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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.08.2000 52.2000.107

August 21, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,993 words·~15 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00107  

Lugano 21 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 aprile 2000 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 29 marzo 2000 (n. 1332) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 dicembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    25 aprile 2000 del Dipartimento delle istituzioni,

-      3 maggio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) La ricorrente __________, cittadina marocchina, è entrata in Svizzera il 22 dicembre 1996 tramite un visto turistico della durata massima di 90 giorni al fine di trascorrere le vacanze presso suo cognato __________, cittadino elvetico. Durante questo soggiorno, nel marzo 1997, l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora temporaneo L, valido fino al 10 giugno successivo, in attesa di contrarre matrimonio con il cittadino svizzero __________. Le nozze sono state celebrate il __________ a __________. A partire da quella data, __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale B, in seguito rinnovato con ultima scadenza al 23 maggio 1999, per vivere con il marito in via __________ a __________, dove i coniugi alloggiavano dal 1° febbraio precedente. Dalla loro unione non sono nati figli.

b) L'8 maggio 1998 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione tra i coniugi __________. Il 15 luglio 1998 __________ ha presentato azione di divorzio. Il 9 novembre 1998, la ricorrente ha sottoscritto un contratto di locazione per un monolocale in contrada __________ ad __________. Il 1° febbraio 1999, __________ si è opposta al divorzio e con riconvenzione di medesima data ha postulato la separazione per tempo indeterminato, alla quale il marito ha in seguito aderito. Il 14 luglio 1999, il Pretore ha pronunciato la separazione tra i coniugi __________ a tempo indeterminato (inc. OA 98.550).

c) Durante il soggiorno in Svizzera, l'insorgente ha lavorato, dal 26 giugno al 30 settembre 1998 come cameriera ai piani, dal 9 novembre 1998 al 31 maggio 1999 come ausiliaria addetta alle pulizie, dal 1° al 30 giugno 1999 e dal 1° settembre al 7 novembre 1999 ancora come cameriera.

                                  B.   Il 17 dicembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata il 24 novembre precedente da __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora, al cambiamento di posto di lavoro (cameriera) e di indirizzo (__________).

                                         L'autorità ha in sostanza ritenuto che, non vivendo più insieme al marito dal febbraio 1999 e non essendovi elementi comprovanti una possibile riconciliazione dei coniugi, non sussistevano più le condizioni per le quali le era stato concesso il permesso per soggiornare in Svizzera. Alla ricorrente è stato fissato un termine con scadenza al 29 febbraio 2000 per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 29 marzo 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la straniera almeno dal novembre 1998 e che i coniugi non fossero nemmeno intenzionati a riprendere la vita in comune. Ha quindi considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperto il quesito a sapere se il matrimonio contratto fosse di natura fittizia, nonostante avesse rilevato diversi indizi in tal senso, segnatamente in relazione alla breve durata della convivenza, alla mancanza di un permesso della ricorrente per risiedere in Svizzera e alla rapidità nel celebrare il matrimonio. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha ritenuto che __________ non potesse richiamarsi nemmeno all'art. 8 CEDU. Ha inoltre rilevato come l'interessata non potesse invocare nemmeno la propria attività lucrativa al fine di poter continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro dell'insorgente nel proprio Paese d'origine.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le venga rinnovato il permesso di dimora. Contesta l'esistenza di indizi di matrimonio fittizio e di un abuso del diritto nell'invocare il vincolo matrimoniale al fine di soggiornare in Svizzera. Critica il Governo per non aver esperito l'istruttoria che aveva chiesto al fine di dimostrare che il suo non è un matrimonio di convenienza e che non è esclusa la ripresa della convivenza con il marito dal quale si è separata. In questa sede ribadisce la medesima richiesta. Spiega che la separazione è stata causata da grossi problemi dal profilo delle relazioni intime ed aggravata dall'intervento della suocera, la quale non accettava la relazione dei coniugi. Su pressione di quest'ultima il marito avrebbe infine promosso l'azione di divorzio. Sostiene di aver nondimeno continuato ad incontrarsi con il marito durante la procedura di separazione all'insaputa della suocera. Si dice convinta di poter recuperare l'affetto del marito, se quest'ultimo saprà distanziarsi dalla madre. Indica di aver trovato un nuovo posto di lavoro, di avere mezzi sufficienti per poter vivere autonomamente dal profilo finanziario e di essere ben integrata in Svizzera. Un suo allontanamento sarebbe dunque un ostacolo insormontabile alla riconciliazione dei coniugi. Chiede infine di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  F.   Il 19 giugno 2000, il Tribunale ha richiamato presso la Pretura di Lugano-sezione 6 l'incarto concernente la procedura di divorzio/separazione dei coniugi __________ (inc. n. OA.98.550). Invitata ad esprimersi in merito, l'insorgente non ha formulato osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera ed il Regno del Marocco alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini marocchini, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.

1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con __________ dal 24 maggio 1997. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso, il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati dall'incarto richiamato dal Tribunale presso la Pretura del Distretto di Lugano relativo alla procedura di divorzio/separazione dei coniugi __________, senza dover procedere all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente. Infatti, le - imprecisate - testimonianze offerte dall'insorgente non appaiono idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver ignorato la sua richiesta di esperire un'istruttoria, rinunciando ad interrogare alcuni testi i quali avrebbero potuto confermare che i rapporti sentimentali tra i coniugi non sarebbero cessati durante la separazione. Le censure della ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentita, si rivelano infondate.

2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 nCost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite, l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).

2.3. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte, il Governo cantonale ha ritenuto che il ricorso potesse essere evaso sulla scorta degli atti annessi all'incarto senza che si rendesse necessaria un'ulteriore istruttoria, in quanto "la documentazione all'incarto risulta essere sufficiente per la congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione". Siffatta motivazione basta a giustificare la mancata audizione dei diversi  - ed imprecisati - testi offerti dalla ricorrente, atteso che gli atti di causa consentono effettivamente di farsi un'idea più che precisa circa la situazione dei coniugi dal profilo relazionale. Questo Tribunale rinuncia ad esperire un'istruttoria per le stesse ragioni, limitandosi a richiamare d'ufficio l'incarto relativo alla separazione dei coniugi __________. Tanto più che il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso del diritto, e non sulla natura fittizia del matrimonio (v. risoluzione governativa, consid. E pag. 9).

                                   3.   Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.

                                   4.   In concreto, va in primo luogo ricordato che il Consiglio di Stato, nonostante abbia ritenuto che vi fossero alcuni indizi di matrimonio fittizio (risoluzione ad E., pag. 9), ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dalla ricorrente, al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia del matrimonio (breve durata della convivenza, mancanza di un permesso dell'interessata per risiedere in Svizzera, rapidità nello sposarsi).

                                   5.   5.1. A partire dalle nozze celebrate il 24 maggio 1997, i coniugi __________ hanno vissuto insieme soltanto per poco più di un anno e mezzo. Dagli atti risulta infatti che essi si sono separati di fatto già nel corso dell'inverno 1998-99 (v. sentenza di separazione della Pretura del Distretto di Lugano, sez. 6, pag. 2; contratto di locazione 9 novembre 1998) e che il 14 luglio 1999 il Pretore ha pronunciato la separazione legale, la quale è cresciuta in giudicato. Va notato che il giudice civile ha "raggiunto il convincimento che le relazioni coniugali tra le stesse parti sono ormai sicuramente turbate e scosse al punto tale da non potersi ragionevolmente esigere dai coniugi la ripresa della vita in comune, e che di conseguenza la domanda di separazione per tempo indeterminato dev'essere accolta" (sentenza di separazione, pag. 2).

5.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo da circa un anno e mezzo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. La ricorrente sostiene invero che la separazione fosse riconducibile a grossi problemi sorti sotto l'aspetto dei suoi rapporti intimi con il marito. Sennonché, le sue difficoltà di ordine ginecologico sono state risolte con successo dopo un intervento chirurgico quando i coniugi vivevano ancora insieme (v. ricorso ad 2, pag. 3).

Per quanto concerne le presunte difficoltà sentimentali cagionate dalla suocera, la quale non avrebbe accettato la loro unione, va osservato che se i coniugi __________ si sono separati per questi motivi, se ne deduce che la loro relazione era da tempo ben lungi dall'essere solida. Dall'incarto non risulta d'altronde che l'interessata abbia dovuto richiedere l'adozione di misure di protezione della comunione domestica. La sua domanda supercautelare, accolta inaudita parte dal Pretore il 3 febbraio 1999 (inc. DI 99.00088), era volta unicamente ad ottenere un contributo alimentare da parte dal marito. Il fatto che i coniugi avrebbero continuato ad incontrarsi durante la procedura di divorzio/separazione, quando era assente la suocera, non significa che tra di loro sussista una vera e propria relazione sentimentale e abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale. Tanto più che __________ non si era semplicemente opposta al divorzio, ma aveva chiesto, con azione riconvenzionale, la separazione legale. Del resto, l'insorgente riconosce che il loro matrimonio è ancora in piena crisi (ricorso ad 5, pag. 4). Va infine osservato che l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora.

                                   6.   La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito.

                                         Va osservato infine che la ricorrente, la quale soggiorna in Svizzera da soli tre anni, non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è nata ed è cresciuta.

                                   7.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto. L'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va anch'essa respinta siccome il gravame era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________, cittadina marocchina, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 15 ottobre 2000 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      5.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.107 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.08.2000 52.2000.107 — Swissrulings