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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2000 52.2000.184

November 7, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,478 words·~17 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00184  

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 luglio 2000 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 21 giugno 2000 (n. 2583) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 marzo 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    26 luglio 2000 del Dipartimento delle istituzioni,

-    30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, cittadina colombiana, ha risieduto illegalmente in Svizzera dal 27 febbraio al 4 giugno 1999. Per tale motivo, il Dipartimento delle istituzioni le ha inflitto una multa di fr. 250.– (decreto 10 dicembre 1999, n. 99 2278/809). Il 4 giugno 1999, la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione un permesso di dimora temporaneo (L) in attesa di contrarre matrimonio con il cittadino elvetico __________. Il 23 giugno 1999 ha ottenuto un permesso di soggiorno valido fino al 31 agosto successivo, che è stato in seguito prorogato fino al 30 novembre 1999 a causa delle difficoltà che essa aveva incontrato nel procurarsi dalla Colombia la necessaria documentazione per poter essere autorizzata a sposarsi in Svizzera. L'8 ottobre 1999 è stata arrestata dal Procuratore pubblico nell'ambito di un'inchiesta penale promossa nei suoi confronti. Con sentenza 24 gennaio 2000, il presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano ha condannato __________ a 10 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché a una multa di fr. 500.–, per tratta di esseri umani, complicità in tratta di esseri umani, riciclaggio di denaro e infrazione alla LDDS. Nel medesimo giudizio, __________ è stato condannato a 12 mesi di detenzione e al pagamento di una multa di fr. 500.–, per gli stessi reati e contravvenzione alla LFStup. Il 24 gennaio 2000, la ricorrente è stata scarcerata; il __________ si è sposata a __________ con __________.

                                  B.   Il 13 marzo 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di __________ volta al rilascio di un permesso di dimora per vivere insieme al coniuge. L'autorità posto in rilievo il fatto che l'interessata aveva soggiornato illegalmente in Ticino dal 27 al febbraio al 4 giugno 1999, ma soprattutto che era stata condannata penalmente per aver commesso delitti. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS. A __________ è stato fissato un termine con scadenza al 30 aprile 2000 per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 21 giugno 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Considerate tutte le circostanze del caso, il Governo ha ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure non violasse gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU in quanto era conforme al principio della proporzionalità. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a non rilasciare un permesso di dimora alla ricorrente a seguito dei fatti di rilevanza penale cui era stata oggetto era prevalente su quello della stessa di vivere con il coniuge in Svizzera, tanto più che quest'ultimo era al corrente dei reati commessi dalla moglie prima del matrimonio in quanto coinvolto personalmente e che nulla impediva che egli si trasferisse in Colombia se voleva continuare a vivere con la consorte.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando - previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso con il rilascio di un permesso di dimora temporaneo in attesa della decisione di merito - che le venga rilasciato un permesso di dimora annuale per vivere insieme al marito. Ritiene che le decisioni delle autorità inferiori siano illegali, sproporzionate e fondate sulla giurisprudenza del Tribunale federale inerente a casi assai diversi da quello in rassegna. Secondo l'insorgente, i reati per cui è stata condannata non sarebbero di una rilevanza tale da doverle negare il permesso sollecitato, tanto più che la pena inflittale è assai contenuta ed è stata sospesa condizionalmente. Asserisce inoltre di essersi sposata per amore e di essere entrata legalmente in Svizzera. Sostiene inoltre che la sua attività delittuosa non è così grave da giustificare l'applicazione dell'art. 4 del trattato concluso nel 1908 tra la Svizzera e la Colombia, secondo il quale ciascuno delle parti contraenti si riserva il diritto di escludere dal proprio territorio i cittadini dell'altro che, a cagione dei loro precedenti o della loro condotta, fossero considerati come pericolosi.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Il trattato d'amicizia, di domicilio e di commercio tra la Svizzera e la Colombia conchiuso il 14 marzo 1908 (RS 0.142.112.631) non conferisce all'interessata alcun diritto al rilascio di un permesso di soggiorno nel nostro Paese. Del resto, le autorità inferiori non hanno fondato il loro giudizio su questo trattato. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti dell'insorgente volti a sostenere che la sua attività delittuosa non è così grave da giustificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato trattato.

1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. In concreto, l'interessata è sposata con __________ dal __________. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rilascio di un permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede la nazionalità elvetica può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c). In concreto, ci si può chiedere se la relazione dell'insorgente con il marito elvetico, con cui si è sposata da pochi mesi, sia intatta ed effettivamente vissuta. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per le ragioni che seguono, per quanto riguarda la violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui fosse ammissibile, il ricorso andrebbe comunque respinto nel merito.

1.6. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   In concreto, va in primo luogo ricordato che il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'esistenza di un motivo d'espulsione. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'insorgente volti a sostenere di essersi sposata per amore al fine di confutare di aver contratto un matrimonio per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri.

                                   3.   3.1. L'art. 7 cpv. 1 LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione. Giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS, lo straniero può essere espulso dalla Svizzera quando egli è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto. L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).

3.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire la straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente quando la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va altresì precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).

                                   4.   In concreto, __________ è stata punita dall'autorità giudiziaria per aver commesso, tra ottobre 1998 e giugno 1999, diversi delitti (art. 305bis cifra 1 CP, 23 LDDS) ed un crimine (art. 196 CP). Il 24 gennaio 2000 il presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano l'ha condannata infatti a 10 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché a una multa di fr. 500.–, per tratta di esseri umani (tratta di tre cittadine colombiane avviate alla prostituzione e preparativi per la tratta di un'altra donna), complicità in tratta di esseri umani (aiutato terzi a compiere la tratta di altre cittadine colombiane avviate alla prostituzione), riciclaggio di denaro (inviato all'estero soldi provenienti da un crimine) e infrazione alla LDDS (soggiornato illegalmente in Svizzera e facilitato l'entrata e il soggiorno illegale di quattro cittadine colombiane). Pertanto, da quanto precede, risulta che la ricorrente adempie i requisiti dell'espulsione previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS. A torto l'insorgente sostiene che la sua attività delittuosa, sanzionata con una pena di breve durata e pure sospesa condizionalmente, non sia di una gravità tale da giustificare il mancato rilascio del permesso di dimora per vivere con il marito in Svizzera. Le infrazioni commesse dalla ricorrente non sono lievi e sono state punite con una certa severità. Va ricordato che la giurisprudenza federale è estremamente rigorosa in materia di reati contro l'integrità sessuale (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308). Orbene, non è dato vedere come non lo possa essere anche in caso di tratta di esseri umani (art. 196 cpv. 1 CP), crimine punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi, che denota l'assenza di scrupoli da parte delle persone che si occupano di questo traffico per favorire l'altrui libidine. Inoltre, in materia di polizia degli stranieri non è possibile considerare il reato commesso dall'interessata per aver facilitato l'entrata e il soggiorno illegale di quattro cittadine colombiane come privo di ogni consistenza. Nell'ottica del crescente fenomeno della clandestinità, questo modo d'agire deve essere affrontato dalle autorità con la massima fermezza e determinazione. Tale pratica costituisce inconfutabilmente un reato di una certa gravità e dimostra senza ombra di dubbio una scarsa considerazione da parte della ricorrente per l'ordine giuridico del Paese a cui chiede di ospitarla come residente. Con il proprio comportamento, essa ha minacciato l'esecuzione di disposizioni importanti volte, tra l'altro, ad assicurare il rispetto delle norme in materia di entrata e di dimora degli stranieri e dunque pure a garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente. Va pure osservato che il 10 dicembre 1999 l'insorgente era già stata condannata dalla Sezione permessi e immigrazione a una multa di fr. 250.– per aver risieduto illegalmente in Svizzera dal 27 febbraio al 4 giugno 1999. A torto essa sostiene di non aver commesso tale reato in quanto l'obbligo del visto per i cittadini colombiani che intendono entrare in Svizzera è stato introdotto solo a partire dal 1° marzo 1999 a seguito della modifica dell'art. 4 cpv. 2 lett. a OEnS, mentre in precedenza gli stessi potevano risiedervi durante tre mesi senza richiedere un'autorizzazione. Innanzitutto, la ricorrente non ha impugnato la decisione di multa, la quale è cresciuta in giudicato. Inoltre essa ha già avuto modo di riconoscere di aver risieduto illegalmente, in tutti i casi almeno a partire dal 27 maggio al 4 giugno 1999 (ricorso al Consiglio di Stato ad 11.4, p. 7). Poco importano del resto i motivi che l'hanno spinta a lasciare il suo Paese d'origine e a delinquere. Nemmeno la pena accessoria dell'espulsione penale, sospesa condizionalmente, è di rilievo ai fini del presente giudizio. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a). Rilevante è quindi la gravità dei reati commessi in diverse occasioni dall'insorgente per la sicurezza e l'ordine pubblico elvetico. In questo senso va ribadito che risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS.

                                   5.   Occorre ora verificare se il provvedimento impugnato rispetta il principio di proporzionalità (art. 11 cpv. 3 LDDS) e se non lede il diritto al rispetto della vita familiare protetto dall'art. 8 CEDU.

Come considerato in precedenza, i reati commessi dall'insorgente sono rilevanti e denotano una certa disposizione a delinquere. Inoltre l'interessata ha risieduto regolarmente in Svizzera per circa solo sei mesi al beneficio di diversi permessi di dimora temporanei, in attesa di contrarre matrimonio, ed il suo attuale soggiorno è solo tollerato fino all'emanazione definitiva di una decisione in merito al rilascio di un permesso di dimora annuale. Essa risiede quindi da pochissimo tempo in Svizzera e non avrebbe pertanto nessuna difficoltà per tornare a vivere in Colombia o per soggiornare in un altro Paese, segnatamente in Italia dove essa ha già manifestato di volersi trasferire se la vertenza in oggetto sfocerà in una decisione negativa (v. richiesta di visto di ritorno 6 luglio 2000 della ricorrente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, prodotta da quest'ultima quale doc. A unitamente alla risposta al gravame). D'altro canto bisogna anche tenere conto del pregiudizio che il marito della ricorrente, cittadino elvetico, subirebbe in caso di impedimento nel continuare a vivere con la moglie la propria vita coniugale in Svizzera. In questo senso, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che quando il coniuge - anche svizzero - con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero indurre l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare all'altro coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, deve contare sull'eventualità che egli debba vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.). Va osservato pure che per quanto riguarda la protezione dell'art. 8 n. 1 CEDU, tale disposto non può essere invocato se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine dell'altro coniuge (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii), e ciò indipendentemente dall'esistenza o meno di un'ingerenza ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU. In altre parole, occorre esaminare se __________ era al corrente dei reati commessi dalla moglie e si può esigere che egli la segua all'estero (DTF 120 Ib 6; 110 Ib 205 consid. 2). Orbene, nel caso in rassegna, il marito della ricorrente, al momento di convolare a nozze, ben sapeva che la moglie aveva commesso reati in Svizzera, in quanto egli era stato condannato nell'ambito dello stesso procedimento penale, per gli stessi fatti, due giorni prima del matrimonio. Ne consegue che __________, al momento di sposarsi, doveva contare sulla possibilità che a __________ venisse rifiutato il permesso di dimora. Inoltre, a prescindere dal quesito a sapere se il legame tra i coniugi sia intenso ed effettivamente vissuto, non risultano impedimenti per il marito affinché possa continuare a vivere la propria vita di coppia all'estero. La ricorrente non spende del resto una parola per motivare l'impossibilità di tale trasferimento, limitandosi ad invocare le condizioni di vita precarie cui il marito sarebbe confrontato in Colombia (ricorso ad 10, p. 5-6) e la lontananza di quest'ultimo dal di lui padre cardiopatico (ricorso al Consiglio di Stato ad 12, p. 7). Ma vi è di più. Il 6 luglio 2000 la ricorrente ha già chiesto al dipartimento un visto di reingresso in Svizzera per potersi recare in Italia al fine di trovare un appartamento qualora non le fosse rilasciato il permesso di dimora (v. doc. A prodotto dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione), non escludendo in tal modo di voler vivere nella vicina penisola e mantenere anche in questo caso le relazioni con il coniuge, qualora quest'ultimo non volesse seguirla in Italia e volesse continuare a risiedere in Ticino.

                                   6.   Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora alla ricorrente, le autorità inferiori non hanno disatteso gli art. 7, 10 cpv. 1 LDDS e 8 CEDU. La decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata e non appare di conseguenza insostenibile e in contrasto con la giurisprudenza dell'alta Corte federale, cui essa è ispirata.

                                   7.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere pertanto respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo e di rilascio di un permesso di dimora temporaneo in attesa dell'evasione del ricorso diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 10 cpv. 1, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________ (15 luglio 1959), cittadina colombiana, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 gennaio 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.184 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2000 52.2000.184 — Swissrulings