovevole (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 320). Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, meno importanza che se si trattasse di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a). Al fine di determinare la capacità dello straniero di adattarsi alle regole sociali e all'ordinamento giuridico del nostro Paese, occorre tener conto del comportamento generale che egli ha tenuto durante tutto il suo soggiorno in Svizzera (STF inedita 4 novembre 1998 in re C., consid. 4b).

2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).

                                   3.   In concreto, il 29 agosto 1994 il ricorrente è stato condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, per violazione LDDS, ripetuta circolazione senza licenza di condurre e falsità in documenti. Arrestato il 23 luglio 1996, il 9 dicembre successivo egli è stato nuovamente condannato, questa volta a 2 anni e 3 mesi di detenzione e alla pena accessoria di espulsione dal territorio svizzero per 7 anni - quest'ultima pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni - per ripetuta infrazione in parte aggravata alla LFStup commessa dall'autunno 1994 al luglio 1996 a __________ e in altre località, per avere, senza essere autorizzato, agendo in correità con terzi, venduto, trasportato, procurato a terzi e comunque concorso alla messa in commercio di complessivi gr. 60 circa di eroina, nonché per avere fatto preparativi per la messa in commercio di 1kg di cocaina. Va osservato che queste ultime infrazioni sono state commesse a partire dalla nascita di sua figlia. Con il marito detenuto, la moglie non riusciva a far fronte, da sola, al debito mantenimento della famiglia con le proprie entrate e ha dovuto ricorrere all'assistenza pubblica dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1997, per complessivi fr. 18'829.40, per sostentamento e prestazioni diverse (v. scritti dell'ente assistenziale 28 aprile 1997 e 19 maggio 1998 alla SPI). Nel giugno 1998 il dipartimento ha nondimeno rinnovato al ricorrente il suo permesso di dimora al fine di permettergli di continuare a vivere presso la moglie e la figlia. Facendo uso della facoltà concessale dall'art. 5 cpv. 1 ultima frase LDDS, la SPI gli aveva però imposto con tale atto il rispetto della condizione di impegnarsi ad appianare la situazione debitoria nei confronti degli enti assistenziali entro il termine massimo di 1 anno. Con il successivo ammonimento gli si ribadiva quanto ci si aspettava da lui. Ora, dall'inserto di causa risulta che l'insorgente non è stato in grado onorare la condizione impostagli, nonostante ne avesse la possibilità (v. scritti 18 dicembre 1998 e 20 agosto 1999 USSI alla SPI). Nel periodo in esame egli ha lavorato come pizzaiolo presso il grotto __________ a __________ con uno stipendio lordo mensile di fr. 3'800.–/3'900.– (v. domande 24 febbraio e 10 giugno 1998 di proroga del permesso). Successivamente, a partire dal 1° novembre 1998, egli è stato assunto dall'__________ a __________ per fr. 4'400.– mensili fino al 30 aprile 1999, quando gli è stata notificata la fine del rapporto d'impiego (v. domanda 27 ottobre 1998 di un permessino). Dagli atti risulta pure che durante il periodo in cui il ricorrente era al beneficio del permesso sotto condizione, la moglie lavorava presso il mercato __________ di __________. La famiglia __________ aveva dunque entrate sufficienti per poter rimborsare le prestazioni (v. richiesta di informazioni 25 maggio 1999 da parte della SPI). Già a partire dall'aprile 1997 l'insorgente non aveva del resto avuto difficoltà a rimborsare a rate gli oneri processuali relativi alla sentenza di condanna del 9 dicembre 1996 (v. doc. H prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). E' d'altronde soltanto dopo aver impugnato la decisione dipartimentale che il ricorrente ha voluto rimborsare le prestazioni assistenziali con il versamento di un importo iniziale di fr. 3'000.– nonché la conclusione di un accordo con l'USSI sul pagamento residuo con rate mensili di fr. 200.– fino ad estinzione del debito, trovando nel frattempo un nuovo lavoro (v. scritti 4 e 11 ottobre 1999 dell'insorgente). Come ha pertinentemente rilevato l'Esecutivo cantonale, il rimborso, peraltro molto parziale, del debito assistenziale dopo l'emanazione della risoluzione dell'autorità di prime cure, soprattutto quando esisteva la possibilità di estinguerlo anteriormente, non può giovare al ricorrente. In caso contrario si offrirebbe all'interessato la possibilità di modificare a suo favore e a suo piacimento le circostanze determinanti per la proroga del suo permesso (v. risoluzione governativa, pag. 12 e 13). Il ricorrente sostiene che era convinto che le prestazioni da restituire concernevano gli oneri processuali relativi al procedimento penale, di complessivi fr. 5'398.60, riconducendo il malinteso in particolare alle sue conoscenze imperfette della lingua italiana (v. distinta spese della sentenza di condanna 9 dicembre 1996, pag. 6; ricorso ad 6 pag. 6). Gli argomenti dell'insorgente appaiono poco credibili e finanche temerari. Egli non contesta che la SPI, già dopo essere uscito dal carcere il 31 gennaio 1998, lo avrebbe autorizzato a soggiornare in Svizzera sotto condizione di appianare la situazione nei confronti degli enti assistenziali entro un anno dal rinnovo (v. ricorso ad 5 pag. 4). La scheda 17 giugno 1998 relativa al rinnovo del suo permesso B fino al 31 gennaio 1999 indica d'altronde espressamente che l'autorizzazione veniva rilasciata in virtù dell'art. 5 LDDS e 10 LDDS (recte: ODDS). Ma vi è di più. La scheda indica in fondo il nominativo dell'avv. __________, il quale assisteva a quel momento il ricorrente per la "questione legata al rinnovo del permesso di dimora" (v. procura 16 giugno 1998 allo studio legale __________). Rappresentato da un legale, __________ non poteva certo ignorare le condizioni cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo aveva sottoposto al fine di permettergli di continuare a soggiornare nel nostro cantone. Va pure osservato che se dall'ammonimento del 10 agosto 1998 indicante in tutti i casi l'importo complessivo di fr. 18'829.40 delle prestazioni versate a favore della moglie e della figlia - l'insorgente sembra addurre di non aver capito che cosa si intendesse con "enti assistenziali", egli ha per contro immediatamente compreso il tenore più conciso della decisione dipartimentale di rifiuto di rinnovo del suo permesso di dimora adottata dall'autorità di prime cure il 31 agosto 1999 allorquando gli si rimproverava di non aver "provveduto a rimborsare quanto dovuto allo Stato". Se ne deduce che il ricorrente sapeva perfettamente quanto ci si attendeva da lui per poter continuare a soggiornare in Ticino.

                                   4.   Da quanto precede si deve dunque ammettere che dal comportamento generale tenuto dal ricorrente durante tutto il suo soggiorno in Svizzera, emerge in modo chiaro la sua incapacità di adattarsi alle regole sociali e all'ordinamento giuridico del nostro Paese. In simili circostanze, l'interesse dell'insorgente a vivere in Svizzera con la sua famiglia non appare preponderante rispetto alla necessità per le autorità di convenientemente tutelare l'ordine pubblico, allontanando uno straniero che, nonostante le condanne penali a suo carico e l'ammonimento di cui è stato oggetto, ha ugualmente disatteso le precise condizioni impostegli al momento del rinnovo del suo permesso di dimora per poter continuare a soggiornare nel nostro cantone. Il ricorrente risiede invero fin dal 1992 nel nostro Paese. Tuttavia egli è semplice dimorante ed ha ribadito in questa sede di non aver ancora padroneggiato a sufficienza la lingua italiana. Inoltre egli ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza a __________ (Kosovo), dove ha pure frequentato le scuole dell'obbligo e iniziato la formazione di ingegnere meccanico (ricorso ad 3, pag. 2). In questo senso si può affermare che, in caso di ritorno nel proprio Paese d'origine, egli non si troverà confrontato con particolari difficoltà d'adattamento. Nemmeno per la moglie __________, qualora dovesse decidere di trasferirsi in Kosovo per restare insieme al marito, non vi sarebbero problemi di sorta da questo punto di vista. E' vero che la consorte è domiciliata in Svizzera dal 1991, ma è altrettanto vero che anch'essa è originaria kosovara ed avrà modo di reintegrarsi alle condizioni di vita del suo Paese di provenienza. D'altra parte la moglie non poteva oggettivamente ignorare il fatto che al marito, per vivere insieme a lei e alla figlia, gli era stato prorogato il permesso di dimora sotto condizione. Per quanto riguarda la figlia __________ di __________ anni e mezzo, la quale attualmente frequenta la scuola dell'infanzia, essa è ancora piccola e dipendente dai genitori, ragione per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.

                                   5.   La decisione impugnata risulta in ultima analisi legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Tutto ben ponderato, rifiutando di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha disatteso né l'art. 17 cpv. 2 LDDS né l'art. 8 CEDU. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 5, 9, 11, 12, 17 cpv. 2 LDDS; 8, 10 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza, __________, cittadino iugoslavo (Kosovo) è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro l' 8 maggio 2000, notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico dell'insorgente.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.20 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 52.2000.20 — Swissrulings