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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.08.2000 52.2000.139

August 29, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,054 words·~20 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00139  

Lugano 29 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 maggio 2000 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 3 maggio 2000 (n. 1732) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 8 ottobre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata in Svizzera e di rilascio di un permesso di dimora al figlio __________ (ricongiungimento famigliare);

viste le risposte:

-    30 maggio 2000 del Dipartimento delle istituzioni,

-      6 giugno 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________, cittadina dominicana, è entrata la prima volta in Svizzera il 1° giugno 1991 invitata da un cittadino elvetico. Il 21 agosto 1991 si è trasferita in Italia, dove è rimasta fino al 5 settembre 1991, quando è rientrata in Svizzera senza tuttavia notificarsi presso le competenti autorità di polizia degli stranieri. Il 24 settembre 1991, la ricorrente, munita della cartolina di uscita poiché tenuta a lasciare il territorio elvetico, è tornata in Italia. Il 24 ottobre successivo, essa ritornava nel nostro Paese soggiornandovi fino al 15 febbraio 1992, quando è stata nuovamente obbligata ad uscire dal territorio elvetico, ancora tramite cartolina d'uscita.

b) Con decisione 5 marzo 1992, notificata il 7 maggio successivo, l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ha vietato a __________ l'entrata in Svizzera, con effetto immediato fino al 4 marzo 1994, per grave infrazione alle prescrizioni di polizia degli stranieri (soggiorno illegale dal 31 maggio 1991 al 31 gennaio 1992). Il 28 maggio 1992, essa è stata tuttavia autorizzata a rientrare in territorio elvetico, in quanto il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) aveva restituito l'effetto sospensivo al ricorso che essa aveva nel frattempo interposto contro il provvedimento adottato dall'UFDS. Il dipartimento ha tenuto conto del fatto che dal febbraio 1992 la ricorrente aspettava un figlio dal cittadino svizzero __________, all'epoca ancora coniugato con un'altra persona. Il 29 luglio 1992, l'interessata ha chiesto all'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio con quest'ultimo. Il 24 settembre 1992, __________ ha ufficialmente riconosciuto il nascituro, il cui parto era previsto nel marzo 1993. Il 5 ottobre 1992, __________ ha tuttavia modificato la sua richiesta, chiedendo che le venisse rilasciato un permesso di dimora annuale per motivi umanitari ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS, ritenendo che la sua situazione personale adempisse i requisiti di un caso particolarmente rigoroso. Con decisione 11 novembre 1992, la Sezione degli stranieri ne ha respinto la domanda, precisando che lo scopo del permesso richiesto è volto ad aiutare i futuri coniugi per la preparazione delle imminenti nozze e che l'interessata non perseguiva tali finalità in quanto il suo compagno era ancora coniugato con un'altra donna e il loro figlio non era ancora nato. Il dipartimento ha pure dato rilievo al fatto che in precedenza essa aveva interessato i servizi di polizia. Il 28 dicembre 1992, __________ lasciava il territorio elvetico. Il __________, nella Repubblica Dominicana è nata __________. Il 15 settembre 1993, il DFGP ha parzialmente accolto il ricorso che aveva interposto la cittadina dominicana contro la decisione 5 marzo 1992 dell'UFDS, confermando che essa aveva soggiornato illegalmente in Svizzera ma a partire dal 24 ottobre 1991 fino al 13 febbraio 1992. Ha quindi ridotto il periodo del divieto d'entrata nei suoi confronti facendolo cessare al momento dell'emanazione del proprio giudizio. Il 4 novembre 1993 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame che aveva presentato __________ contro la decisione 11 novembre 1992 della Sezione degli stranieri a seguito del ritiro dello stesso.

c) Il 21 novembre 1993, la ricorrente è rientrata in Svizzera, accompagnata dalla figlia __________. A partire da quella data, la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale ai sensi dell'art. 36 OLS (stranieri che non esercitano un'attività lucrativa), in seguito regolarmente rinnovato fino al 1997. __________ ha per contro ottenuto un permesso di domicilio; dall'8 maggio 1995, essa è cittadina svizzera. Il 28 febbraio 1997, __________, __________ e __________ si sono trasferiti nella Repubblica Dominicana. Il 15 maggio 1998, madre e figlia sono rientrate nel nostro Paese. A partire da quella data, __________ è stata posta al beneficio di un nuovo permesso di dimora annuale, questa volta a seguito della cittadinanza elvetica della figlia, regolarmente rinnovato con ultima scadenza fissata al 14 maggio 2000. __________, per contro, si è trasferito altrove.

                                  B.   a) Con domanda di visto 6 settembre 1999 presso il Consolato elvetico a Santo Domingo, i cittadini dominicani __________ e il figlio __________ hanno chiesto che quest'ultimo venisse autorizzato ad entrare in Svizzera al fine di vivere presso la madre __________.

b) L'8 ottobre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda, in quanto __________, residente in Svizzera dal maggio 1998, non aveva mai chiesto in precedenza il ricongiungimento con il figlio __________ che viveva presso il padre naturale nella Repubblica Dominicana. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4 e 16 LDDS; 8 ODDS.

                                  C.   Adìto da __________, che nel frattempo si era sposata a __________ con il cittadino elvetico __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 3 maggio 2000. Secondo l'Esecutivo cantonale, la ricorrente non avrebbe apportato alcun elemento oggettivo che potesse giustificare il ricongiungimento con il figlio __________. L'autorità ha dato particolare rilievo alla durata pluriennale della separazione tra madre e figlio, alla mancata notifica in diverse domande relative al suo soggiorno dell'esistenza di __________, alla carenza di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, alla mancanza di interessi famigliari preponderanti che esigessero una modifica delle relazioni esistenti con il figlio, nonché al fatto che quest'ultimo aveva sempre vissuto nella Repubblica Dominicana presso il padre. La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 8 CEDU.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che al figlio __________ venga rilasciato un permesso per soggiornare in Svizzera presso di lei. Innanzitutto, ritiene che ai fini del giudizio ci si debba limitare a prendere in considerazione soltanto il periodo che decorre dal 15 maggio 1998, quando è entrata l'ultima volta in Svizzera al fine di promuovere un'azione di mantenimento a favore di Saprina nei confronti di __________. Secondo l'insorgente, i fatti accaduti anteriormente sarebbero ininfluenti per l'ottenimento del permesso sollecitato. Inoltre, a causa del suo analfabetismo, i rapporti con le autorità competenti in materia di stranieri erano gestiti da __________. Non le si potrebbe quindi rimproverare di non aver notificato l'esistenza di __________ alla polizia degli stranieri in diverse domande relative al suo permesso. Afferma in seguito che era sua intenzione rientrare in Patria dopo aver promosso l'azione di mantenimento. Sarebbe solo a causa del procrastinarsi della procedura civile che essa avrebbe scelto di stabilirsi definitivamente in Svizzera, dove è ora ben integrata socialmente. Sostiene che il legame con il figlio è intatto ed effettivamente vissuto. Adduce pure di non averne immediatamente richiesto il ricongiungimento nel maggio 1998, in quanto la sua situazione finanziaria non glielo permetteva, mentre ora, con il recente matrimonio, le sue difficoltà economiche sarebbero state infine superate. La domanda di ricongiungimento con il figlio non sarebbe in ogni modo tardiva, in quanto la loro ultima separazione risulta di breve durata. Adduce infine che il mancato rilascio del permesso di soggiorno in favore del figlio comprometterà l'intensità delle sue relazioni con quest'ultimo a causa della loro lontananza. Richiamandosi alla Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli, chiede che venga sentito __________.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  F.   Il 27 giugno 2000, il Tribunale ha richiamato presso la Pretura di Locarno-Campagna l'incarto concernente la procedura di mantenimento promossa dalla figlia della ricorrente, rappresentata da quest'ultima, nei confronti del padre __________ (inc. n. DI.98.182). Invitata ad esprimersi in merito, l'insorgente non ha formulato osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso a titolo di ricongiungimento famigliare. Anche la Convenzione 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) non istituisce un diritto in tal senso (DTF 124 II 361, consid. 3b).

1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In concreto, tali condizioni non sono soddisfatte. La ricorrente non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio. Ne consegue che __________ non ha alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dal figlio __________ in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.

1.5. La ricorrente invoca l'art. 8 CEDU. Per prassi costante del Tribunale federale, lo straniero al beneficio di un semplice permesso di dimora può richiamarsi a tale disposto convenzionale soltanto se ha un diritto certo ad ottenere tale permesso o il rinnovo dello stesso (DTF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1b). Nell'evenienza concreta, l'insorgente è madre di __________, nata nel 1993 e cittadina svizzera. Inoltre è incontestato che la ricorrente detiene l'autorità parentale verso la fanciulla, con la quale vive e di cui si occupa. Le relazioni tra madre e figlia sono dunque intatte ed effettivamente vissute. L'insorgente ha dunque diritto ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora annuale ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Del resto, essa è già al beneficio di un permesso di dimora dal 1998, regolarmente rinnovato, e si è nel frattempo sposata con un cittadino elvetico. Affinché l'art. 8 CEDU sia applicabile e sia di conseguenza aperto il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG come pure, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS, occorre in seguito che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e). La ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con il figlio residente attualmente nella Repubblica Dominicana un legame vivo e intenso. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame famigliare che lega la ricorrente al figlio. In effetti, per la ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.

1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

                                   2.   La ricorrente chiede che venga sentito il figlio __________ dinnanzi al Tribunale.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento di rilievo per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). Nemmeno l'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo conferisce allo stesso un diritto assoluto ad essere sentito personalmente, ovvero oralmente. A seconda del caso e delle circostanze, è sufficiente che il fanciullo possa esprimersi per iscritto o tramite un rappresentante (cfr. n. 2 di tale disposizione; DTF 124 II 368 consid. 3c).

2.2. In virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte, la richiesta formulata dalla ricorrente non viene accolta. Considerate le prove già presenti agli atti, questo Tribunale ritiene che l'audizione del figlio dell'insorgente non fornirebbe elementi di rilievo per il giudizio, ritenuto che egli ha avuto la possibilità di esprimersi per bocca della madre qui ricorrente. Il gravame può dunque essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

3.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 385 consid. 4b; 119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2b). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero residente in Svizzera, se la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà di quest'ultimo, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti o non è stato accertato che un simile cambiamento è imperativo, e la continuazione delle relazioni familiari non è ostacolata dall'autorità (ibidem).

3.3. Da quanto precede, risulta in particolare che il ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli intrattiene le relazioni famigliari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità della sua venuta in Svizzera. Per valutare tali aspetti si deve pertanto tenere conto della situazione passata della ricorrente, in concreto a partire dalla sua prima entrata in Svizzera avvenuta nel 1991. A torto quindi essa sostiene che, ai fini del rilascio di un permesso di dimora in favore di suo figlio __________, ci si dovrebbe limitare a tutto quanto è successo a partire dal maggio 1998 (cfr. ricorso ad 1, p. 3). D'altro canto, è evidente che eventuali cambiamenti nel frattempo intervenuti e le prospettive future vanno anch'essi presi in debita considerazione.

                                   4.   4.1. Occorre innanzitutto rilevare che l'insorgente, pur avendo indicato saltuariamente l'esistenza di un figlio nella sua prima domanda di rilascio di un permesso di dimora temporaneo del 29 luglio 1992 e nella domanda di entrata in Svizzera sottoscritta il 28 settembre 1993, ha però nascosto tale fatto nelle successive e più recenti domande di rinnovo del suo permesso di dimora o di cambiamento di indirizzo (v. questionari 23.11.1993, 28.07. e 29.09.1994, 30.10.1995), tralasciando in questo modo di rispettare l'obbligo sancito dagli art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 ODDS che hanno per scopo di permettere alle autorità di prendere in considerazione, sin dall'inizio, tutte le conseguenze che la concessione di un permesso di domicilio o di dimora potrebbe comportare sul sovrappopolamento di stranieri e, eventualmente, sul mercato del lavoro (DTF 115 Ib 98 consid. 3b). Orbene, se già il ricongiungimento famigliare sulla base dell'art. 8 CEDU viene fatto dipendere dall'adempimento di una serie di ben precise condizioni (cfr. consid. 3.2.), a più forte ragione si deve ammettere che in situazioni come quella appena illustrata, dove la ricorrente ha fornito all'autorità delle informazioni inesatte sul conto della propria prole, soltanto la presenza di circostanze del tutto particolari permette di soprassedere a simili comportamenti e giustifica la concessione del permesso richiesto. Tanto più che il fatto di dichiararsi analfabeta per giustificare tale modo di agire appare poco credibile (ricorso ad 1, p. 3). Essa ha sempre sottoscritto i diversi formulari della polizia degli stranieri e li ha altresì approvati. Il fatto che fossero a suo dire gestiti da __________ non porta quindi a diversa conclusione.

4.2. Ferme queste premesse, va rilevato che __________ è entrata la prima volta in Svizzera il 1° giugno 1991 lasciando volontariamente __________ nel suo Paese d'origine, allorquando egli aveva un'età in cui necessitava maggiormente della presenza della madre (8 mesi). Dall'inserto di causa risulta infatti certa la separazione dal figlio almeno dal 1° giugno 1991 al febbraio 1992 e dal 28 maggio al 28 dicembre 1992. Inoltre, la ricorrente non è stata costretta ad allontanarsi da __________. Risulta piuttosto che essa ha scelto la via della separazione in più occasioni per cercare di ricostruirsi una vita all'estero (v. decisione DFGP 15 settembre 1993, consid. 1-3). Tornata nel suo Paese d'origine, il __________ l'insorgente ha dato alla luce __________.

Il 21 novembre successivo, la ricorrente si è nuovamente separata da __________, rientrando in Svizzera unitamente alla figlia, dove sono rimaste fino al 28 febbraio 1997. Dopodiché, unitamente a __________, esse sono invero ritornate nella Repubblica Dominicana. Tuttavia, il 15 maggio 1998 __________ ha fatto nuovamente ritorno in Svizzera con __________, questa volta definitivamente. E' solo oltre un anno dopo, il 6 settembre 1999, che la ricorrente ha voluto che __________ entrasse nel nostro Paese con lo scopo di risiedervi definitivamente. Durante tutti questi anni, l'insorgente sostiene di aver sempre mantenuto i contatti con il figlio di primo letto tramite i soggiorni testé citati, l'invio di denaro volto al suo mantenimento, telefonate e prendendo tutte le decisioni importanti che lo concernono. Sennonché, è comunque del tutto naturale che madre e figlio mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione. Ciò non basta, da solo, a far apparire questa relazione famigliare prevalente su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine, segnatamente con la zia presso la quale egli era stato affidato per le sue cure e la sua educazione (v. ricorso al Consiglio di Stato, ad 1 p. 3 e ad 3 p. 6) ma pure con il padre che ne deteneva l'autorità parentale e presso il quale egli risiedeva (v. dichiarazione giurata 15 luglio 1999 di __________ e la domanda di visto 6 settembre 1999). La ricorrente sostiene inoltre di non aver immediatamente chiesto il ricongiungimento con il figlio, quando essa è rientrata definitivamente in Svizzera nel maggio 1998, poiché pensava inizialmente di soggiornarvi provvisoriamente per promuovere un'azione di mantenimento nei confronti di __________. Tale argomento, oltre ad essere privo di ogni supporto probatorio, è in tutti i casi confutato dalle risultanze di causa dell'azione di mantenimento promossa in favore della figlia nei confronti del padre naturale, nella quale essa ha affermato di essere alla ricerca di un posto di lavoro in Svizzera (istanza 17 giugno 1998 ad 3, p. 3, inc. DI.98.182 richiamato d'ufficio dal Tribunale presso la Pretura di Locarno-Campagna). Risulta quindi del tutto evidente che la ricorrente era determinata a voler risiedere definitivamente nel nostro cantone sin dall'inizio. Ma vi è di più. Oltre ad aver motivato la sua entrata in Svizzera a seguito della nazionalità elvetica della figlia (v. curriculum vitae 25 maggio 1998), il 9 giugno 1998 l'insorgente ha sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento a __________ per una durata indeterminata con la possibilità di disdetta per le scadenze annuali, con preavviso di tre mesi, la prima volta per il 1° marzo 1999. Va pure osservato che le nozze dell'insorgente con __________ sono state celebrate due mesi e mezzo dopo aver presentato la domanda di entrata di __________ in Svizzera. Essa risulta pertanto poco credibile quando sostiene che è stato possibile chiedere il ricongiungimento con il figlio dopo aver finalmente risolto i suoi problemi finanziari a seguito del suo matrimonio. Non risulta nemmeno che la situazione famigliare di __________ abbia subìto delle modifiche tali da impedirgli di continuare a vivere nel Repubblica Dominicana e costringerlo a stabilirsi in Svizzera dalla madre e dalla sorellastra, unico legame che egli ha nel nostro paese. __________ può dunque continuare a vivere presso chi se ne occupava nella Repubblica Dominicana, Paese dove ha frequentato la scuola dell'obbligo, trascorso la sua infanzia e in cui si trovano da sempre i suoi principali legami sociali, culturali ed affettivi. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio di primo letto della ricorrente non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori condizioni di vita, d'insegnamento o un futuro professionale più favorevole. Visto quanto precede, ritenuto pure che la ricorrente non adduce nemmeno di aver incontrato ostacoli recandosi nella Repubblica Dominicana per rendere visita al figlio e può dunque mantenere i contatti con __________ come li ha sempre mantenuti finora, si deve concludere che le autorità inferiori, rifiutando di accordare un'autorizzazione d'entrata a __________ per stabilirsi in Svizzera, non hanno violato l'art. 8 CEDU.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. Tassa e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 4 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.139 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.08.2000 52.2000.139 — Swissrulings