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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.01.2000 52.1999.53

January 25, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,186 words·~11 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.99.00053  

Lugano 25 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  10 febbraio 1999 di

__________ rappr. da: dott. iur. __________  

contro  

la decisione 26 gennaio 1999, no. 326, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 4 aprile 1996 con cui il municipio di __________ ha autorizzato l'insorgente a costruire una canna fumaria con comignolo sulla sua casa d'abitazione (part. no. __________RFD);

viste le risposte:

-    23 febbraio 1999 di __________ -     24 febbraio 1999 di Consiglio di Stato, Bellinzona;

-      2 marzo 1999 di __________

-    10 marzo 1999 del municipio di __________ -        16 marzo 1999 del Dipartimento del territorio, Bellinzona;

esperito un sopralluogo,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 novembre 1995 il municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente __________ a ristrutturare internamente la casa d'abitazione di cui è proprietario nella zona del nucleo (part. n. __________RFD). Nell'ambito di questi lavori, il 14 marzo 1996 il ricorrente ha notificato all'autorità comunale l'intenzione di posare una canna fumaria esterna ed un comignolo in acciaio inox in sostituzione del camino esistente. La notifica non era corredata né da piani, né da schizzi illustrativi.

Senza ulteriori formalità e senza darne notizia ai confinanti, il 4 aprile 1996 il municipio ha comunicato al ricorrente di aver "preso atto del complemento alla licenza edilizia". Interpretando questa comunicazione alla stregua di un permesso, all'inizio del seguente mese di giugno, ____________________ ha posato sulla facciata NE del suo stabile una canna fumaria in acciaio inox, che sfocia in un comignolo alto 50 cm, posto sul tetto in prossimità del comignolo preesistente, che è stato rimosso.

L'intervento ha suscitato l'immediata reazione di __________, proprietaria dell'edificio (part. no. __________RFD) che sorge in contiguità, a monte dello stabile del ricorrente e di __________ o, proprietario della casa d'abitazione (part. n. __________-__________ RFD), situata dirimpetto, sull’altro lato di uno stretto viottolo, i quali hanno chiesto spiegazioni al municipio. L'autorità comunale ha convocato le parti ad un sopralluogo, nel corso del quale è stata resa nota la decisione 4 aprile 1996.

                                  B.   Contro questo provvedimento __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse annullato e che venisse ordinata la rimozione della canna fumaria e del comignolo.

Con giudizio 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa, confermando l'autorizzazione alla condizione che la canna fumaria ed il comignolo fossero mascherati da una costruzione in muratura, volta a rispondere all'obbligo di utilizzare materiali tradizionali sancito dall'art. 35 NAPR. Il giudizio è stato tuttavia annullato dal Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza 27 agosto 1997 ha accolto l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini reclamanti, rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché verificasse la conformità dell'intervento attuato per rapporto alle disposizioni rimesse all'autorità cantonale per l'applicazione, in particolare a quelle della LPAmb e sulla prevenzione dagli incendi.

                                  C.   Il 19 gennaio 1998 il Pretore di Locarno Campagna ha parzialmente accolto l'azione possessoria promossa da __________ contro il vicino qui ricorrente, ordinando a quest'ultimo di innalzare il comignolo sino ad un'altezza di m 3.5 oltre il tetto, al fine di ridurre le immissioni di fumo e di adeguarlo alle norme antincendio. La sentenza è cresciuta in giudicato.

                                  D.   Sollecitato dal Consiglio di Stato a produrre la documentazione necessaria per statuire sulla conformità del manufatto realizzato, il ricorrente ha in sostanza proposto di adeguare il comignolo all'ordine impartitogli dal giudice civile, innalzandolo sino ad un'altezza di m 3.50, ma mantenendolo alla distanza di m 2.15 dalle finestre dello stabile dell'opponente __________, che si affacciano sul tetto della casa del ricorrente alla quota di uscita del fumo.

Il 16 novembre 1998 il Dipartimento del territorio ha preavvisato la modifica, chiedendo tuttavia di sottoporre la licenza a due condizioni. La prima volta a nascondere la canna fumaria con un rivestimento in muratura e a mascherare il comignolo con materiale scuro (rame), al fine di conformare l'opera alle prescrizioni del DLBN. La seconda postulante invece l'ulteriore innalzamento del comignolo sino ad un'altezza di circa 5 m, in modo da superare di 50 cm il tetto dello stabile retrostante, di proprietà della resistente __________, adeguandolo così alle normative dell'OIAt ed alle direttive dell'UFAFP sull'altezza dei camini.

Il municipio si è opposto all'innalzamento del comignolo, ritenendolo contrario ai vincoli estetici posti dall'art. 35 NAPR. La resistente __________ ha invece insistito affinché il manufatto fosse spostato ad almeno 3 m dal suo balcone, che sporge sul tetto della casa del ricorrente.

                                  E.   Con decisione 26 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi inoltrati dai vicini, annullando la decisione 4 aprile 1996 del municipio __________ e respingendo la proposta, avanzata in quella sede da __________, di innalzare il comignolo sino ad un'altezza di m 3.50 dal tetto.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il comignolo attuale disattendesse le raccomandazioni dell'UFAFP sull'altezza minima dei camini per impianti di combustione di piccole dimensioni. La proposta di adeguamento all'ordine del Pretore è invece stata respinta siccome contraria alle prescrizioni di natura estetica sancite dall'art. 35 NAPR. Gli atti sono quindi stati retrocessi al municipio per l'adozione dei necessari provvedimenti di ripristino.

                                  F.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la conferma della licenza impugnata, alla condizione che il comignolo venga spostato alla distanza di 3 m dalla facciata dello stabile retrostante e sporga almeno 2 m dal tetto della sua casa.

Contestata in modo differenziato la legittimazione attiva dei qui resistenti, l'insorgente nega anzitutto che la canna fumaria ed il comignolo d’acciaio inox disattendano le prescrizioni di natura estetica sancite dall'art. 35 NAPR. Per quanto attiene alle questioni ambientali, il ricorrente nega invece che l'intervento sia da configurare alla stregua di un impianto nuovo. A suo avviso si tratterebbe di un semplice risanamento dell'impianto preesistente. Postula quindi la concessione di adeguate agevolazioni, che gli permettano posare una canna di altezza inferiore a quella prescritta dalle direttive dell'UFAFP e contesta infine che siano date le premesse per l'adozione di provvedimenti di ripristino.

                                  G.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il municipio sottolinea invece la necessità di mantenere l'altezza del comignolo entro limiti ragionevoli per motivi d'ordine estetico.

La resistente __________ eccepisce anzitutto la ricevibilità dell'impugnativa, ravvisandovi una nuova domanda. In via subordinata ne postula comunque il rigetto, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi. Ad identica conclusione perviene il resistente __________ con analoga motivazione.

                                  H.   Delle risultanze del sopralluogo esperito e dell’infruttuoso tentativo di conciliazione si dirà semmai più avanti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Da questo profilo, il ricorso - tempestivo è ricevibile in ordine.

1.2. Con il ricorso in esame l'insorgente chiede che la licenza 4 aprile 1996 rilasciatagli dal municipio di __________ per la costruzione del controverso manufatto sia ripristinata alla condizione di spostare il comignolo a 3 m dal muro dello stabile della resistente __________ e di innalzarlo sino ad un'altezza di almeno 2 m dal tetto.

Secondo la resistente __________, questa domanda sarebbe nuova e quindi improponibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PAmm, in quanto volta ad ottenere il permesso per un'opera completamente diversa da quella realizzata. L'eccezione, che si riallaccia al tema dell'identità della domanda (cfr. Borghi, GAT, N. 484), sarà affrontata nell'ambito dell'esame della questione relativa alla proponibilità della variante prospettata dal ricorrente; questione, alla quale in pratica si sovrappone.

Con questa riserva, si può entrare nel merito della vertenza.

                                   2.   Il ricorrente eccepisce in limine la legittimazione attiva degli opponenti, che il Consiglio di Stato avrebbe loro riconosciuto a torto. L'eccezione è infondata.

In quanto proprietari di stabili situati a 2, rispettivamente 8 m dal controverso manufatto, i qui resistenti appartengono invero a quella limitata e qualificata cerchia di persone, che per situazione si rapportano all'oggetto del provvedimento impugnato in modo più stretto ed intenso degli altri membri della collettività. Tanto l'aspetto estetico, quanto le ripercussioni ambientali sono chiaramente percettibili dai fondi degli opponenti. Irrilevante è il fatto che le norme di cui gli opponenti eccepivano la violazione non siano destinate a tutelare i loro interessi particolari. Nel ricorso di diritto amministrativo, il riconoscimento della legittimazione attiva non dipende dalla natura degli interessi tutelati dalla norma che l'insorgente ritiene violata, ma dalla situazione di fatto in cui questi versa per rapporto all'oggetto del provvedimento censurato.

Non potendosi negare che gli opponenti qui resistenti siano anche portatori di un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi dell'illegittimità della licenza impugnata, su questo punto il giudizio governativo merita di essere confermato.

                                   3.   3.1. Giusta l’art. 11 cpv. 2 LPAmb, nell'ambito della prevenzione, le emissioni devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

Nell’evenienza concreta, appare evidente che il controverso impianto, sboccando all’altezza della finestra di un locale dell'abitazione della ____________________ad una distanza di poco superiore a 2 m, non riduce le emissioni nella misura massima esigibile. Nemmeno il ricorrente sostiene il contrario. Rinunciando a chiedere il ripristino integrale della decisione municipale 4 aprile 1996 in base alla quale ha realizzato la canna fumaria ed il camino, ammette in effetti implicitamente che l’impianto, così com’è stato eseguito, non è conforme all'art. 11 cpv. 2 LPAmb e non può essere autorizzato.

3.2. Accertata l'inammissibilità dell'opera così com’è stata realizzata, resta da esaminare se la licenza annullata dal Consiglio di Stato possa essere ripristinata alle condizioni prospettate dal ricorrente, che chiede di spostare il comignolo ad una distanza di 3 m dal muro dello stabile della resistente __________ e di innalzarlo dagli attuali 50 cm sino ad un'altezza di almeno 2 m dal tetto della sua casa.

Il principio di proporzionalità vieta di respingere una domanda di costruzione non conforme al diritto materialmente applicabile quando il difetto può essere facilmente corretto, rilasciando una licenza assoggettata ad opportune condizioni. L'applicazione di tale principio presuppone tuttavia che le correzioni imposte a titolo di condizione rientrino nei limiti delle varianti che possono essere autorizzate prescindendo da particolari forme di pubblicità. Di regola, modificazioni dei progetti apportate nel corso della procedura di approvazione o successivamente esigono infatti la ripetizione della pubblicazione (art. 16 cpv. 1 LE). Fanno eccezione le varianti che comportano differenze rientranti nei limiti di una ragionevole tolleranza, in quanto insuscettibili di ledere l'interesse pubblico o quello di terzi (art. 16 cpv. 2 LE; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 16 LE, N. 894 seg.).

Ora non v’è chi non veda come la modifica proposta dal ricorrente in questa sede non possa essere considerata alla stregua di una variante rientrante nei limiti di una ragionevole tolleranza, siccome insuscettibile di ledere interessi di terzi. Il nuovo comignolo, almeno quattro volte più alto di quello realizzato dal ricorrente, è infatti atto a pregiudicare gli interessi di altri vicini, oltre a quelli dei resistenti. Circostanza, questa, che basta a giustificare l'esigenza di procedere ad una pubblicazione della proposta di adeguamento, quanto meno sotto forma di notifica, al fine di dar loro l'occasione di far eventualmente valere i loro diritti di opposizione. A maggior ragione si giustifica procedere in tal senso, se si vuole evitare di ricadere nello stesso errore in cui è incorso il municipio, rilasciando la licenza 4 aprile 1996 senza minimamente curarsi di avvertire almeno i vicini toccati dall'intervento.

Già per questo motivo il ricorso va quindi respinto anche nella misura in cui è volto ad ottenere un permesso assortito alle condizioni suggerite dal ricorrente.

Il fatto che l'opera modificata nel senso prospettato dall'insorgente possa risultare conforme tanto ai vincoli estetici del diritto comunale (art. 35 NAPR), quanto alle prescrizioni del diritto ambientale (art. 11 LPAmb) non permette di prescindere dalle esigenze di forma sancite dall'art. 16 LE. Né porta a diversa conclusione la tesi, invero difficilmente accreditabile, affacciata dall'insorgente, secondo cui l'opera sarebbe da configurare alla stregua di un intervento di risanamento. Nemmeno in questo caso, le modifiche che suggerisce potrebbero essere autorizzate senza offrire ai vicini interessati l'opportunità di far valere i loro diritti.

                                   4.   L'impugnativa non può essere accolta nemmeno nella misura in cui contesta il rinvio degli atti all'autorità comunale per l'adozione di misure volte a rendere l’opera conforme al diritto. Il rinvio non pregiudica infatti minimamente il diritto del ricorrente di contestare i provvedimenti che il municipio potrà imporgli - di concerto con l'autorità cantonale - soprattutto al fine di contenere e ridurre le immissioni nocive verso i fondi dei resistenti.

Seppur per altre considerazioni il giudizio governativo impugnato va quindi confermato.

La tassa di giustizia e le ripetibili vanno poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 21 LE; 11 LPAmb; 35 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico del ricorrente, che rifonderà identico importo a ciascuno dei resistenti a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.53 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.01.2000 52.1999.53 — Swissrulings