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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2000 52.2000.146

November 7, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,731 words·~19 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00146  

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 maggio 2000 di

__________ patr. dal dr. jur. __________, st. leg. avv. __________,   

contro  

la risoluzione 9 maggio 2000 (n. 1859) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 ottobre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio;

viste le risposte:

-    14 giugno 2000 del Dipartimento delle istituzioni,

-    21 giugno 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________, cittadina italiana, si è sposata il __________ a __________ (prov. di __________) con il connazionale __________. Dalla loro unione sono nati __________ e __________. Il 14 gennaio 1980, __________ è giunto nel canton Uri dove ha ottenuto un permesso di dimora. Il 24 gennaio 1981 la ricorrente è entrata a sua volta in Svizzera ed è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno per vivere insieme al marito. Il 30 aprile 1982, i coniugi __________ si sono trasferiti in Ticino. Il 3 aprile 1989, l'allora Ufficio cantonale degli stranieri ha radiato __________ dal permesso di domicilio ottenuto dal marito, dal quale viveva separata dal 13 giugno 1988, rilasciandole un analogo permesso personale nel quale erano inclusi i figli. Il 30 novembre 1989 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________. Il __________ la ricorrente ha dato alla luce __________, nato da una relazione con il cittadino germanico __________.

b) A partire dal suo arrivo in Ticino, __________ ha lavorato quale impiegata presso diversi datori di lavoro. Nel 1991, essa ha iniziato a percepire le indennità di disoccupazione. A partire dal 1993, è dovuta ricorrere all'assistenza sociale. Nel 1997 e 1998 ha lavorato quale tirocinante in diverse società del Luganese, senza tuttavia terminare l'apprendistato. Il 10 novembre 1998 la Sezione permessi e immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha avvertito __________ che stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio in quanto era, a quel momento, a carico dell'assistenza unitamente ai figli per fr. 203'244.80. Invitata a prendere posizione per iscritto circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in patria, essa aveva affermato che a partire dal gennaio 1999 le sue entrate le avrebbero permesso di rendersi autosufficiente e di uscire definitivamente dall'assistenza. A seguito di tali dichiarazioni, il 9 dicembre 1998 il dipartimento si è limitato ad ammonirla con l'avvertenza che se tale situazione fosse perdurata anche dopo il marzo 1999 sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. L'interessata ha tuttavia continuato a chiedere sussidi assistenziali fino alla fine del mese di maggio 1999. Il 18 maggio 1999, essa ha trovato lavoro a tempo parziale. L'attività è cessata dopo tre mesi.

                                  B.   L'8 ottobre 1999 la Sezione permessi e immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ fissandole il 31 dicembre 1999 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10, 11 cpv. 3, 12 LDDS, 16 ODDS e 3 RLALPS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento di espulsione a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino, limitandosi a decretarne il rimpatrio. Il dipartimento ha dato rilievo al fatto che nonostante l'ammonimento, __________ era sempre a carico dell'assistenza pubblica, presso la quale aveva contratto un debito complessivo, a quel momento, di fr. 203'244.80, senza aver mai effettuato rimborsi. Ha inoltre ritenuto che la stessa potesse risiedere senza difficoltà in un Paese dell'Unione europea, dove il tenore di vita è analogo a quello ticinese, e rientrare in Svizzera in qualità di turista a condizione di tenere un comportamento ineccepibile.

                                  C.   Con giudizio 9 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. In sostanza, il Governo ha confermato i motivi posti a fondamento della risoluzione adottata dal dipartimento. Ha precisato che il debito assistenziale contratto dall'interessata, escludendo quanto percepito dai figli, ammontava a fr. 151'820.60 – e che non erano mai stati effettuati rimborsi. Ha quindi ritenuto che la stessa fosse caduta a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante. L'Esecutivo cantonale ha in seguito considerato esigibile il rimpatrio della ricorrente in Italia con il figlio __________.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento. Sottolinea le difficoltà di conciliare l'attività professionale con quella di madre e critica l'autorità inferiore per non aver tenuto conto che essa aveva dovuto ricorrere all'assistenza pubblica per garantire la sopravvivenza della famiglia. Pone in rilievo il fatto di non essere ora più a carico dell'assistenza e afferma di non dover più far capo a simili prestazioni nemmeno in futuro, segnatamente perché nel frattempo svolge le pulizie presso diversi privati ed è aiutata finanziariamente da un cittadino svedese domiciliato in Svizzera col quale convive. La prognosi sarebbe dunque favorevole, dal momento che a partire dall'inoltro del ricorso ha iniziato a rimborsare regolarmente fr. 200.– al mese. Chiede di ratificare il programma di rimborso che propone in 5 fasi, affinché al 21 maggio 2004 il suo debito assistenziale sia diminuito di fr. 60'000.–. Asserisce di aver soggiornato nel nostro Paese, precisamente nel canton Uri, a partire dall'età di 11 anni unitamente ai propri genitori, di avervi ottenuto il domicilio nel 1985 e di essersi in seguito trasferita in Ticino con il marito nel 1986. Sottolinea di essere ben integrata socialmente in Svizzera con __________ e di avervi sempre tenuto un comportamento ineccepibile. La decisione impugnata sarebbe sproporzionata, non solo a seguito del suo lungo soggiorno in Svizzera, ma anche perché la separerebbe dai suoi figli di primo letto, che studiano o lavorano in Svizzera. Chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e che le venga concesso il gratuito patrocinio.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame deve essere ammessa anche nei casi in cui, in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Il permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata su uno dei motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d LDDS può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).

2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, e dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).

                                   3.   In concreto, l'insorgente ha iniziato a percepire le prestazioni dell'assistenza pubblica nel 1993. Nonostante il chiaro ammonimento del 9 dicembre 1998, essa ha continuato a chiedere i sussidi, percepiti ininterrottamente, fino al 31 maggio 1999 (v. lettera 2 novembre 1998 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento all'allora Sezione degli stranieri; doc. Q prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato: scritto 21 maggio 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento alla cassa malati __________). A quel momento, la somma complessiva del debito contratto dalla ricorrente ammontava a fr. 151'820.60, senza che quest'ultima avesse effettuato rimborsi (v. scritto 4 maggio 2000 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Da quanto precede, risulta che __________, fino a poco prima della decisione dell'autorità di prime cure, era caduta a carico dell'assistenza pubblica durante 6 anni in maniera continua e rilevante. Va osservato pure che l'insorgente ha chiuso la pratica appena 10 giorni dopo la nuova richiesta di prestazioni. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che ha incominciato a rimborsare il debito solo con l'inoltro del presente ricorso  e nella misura di soli fr. 200.– mensili (doc. B), un sensibile miglioramento della sua situazione non appare realmente pronosticabile. Le diverse occupazioni che l'insorgente svolgerebbe attualmente quale donna delle pulizie presso privati, nonché l'asserito aiuto finanziario del suo attuale convivente (doc. S prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato) non permettono un sollecito rimborso del debito accumulato, tanto più che queste entrate sono modeste e senza garanzia per il lungo termine. Va rilevato inoltre che l'interessata non ha mai provveduto in precedenza a versare all'ente assistenziale parte di quanto finora anticipatole (doc. B), nonostante abbia affermato di svolgere questo lavoro già da qualche tempo e regolarmente (ricorso ad 7, pag. 5). Non porta a diversa conclusione la riduzione di fr. 27'731.70 del debito contratto. Come ha correttamente indicato il Consiglio di Stato (ad D.4., pag. 11-12), le entrate registrate non concernono rimborsi effettuati direttamente dall'insorgente, ma si riferiscono alla partecipazione che la Cassa malati __________ ha riconosciuto in relazione a prestazioni mediche o medicine anticipate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (fr. 4'564.70), a una borsa di studio concessale dal competente ufficio cantonale e ceduta all'assistenza (fr. 19'000.–), nonché ad assegni famigliari versati dalla CCC AVS (fr. 4'167.–). D'altra parte la ricorrente stessa riconosce in tutti i casi che anche prendendo in considerazione l'asserita cessione di un credito di fr. 30'000.– per gli alimenti dovuti dal padre di __________ che lo Stato starebbe attualmente tentando di recuperare da __________, nonché la prossima fine degli studi della figlia __________, le occorreranno comunque almeno 4 anni per poter rimborsare solo una parte del debito assistenziale che del resto risulterà ancora di quasi fr. 100'000.– (ricorso 7, pagg. 5-7). In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.

                                   4.   Il provvedimento deve rispettare il principio di proporzionalità. Occorre pertanto tenere conto della durata del soggiorno in Svizzera della ricorrente, del pregiudizio che essa e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione, nonché della gravità della colpa dell'interessata. Innanzitutto la ricorrente sostiene di essere entrata in Svizzera unitamente ai propri genitori, precisamente nel canton Uri, nel 1971 quando aveva 11 anni. Sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento affermano per contro che l'interessata è giunta nel nostro Paese la prima volta nel 1981 per vivere con il marito. Dall'inserto di causa risulta che __________ ha iniziato a soggiornare sul territorio elvetico a partire dal 24 gennaio 1981, proveniente dall'estero (v. autorizzazioni di soggiorno 15 gennaio 1981 e 21 gennaio 1982 rilasciate dalla Polizia degli stranieri urana a __________, allora marito dell'insorgente). Ora, non è dato di vedere come si possa mettere in dubbio tali risultanze, tanto più che l'interessata non ha versato agli atti alcun documento che dimostri un suo precedente soggiorno sul territorio elvetico. E' comunque certo che la ricorrente risiede nel nostro Paese da lungo tempo. Orbene, per prassi, il soggiorno in Svizzera durante almeno una decina d'anni costituisce un elemento di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi, che entrano in gioco per valutare la proporzionalità di una misura d'allontanamento adottata per ragioni d'indigenza (DTF 119 Ib 1 consid. 4c). D'altra parte, come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale confermando il rimpatrio di un cittadino africano residente in Svizzera da 23 anni e ivi domiciliato da 19 (STF inedita 30 settembre 1998 in re F. consid. 5b), va anche preso in considerazione il comportamento generale della ricorrente. In Ticino, __________ ha lavorato quale impiegata presso diversi datori di lavoro (v. rilascio permesso di domicilio personale 3 aprile 1989; ricorso al Consiglio di Stato ad 4, pag. 4). Nel febbraio 1991, essa è rimasta senza attività lucrativa ed ha beneficiato delle indennità di disoccupazione. A partire dal 1993 e fino al 1999, essa ha dovuto ricorrere alle prestazioni dell'assistenza sociale, che in sei anni hanno raggiunto l'ingente somma di fr. 151'820.60. E' solo il 1° agosto 1997 che l'interessata ha ripreso a lavorare iniziando un apprendistato di commercio e continuando comunque a rimanere a carico dell'assistenza. Il contratto di tirocinio è stato tuttavia rescisso poco tempo dopo, come pure i due successivi. Analoga sorte ha avuto l'attività professionale iniziata nel maggio 1999, cessata dopo tre mesi (doc. D-H; L prodotti in seconda istanza). L'insorgente sostiene di aver dovuto far capo all'assistenza a seguito della nascita di __________ e che con i figli a carico non poteva più conciliare attività lavorativa e vita famigliare, anche a causa della mancanza di assegni integrativi e di prima infanzia. La tesi non può essere condivisa. La nascita del terzogenito nel marzo 1992 è di un anno e due mesi successiva all'ultimo impiego esercitato dall'insorgente, la quale ha precisato che la cessazione dell'attività lucrativa nel febbraio 1991 era dovuta a motivi congiunturali legati al mondo del lavoro (ricorso ad 3, pag. 2; ricorso al Consiglio di Stato ad 4, pag. 4). Del resto non solo essa ha affermato che in precedenza, la tenera età dei suoi due figli di primo letto non le aveva impedito di lavorare, ma nel formulario di proroga del termine di controllo del suo permesso di domicilio sottoscritto il 27 marzo 1992, ossia un mese prima della nascita di __________, essa aveva chiaramente indicato di essere in attesa di un posto di lavoro. Inoltre, la ricorrente aveva rinunciato ai contributi alimentari dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale (v. pto n. 4 della convenzione 21/27 novembre 1989 sulle conseguenze accessorie al divorzio sottoscritta dalle parti ed omologata dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 30 novembre 1989). Tenuto conto di tale rinuncia, il fatto di essere una famiglia monoparentale con i relativi problemi che tale situazione pone, non le impediva comunque di procacciarsi un lavoro, anche a tempo parziale. Essa ha invero ripreso un'attività nel 1997, quando __________ aveva __________ anni, ma non è stata in grado di portare a termine i diversi apprendistati iniziati. Essa non è riuscita nemmeno a conservare il lavoro a tempo parziale che aveva iniziato nel maggio 1999 dopo diverse ricerche (cfr. alcuni scritti di cui al citato doc. I) e che ha lasciato dopo tre mesi (doc. L). E' d'altronde soltanto dopo aver ricevuto la decisione di rimpatrio che essa sostiene di avere finalmente incominciato a lavorare regolarmente come donna delle pulizie presso diversi privati. Da quanto precede si può ben concludere che la ricorrente, titolare di diversi certificati e anche di un diploma di sarta da donna (ricorso al Consiglio di Stato, ad 5, pag. 6), non ha reso verosimile di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lei per evitare di trovarsi costantemente a carico dell'assistenza pubblica durante tutti questi anni. Manifestando una certa propensione a ricorrere a tali sussidi, essa denota pure una certa incapacità di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che la ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS). A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che il 10 novembre 1998 la Sezione permessi e immigrazione l'aveva avvertita che stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio a seguito dell'ingente debito assistenziale contratto. Invitata a prendere posizione per iscritto circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in patria, l'interessata aveva affermato che a partire dal gennaio 1999 le sue entrate le avrebbero permesso di rendersi autosufficiente e di uscire definitivamente dall'assistenza. A seguito di tali dichiarazioni, il dipartimento si era limitato ad ammonirla con l'avvertenza che se tale situazione fosse perdurata anche dopo il marzo 1999 sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Nonostante l'avvertimento, la ricorrente ha continuato a percepire sussidi fino al maggio 1999. Il 30 giugno 1999 il dipartimento delle istituzioni ha invitato __________ a prendere posizione in merito a un suo eventuale rientro in Italia e a produrre le ricevute di quanto essa aveva rimborsato fino a quel momento all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. L'insorgente non ha nemmeno dato seguito alla missiva. __________ ha invero trascorso buona parte della propria vita in Svizzera, segnatamente in Ticino. Il suo lungo soggiorno nel nostro Paese non impedisce tuttavia il suo rimpatrio in un Paese dell'Unione Europea, segnatamente in Italia, dove è nata ed è cresciuta prima di giungere in Svizzera. La decisione avversata non pregiudica quindi in maniera eccessiva la sua risocializzazione, ritenuto pure nella vicina Penisola stile di vita, lingua e cultura sono simili a quelli ticinesi. In questo senso si può dunque affermare che, in caso di ritorno nel proprio Paese d'origine, essa non si troverà confrontata con insuperabili difficoltà d'adattamento. Per quanto riguarda il figlio __________ di __________ anni, il quale attualmente frequenta la scuola elementare, egli è ancora piccolo e dipendente dalla madre, ragione per cui problemi linguistici o di sradicamento dalla realtà elvetica non si pongono. Va sottolineato inoltre che la questione del rispetto della vita famigliare con i figli __________ e __________ domiciliate in Svizzera, non sussiste. La prima è maggiorenne, mentre il secondo - diciassettenne - vive con il padre (ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, ad 7, pag. 8). Il provvedimento di rimpatrio permette in tutti i casi alla ricorrente di rientrare in Svizzera in qualità di turista e mantenere intatte le relazioni con questi ultimi, anche se non volesse stabilirsi nella fascia di confine.

                                   5.   La decisione impugnata è dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori, limitandosi al rimpatrio della ricorrente, non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. La decisione appare pertanto corretta, anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.

                                   6.   Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi prescindere dall’applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione finanziaria dell'insorgente.

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 6, 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________, cittadina italiana, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino unitamente al figlio __________ entro il 15 gennaio 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono a carico dell'insorgente.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      5.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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