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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.12.2000 52.2000.169

December 11, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,771 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00169  

Lugano 11 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 giugno 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 31 maggio 2000, no. 2263, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 2 dicembre 1999, no. C 252, con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha revocato il permesso di lavoro per confinanti;

viste le risposte:

-    6 luglio 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    11 luglio 2000 del Consiglio di Stato;

viste la replica 15 settembre 2000 dell'insorgente e le dupliche 3 ottobre 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il cittadino italiano __________ è domiciliato nel comune di __________ (provincia di __________, Italia), dove vivono la moglie e la figlia. Dal novembre 1983 egli è titolare di un permesso di lavoro per confinanti (G) per lavorare nel nostro cantone nel settore della ristorazione, avente quale ultima scadenza il 22 novembre 2000. Il 1. marzo 1999 lo straniero ha perso il proprio impiego presso il bar __________ ad __________. Nell'aprile 1999 egli ha acquistato una quota della __________, società proprietaria di tale esercizio pubblico, presso il quale ha iniziato a lavorare quale dipendente, senza tuttavia annunciare il cambiamento all'autorità competente. Su istanza dell'insorgente il 14 giugno 1999 gli è stato rilasciato un permesso di corta durata per esercitare la sua nuova attività. Il 2 dicembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la richiesta 14 giugno 1999 del ricorrente volta al "rilascio" del permesso e gli ha ordinato di cessare l'attività entro il 31 dicembre 1999. L'autorità si è fondata sul verbale d'interrogatorio steso dalla polizia cantonale il 13 ottobre 1999, da cui risultava che il confinante aveva pernottato per circa 40 giorni (da metà luglio fino a tale data) nel nostro paese. La decisione è stata resa in virtù degli art. 4 e 12 LDDS e 23 e 43 OLS.

                                  B.   Con giudizio 31 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal ricorrente contro la risoluzione summenzionata. Posto in evidenza che il rientro al proprio domicilio alla fine della giornata lavorativa rappresenta una condizione essenziale per la concessione del permesso per confinanti, il Governo ha confermato la legittimità della decisione adottata dall'autorità dipartimentale.

                                  C.   Avverso questa pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il suo annullamento ed il rinnovo del permesso di frontaliere. Ritiene che la decisione impugnata sia contraria al principio di proporzionalità, considerato il comportamento irreprensibile da lui tenuto dal 1983 fino ad oggi e che l'infrazione commessa si è protratta per soli 40 giorni. Pur ammettendo i fatti a lui addebitati, giustifica il suo agire con esigenze lavorative. L'avvio della nuova attività lo ha costretto a turni di lavoro molto serrati, di modo che la trasferta fino al suo domicilio risultava impegnativa. In ogni caso le disposizioni in materia non impediscono ai confinanti di soggiornare in Ticino durante i fine settimana. Pone infine in evidenza che il mancato rilascio del permesso comporterà la messa in liquidazione della __________ e verosimilmente il licenziamento dei suoi tre dipendenti.

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la quale sottolinea che il ricorrente ben sapeva di non essere autorizzato a pernottare nel nostro paese. Ad identica conclusione giunge il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

                                  E.   In replica il ricorrente ribadisce quanto esposto in precedenza, in particolare le difficoltà connesse con l'avvio della nuova attività ed il conseguente impedimento a far rientro a casa la sera. In duplica l'autorità dipartimentale ed il Governo si riconfermano nelle proprie precedenti allegazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati contro le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile dinanzi all'alta Corte federale contro la revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza anche la competenza di questo tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   I beneficiari di un permesso per lavoratori confinanti (G) possono esercitare un'attività lucrativa unicamente nella zona di frontiera e devono tornare quotidianamente al loro domicilio nella zona di frontiera contigua (cfr. art. 23 cpv. 2 e 3 OLS). Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, il permesso di dimora può essere revocato allorquando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dà motivo di gravi lagnanze. Tale disposizione è applicabile per analogia anche al permesso per lavoratori confinanti, il quale non è esplicitamente regolato dalla LDDS e non concede una posizione giuridica più salda di quella garantita da un permesso di dimora annuale (STF 18 marzo 1994 inedita in re F. e LLCC, consid. 3).

                                   3.   Nella fattispecie, __________ dispone dal 1983 di un permesso per lavoratori confinanti. Interrogato dalla polizia cantonale il 13 ottobre 1999 in merito alla sua presenza sul territorio svizzero ed alle sue mansioni presso il bar __________, il ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato (verbale d'interrogatorio, pag. 1):

"D:   Il permesso che detenete vi impone che dopo la giornata lavorativa, per il pernottamento dovete rientrare in Italia. A noi risulta invece che voi pernottate illegalmente ad __________ in Piazzetta __________, presso abitazione __________, dove tenete una camera.

  R:   Effettivamente tengo una camera nel luogo indicato che solitamente uso durante le pause di lavoro pomeridiane. Ammetto però che di tanto in tanto, specialmente quando il turno di lavoro finisce tardi e inizio presto il giorno successivo di pernottare ad __________. Questo avviene in media 3 volte alla settimana.

  D:   Quando avete iniziato a pernottare ad __________?

  R:   Verso la metà di luglio corr. anno. Ossia a tutt'oggi avrò pernottato ad __________ circa una quarantina di volte. (…)."

Alla luce di queste chiare, inequivocabili ed incontestate affermazioni, si deve ammettere che lungo l'arco di quattro mesi (luglio - ottobre 1999) l'insorgente ha ripetutamente disatteso l'obbligo di rientrare al proprio domicilio in Italia al termine del lavoro. Ne consegue che __________ si è reso effettivamente autore della ripetuta violazione degli obblighi che gli derivavano dall'art. 23 OLS.

                                   4.   Occorre ora verificare la legittimità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

4.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS prevede che nei casi di mancato adempimento di una delle condizioni poste all'atto del rilascio del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gravi lagnanze, è possibile procedere ad una revoca del medesimo. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce dunque all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile perlomeno da parte di questo tribunale - soltanto quando la decisione procede da un eccesso o da un abuso di potere.

4.2. __________ è al beneficio di un permesso di lavoro per confinanti dal novembre 1983. Dagli atti non risulta che prima dei fatti qui in rassegna egli abbia avuto modo d'interessare l'autorità di polizia per altre infrazioni alle norme vigenti in materia di stranieri, né tanto meno emergono elementi che permettono di concludere che egli sia incorso in violazioni d'altro genere dell'ordinamento giuridico svizzero.

Tuttavia, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, l'insorgente ha senz'altro commesso una grave irregolarità, avendo sistematicamente disatteso sull'arco di quasi un mese e mezzo quella che in fondo è la condizione essenziale che contraddistingue il permesso per frontalieri, vale a dire l'obbligo di rientrare al proprio domicilio oltre confine al termine di ogni singola giornata lavorativa trascorsa in Svizzera. La circostanza che egli possa entrare in Svizzera quale semplice turista nulla muta alle presenti conclusioni. Trattasi infatti di due fattispecie completamente diverse che soggiaciono a regolamentazioni differenti. L'infrazione rimproveratagli è stata compiuta in tutta evidenza intenzionalmente, dal momento che il ricorrente non poteva obbiettivamente ignorare gli obblighi connessi con il suo statuto di lavoratore frontaliero. I motivi di lavoro da lui addotti non permettono di giungere a diversa conclusione, ritenuto che il tragitto fino al suo domicilio in Italia non è così lungo da imporgli di pernottare nel nostro cantone. D'altra parte il fatto che lo straniero ha locato una camera per potersi riposare in piazza __________ ad __________, poco distante dal bar __________, dimostra la sua intenzione di conferire una connotazione piuttosto stabile alla sua presenza in Svizzera. Neppure giova al ricorrente sottolineare che dal 13 ottobre 1999, data del suo fermo da parte della polizia, egli non ha più pernottato nel nostro cantone, ma ha sempre fatto ritorno presso il suo domicilio in Italia. Ciò appare in realtà comprensibile, ritenuto che se egli avesse perseverato con il suo precedente agire, non avrebbe fatto altro che aggravare la sua situazione. Va infine evidenziato che giusta l'art. 8 cpv. 2 ODDS uno straniero non può pregiudicare con i propri atti la libera decisione dell'autorità. Pertanto la circostanza che lo straniero sia contitolare della società che gestisce il bar, che il mancato rinnovo del permesso postulato potrebbe portarla al fallimento e dunque al licenziamento dei suoi impiegati, non è di rilievo.

In assenza di valide attenuanti, questo tribunale, valutando le prove agli atti, ritiene che non sussistano gli estremi per distanziarsi dal giudizio reso dal Governo, il quale appare corretto e rispettoso del principio di proporzionalità.

                                   5.   Stante quanto precede il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS; 8 cpv. 2 ODDS; 101 lett. d e 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 23 OLS; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico dell'insorgente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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