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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.06.2000 52.2000.153

June 14, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·832 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00153  

Lugano 14 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 giugno 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 22 maggio 2000 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR), che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 maggio 2000 con cui il Dipartimento delle Istituzioni le ha vietato l'accesso al territorio del Cantone Ticino;

viste le risposte:

-    8 giugno 2000 del GIAR;

-    9 giugno 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che __________ è entrata in Svizzera nel 1993, stabilendosi in Ticino, dove ha continuato a vivere anche dopo aver ritirato la domanda d'asilo presentata a suo tempo;

                                         che da allora ha vissuto presso il fratello __________ a __________, rifiutandosi di dar seguito agli ordini di rientro in patria;

                                         che il 14 aprile 2000 __________ ha depositato una nuova domanda d'asilo presso il Centro asilanti di Chiasso, che l'ha assegnata al Canton Berna;

                                         che il 2 maggio 2000 il Dipartimento delle Istituzioni ha ritenuto opportuno vietarle l'accesso al territorio cantonale;

                                         che, con il patrocinio del __________, __________ ha impugnato il divieto davanti al GIAR, chiedendone l'annullamento;

                                         che con decisione 22 maggio 2000 il GIAR ha dichiarato irricevibile il ricorso, non essendo l'insorgente patrocinata da un avvocato iscritto all'albo, come prescriverebbe la legge cantonale di applicazione della legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (LALMC; RL 1.2.2.2);

                                         che contro questa decisione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

                                         che l'insorgente rimprovera in sostanza al GIAR di essere incorso in un eccesso di formalismo per non averle offerto la possibilità di riparare al difetto;

                                         che il ricorso è avversato dal GIAR, senza particolari osservazioni;

che ad identica conclusione perviene il Servizio dei permessi e dell'immigrazione, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 32 cpv. 2 LALMC;

                                         che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 PAmm);

                                         che il ricorso, tempestivo (art. 32 cpv. 2 LALMC e 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

                                         che le misure adottate dall'autorità preposta all'applicazione degli art. 13a seg. della legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) configurano provvedimenti amministrativi volti a garantire l'attuazione della procedura di allontanamento di stranieri che soggiornano in Svizzera senza permesso;

                                         che tali provvedimenti sono di principio privi di qualsiasi connotazione di natura penale;

                                         che le impugnative proposte contro le misure coercitive adottate dall'autorità in base alle disposizioni succitate sono pertanto ricorsi di diritto amministrativo;

                                         che nella procedura amministrativa il diritto di patrocinio non è limitato agli avvocati iscritti all'albo;

                                         che il monopolio dell'avvocato è infatti circoscritto ai procedimenti che si svolgono davanti ai tribunali civili e penali ed alle autorità inquirenti o di accusa (art. 1 cpv. 1 Legge sull'avvocatura; LAvv; RL 3.2.1.1.);

                                         che nei procedimenti fondati sulla LALMC il GIAR non può di conseguenza negare il diritto di patrocinio ai rappresentanti non iscritti all'albo degli avvocati;

                                         che il rinvio alle disposizioni del CPT concernenti la designazione del patrocinatore, di cui all'art. 11 LALMC, non estende il monopolio dell'avvocato sancito dall' art. 1 LAvv ai procedimenti retti dalla LALMC;

                                         che tale rinvio è da intendere come una norma destinata a definire le modalità di designazione del difensore d'ufficio da parte del GIAR (art. 50 CPP) e non come una disposizione volta a limitare la libertà di scelta del rappresentante legale da parte dello straniero toccato da misure coercitive;

                                         che i materiali legislativi richiamati dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione non permettono di accreditare la conclusione tratta dal GIAR;

                                         che, stando così le cose, il fatto che __________ fosse patrocinata dal __________, anziché da un avvocato iscritto all'albo, non costituiva un valido motivo per dichiarare irricevibile il ricorso da essa inoltrato contro il divieto 2 maggio 2000 pronunciato dal Dipartimento delle Istituzioni in applicazione della LALMC;

                                         che il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché statuisca nel merito di quell'impugnativa;

                                         che dato l'esito, non si prelevano né spese né tassa di giustizia;

                                         che le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato (art. 31 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 13a LDDS; 9, 10, 11, 32 LALMC; 50 CPP; 1 LAvv; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 22 maggio 2000 del GIAR è annullata.

1.2.   gli atti sono rinviati al GIAR affinché statuisca nel merito del ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 2 maggio 2000 del Dipartimento delle Istituzioni.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

                                   3.   Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario