Incarto n. 52.2000.00182
Lugano 31 ottobre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 luglio 2000 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 giugno 2000, no. 2582, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 24 gennaio 2000, no. DIM 21, della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 14 luglio 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
- 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, il 26 settembre 1997 il cittadino marocchino __________ è giunto nel nostro Paese al beneficio di un visto della durata massima di 90 giorni in attesa di sposarsi con la cittadina svizzera __________, madre della piccola __________ nata il __________. Le nozze sono state celebrate il giorno seguente dinanzi l'Ufficiale dello stato civile di __________. A seguito del matrimonio, allo straniero è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato e con ultima scadenza il 25 settembre 1999. Dal 24 dicembre 1998 i coniugi si sono separati e dal 1. gennaio 1999 il marito ha locato un appartamento per uso personale dapprima a __________ e poi a __________. L'8 febbraio 1999 il pretore di Locarno-Campagna ha dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione promosso da __________, la quale il 18 febbraio 1999 ha inoltrato una petizione di divorzio. Il 24 gennaio 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare al ricorrente il permesso di dimora. Considerato che egli viveva separato dalla moglie e che una riconciliazione appariva esclusa, era venuta meno la ragione per la quale era stato rilasciato il permesso. L'autorità dipartimentale gli ha dunque intimato di lasciare il territorio del nostro Cantone entro il 31 marzo 2000.
B. Il 21 giugno 2000 l'Esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa presentata da __________, confermando la risoluzione dell'autorità dipartimentale. Posta in evidenza l'inesistenza di una relazione prematrimoniale, la breve durata dell'effettiva convivenza e la differenza di età tra i coniugi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che fossero dati forti indizi di un matrimonio fittizio e che, in ogni caso, il richiamarsi ad un legame che esisteva ormai soltanto formalmente rappresentava un chiaro abuso di diritto.
C. Contro tale risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il suo annullamento ed il rilascio del permesso di dimora. Sostiene di essersi sposato in quanto la moglie era incinta ed egli riteneva di essere il padre del nascituro. Soltanto in un secondo momento la moglie ha asserito che il padre era un'altra persona. Dopo un iniziale rifiuto, essa ha ora acconsentito a sottoporre la bambina alla prova del DNA per accertarne la paternità. Non si sarebbe tuttavia ancora proceduto in tal senso in quanto le modeste entrate dell'interessato non gli permettono di far fronte alle spese peritali. Dalla sua venuta nel nostro Cantone egli si è sempre comportato correttamente ed è sempre stato autosufficiente economicamente. I debiti della famiglia __________ sono invece stati contratti dalla moglie. L'insorgente ha posto in evidenza che la decisione dell'autorità dipartimentale causerebbe gravi conseguenze alla sua attività lavorativa e l'impossibilità di completare la formazione postscolastica iniziata nel corso del mese di settembre 2000. Egli ha chiesto il richiamo dell'incarto di divorzio e di quello della delegazione tutoria di __________ concernente la moglie.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si sono opposte la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ed il Consiglio di Stato. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto d'interesse, nel seguito.
E. Con scritto 13 settembre 2000 l'insorgente ha ribadito quanto esposto nel proprio gravame ed ha chiesto di poter replicare. Ritenuto che tale facoltà è data soltanto in casi eccezioni (art. 49 cpv. 3 PAmm), che qui non ricorrono, il tribunale non accede alla richiesta.
F. Preso conoscenza che questa corte aveva richiamato dalla Pretura di Locarno-Campagna l'incarto di divorzio, il ricorrente non ha formulato osservazioni al proposito.
Con scritti 9 e 25 ottobre 2000 egli ha tuttavia riconfermato di non ritenersi responsabile per la situazione venutasi a creare ed ha prodotto una dichiarazione di frequenza della scuola cantonale degli __________ di __________.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data soltanto nella misura in cui la decisione è suscettibile di essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera ed il Marocco alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini marocchini, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessato è sposato con __________ dal 27 settembre 1997. Di principio egli ha dunque diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questa corte a statuire sulla presente impugnativa è data. Se il permesso sollecitato possa essere in concreto rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentata da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicata sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito (art. 18 cpv. 1 PAmm; richiamo dell'incarto di divorzio dalla Pretura di Locarno-Campagna). Non appare invece necessario richiamare dalla delegazione tutoria gli atti concernenti __________, in quanto non porterebbero alcun elemento di rilievo per il presente giudizio. Neppure si ritiene opportuno sentire oralmente il ricorrente. D'altronde né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 117 II 132, consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Bellinzona / Cadenazzo 1988, n. 141 e 146). Facoltà, questa, ampiamente sfruttata dal ricorrente, che davanti al Consiglio di Stato ha pure presentato un allegato di replica.
2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri (art. 7 cpv. 2 LDDS). Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3. ed., Zurigo 1998, n. 597 segg.; M. Imboden/R. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1986, n. 74 e 78). In particolare ciò si verifica quando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97, consid. 4). La volontà di creare un'autentica unione coniugale non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano vissuto per un certo periodo o vivano al medesimo indirizzo, ritenuto che tale comportamento può essere stato adottato al solo fine di trarre in inganno le autorità (DTF 122 II 295 consid. 2b e rif.; 121 II 1, consid. 2d). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto ad un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150, consid. 3b). Questa soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
3. 3.1. Il cittadino marocchino __________ è stato autorizzato a dimorare in Svizzera al fine di convolare a nozze e vivere con la moglie. Tuttavia, dopo appena un anno e tre mesi dalla celebrazione del matrimonio i coniugi __________ si sono separati e nel corso del mese di febbraio 1999 la moglie ha avviato la procedura di divorzio. Sebbene sia stata la moglie a promuovere l'azione di divorzio, con risposta 5 maggio 1999 il ricorrente non vi si è semplicemente opposto, ma ha a sua volta chiesto la pronuncia della separazione a tempo indeterminato. Successivamente egli ha poi acconsentito allo scioglimento del vincolo matrimoniale (cfr. scritto 12 luglio 2000 del ricorrente alla pretura di Locarno - Campagna), mentre restano da stabilire le conseguenze accessorie del divorzio. Nel frattempo non è più intervenuta alcuna riconciliazione, né vi sono motivi per ritenere che i coniugi riprenderanno la vita coniugale in comune in un prossimo futuro, tanto più che il ricorrente si è trasferito a __________ e convive attualmente con __________ (cfr. verbale dell'udienza 13 luglio 2000 tenutasi davanti al pretore di Locarno-Campagna). Pertanto l'unione coniugale si è ormai interrotta da un anno e nove mesi.
3.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo da quasi due anni, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. Va inoltre osservato che, come si è detto, l'interessato ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il fatto che egli sia poi stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera e che nel frattempo frequenta una scuola di perfezionamento professionale è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora.
4. 4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale intromissione sia prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2). Per appellarsi alle garanzie sancite da tale norma, lo straniero deve dimostrare che con la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera egli intrattiene una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145).
4.2. Nel caso concreto, __________ non può nemmeno richiamarsi con successo all'art. 8 CEDU a protezione dell'unione coniugale. Infatti non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con la moglie, essendo stata accertata la natura meramente formale del vincolo matrimoniale che non merita alcuna tutela siccome abusiva. Va inoltre osservato che il ricorrente, il quale soggiorna in Svizzera da poco meno di due anni, non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è nato e cresciuto.
5. Lo straniero chiede infine di essere autorizzato a soggiornare sul nostro territorio in virtù del rapporto di filiazione che lo legherebbe alla piccola __________.
5.1. La nostra legislazione non conosce alcuna norma che conferisca al genitore straniero di un bambino che soggiorna in Svizzera il diritto a risiedere nel nostro Paese. Tale diritto può essere fatto discendere unicamente dall'art. 8 CEDU, se esiste una relazione intatta e realmente vissuta con il figlio. Ciò vale anche se al genitore non è stata attribuita l'autorità o la custodia parentale (STF 16 febbraio 2000 pubblicata in: AJP 2000, p. 879 seg.; DTF 120 Ib 1 segg.).
5.2. Nella fattispecie non è dato sapere chi sia il padre di __________. Il ricorrente sostiene che la piccola sarebbe sua figlia, mentre la madre asserisce che il padre sarebbe un altro cittadino marocchino. La versione dell'interessato non può essere tutelata nella presente procedura, per i motivi che seguono.
Sebbene __________ sapesse che il curatore di __________ si era adoperato per accertarne la paternità, egli non ha mai riferito di ritenersi il padre della piccola (cfr. lettera 12 maggio 2000 del curatore __________). D'altra parte se __________ fosse effettivamente figlia dell'insorgente, sarebbe stato logico da parte sua riconoscerne la paternità una volta convolato a nozze con la madre. Ciò che egli non ha fatto. L'insorgente non può neppure giustificare la propria inattività in tale frangente, che si protrae da tre anni, asserendo che dopo la celebrazione del matrimonio la moglie vi si sarebbe opposta, sostenendo che il padre era un altro uomo. Infatti il riconoscimento ai sensi dell'art. 260 CC consiste in una dichiarazione unilaterale davanti all'ufficiale dello stato civile che non presuppone il consenso della madre, la quale può opporvisi soltanto avviando un'azione di contestazione giusta l'art. 261 segg. CC. Neppure giova al ricorrente asserire che sarebbe impossibilitato ad affrontare le spese peritali del costo di circa fr. 3'000.-- per procedere all'accertamento della propria paternità, in ragione delle sue modeste condizioni finanziarie. Lo stipendio mensile che egli percepisce di fr. 3'100.-- lordi appare infatti sufficiente per farvi fronte; in caso contrario egli avrebbe comunque potuto chiedere un prestito bancario. Va inoltre sottolineato che nel corso della procedura di divorzio il ricorrente ha sostenuto di essere padre di __________ soltanto dopo la notifica della decisione dell'autorità dipartimentale. Nei propri allegati responsoriali (cfr. risposta 5 maggio 1999 e duplica 16 settembre 1999) l'interessato non ha infatti contestato l'asserzione di __________ che la figlia era nata da una precedente relazione. Soltanto con le conclusioni 28 febbraio 2000, ossia quando era già pendente il ricorso davanti al Consiglio di Stato, egli ha rivendicato per la prima volta la paternità di __________. Tuttavia mai si è offerto di pagare un contributo alimentare per la piccola o ha chiesto che venisse fissato dal pretore il suo diritto di visita. Si rileva infine che nella domanda di entrata in Svizzera sottoscritta dall'insorgente l'8 luglio 1997, allorquando __________ era già nata, egli non ne ha indicato l'esistenza, limitandosi a precisare di voler venire nel nostro Paese per contrarre matrimonio con __________.
In conclusione la versione addotta dal ricorrente secondo cui sarebbe il padre di __________ appare priva di fondamento ed addotta con meri fini processuali. In ogni caso anche se il rapporto di filiazione fosse dimostrato, non vi sono agli atti elementi tali per poter ritenere che tra __________ ed __________ esista un rapporto intatto e concretamente vissuto ai sensi dell'art. 8 CEDU.
6. Sulla scorta di quanto precede, l'impugnativa va respinta. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 7 LDDS; 175, 260 e 261 CC; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria