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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.06.2000 52.2000.133

June 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,273 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00133  

Lugano 15 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 maggio 2000 di

__________  

contro  

la decisione 11 maggio 2000 (n. 805/00) della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica;

viste le risposte:

-    5 giugno 2000 della commissione giuridica in materia sociopsichiatrica;

-    5 giugno 2000 della clinica psichiatrica cantonale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'8 aprile 2000 __________, nato nel __________, è stato ricoverato presso la clinica psichiatrica cantonale (CPC) di Mendrisio per uno scompenso psichico.

                                  B.   Con ricorso 10 aprile 2000 __________ è insorto contro il collocamento, contestandone la necessità, dinanzi alla commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP). Dopo aver sentito il ricorrente il 20 aprile 2000 ed averne fatto verificare lo stato dal suo membro dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, con decisione 11 maggio 2000 la CGASP ha respinto l'impugnativa.

                                  C.   Con ricorso 12 maggio 2000, __________ è insorto innanzi al Tribunale amministrativo. Invitato a completare a motivare l'impugnativa, con scritto 29 maggio 2000 l'insorgente ha, in sostanza, ribadito che il suo ricovero non è necessario.

La CGASP non formula osservazioni al gravame, mentre la CPC ne postula la reiezione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 50 cpv. 3 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999, in vigore dal 1 maggio 2000 [LASP], che ha abrogato l'omonima legge del 26 gennaio 1983 [vLASP]). Il ricorso è tempestivo (art. 50 cpv. 3 LASP, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 cpv. 3 LASP, 43 PAmm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 CCS). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CCS). La decisione di collocamento rispettivamente di rilascio spetta all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CCS). In quest'ultima ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CCS). Entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio, dal diritto cantonale (art. 397d -397f CCS).

2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CCS ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP; cfr., in precedenza, art. 25 lett. b vLASP). In caso d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP; cfr., in precedenza, art. 27 cpv. 1 vLASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere ratificato dal responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP; cfr., in precedenza, art. 30 vLASP). Il trattenimento susseguente può tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario (art. 22 cpv. 3 LASP; cfr., in precedenza, art. 27 cpv. 3 vLASP). Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP; cfr., in precedenza, art. 55 vLASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP; cfr. in precedenza, art. 59 cpv. 2 vLASP).

                                   3.   3.1. __________ soffre di epilessia dall'età di 12 anni. Per combattere questo disturbo riceve un consistente trattamento farmacologico. Nel 1990 egli mostra per la prima volta degli scompensi su di un registro psicotico-delirante, in relazione ai quali viene ricoverato all'ospedale di __________. L'interessato si trasferisce successivamente in Ticino, nel __________, dove lavora come impiegato di commercio. Si sposa nel __________ con una cittadina portoghese, dalla quale ha una figlia nel __________. Nel 1997 il ricorrente si separa dalla moglie. La causa di divorzio è in corso. Dal 1992 __________ vive un lento quanto inesorabile degrado psico-socio-relazionale-occupazionale legato alla cronicizzazione di una sindrome schizoaffettiva di tipo maniacale, complicata da abusi etilici e di cannabis. Da quell'anno egli viene ricoverato 11 volte alla CPC, dove trascorre 1-2 mesi per anno. Ogni ricovero è caratterizzato da presenza di delirio, interpretatività, agitazione psico-motoria, disinibizione, iperattività, aggressività. In questo contesto il ricorrente si marginalizza progressivamente: si separa dalla moglie, smette di lavorare, cade a carico dell'assistenza sociale. Dal 1998 percepisce una rendita di invalidità. Da alcuni anni è seguito dal servizio psico-sociale di __________ e frequenta ateliers socio-occupazionale presso la CPC. L'interessato si presenta spontaneamente alla CPC l'8 aprile 2000, accompagnato dai genitori. Il 13 aprile successivo il ricovero viene mutato in coatto dalla dr.ssa __________ del servizio psico-sociale.

3.2. Nel giudizio qui impugnato, dell'11 maggio 2000, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità inferiore ha in primo luogo tenuto conto del rapporto dei medici curanti della CPC, secondo cui una degenza in ospedale era necessaria per instaurare una terapia medicamentosa e convincere il paziente a proseguire una presa a carico dopo la dimissione. La CGASP ha quindi sviluppato delle proprie considerazioni sulla scorta del referto del suo membro dr. __________, il quale ha rilevato, durante il colloquio, come il corso del pensiero del ricorrente fosse perturbato da una marcata interpretatività, da una massiccia assenza di coscienza critica del proprio stato e da una chiara incapacità di proiettarsi con senso, coerenza e continuità nel futuro a breve-medio termine. Il dr. __________ ha confermato, sul piano diagnostico, la sussistenza di un disturbo schizoaffettivo ed ha soggiunto che la prognosi bio-psico-sociale arrischiava di essere pessima senza un valido sostegno psico-sociale ambulatoriale. Il menzionato professionista ha, per finire, condiviso la necessità del ricovero per almeno 2-4 settimane, in quanto il paziente - a quel momento - era ancora troppo sintomatico sotto l'aspetto clinico per potere essere seguito ambulatoriamente.

                                   4.   La decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che il ricorrente, affetto da un quadro di complessi disturbi psicopatologici e organici, può essere convenientemente assistito solo tramite il collocamento e la cura presso la CPC. Questa situazione potrebbe oltretutto protrarsi nel tempo. In effetti, come ha precisato la CPC nelle osservazioni inoltrate il 5 giugno 2000 dinanzi a questo Tribunale, il paziente soffre attualmente di un'instabilità psichica importante, che lo ha - tra l'altro - portato ad allontanarsi dalla CPC e causare un incidente stradale, ove ha distrutto la propria automobile. Il prolungamento della degenza in clinica appare pertanto imprescindibile. Verificandosi effettivamente tale ipotesi, dal momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura d'urgenza, la CPC dovrà tuttavia provocare - se non l'avesse frattanto già fatto - l'avvio di una procedura di (conversione in) collocamento ordinario in applicazione dell'art. 20 LASP (cfr. art. 22 cpv. 3 LASP; inoltre consid. 2.2. che precede).

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere respinto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. 19, 20, 22, 24, 25, 50, 51, 52 LASP;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.133 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.06.2000 52.2000.133 — Swissrulings