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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.06.2000 52.1999.334

June 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·829 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.1999.00334  

Lugano 15 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 10 dicembre 1999 di

__________ __________ patr. da avv. __________  

Contro  

il dispositivo no. 2 (tassa e spese di giudizio) della risoluzione 1° dicembre 1999 (n. 5108) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 19 dicembre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di una casa d'abitazione sulla part. no __________ RT;

viste le risposte:

-    22 dicembre 1999 del municipio di __________;

-    22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

-    27 dicembre 1999 di __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 22 ottobre 1997 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamigliare sulla part. no __________ RT;

                                         che alla domanda si sono opposti i vicini __________ e __________, proprietari della part. no __________ RT, contestandola dal profilo delle distanze dal confine e della sufficienza dell’accesso;

                                         che il 19 dicembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione dei vicini;

                                         che con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendo che la distanza della costruzione verso il fondo degli opponenti fosse conforme all'art. 9 NAPR e che l'accesso al fondo dedotto in edificazione fosse garantito da una pista esistente sulla part. no __________ RT e destinata ad essere presto trasformata in una strada di servizio;

                                         che con decisione 26 luglio 1999 questo Tribunale ha annullato la decisione governativa ed ha rinviato gli atti al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio, previa verifica dell'effettiva adeguatezza dell'accesso previsto;

                                         che il 18 ottobre 1999 il consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 875'000.- per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona in discussione;

                                         che, preso atto di questa deliberazione, il 1° dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto il ricorso, ritenendo che il fondo in esame fosse adeguatamente urbanizzato;

                                         che il Consiglio di Stato ha condannato i ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 500.--;

                                         che con ricorso 10 dicembre 1999 __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando la condanna al pagamento di una tassa di giustizia;

                                         che i ricorrenti ritengono che le condizioni di edificabilità si siano verificate soltanto in corso di causa: la condanna al pagamento di una tassa di giustizia sarebbe quindi ingiustificata;

                                         che il gravame è avversato dal Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato;

                                         che il municipio di __________ si rimette al giudizio di questo Tribunale senza formulare particolari osservazioni, mentre __________ e __________, subentrati in causa ai precedenti beneficiari della licenza quali acquirenti del fondo, auspicano che qualsiasi decisione prenderà questo tribunale non provochi loro spesa alcuna;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE,

                                         che la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal giudizio impugnato, è certa,

                                         che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

                                         che il giudizio può essere reso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che il Consiglio di Stato ha fondato il nuovo rigetto dell'impugnativa su una circostanza verificatasi soltanto in corso di causa, segnatamente dopo il giudizio con cui questo tribunale gli aveva rinviato gli atti, affinché procedesse agli accertamenti necessari a stabilire se la pista sterrata costituiva un accesso sufficiente;

                                         che il Consiglio di Stato ha nuovamente statuito sull'impugnativa senza offrire ai ricorrenti la possibilità di pronunciarsi sulla rilevanza di questa circostanza;

                                         che procedendo in questo modo - lesivo del diritto di essere sentito - l'autorità di ricorso ha precluso ai ricorrenti la possibilità di eventualmente ritirare l'impugnativa;

                                         che dopo la sentenza di rinvio di questo tribunale, i ricorrenti potevano invero legittimamente attendersi che il Consiglio di Stato procedesse agli accertamenti che era chiamato ad esperire ed offrisse loro la possibilità di presentare conclusioni;

                                         che, dovendosi ricondurre la soccombenza dei ricorrenti ad un fatto nuovo, sulla cui rilevanza non avevano avuto modo di esprimersi, la condanna al pagamento di una tassa di giustizia appare sostanzialmente ingiustificata;

                                         che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato;

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 Pamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§   Di conseguenza, è annullato il dispositivo n. 2 della decisione 1. dicembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 5108).

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 200.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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