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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.2000 52.2000.11

March 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,806 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00011  

Lugano 15 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin

statuendo sul ricorso 7 gennaio 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 14 dicembre 1999, n. 5400, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 29 ottobre 1999, E. 538, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    17 gennaio 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    18 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il cittadino tunisino __________ è entrato la prima volta in Svizzera il 1° gennaio 1986. Egli ha beneficiato di svariati permessi si dimora di breve durata per lavorare quale disc-jockey, l'ultimo dei quali con scadenza al il 30 aprile 1994. Alla scadenza dei permessi, lo straniero rientrava o in Italia (cfr. domande di entrata in Svizzera 2 maggio 1986, 25 settembre 1986, 28 gennaio 1987, 28 gennaio 1988, 28 febbraio 1989, 2 novembre 1990) o in __________ (cfr. domande di entrata in Svizzera 11 agosto 1987, 17 agosto 1989, 16 maggio 1991, 15 settembre 1992, 5 novembre 1993; autorizzazioni d'entrata 15 agosto 1988, 16 settembre 1991).

b) __________ è rientrato in Svizzera il 27 novembre 1997, con un visto per soggiorno massimo di 45 giorni non prorogabili, a seguito della domanda di invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto, presentata dalla sorella __________.

c) A seguito di promessa nuziale 8 gennaio 1998, lo straniero ha chiesto ed ottenuto un permesso di dimora temporaneo, valido fino al 26 maggio 1998. Il 13 marzo 1998 si è sposato a __________ con la cittadina svizzera __________, ottenendo un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato e con ultima scadenza al 13 marzo 2000.

                                  B.   a) Dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999 __________ ha lavorato quale capo-cameriere alle dipendenze della società __________ di __________.

b) Il 1° luglio 1999 __________ è deceduta.

                                  C.   Con istanza 9 settembre 1999 __________ ha chiesto la modifica del proprio permesso di dimora per inizio attività (operaio nell'ambito di un programma occupazionale dell'__________ per la durata di sei mesi).

                                  D.   Con decisione 29 ottobre 1999 (E 538) la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la predetta istanza, argomentando che, a seguito della morte della moglie, cittadina svizzera, è venuta a cadere la condizione (ricongiungimento familiare) in virtù della quale egli aveva a suo tempo ottenuto il permesso di dimora annuale. L'autorità ha pure rifiutato implicitamente di rinnovargli il permesso di soggiorno, fissandogli un termine con scadenza al 31 dicembre 1999 per lasciare la Svizzera. Il provvedimento è stato adottato ai sensi degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

                                  E.   Con decisione 14 dicembre 1999 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame 11 novembre 1999 inoltrato da __________ contro la pronuncia dipartimentale. In particolare il Consiglio di Stato ha ritenuto che il coniuge straniero di un cittadino svizzero deceduto non ha più diritto al rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto a seguito delle nozze, se queste ultime hanno avuto una durata inferiore a 5 anni. Neppure l'art. 8 CEDU troverebbe applicazione.

                                  F.   Con ricorso 7 gennaio 2000 __________ insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa, postulando il suo annullamento ed il rinnovo del permesso di dimora. L'insorgente evidenzia l'esistenza di stretti legami affettivi in Ticino, segnatamente con la sorella, qui residente, e con i parenti della defunta moglie, nonché di avere la concreta possibilità per l'immediato futuro di un impiego nel settore della ristorazione. Rileva inoltre che a causa del suo precario stato di salute (importanti disfunzioni al fegato) egli necessita di visite ambulatoriali continue: un suo allontanamento dalla Svizzera comprometterebbe tali cure, in quanto esse non sarebbero garantite in egual misura in Tunisia.

                                  G.   Il 12 gennaio 2000 è pervenuto a questo Tribunale il certificato medico 7 gennaio 2000 del Dr. med. __________, mediante il quale quest'ultimo attesta di avere in cura __________ dall'ottobre 1999 per ipertensione arteriosa, diabete ed epatopatia.

                                  H.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile dinanzi all'alta Corte federale contro la revoca di un permesso di dimora (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). In concreto la controversa decisione dipartimentale 29 ottobre 1999 si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido fino al 13 marzo 2000 che __________ deteneva fino a quel momento. Di conseguenza anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.4. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 Pamm, dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità di ricorso, non sono ammesse nuove domande. Non spetta quindi al giudice amministrativo pronunciarsi su questioni su cui la precedente istanza non ha deciso, né aveva da decidere (cfr. M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 57, p. 295). In concreto il ricorrente, dinanzi al Consiglio di Stato ha postulato il rinnovo del permesso di dimora fondandosi sull'esistenza di forti legami affettivi in Ticino e sulla concreta possibilità di lavoro nell'immediato futuro. Dinanzi a questo Tribunale l'insorgente, facendo valere la necessità di continue visite ambulatoriali a causa di disfunzioni al fegato, chiede indirettamente un nuovo permesso, segnatamente per ragioni di cura. In tale misura il gravame è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PAmm. Giova inoltre rilevare che la legislazione federale non conferisce alcun diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di salute. Un ricorso in tale ambito sarebbe quindi inammissibile in ultima istanza davanti al Tribunale Federale (cfr. consid. 1.2). Ne discende che esso, per difetto di competenza, non sarebbe ricevibile neppure davanti a questo Tribunale.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

2.2. Secondo il diritto civile, la morte di uno dei due coniugi mette fine al matrimonio, pur non sopprimendone la totalità degli effetti giuridici (per esempio la vedova conserva il cognome del marito deceduto). In materia di diritto degli stranieri, il decesso del coniuge svizzero provoca l'estinzione del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per il coniuge straniero sopravvissuto, salvo che quest'ultimo possa prevalersi di un diritto fondato sull'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS (DTF 120 Ib 16 consid. 2 con rif.). In altre parole, il coniuge straniero di un cittadino svizzero decedutonon ha più diritto al rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto a seguito di un matrimonio durato meno di 5 anni.

                                         2.3. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

                                   3.   3.1. In concreto ad __________ è stato rilasciato il permesso di dimora annuale al fine di vivere insieme alla moglie, cittadina svizzera, con cui si era sposato nel marzo del 1998. Quest'ultima è deceduta il 1° agosto 1999. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione (ricongiungimento familiare) che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Stante quanto precede, non può essere preso in considerazione il fatto che il ricorrente abbia la concreta possibilità per l'immediato futuro di un lavoro presso un'azienda privata. Neppure la circostanza che egli abbia dei forti legami affettivi con la sorella, qui residente, ed i parenti della defunta consorte, può giovare all'insorgente. La misura adottata non gli impedisce infatti di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per turisti, permettendogli in tal modo di mantenere le suddette relazioni. Inoltre __________ non ha nemmeno dimostrato che un suo rientro al Paese d'origine, dove è nato e cresciuto, o in Italia, dove ha vissuto svariati anni, sia inesigibile. Del resto, a prescindere dal fatto che egli ha comunque la possibilità - se ne è dimostrata la necessità - di rientrare in Svizzera tramite le usuali normative in materia di polizia degli stranieri per sottoporsi ad eventuali cure mediche, non vi è motivo di dubitare che la Tunisia non disponga di un apparato medico ed ospedaliero in grado di seguire il ricorrente. A ragione quindi l'autorità dipartimentale ha revocato il permesso allo straniero sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.

3.2. Il ricorrente non si appella inoltre all'art. 8 CEDU. Posto che tale disposto possa eventualmente ritornare applicabile in suo favore (cfr. DTF 120 Ib 16 e ss. consid. 3), i motivi addotti dal ricorrente non prevarrebbero comunque sull'interesse pubblico a negargli il sollecitato permesso di soggiorno (cfr. consid. 3.1 che precede).

3.3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa impugnata.

                                   4.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 9 cpv. 2 lett. b, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________, cittadino tunisino, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il

     12 maggio 2000 notificando la propria partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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