Incarto n. 52.1999.00329 52.1999.00332
Lugano 27 giugno 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi,
a) 6 dicembre 1999 di __________ b) 7 dicembre 1999 del Comune di __________
contro
la decisione 17 novembre 1999, no. 4792, del Consiglio di Stato che ha annullato la decisione 5 maggio 1999, con la quale il municipio di __________ aveva concesso la licenza edilizia ad __________ per la formazione di un ripostiglio per attrezzi e due tunnel-serra per la coltivazione di ortaggi ad uso domestico sul mappale no. __________;
viste le risposte:
- 17 dicembre 1999 del municipio di __________;
- 21 dicembre 1999 di __________ e della comunione dei comproprietari del condominio __________;
- 22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;
al ricorso sub a);
- 21 dicembre 1999 di __________ e della comunione dei comproprietari del condominio __________;
- 22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;
- 24 gennaio 2000 di __________;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 marzo 1999, __________ ha notificato al municipio di __________ l'intenzione di posare sulla part. n. __________ RF (zona R4) un box prefabbricato in lamiera per il deposito di attrezzi da giardino (m 6 x 3) e due tunnel di plastica (m 20 x 3 e 20 x 4) per la coltivazione di ortaggi ad uso domestico. Alla domanda era annessa una planimetria ed un piano in scala del box.
All'intervento si sono opposti i vicini __________ e la comunione dei comproprietari del condominio __________, contestandolo dal profilo della conformità di zona e delle immissioni (odori e insetti).
Con decisione 5 maggio 1999 il municipio di __________ ha respinto le opposizioni ed ha rilasciato la licenza richiesta.
B. Il 17 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ordinaria e non come notifica. Ha dunque ritornato gli atti all'autorità comunale affinché richiedesse l'inoltro di una nuova domanda di costruzione da esaminare secondo la procedura ordinaria.
C. Contro tale giudizio il municipio di __________ ed __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Entrambi pongono in evidenza che i tunnel di plastica verrebbero ancorati al terreno con dei picchetti. La loro posa non necessiterebbe pertanto di opere in muratura. L'utilizzazione dell'infrastruttura, proseguono, servirebbe unicamente ai bisogni personali di chi si occuperà della coltivazione. A mente dell'autorità comunale la posa dei due tunnel non soggiacerebbe ad alcun tipo di permesso (art. 3 RALE), mentre il ripostiglio sarebbe stato correttamente autorizzato mediante la licenza edilizia in contestazione.
D. All'accoglimento dei gravami si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione sono giunti __________ e la comunione dei comproprietari del condominio __________, i quali si sono limitati a richiamare le osservazioni presentate in sede di opposizione.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione dei ricorrenti e la tempestività del gravame sono certe (art. 21 e 50 LE e 46 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (cfr. pure art. 1 cpv. 1 LE). La licenza edilizia è, in particolare, necessaria per la costruzione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). Non è invece necessaria per (...) lavori di manutenzione, piccole costruzioni e costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. c LE).
L'art. 4 RLE specifica che la licenza è necessaria per la costruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere (lett. a) ed ogni altra opera edilizia o impianto, come (...) muri, piscine, strade private, serre fisse, ecc. (lett. c). L'art. 3 cpv. 1 RLE precisa dal canto suo che la licenza edilizia non è fra l'altro necessaria per (...) la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo (lett. g), rispettivamente per le costruzioni provvisorie, ossia le costruzione destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita (lett. i).
2.2. Per principio, la licenza edilizia è rilasciata secondo la procedura, detta ordinaria, retta dagli art. 4 - 10 LE. Questa coinvolge tanto il municipio, quanto il Dipartimento del territorio, che è chiamato ad esprimere un preavviso sull'applicazione di norme di diritto federale o cantonale rimessegli per il giudizio. Per lavori di secondaria importanza, che non richiamano l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale, è invece prevista una procedura semplificata, dalla quale l'autorità cantonale resta in linea di massima esclusa (art. 11 - 13 LE).
Gli interventi soggetti alla procedura ordinaria sono definiti per clausola generale. Quelli sottoposti alla procedura di notifica sono invece elencati secondo il sistema enumerativo (art. 5 cpv. 1 RLE). Non è consentito suddividere i lavori in modo da eludere la procedura ordinaria (art. 5 cpv. 2 RLE).
La procedura della notifica, riservata agli interventi posti all'interno della zona edificabile (art. 5 cpv. 3 RLE), è fra l'altro applicabile (...) alle costruzioni accessorie, alle costruzioni elementari ed alle pergole (art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE).
3. 3.1. Il controverso intervento ha per oggetto la posa di due tunnel di plastica di ragguardevoli dimensioni (m 20 x 4 x 2.50; m 20 x 3 x 2) e la costruzione di un ripostiglio per attrezzi in lamiera grecata di m3x6x 2.20 (h al filo di gronda).
I tunnel sarebbero sostenuti da supporti in materiale leggero, infissi direttamente nel terreno senza alcun basamento in muratura e verrebbero destinati alla coltivazione di ortaggi per i bisogni personali di un dipendente del locale patriziato, già attivo come bracciante agricolo. Pur trattandosi di strutture facilmente amovibili, essi vanno comunque considerati alla stregua di opere soggette a permesso di costruzione. Non si tratta invero di semplici attrezzature di arredo per la sistemazione di orti e giardini (art. 3 cpv. 1 lett. g RLE). Il terreno sul quale verrebbero istallati non è un orto, ma un vero e proprio campo, che verrebbe in parte destinato all'esercizio al coperto di attività agricole di una certa importanza. Né si è in presenza di semplici strutture provvisorie, destinate a soddisfare un bisogno contingente, di durata prestabilita (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE). Nulla permette invero di concludere che si tratti di un'opera destinata a soddisfare un'esigenza temporanea e passeggera. La relativa precarietà dei vincoli con cui sono legati al terreno non impedisce di assimilarli a serre fisse, ovvero a manufatti stabili e permanenti destinati a permettere l'esercizio di attività orticole al coperto (art. lett. c RLE).
Se ne deve pertanto dedurre che questi manufatti soggiacciano a permesso di costruzione al pari dell'annesso box prefabbricato.
3.2. Controversa è in sostanza la questione a sapere se la licenza edilizia per il box prefabbricato in lamiera e per i tunnel debba essere rilasciata secondo la procedura ordinaria o in base a quella di semplice notifica.
Orbene il manufatto destinato al ricovero degli attrezzi agricoli è una costruzione di una certa importanza (m 6 x 3), che richiama inevitabilmente l'applicazione della procedura ordinaria. Questo manufatto non è infatti riconducibile a nessuna delle categorie di opere soggette alla procedura di notifica elencate dall'art. 6 RLE. Non essendo posta al servizio di una costruzione principale, non può essere considerata una costruzione accessoria ai sensi del cpv. 1 cifra 3 di tale norma.
Soggiacendo il box per gli attrezzi alla procedura ordinaria e non essendo d'altro canto lecito suddividere i lavori in modo da eludere tale procedura (art. 5 cpv. 2 RLE), può restare indecisa la questione a sapere se i tunnel di plastica non possano essere considerati costruzioni elementari (art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE), soggette alla procedura di semplice notifica.
In quanto riferita alla procedura applicabile al rilascio del permesso la decisione governativa impugnata resiste alle critiche degli insorgenti e merita di essere confermata.
4. Non possono invece essere condivise le conclusioni che l'Esecutivo cantonale ha tratto da tale deduzione.
L'annullamento di un'autorizzazione concessa secondo la procedura di semplice notifica per un intervento soggetto a quella ordinaria si giustifica solo quando il difetto può essere sanato ripetendo l'intera procedura.
In concreto, la domanda di costruzione, presentata sotto forma di notifica, è sostanzialmente conforme alle prescrizioni del RLE applicabili alla procedura ordinaria. Essa fornisce infatti tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibile la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda (art. 11 RLE). Dalla stessa possono essere dedotti i nominativi degli interessati, il fondo dedotto in edificazione e le caratteristiche delle opere. Mancano unicamente il formulario ufficiale ed il calcolo degli indici; atti non strettamente indispensabili ai fini della decisione sulla domanda, che è stata regolarmente pubblicata all'albo e notificata ai vicini direttamente interessati, i quali hanno potuto opporvisi. Il difetto principale sta nella mancata trasmissione degli atti all'autorità cantonale per il preavviso di sua competenza.
Ora, l'emendamento di questo difetto non esige la ripetizione dell'intera procedura a partire dall'inoltro di una nuova domanda di costruzione. All'omissione può infatti essere posto facilmente rimedio, raccogliendo il preavviso mancante e statuendo sul ricorso dopo aver dato alle parti ed all'autorità comunale la possibilità di prendere posizione al riguardo.
5. Stando così le cose, i ricorsi vanno parzialmente accolti, annullando il giudizio governativo impugnato siccome viziato da formalismo eccessivo e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché, raccolto il preavviso mancante, statuisca nuovamente sul ricorso degli opponenti.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 1 LPT; 1, 4-11 e 50 LE, 3 RALE; 1 segg. PAmm
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 novembre 1999, no. 4792, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi del consid. 4.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
versione __________
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietaria del mappale no. __________ di __________, attribuito alla zona R4 dal vigente PR.
Con istanza 30 marzo 1999, presentata nella forma della notifica, la proprietaria ha chiesto il permesso di posare su tale fondo un box prefabbricato per il deposito di attrezzi da giardino e di due tunnel di plastica per la coltivazione di ortaggi ad uso domestico per mano di __________. Durante il periodo di pubblicazione, i vicini __________ e la comunione dei comproprietari del condominio __________ si sono opposti all'intervento, ritenendolo finalizzato alla produzione di ortaggi a carattere professionale e non per uso domestico, come sostenuto dall'istante. Inoltre a loro dire l'intevento avrebbe dovuto essere valutato tenendo conto dell'istanza volta al rilascio della licenza edilizia presentata da __________ per interventi, non meglio precisati, da edificare sul fondo contermine no. __________. Essi hanno infine sottolineato che l'attività auspicata si sarebbe posta in contrasto con il carattere residenziale della zona e che in particolare erano temute immissioni nefaste di odori e la propagazione di insetti.
Con decisione 5 maggio 1999 il municipio di __________ ha respinto le opposizioni presentate ed ha rilasciato la licenza edilizia.
Il 31 maggio 1999 __________ ha inizio i lavori di posa delle due serre, senza attendere la crescita in giudicato della risoluzione. Venutone a conoscenza, il 4 giugno 1999 il municipio di __________ ha intimato a questo ed alla proprietaria del fondo la sospensione dei lavori.
B. Il 17 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dai qui resistenti ed ha annullato la licenza edilizia concessa dal municipio. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'istanza presentata dalla proprietaria del fondo andava trattata secondo la procedura ordinaria e non con quella semplificata della notifica. Gli atti sono dunque stati ritornati all'autorità comunale affinché, dopo l'inoltro di una nuova domanda di costruzione, venisse ossequiato l'iter procedurale previsto dagli art. 4-10 LE.
C. Contro tale pronuncia il municipio di __________ ed __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Entrambi hanno posto in evidenza che i tunnel di plastica verrebbero ancorati al terreno con dei picchetti e che dunque la loro posa non necessiterebbe di opere in muratura. Hanno poi sottolineato che l'utilizzo dell'infrastruttura progettata servirebbe unicamente a soddisfare i fabbisogni privati della persona che si occuperà della coltivazione. A parere dell'autorità comunale la posa dei due tunnel non soggiacerebbe ad alcun tipo di permesso giusta l'art. 3 RALE, mentre il ripostiglio sarebbe stato correttamente autorizzato mediante la licenza edilizia in contestazione.
D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione sono giunti __________ e la Comunione dei comproprietari del Condominio __________, i quali si sono limitati a richiamare le osservazioni presentate in sede di opposizione, del cui contenuto si dirà per quanto d'interesse nel seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione dei ricorrenti e la tempestività del gravame sono certe (art. 21 e 50 LE e 46 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPT edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (cfr. pure art. 1 cpv. 1 LE). Sono considerati "edifici" le costruzioni o simili manufatti di superficie o sotterranei, come pure le costruzioni mobiliari e provvisorie, inclusi gli alloggi mobili utilizzati in un luogo determinato per un periodo non irrilevante (cfr. Ruch, Commentario alla LPT, Zurigo 1999, n. 24 ad art. 22 LPT). La licenza edilizia non è invece necessaria per progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi; lavori di manutenzione, piccole costruzioni e costruzioni provvisorie e lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale (art. 1 cpv. 3 LE). Ciò vale in particolare per lavori di ordinaria manutenzione, che non modificano né l'aspetto esterno né la destinazione degli edifici e impianti, la sistemazione di orti e di giardini con le usuali attrezzature di arredo e le costruzioni provvisorie (art. 3 RALE).
Di principio l'autorizzazione edilizia è rilasciata dopo compimento dell'iter procedurale previsto agli art. 4-10 LE (detta procedura ordinaria). Il diritto cantonale prevede all'art. 11 LE che per lavori di secondaria importanza è applicabile la procedura semplificata della notifica. Ricadono sotto tale categoria, ad esempio, i lavori di rinnovazione e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti; quali il rifacimento delle facciate, la sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizioni di fabbricati. La procedura della notifica si differenzia da quella ordinaria, in quanto nella prima la decisione compete unicamente al municipio, senza alcun coinvolgimento dell'autorità cantonale. Ciò non esclude tuttavia la consultazione del Dipartimento in casi particolari.
3. L'intervento prospettato prevede la posa di due tunnel di plastica di m 20 x 4 x 2.50, rispettivamente m 20 x 3 x 2, e l'edificazione di un ripostiglio per attrezzi di m3x6x 2.20 (h al filo di gronda). I teli di plastica verrebbero sostenuti da supporti in materiale leggero, infissi direttamente nel terreno senza alcun basamento in muratura. Ciò permetterebbe la coltivazione di tale superficie, i cui prodotti servirebbero unicamente a soddisfare i fabbisogni privati della persona incaricata della cura del fondo.
Sebbene si tratti di una struttura facilmente amovibile, essa va comunque considerata quale edificio ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPT (cfr. pure RDAF 1986, 192). Infatti, come si è detto poc'anzi, anche le costruzioni mobiliari e provvisorie, utilizzate in un luogo determinato per un periodo non irrilevante, soggiacciono all'obbligo della licenza edilizia. Né d'altronde torna applicabile l'eccezione di cui all'art. 1 cpv. 3 LE e 3 RALE, come sostenuto dal municipio di Losone, in quanto le dimensioni del progetto e le intenzioni dell'istante escludono che si tratti di piccole costruzioni, usuali attrezzature di arredo da giardini o costruzioni provvisorie.
Le dimensioni dell'opera progettata escludono inoltre che si tratti di un'opera di secondaria importanza, tale da giustificare l'applicazione della procedura delle notifica. Complessivamente le due serre occuperebbero infatti una superficie di m² 140, alla quale vanno poi aggiunti m² 18 del ripostiglio per attrezzi da giardino.
Malgrado l'amovibilità delle due serre, l'intervento edilizio prospettato non può essere considerato un'opera di secondaria importanza.
La conclusione a cui è pervenuto il Consiglio di Stato su tale punto va perciò condivisa. L'istanza inoltrata dalla ricorrente avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ordinaria.
4. Non possono essere invece condivise le conseguenze che l'Esecutivo cantonale ha tratto da tale violazione.
La nullità di un'autorizzazione concessa in base a semplice notifica in luogo della procedura ordinaria è data, solo quando il vizio procedurale e la violazione del diritto materiale ravvisabile nella costruzione sono evidenti e gravi. Dal momento che la distinzione tra i lavori soggetti alla procedura ordinaria e soggetti a quella della notifica è solo questione di competenza, determinante è sapere se nel caso concreto entrano o meno in considerazione competenze dell'autorità cantonale (A. Scolari, Commentario alla LALPT, LE e RALE, Bellinzona 1996, n. 846 ad art. 11 LE).
Ora, nella fattispecie l'autorità municipale ha comunque proceduto alla pubblicazione degli atti e ne ha dato avviso ai vicini. Rispetto alla procedura ordinaria il municipio di __________ ha unicamente omesso di sollecitare la presa di posizione del Dipartimento. In simili evenienze l'annullamento della decisione municipale ed il rinvio degli atti per nuova decisione disposti dal Consiglio di Stato vanno qualificati di eccessivo formalismo. La mancanza in cui è incorsa l'autorità municipale avrebbe potuto essere sanata per mano del Governo, che si è invece limitato a rilevare l'errore procedurale nel quale era incorso l'esecutivo comunale, senza esprimersi sul merito della questione.
Gli atti vanno dunque ritornati al Consiglio di Stato affinché, raccolto il preavviso mancante, si esprima sul merito della questione, chinandosi in particolare sul problema della conformità di zona e su quello ambientale. Ciò potrà essere correttamente effettuato soltanto dopo che l'Esecutivo cantonale avrà chiarito la concretezza, la portata e la connessione degli interventi che si intenderebbero realizzare sul fondo contermine no. __________ con quelli qui in parola.
5. Il ricorso va dunque accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato. La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti in solido (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 1 LPT; 1, 4-11 e 50 LE, 3 RALE; 1 segg. PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 17 novembre 1999, no. 4792, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. Gli atti sono ritornati a tale autorità affinché proceda ai sensi del consid. 4.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della Comunione dei comproprietari del Condominio __________ e di __________ in solido.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario