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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.172

October 31, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·613 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00172  

Lugano 31 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 giugno 2000 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 6 giugno 2000, n. 2342, con cui il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 24 febbraio 2000 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (ripetibili);

viste le risposte:

-    4 luglio 2000 del Consiglio di Stato;

-    11 luglio 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che con ricorso 14 gennaio 2000 __________ ha postulato l'annullamento dell'ordinanza 23 dicembre 1999 del municipio di __________ sul commercio di prodotti a base di canapa;

che in data 10 febbraio 2000 il municipio di __________ ha abrogato la suddetta ordinanza;

che, di conseguenza, con decisione 24 febbraio 2000, il Servizio dei ricorsi del Consigli di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame presentato da __________, in quanto divenuto privo di oggetto;

che alla ricorrente sono stati assegnati fr. 100.-- a titolo di ripetibili;

che contro questa decisione __________ è insorta al Consiglio di Stato, chiedendo di aumentare la somma riconosciutale a titolo di ripetibili a fr. 2'500.--;

che il Consiglio di Stato, con risoluzione 6 giugno 2000, ha parzialmente accolto il gravame, attribuendo alla ricorrente un 'indennità per ripetibili pari a fr. 500.--;

che __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la modifica della decisione impugnata nel senso che le venga assegnata la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti sia il Consiglio di Stato che il municipio di __________;

in diritto

che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro decisioni del Consiglio di Stato, di Dipartimenti o di commissioni speciali non è data per la clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm n. 1 seg.);

che ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC soltanto le decisioni degli organi comunali sono appellabili dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;

che, in concreto, in controversa era l'adozione di un'ordinanza, quindi di un atto normativo generale ed astratto ;

che, inoltre, l'evasione da parte dell'Esecutivo cantonale dei ricorsi interposti contro l'adozione di un'ordinanza avviene nell'ambito dei poteri di vigilanza sui comuni che spettano al Governo, per cui le relative decisioni non sono suscettibili di impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo in applicazione dell'art. 207 cpv. 1 LOC, tranne quanto previsto dall'art. 207 cpv. 2 LOC; ipotesi che non si realizza però nel caso concreto, dal momento che l'autorità cantonale non ha notificato, a scapito del ricorrente, la situazione preesistente (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti), già per il fatto che non ha nemmeno dovuto esaminare, nel merito, il suo ricorso;

che, non essendo questo tribunale competente a statuire nel merito in materia di approvazione delle ordinanze municipali, il ricorso relativo alla determinazione delle ripetibili, deve essere respinto in ordine siccome irricevibile per difetto di competenza di questo tribunale;

che considerata l'erronea indicazione dei rimedi di diritto data nel giudizio impugnato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

Per questi motivi,

visti gli art. 192, 207, 208 cpv. 1 LOC; 3, 18, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                                            La segretaria

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