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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2000 52.2000.127

November 7, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,546 words·~13 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00127  

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 maggio 2000 di

__________ patrocinato dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 19 aprile 2000 (n. 1635) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 novembre 1999 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, gli ha negato il rilascio di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    16 maggio 2000 del Dipartimento delle istituzioni,

-    16 maggio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________, cittadino ex iugoslavo (Bosnia-Erzegovina), ha lavorato in Svizzera dal 19 luglio al 30 novembre 1985 in qualità di stagionale (aiuto giardiniere). Con decisione 17 ottobre 1986 (n. 2807/109), il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 70.– per dimora illegale dal 3 al 19.6.1986 ed esercizio di saltuaria attività lucrativa abusiva dall'11 al 18.6.1986 (assistente tecnico presso un architetto). Il 22 gennaio 1987 __________ è rientrato in Svizzera insieme alla consorte __________ ed è stato nuovamente posto al beneficio di un permesso di dimora per stagionali (ausiliario di cucina) valido fino al 14 ottobre successivo. Dal canto suo, la moglie ha ottenuto un permesso di dimora annuale per svolgere l'attività di infermiera. Nel marzo 1988 l'interessato è rientrato in Svizzera unitamente al figlio __________ per ricongiungersi con la moglie, ottenendo anch'esso un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato con ultima scadenza al 13 marzo 1993, per lavorare come operaio, successivamente come magazziniere. Il __________, è nato __________. __________ ed i figli sono attualmente titolari di un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo fissato al 2 febbraio 2000. Dal 1° aprile 1991, __________ è rimasto senza lavoro.

b) Con sentenza 11 dicembre 1992 il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) presso il Tribunale di Mantova (Italia) ha condannato __________ a 4 anni e 4 mesi di reclusione nonché al pagamento di una multa di lire 30 milioni, ordinando tra l'altro la sua espulsione dal territorio italiano a pena espiata, per aver illecitamente detenuto e trasportato il 12 settembre 1992, in correità con un cittadino italiano, 98.825 grammi di cocaina (con purezza pari a 85.638 grammi ed equivalenti a 570 dosi medie giornaliere). La decisione è stata confermata il 19 aprile 1993 dalla Corte d'appello di __________ e, in ultima istanza, dalla Corte di cassazione il 4 febbraio 1994.

c) Nella primavera 1993, __________ ha informato l'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni che nel settembre 1992 suo marito era partito volontariamente alla volta della Iugoslavia per prestare aiuti umanitari e di non aver più avuto sue notizie. Con lettere 13 agosto e 10 novembre 1993, essa ha chiesto alla medesima autorità che il marito fosse autorizzato a ricongiungersi con la famiglia in Svizzera, ribadendo che era entrato in Bosnia nel settembre 1992 per offrire aiuti umanitari e precisando che vi era rimasto prigioniero ma che era stato da poco liberato. Ha chiesto che il visto venisse rilasciato preferibilmente presso la rappresentanza consolare elvetica a __________. Il 30 dicembre 1993, il dipartimento è stato messo al corrente direttamente dalla Corte d'appello di __________ che, in realtà, l'insorgente era stato condannato per violazione della legislazione sugli stupefacenti e si trovava in carcere a Mantova.

d) Con domanda d'invito 23 marzo 1994, __________ ha chiesto nuovamente alla Sezione degli stranieri un visto della durata di tre mesi in favore del marito al fine di raggiungere la famiglia. Essa ha ancora affermato che quest'ultimo si trovava in Bosnia, dove era stato fermato. Il 5 maggio 1994, la Sezione degli stranieri ha informato __________ che la richiesta doveva essere presentata personalmente dal marito alla rappresentanza svizzera competente per il suo luogo di dimora. Con domanda d'entrata in Svizzera 2 agosto 1994, sottoscritta a Mantova, __________ ha chiesto, tramite il Consolato generale elvetico a Milano, di essere autorizzato a ricongiungersi con la famiglia in Ticino. Il 20 dicembre 1994, l'interessato è stato scarcerato ed è stato affidato alla Casa circondariale di Mantova con l'obbligo di non lasciare il territorio di quel comune e di presentarsi regolarmente presso il locale Centro di servizio sociale adulti. Con scritto 11 gennaio 1995, __________ ha chiesto all'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano di poter entrare in Svizzera per vivere presso i famigliari. Con decisione 17 febbraio 1995 (E 40), la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda a causa della sua condanna espiata all'estero e perché l'appartamento in locazione alla moglie non risultava confacente ad ospitare un'ulteriore persona. Ha inoltre indicato che i suoi famigliari potevano sempre rendergli visita in Italia, dove soggiornava.

e) Il 13 marzo 1995, __________ ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di __________ la liberazione condizionale con immediata espulsione dal territorio italiano per 2 anni. Il 7 gennaio 1999, proveniente dalla Bosnia-Erzegovina, egli è entrato in Svizzera depositando una domanda d'asilo, che ha in seguito ritirato. Il 12 gennaio 1999, il Centro di registrazione di Chiasso dell'Ufficio federale dei rifugiati ha quindi stralciato dai ruoli la domanda.

                                  B.   a) Il 26 gennaio 1999, __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un permesso di dimora per vivere insieme alla sua famiglia in Svizzera, producendo - tra l'altro - un certificato rilasciato dal Tribunale superiore di Mostar, da cui risulta che egli non è mai stato accusato o condannato in Bosnia-Erzegovina. Nell'autunno 1999, dopo essere stato sollecitato diverse volte dal dipartimento, l'interessato ha completato l'istanza producendo l'estratto del suo casellario giudiziale italiano, da cui risulta la condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione nonché alla multa per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e documentando i mezzi finanziari a sua disposizione. Ha chiesto in seguito che gli venisse rilasciato un permesso di dimora per iniziare un'attività quale venditore.

b) Con decisione 15 novembre 1999, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda per motivi di ordine pubblico a seguito della condanna penale subìta in Italia, fissando il 31 dicembre 1999 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale. La risoluzione, resa in virtù dell'art. 17 LDDS e spedita per raccomandata, non è stata ritirata dall'interessato. Il 17 dicembre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nuovamente inviato al ricorrente la predetta decisione per lettera raccomandata.

                                  C.   Adìto il 29 dicembre 1999 da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 19 aprile 2000. Dopo aver considerato tempestivo il ricorso, l'Esecutivo cantonale ha indicato che la grave condanna penale subìta in Italia non permetteva di rilasciare un permesso di dimora al ricorrente per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Il Governo ha ritenuto inoltre che la decisione dipartimentale rispettasse il principio di proporzionalità anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, nonostante la famiglia dell'interessato risiedesse da tempo in Svizzera, dove è domiciliata dal 1998.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora. Ritiene che le autorità inferiori abbiano violato gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU per avergli negato la possibilità di ricongiungersi con la moglie ed i figli, i quali sono domiciliati nel cantone, sono ben inseriti nel tessuto sociale e sono autosufficienti dal profilo finanziario. Sostiene di aver già pagato il suo debito con la giustizia italiana e pone in rilievo il fatto di essere stato in seguito rilasciato per buona condotta. La prognosi sarebbe quindi positiva. Sottolinea pure che il secondo figlio è nato in Svizzera e che la moglie ha un posto di lavoro con responsabilità e ben retribuito. Evidenzia la sua lunga precedente presenza sul territorio svizzero. A suo dire, le sue relazioni famigliari non possono essere mantenute tramite i permessi turistici, tanto più che nel suo Paese d'origine non risiederebbe nessun parente.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina o l'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini bosniaci o ex iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.

1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. __________ ha diritto, di principio, al permesso postulato. Difatti egli è sposato dal __________ con la connazionale __________, titolare di un permesso di domicilio, con la quale vive attualmente nell'appartamento in via __________ a __________. L'insorgente può pertanto fondare il suo gravame sull'art. 17 cpv. 2 LDDS. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di aver mantenuto con la moglie __________ un legame intenso e vivo nonostante la loro separazione, dovuta alla sua incarcerazione in Italia ed al fatto che successivamente, nel 1995, il dipartimento non gli aveva rilasciato un permesso di dimora. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del vincolo familiare che lega il ricorrente alla consorte, per le ragioni che seguono (cfr. consid. 2).

1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). In concreto, la decisione 15 novembre 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno successivo al domicilio coniugale del ricorrente (via __________ a __________), il quale non l'ha ritirata durante il periodo di giacenza di 7 giorni, dal 17 al 24 novembre successivo. L'invio è pertanto stato retrocesso al mittente. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il 25 novembre 1999, equivalente al giorno successivo il settimo giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti il 9 dicembre 1999 (v. art. 4.6 lett. b 1° periodo della Condizioni generali della posta, stato all'1.1. 1999; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste). Va infatti ricordato che la decisione è considerata notificata al destinatario, se non ritirata alla posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Ne consegue che la decisione di non rilasciare a __________ un permesso di dimora adottata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione è cresciuta in giudicato il 9 dicembre 1999. Il ricorso al Consiglio di Stato inoltrato dall'insorgente il 29 dicembre 1999 era dunque manifestamente tardivo. Il Governo avrebbe pertanto dovuto dichiarare irricevibile il gravame di __________ senza esaminarlo nel merito.

2.2. Non porta a diversa conclusione il fatto che il 17 dicembre 1999 il dipartimento aveva rispedito al ricorrente la risoluzione del 15 novembre precedente e che l'interessato l'aveva in seguito impugnata entro i termini ricorsuali a partire della seconda notificazione. In effetti, a quella data la decisione dipartimentale era già cresciuta in giudicato (cfr. DTF 115 Ia 18 segg., consid. 4; Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Rep. 1991 232). Tanto più che nella risposta al ricorso al Consiglio di Stato, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione aveva sollevato la tardività del gravame e che in sede di replica il ricorrente non aveva contestato alcunché in merito, segnatamente di non aver ricevuto l'avviso di ritiro del primo invio. Né, d'altra parte, egli ha invocato la restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm).

2.3. Il ricorso inoltrato da __________ dinanzi a questo Tribunale deve dunque essere respinto già per questo motivo.

                                   3.   Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 14, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________, cittadino della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 gennaio 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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