Incarto n. 52.2000.00177
Lugano 12 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 luglio 2000 di
__________ __________ __________ tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 giugno 2000 (n. 2439) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 4 novembre 1999 di __________ e __________ ed ha annullato la decisione 13 ottobre 1999 con cui il municipio di __________ aveva ordinato ai predetti coniugi la sospensione dei lavori all'ultimo piano degli stabili ai mapp. __________, __________ e __________ ed ordinato la demolizione dell'innalzamento dei muri perimetrali in contrasto con la licenza edilizia 27 aprile 1999;
viste le risposte:
- 11 luglio 2000 del municipio di __________;
- 11 luglio 2000 del Consiglio di Stato;
- 21 luglio 2000 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 1 febbraio 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di riattare gli stabili ai mapp. __________, __________ e __________, posti in zona NV (nucleo del villaggio), per ottenere due appartamenti. L'appartamento al secondo piano sarebbe stato ottenuto mediante l'innalzamento della falda del tetto dei mapp. __________ e __________ rivolta verso nord-est di 90 cm alla gronda e di 70 cm al colmo.
b) __________, comproprietario del confinante mapp. __________, si è opposto al rilascio sostenendo, tra l'altro, che il PR non permette sopraelevazioni nella zona NV.
c) Raccolto l'avviso favorevole del dipartimento, con decisione 27 aprile 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia. Richiamandosi alla sua prassi, esso ha concesso un innalzamento massimo di 40 cm, allo scopo di permettere di adeguare il tetto alle esigenze tecniche attuali. L'opposizione di __________ è stata evasa di conseguenza. Il 5 giugno 1999 quest'ultimo ha comunicato al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato di ritirare, a seguito di accordo con i coniugi __________, il ricorso inoltrato l'11 maggio precedente contro la menzionata licenza edilizia.
B. L'8 ottobre 1999 il patrocinatore dei qui ricorrenti, proprietari del mapp. __________, ha sollecitato al municipio di __________ l'esperimento di un sopralluogo per verificare il rispetto della licenza edilizia 27 aprile 1999. Nel corso di tale verifica, effettuata l'11 ottobre successivo, il municipio ha accertato che la sopraelevazione del tetto dell'edificio ammontava a 68 cm. Con decisione 13 ottobre 1999 l'Esecutivo ha pertanto ordinato la sospensione dei lavori all'ultimo piano dello stabile e la demolizione dell'innalzamento eccedente quanto concesso con licenza edilizia.
C. a) Con ricorso 4 novembre 1999 __________ e __________ sono insorti contro la menzionata decisione municipale dinanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla. I ricorrenti hanno sostenuto che il municipio aveva concesso degli innalzamenti di edifici ubicati in zona NV superiori a 40 cm e che una demolizione appariva sproporzionata.
b) Nel corso dell'istruttoria effettuata dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato i ricorrenti hanno inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria, in esito alla quale il municipio ha comunicato all'autorità di ricorso di mantenere la decisione 13 ottobre 1999.
c) Dopo aver fatto accertare l'effettivo innalzamento (della falda) del tetto, risultato essere di 87 cm alla gronda e di 60 cm al colmo, con decisione 14 giugno 2000 il Governo ha accolto il gravame. Esso ha considerato che i coniugi __________ non avrebbero potuto conseguire la licenza edilizia in sanatoria, ma che la demolizione appariva sproporzionata.
D. Con impugnativa 5 luglio 2000 __________, __________ e __________ si aggravano dinanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo. I ricorrenti, secondo cui la controversa sopraelevazione è superiore a quanto accertato da parte del Governo (95 cm alla gronda e 80 cm al colmo), sostengono che il ripristino della legalità non sia sproporzionato. Essi chiedono pertanto al Tribunale di annullare la risoluzione governativa e di confermare quella municipale di data 13 ottobre 1999.
Il Consiglio di Stato ed i coniugi __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il municipio di __________ ha comunicato di non formulare osservazioni.
E. Il 20 ottobre 2000 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. Delle relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto. Al termine dell'udienza il giudice ha fissato alle parti un termine di 10 giorni per trovare un componimento amichevole della lite. Con lettera 22 dicembre 2000 la patrocinatrice dei resistenti ha informato il Tribunale che le parti non avevano potuto risolvere la controversia ed ha pertanto sollecitato l'emanazione del giudizio. A tal fine il Tribunale ha anche acquisito agli atti gli incarti concernenti due licenze edilizie recentemente rilasciate dal municipio di __________ ed autorizzanti la sopraelevazione di edifici posti in zona NV.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale è data (art. 21, 45 LE). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. I ricorrenti mettono in discussione anzitutto gli accertamenti volti a determinare l'effettivo innalzamento del tetto utilizzati dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato; essi chiedono che il Tribunale ordini una perizia giudiziaria a questo scopo. La domanda va respinta. In effetti, per determinare la differenza di quote l'autorità inferiore ha impiegato, da un lato, il rilievo delle quote dei tetti misurate il 23 dicembre 1999 dal geometra ing. __________ e, dall'altro, il piano dei tetti allestito dallo studio dello stesso professionista nel 1982. Con lettere 22 febbraio e 6 marzo 2000 al municipio di __________ l'ing. __________ ha fornito ulteriori ed esaurienti spiegazioni circa la differenza tra le quote originarie della gronda al mapp. __________ (__________) rispetto a quella del mapp. __________ (__________), di circa 10 cm più alta; tale differenza non risultava difatti dal piano dei tetti, di cui il predetto tecnico ha tuttavia confermato la validità. Il Tribunale non ha motivo per scostarsi da tali basi di calcolo. Né del resto i ricorrenti le contestano completamente. Essi si limitano a sostenere che, in realtà, la quota originaria della gronda dell'edificio dei resistenti fosse inferiore di 25 cm (e non di soli 10 cm) rispetto a quella del mapp. __________, di loro proprietà, ed inoltre che il colmo del tetto del controverso edificio fosse inferiore di almeno 20 cm rispetto a quello indicato nel piano dei tetti: circostanza che, a loro giudizio, farebbe lievitare l'innalzamento dello stabile dei resistenti a 95 cm alla gronda e ad 80 cm al colmo. I ricorrenti non offrono tuttavia degli elementi che permettono di dubitare della pertinenza delle misurazioni e delle spiegazioni effettuate rispettivamente date dall'ing. __________. La domanda di perizia deve pertanto essere respinta (art. 18 cpv. 1 PAmm).
3. 3.1. Giusta l'art. 31 cpv. 2 lett. a NAPR di __________, nella zona del nucleo del villaggio sono ammessi il riattamento, la trasformazione e la ricostruzione degli edifici: in tutti i casi senza ampliamento. Piccoli ampliamenti sono concessi se giustificati da reali esigenze tecniche o funzionali, tali da non snaturare l'edificio o il suo ambiente. Al pari di norme analoghe previste dai PR di altri comuni, l'art. 31 cpv. 2 lett. a NAPR mira essenzialmente a salvaguardare l'aspetto architettonico del nucleo. Per essere autorizzati gli ampliamenti devono pertanto apparire giustificati da effettive esigenze di carattere tecnico o funzionale ed essere tali da non alterare in misura significativa l'edificio e l'ambiente in cui questo è collocato. Per ampliamento dettato da reali bisogni tecnici o funzionali occorre intendere un intervento indispensabile ai fini di un'ulteriore utilizzazione dello stabile. Determinanti non sono le esigenze personali e soggettive dei proprietari pro tempore, ma le necessità oggettive derivanti dalla destinazione dell'edificio. Possono quindi essere autorizzati soltanto gli interventi effettivamente indispensabili per assicurare una ragionevole utilizzazione dell'immobile e per adeguarne la fruibilità agli attuali standards abitativi. Un'estensione sostanziale delle preesistenti possibilità di utilizzazione è di principio esclusa (cfr. STA inedite 17 gennaio 2000 in re __________, consid. 2; 27 marzo 2000 in re __________, consid. 2).
3.2. Nel concreto caso, tramite il controverso intervento i resistenti hanno voluto ricavare due appartamenti, uno al primo e l'altro al secondo piano. Per ottenere quest'ultimo, che ha sostituito il solaio, essi avevano chiesto di poter innalzare la falda del tetto rivolta verso nord-est di 90 cm alla gronda e di 70 cm al colmo. In questo modo la parete del muro della facciata rivolto verso la corte, sino a quel momento di 90 cm di altezza, avrebbe potuto essere elevata sino a m 1,80; nella stessa erano previste anche due finestre, che avrebbero permesso di dar luce ed aria alle due camere dell'appartamento. Com'è stato spiegato in fatto, rilasciando la licenza edilizia il 27 aprile 1999, richiamandosi alla sua prassi il municipio di __________ ha concesso unicamente un innalzamento massimo di 40 cm, allo scopo di permettere di adeguare il tetto alle esigenze tecniche attuali. I coniugi __________ pretendono di conseguire una licenza edilizia in sanatoria per i lavori che essi hanno invece effettivamente realizzato, consistenti nella sopraelevazione della falda del tetto in rassegna di 87 cm alla gronda e di 60 cm al colmo e che, pertanto, poco si discostano da quanto essi avevano chiesto attraverso la domanda di costruzione originaria. A torto, tuttavia. Intanto, accettando la licenza edilizia così come rilasciata loro da parte del municipio ed iniziando i lavori di riattazione sulla scorta della stessa i resistenti hanno implicitamente ammesso che l'innalzamento concesso, ridotto rispetto alle loro richieste, fosse sufficiente a rendere convenientemente abitabile il solaio e che non sussistessero pertanto delle reali, imprescindibili esigenze tecniche o funzionali che imponessero un'ulteriore sopraelevazione della falda del tetto oltre a quella concessa. In secondo luogo, l'innalzamento del muro di facciata sino a m 1,80 costituiva, in realtà, un desiderio dei resistenti, volto a conseguire un miglior sfruttamento della superficie delle camere, non invece una obiettiva necessità di natura edilizia o abitativa: come ha rettamente argomentato il Governo nel giudizio impugnato, tale ulteriore innalzamento non poteva pertanto apparire giustificato da reali esigenze tecniche o funzionali giusta l'art. 31 cpv. 2 lett. a NAPR. La circostanza secondo cui il municipio di __________ abbia pertanto recentemente concesso degli innalzamenti superiori per altri due edifici (di 55 cm rispettivamente tra 80 cm e 1 m), come attestano gli incarti edilizi richiamati dal municipio, non può giovare alla tesi dei resistenti, ancorché metta in luce l'inesistenza di un'interpretazione univoca, da parte dell'autorità municipale, dell'art. 31 cpv. 2 lett. a NAPR.
4. 4.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Un'opera che lede in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, deve tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato, riservato il principio di proporzionalità (art. 43 cpv. 2 LE).
4.2. Nel giudizio impugnato il Governo ha considerato che l'ordine di ripristino impartito dal municipio di __________ fosse sproporzionato. Il Tribunale condivide questa opinione. Da un lato, difatti, la sopraelevazione eseguita in violazione della licenza edilizia appare nel suo complesso, sotto l'aspetto quantitativo, moderata (+ 47 cm alla gronda; + 20 cm al colmo, per una lunghezza della facciata di nemmeno 5 m). A dispetto da quanto sostengono gli insorgenti, tale sopraelevazione non arreca poi sostanziali pregiudizi alla loro proprietà. Gli effetti negativi ulteriori indotti verso quest'ultima dall'intervento abusivo rispetto a quelli che sarebbero stati provocati da un'esecuzione dei lavori conforme alla licenza edilizia appaiono difatti molto contenuti e si riducono ad una minima, se non addirittura impercettibile, riduzione della possibilità di illuminazione del locali che si affacciano sulla corte interna. Essi possono pertanto essere tollerati. Per contro i vantaggi ricavati dai resistenti attraverso tale sopraelevazione sono alquanto limitati: questa ha semplicemente migliorato l'utilizzazione - già data - del lato delle camere ubicato in corrispondenza del muro di facciata. La rimozione del tetto comporterebbe altresì, secondo i preventivi versati agli atti dai resistenti dinanzi al Consiglio di Stato, costi pari a fr. 56'912,55 (cfr. doc. T annesso al ricorso 4 novembre 1999): a prescindere dall'attendibilità di tali preventivi, è comunque certo che il ripristino della situazione legale implicherebbe in concreto un impegno finanziario notevole in quanto tale e per rapporto al complesso dei lavori di riattazione.
5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere messa a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm). Ai resistenti, assistiti da un legale, devono inoltre essere attribuite delle ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 44, 45, 52 LE, 3, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali sono altresì condannati a versare a __________ e __________ identico importo per ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario