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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 52.1999.317

March 9, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,590 words·~23 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.1999.00317  

Lugano 9 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso spedito il 1. dicembre 1999, datato 4 dicembre 1999, di

__________, __________, rappr. da __________,   

Contro  

la decisione 17 novembre 1999 (n. 4825) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli il 20 aprile 1998 dagli insorgenti contro la comunicazione 20 marzo 1998 del municipio in merito al ripristino dell'accesso al mapp. __________ di quel comune;

viste le risposte:

-    14 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

-      3 gennaio 2000 del Municipio di __________;

viste

-    la replica 13 gennaio 2000 di __________ e __________;

-    la duplica 3 febbraio 2000 del Municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________ e __________ sono proprietari del mapp. __________ di __________, che si affaccia sulla __________. Sul fondo, assegnato dal PR alla zona Nv (nucleo di villaggio), insiste un edificio eretto nel 1948, che dispone anche di una superficie di terreno a forma triangolare, descritta a registro fondiario quale giardino, di mq 188 di superficie (sub. e): denominazione frattanto sostituita con quella di piazzale.

b) In data 4 novembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a favore di __________ e di __________ la licenza edilizia per la riattazione di parte dell'edificio al mapp. __________, concedendo agli stessi una deroga volta a liberarli dall'obbligo di formare i posteggi sancito all'art. 52 NAPR ed assoggettandoli in pari tempo al pagamento del relativo contributo sostitutivo di fr. 18'000.--, calcolato in ragione di 12 posteggi mancanti a fr. 1'500.-- cadauno. __________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso quella decisione nella misura in cui poneva a loro carico l'accennato contributo sostitutivo per posteggi non realizzati. Con risoluzione 15 marzo 1995 il Governo ha respinto il gravame. Quel giudicato é successivamente stato confermato da parte di questo Tribunale con sentenza 27 settembre 1995.

c) Il sopralluogo esperito il 21 febbraio 1995 da parte del giurista delegato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per la soluzione della detta contestazione aveva permesso di accertare che la costruzione al mapp. __________ non beneficiava di posteggi per autovetture (cfr. al relativo verbale). I proprietari avevano quindi manifestato in quella sede, per la prima volta, l'intenzione di formare due posteggi nel giardino al sub. e: realizzazione che i rappresentanti del municipio avevano subito contestato, poiché in urto con l'art. 47 NAPR regolamentante le costruzioni nella zona del nucleo. Il Consiglio di Stato non aveva tuttavia conferito una rilevanza a quell'intendimento dei proprietari ai fini del calcolo del numero dei posteggi che essi avrebbero dovuto realizzare a seguito della riattazione e del relativo contributo sostitutivo, per il motivo che per la creazione dei due nuovi posteggi era soggetta al rilascio di una licenza edilizia da parte del municipio (cfr. consid. D in fine della risoluzione 15 marzo 1995). Quella tesi é stata confermata nella sentenza 27 settembre 1995 di questo Tribunale, con la precisazione che sarebbe bastato allo scopo l'esperimento della procedura semplificata della notifica (cfr. consid. 2 di quel giudicato).

                                  B.   a) Con scritto 19 marzo 1995 __________ agente per conto di __________ e di __________, ha informato il municipio di __________ che sul giardino al sub. e del mapp. __________, definito "piazzale esistente", avrebbero sostato due autovetture a partire dal 1 aprile successivo. Allo scritto era annesso un estratto della mappa catastale sul quale era stata colorata la superficie interessata, a forma triangolare (circa 11 ml di base e 8 ml di altezza). Con raccomandata del 23 marzo successivo l'Esecutivo ha comunicato che il prospettato stazionamento necessitava del preventivo rilascio di una licenza edilizia, ma che fosse ad ogni buon conto contrario all'art. 47 NAPR, il quale vieta nella zona Nv la modificazione degli spazi liberi.

b) Il 24 marzo 1995 i proprietari del mapp. __________ hanno dunque presentato una domanda di costruzione avente come oggetto la sosta di 3 autovetture sul piazzale in discussione e la rimozione di una scala di accesso allo stabile che si immetteva sul menzionato piazzale. Raccolto l'avviso favorevole del dipartimento, con decisione 10 agosto 1995 il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia per motivo di contrasto con l'art. 47 NAPR. Nelle more della procedura il municipio di __________, accertata l'esecuzione dei posteggi, aveva emesso alle date 17 e 24 maggio 1995 un ordine di sospensione dei lavori. Dal verbale del sopralluogo svolto in contraddittorio il 9 giugno successivo risulta infatti che i proprietari avevano frattanto eliminato il cancello ed il sottostante gradino di accesso alla proprietà così come la scala esterna di accesso dal piazzale all'edificio.

c) Con ricorso 25 agosto 1995 __________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso il menzionato diniego, sostenendo che il piazzale esisteva dal 1948. Il Governo ha parzialmente accolto il gravame con risoluzione 8 novembre 1995, per il motivo che la semplice sosta di autovetture sul piazzale in discussione non si poneva in urto con l'art. 47 NAPR, il quale si limita a vietare l'alterazione degli spazi liberi nella forma e nei materiali. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ridotto da 3 a 2 il numero di posteggi autorizzati.

d) Con ricorso 27 novembre 1995 il comune di __________ si é aggravato a questo Tribunale contro quel giudicato governativo, del quale ha chiesto l'annullamento e la conferma della propria decisione 10 agosto 1995. Il comune ha rimproverato in particolare all'istanza inferiore di aver ignorato gli interventi edilizi (abusivi) che i resistenti avevano eseguito per poter permettere il parcheggio di veicoli sul piazzale, vietati dall'art. 47 NAPR. L'accesso veicolare creava inoltre dei problemi di sicurezza stradale. Previo esperimento di un'istruttoria completa (udienza, sopralluogo, richiamo atti, richiesta di ulteriori specifiche giustificazioni scritte al municipio) con sentenza 15 ottobre 1996 il Tribunale amministrativo ha accolto il gravame, annullato la risoluzione governativa 8 novembre 1995 e confermato il diniego municipale 10 agosto 1995 della licenza edilizia sulla scorta della seguente motivazione:

"2. 2.1. L'edificazione nella zona Nv é regolamentata dall'art. 47 NAPR. Per quanto interessa la soluzione della presente contestazione quella norma dispone che:

"Gli spazi liberi ed i manufatti esterni esistenti come corti, orti, androni, muri di orti e giardini non possono essere alterati nella loro forma e loro materiali."

      2.2. Le fotografie prodotte dal municipio con lettera 29 dicembre 1995 al Tribunale, documentano che il sub. e del mapp. __________ costituiva effettivamente un giardino pianeggiante, tenuto a verde, parzialmente lastricato per permettere il transito pedonale lungo lo stesso. Il giardino era delimitato verso __________ /via __________ da un muro di cinta e sostegno, sormontato da pilastri in cemento collegati da tubi in metallo, che terminavano in corrispondenza della costruzione con un cancello, di circa 2 ml di larghezza, sopraelevato di un gradino rispetto al livello della piazza. Risulta inoltre dal verbale del sopralluogo esperito il 21 febbraio 1995 da parte del giurista delegato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per la soluzione della contestazione concernente il prelievo di contributi sostituti per posteggi mancanti e dalle ammissioni degli stessi resistenti (cfr. ricorso 25 agosto 1995 al Consiglio di Stato nella presente vertenza, cifre 3 e 4) che quel subalterno non era mai stato utilizzato quale parcheggio per autovetture. Né, del resto, quell'utilizzazione appariva possibile già per il fatto che il cancello, stretto, sopraelevato rispetto alla piazza e posto a ridosso dello stabile (dal quale si dipartivano due scale esterne), formava con questo un angolo acuto di circa 50 gradi. Come é infine già stato spiegato, i proprietari qui resistenti avevano quindi manifestato per la prima volta l'intenzione di formare due posteggi nel giardino al sub. e in occasione della contestazione riguardante il prelievo da parte del comune dei contributi sostitutivi per posteggi mancanti a seguito della riattazione parziale dello stabile al sub. A.

      2.3. Il sopralluogo esperito il giorno 11 settembre 1996 ha permesso di constatare che i proprietari hanno asportato il cancello, il muro di cinta e sostegno ed i pilastri onde realizzare un'entrata sul fondo di ml 5 di larghezza, le scale esterne adiacenti l'edificio, completato - per quanto necessario - la lastricatura per una profondità di circa 11,5 ml rispetto all'entrata, infine modificato su tutta quella profondità il livello del giardino creando una pendenza (rampa) tale da permettere l'accesso con autoveicoli sul fondo. Ciò facendo i resistenti hanno vistosamente disatteso il divieto di alterare le superfici libere ed i manufatti esterni sancito all'art. 47 NAPR.

      2.4. Il ricorso del comune di __________ deve dunque essere accolto già per questo motivo. D'altra parte, come é stato sostenuto dai rappresentanti del comune presenti all'udienza 11 settembre 1996, l'accesso realizzato dai resistenti disattende pure, in principio (ma é riservata la possibilità per il municipio di concedere delle deroghe a questo riguardo), l'art. 51 NAPR, che regolamenta gli accessi a strade e piazze pubbliche, secondo cui la loro larghezza minima é di ml 6 ed devono inoltre essere provvisti di inviti arrotondati aventi un raggio di curvatura minimo di ml 1,50 sui 2 lati rispettivamente di ml 3 su di un solo lato. Il sopralluogo ha invece evidenziato che il controverso accesso non crea pericolo o disturbo per la circolazione sulla piazza.

      2.5. La risoluzione del Consiglio di Stato, che ha ignorato gli interventi eseguiti dai resistenti per creare il controverso parcheggio (lavori oggetto oltretutto di un ordine di sospensione dei lavori), deve dunque essere annullata. Non può inoltre essere accreditata la tesi sostenuta dai proprietari, volta a minimizzare quelle opere, secondo cui si é trattato in realtà di togliere semplicemente uno o due paletti di demarcazione (cfr. risposta, pagina 6). Per quanto concerne infine il riferimento alla riattazione eseguita al mapp. __________, dall'incarto acquisito agli atti in occasione dell'udienza dell'11 settembre 1996 risulta che nell'ambito del rilascio della licenza edilizia il municipio di __________ approvò espressamente la realizzazione di 5 posteggi al sub. c, giardino, di quella proprietà ed anzi ne richiese la formazione di altri 3. Tuttavia, come é stato precisato dal municipio nelle osservazioni 26 agosto 1996 e come hanno ammesso i rappresentanti dei resistenti all'udienza, il mapp. __________ disponeva già di un sufficiente accesso carrozzabile: si trattava semplicemente di sostituire l'asfalto con il lastricato. Non si é quindi dovuto procedere, come é invece il caso nella fattispecie, alla demolizione di manufatti esterni ed all'escavazione del terreno formante il giardino per poter creare l'accesso carrozzabile al fondo: premessa indispensabile per la realizzazione dei posteggi. Il fatto quindi - sostenuto dai resistenti, condiviso dal Consiglio di Stato e confermato dalla licenza edilizia appena citata - secondo cui l'art. 47 NAPR non vieta la formazione di posteggi nella zona del nucleo non basta dunque agli stessi per spuntare la sollecitata, controversa licenza edilizia."

                                  C.   a) A seguito dell'esecuzione degli interventi edili appena descritti il municipio ha iniziato una procedura di contravvenzione a carico dei qui insorgenti. Preso atto delle osservazioni inoltrate da questi ultimi, con risoluzione n. 431 del 3 febbraio 1997 il municipio di __________ ha inflitto loro una multa di fr. 2'500.-- ciascuno in applicazione dell'art. 46 LE, rimproverando agli stessi di aver realizzato le opere edilizie in rassegna, che violavano nel contempo l'art. 47 NAPR, senza preventivamente disporre della licenza edilizia. Attraverso la stessa risoluzione, in applicazione dell'art. 43 LE il municipio ha parimenti ordinato ai ricorrenti di ripristinare l'accesso al sub. e del mapp. __________ da veicolare a pedonale, ricostruendo muro di sostegno, pilastri, recinzione e gradini. Detta risoluzione é stata intimata con due documenti separati a ciascun proprietario il 6 febbraio 1997.

b) Con un unico gravame 20 febbraio 1997 __________ e __________ sono insorti contro la menzionata risoluzione municipale davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarla ed in subordine di ridurre sensibilmente la multa loro inflitta. Relativamente all'ordine di ripristino, ritenuto sproporzionato, i ricorrenti hanno sostenuto che il passo carrabile fosse preesistente e che il muro di sostegno fosse stato demolito nel 1947. Il ripristino della cinta appariva opinabile sotto l'aspetto estetico; quello dei gradini appariva invece contrario all'art. 30 LE. Gli insorgenti hanno inoltre contestato, poiché parimenti sproporzionato, l'importo della multa loro inflitta.

c) Con risoluzione 2 luglio 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame nella misura in cui riguardava il ripristino dello status quo ante. Ha invece ridotto la multa inflitta gli insorgenti a fr. 2'000.-- ciascuno.

d) Con impugnativa 14 luglio 1997 __________ e __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo 2 luglio 1997, chiedendo il suo annullamento oltre a quello della risoluzione municipale 3 febbraio 1997 e, in via subordinata, una sensibile riduzione della multa loro inflitta. I ricorrenti hanno ribadito le censure già sottoposte al giudizio della prima istanza ricorsuale; sulla scorta di un'ampia documentazione fotografica essi hanno lamentato inoltre una disparità di trattamento nei confronti di altri proprietari perpetrata a loro pregiudizio da parte del municipio di __________.

                                         e) Con sentenza 10 novembre 1997 questo Tribunale ha accolto parzialmente l'impugnativa, riducendo ulteriormente le multe inflitte ai ricorrenti a fr. 1'000.-ciascuno. L'ordine di ripristino è invece stato confermato con la seguente motivazione:

                                         "Sull'ordine di ripristino

                                         2.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'ordine di ripristino impugnato si fonda sulla decisione 10 agosto 1995 con cui il municipio di __________ aveva negato ai ricorrenti il rilascio della licenza edilizia per la realizzazione di un parcheggio per tre autoveicoli su parte del sub. e del mapp. __________: parcheggio che gli insorgenti avevano realizzato nel corso dello svolgimento della procedura di approvazione dei progetti nonostante l'emanazione da parte del municipio di un ordine di sospensione dei lavori alle date 17 e 24 maggio 1995. Quel diniego é stato confermato da parte di questo Tribunale con sentenza 18 ottobre 1996, i cui considerandi di merito sono riprodotti in esteso sub B che precede. La violazione materiale dell'art. 47 NAPR alla base dell'ordine di demolizione é pertanto stata accertata in maniera vincolante e definitiva in quella sede. Avuto riguardo alle finalità della norma disattesa, che sancisce il divieto nella zona Nv di alterare le superfici libere e i manufatti esterni nella forma e nei materiali, all'importanza dei lavori eseguiti (asportazione del cancello, demolizione del muro di cinta e sostegno per creare un varco di 5 m di larghezza, significativa modifica del livello del giardino per creare una rampa, completazione della lastricatura per una profondità di 11,5 m) ed all'impatto che ne é risultato per l'ambiente circostante, detta violazione non può essere qualificata di poco conto e tantomeno senza importanza per l'interesse pubblico al rispetto della legalità. La risoluzione impugnata, con cui il Consiglio di Stato ha tutelato l'ordine di ripristino municipale 3 febbraio 1997, appare pertanto immune da violazioni di legge e deve essere confermata.

2.2. I ricorrenti tentano, invero, di rimettere in discussione la bontà del diniego della licenza edilizia, asserendo in particolare che l'accesso carrabile al fondo era sempre esistito, che non crea pericolo, infine che il muro di cinta e sostegno era stato demolito nel 1947. Nella procedura di impugnazione di un ordine di demolizione non è però concesso al proprietario che ne è colpito di rimettere in discussione l'accertamento della violazione materiale che sta alla base della misura stessa, rimediando con ciò alla mancata tempestiva impugnazione del diniego della licenza edilizia: siffatta creazione di una seconda protezione giuridica contro il diniego della licenza, in una procedura ove del resto non vengono esperite talune formalità procedurali essenziali tipiche di quella del permesso di costruzione (tali ad esempio la pubblicazione della domanda e la sua notifica ai proprietari confinanti), appare invece tanto inutile quanto suscettibile di fondare delle contraddizioni (cfr. per tutti C. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, N. 672 e numerosi rinvii). D'altra parte il riesame di atti amministrativi negativi (tali, ad esempio, il diniego della licenza edilizia) non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto della domanda, viene sottoposta un'identica istanza (DTF 120 Ib 47 consid. 2b e c; sentenza inedita del Tribunale federale del 13 marzo 1991 in re B., consid 2d). Queste censure devono dunque essere respinte siccome irricevibili. Ad ogni buon conto l'istruttoria svolta da questo Tribunale nell'ambito della contestazione relativa al diniego della licenza edilizia, culminata con la sentenza 15 ottobre 1996, smentisce la preesistenza, a favore del fondo, di un accesso carrabile (come ha rettamente, ulteriormente argomentato il Consiglio di Stato, il portone di cui alla fotografia prodotta dei ricorrenti si riferisce ai primi decenni di questo secolo); del pari ha dimostrato che il muro di cinta e sostegno venne rimosso al solo fine di creare il controverso parcheggio. La circostanza, pure accertata da questo Tribunale nella precedente causa, secondo cui l'accesso così risultante non crea pericolo o disturbo per la circolazione pubblica non basta a rendere il parcheggio conforme all'art. 47 NAPR.

Pure irricevibile in questa sede, per i motivi appena illustrati, é l'asserita violazione del principio di uguaglianza cui i ricorrenti si appellano sulla scorta di un'ampia documentazione fotografica attestante - a loro giudizio - tutta una serie di demolizioni di muri di cinta realizzati nella zona Nv di __________ per creare degli accessi veicolari. Se, quindi, gli insorgenti si ritenevano pregiudicati rispetto ad altri proprietari avrebbero dovuto sollevare quella censura in sede di contestazione del diniego del rilascio della licenza edilizia. Ciò che del resto avevano fatto, senza successo. Sia comunque aggiunto, per completezza, che - contrariamente a quanto lasciano credere gli insorgenti sollevando questa censura - oggetto di diniego del permesso e della misura del ripristino che li concerne non é tanto la demolizione parziale del muro di cinta e sostegno per creare un accesso al fondo bensì la vistosa alterazione del giardino che ne é conseguita, questo spazio venendo delimitato, sostenuto e qualificato dai manufatti demoliti. La violazione dell'art. 47 NAPR non é pertanto caratterizzata dall'esecuzione di quegli interventi in quanto tali bensì dalle conseguenze che hanno scatenato a pregiudizio del sovrastante giardino. Foss'anche stata ricevibile questa censura avrebbe pertanto dovuto essere respinta già perché inconferente.

2.3. I ricorrenti eccepiscono poi che il ripristino si avvera opinabile sotto l'aspetto estetico e contrario all'art. 30 LE, che prevede la presa in considerazione dei bisogni degli invalidi motulesi in caso di costruzione di edifici e impianti pubblici o privati accessibili al pubblico, come pure di ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza. Trattandosi di dover ripristinare una situazione preesistente, abusivamente alterata, questi argomenti non possono tuttavia essere presi in considerazione. Nella misura in cui lo dovessero comunque essere, andrebbero seccamente respinti. Opinabile sotto l'aspetto estetico - é il men che si possa dire - é semmai il risultato creato dall'intervento abusivo dei ricorrenti, non la situazione preesistente. Né, inoltre, sono pacificamente dati i requisiti di applicazione dell'art. 30 LE: non ci si trova in presenza di una costruzione, ampliamento o trasformazione di una certa importanza dello stabile al mapp. __________ ed inoltre il controverso accesso serve la parte destinata ad abitazione privata; per tacere poi il fatto che, a prescindere da ciò, la debita presa in considerazione delle esigenze degli invalidi motulesi non presupporrebbe in ogni caso l'apertura ed il mantenimento di uno squarcio di 5 m in un muro di cinta e sostegno.

2.4. L'ordine di ripristino deve pertanto essere confermato."

                                  D.   a) Richiamandosi alla sentenza testé illustrata, il 30 gennaio 1998 il municipio di __________ ha diffidato i ricorrenti ad intraprendere e portare a termine entro 30 giorni i lavori di ripristino dell'accesso al sub. e del mapp. __________ da veicolare a pedonale, "previo inoltro per approvazione di un piano di sistemazione esterna, con indicate tutte le opere conformi alla situazione preesistente ai lavori abusivi".

b) Come risposta il 17 febbraio 1998 __________ e __________ hanno inoltrato al municipio una domanda di costruzione per la sistemazione dell'accesso esistente, che prevedeva un minimo prolungamento del muretto di cinta e sostegno (circa 85 cm).

c) Con raccomandata 20 marzo 1998 il municipio di __________ ha comunicato al rappresentante dei ricorrenti di non accettare detta proposta, rammentando in primis che l'accesso avrebbe dovuto essere ridotto a m 1,50 di larghezza e poggiare sul gradino precedente l'intervento edilizio abusivo, di altezza variabile tra i 10 e i 25 cm. Il municipio ha altresì annesso allo scritto una copia della planimetria originale ingrandita e delle fotografie riproducenti la situazione originaria.

                                  E.   Con ricorso 20 aprile 1998 __________ e __________ sono insorti contro tale rifiuto innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di accettare la loro proposta di ripristino. La procedura ricorsuale è quindi stata sospesa per volontà delle parti nella prospettiva di comporre amichevolmente la contestazione. A tal fine esse hanno interpellato anche il consulente pianificatore della zona del nucleo, arch. __________, il quale ha presentato alcune proposte di ripristino, di cui una ha raccolto i favori dei ricorrenti. Il municipio ha invece condiviso solo parzialmente tale suggestione: l'esecutivo ha quindi sottoposto ai ricorrenti una soluzione modificata della stessa, che costoro non hanno però accettato. Entrambe le proposte prevedevano di spostare l'accesso all'interno della proprietà (anziché sul confine), mediante la costruzione di un imponente cancello (due pilastri sormontati da un tetto) disposto perpendicolarmente all'edificio; la differenza consisteva nella larghezza interna del manufatto (distanza tra i pilastri), di m 2,55 (proposta arch. __________) rispettivamente m 1,50 (proposta del municipio). Caduta una possibilità di intesa, in data 27 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa 20 aprile 1998, dichiarandola irricevibile, poiché la comunicazione municipale 20 marzo 1998 non configurava una decisione impugnabile ma una diffida (inappellabile) ad eseguire i lavori di ripristino.

                                  F.   Con impugnativa 4 dicembre 1999 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo, di cui chiedono l'annullamento insieme a quello del rifiuto municipale di accedere alla loro proposta di sistemazione 17 febbraio 1998. Gli insorgenti sostengono che il municipio non poteva opporre loro tale rifiuto senza preventivamente esaminare quest'ultima proposta. Inoltre, non è dato di sapere - a questo stadio della procedura - quale progetto di sistemazione debba essere eseguito: il loro progetto 17 febbraio 1998, quello dell'arch. __________ o quello del municipio, che i ricorrenti contestano in quanto prevede l'esecuzione di un'opera differente da quella demolita.

Il Consiglio di Stato e il municipio di __________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli il 20 aprile 1998 per il motivo che la comunicazione 20 marzo 1998 del municipio in merito al ripristino dell'accesso al mapp. __________ costituiva una diffida inappellabile ad effettuare i lavori necessari a tale scopo giusta l'art. 34 cpv. 5 PAmm. Il giudizio governativo deve essere tutelato nel risultato, ma non nella motivazione. In effetti, richiamandosi alla sentenza 10 novembre 1997 con cui questo Tribunale aveva confermato l'ordine di ripristino impartito il 3/6 febbraio 1997, con raccomandata 30 gennaio 1998 il municipio aveva già diffidato i ricorrenti ad intraprendere e portare a termine entro 30 giorni i lavori di ripristino dell'accesso al sub. e del mapp. __________ da veicolare a pedonale, ricostruendo in particolare, come in origine, muro di sostegno, pilastri, recinzione e gradini (cfr. dispositivo n. 1 e 2 di quel documento). La diffida veniva impartita sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CPS (dispositivo n. 3), stabiliva che - in caso di inadempienza - il municipio avrebbe provveduto all'esecuzione delle opere di ripristino a spese degli obbligati (dispositivo n. 4) e precisava altresì che contro di essa non era data la possibilità di ricorso (dispositivo n. 5). Quell'atto ingiungeva altresì ai ricorrenti di inoltrare preventivamente un piano di sistemazione esterna indicante le opere che avrebbero eseguito per ripristinare la situazione preesistente ai lavori abusivi (dispositivo n. 2). La comunicazione 20 marzo 1998, con cui il municipio di __________ ha rifiutato la proposta di sistemazione sottopostagli dai ricorrenti a tal fine, ha specificato ulteriormente le dimensioni del cancello e del gradino su cui questo deve poggiare, ha inoltre trasmesso copia della planimetria originale ingrandita e delle fotografie riproducenti la situazione originaria, non costituiva invece più una diffida (rispettivamente un'ulteriore diffida) bensì assumeva già la funzione di istruzione (vincolante) ai ricorrenti circa le modalità di esecuzione del ripristino ed era di conseguenza a maggior ragione inappellabile. I ricorrenti pretendono - o per lo meno tentano - pertanto invano di provocare un ulteriore esame circa le opere che dovranno essere eseguite per ripristinare lo status quo ante.

                                   3.   Il Tribunale esamina comunque - a titolo abbondanziale e in stile telegrafico - le censure sollevate dai ricorrenti. Questi ultimi sostengono che il municipio non poteva rifiutare la loro proposta 17 febbraio 1998 senza preventivamente esaminarla. Inoltre, non è dato di sapere - a questo stadio della procedura quale progetto di sistemazione debba essere eseguito: il loro progetto 17 febbraio 1998, quello dell'arch. __________ o quello del municipio, che i ricorrenti contestano in quanto prevede l'esecuzione di un'opera differente da quella demolita.

Intanto il rifiuto opposto dal municipio alla proposta di ripristino sottopostagli dai ricorrenti, il 17 febbraio 1998, sottoforma di domanda di costruzione appare pienamente legittimo, dal momento che tale proposta contempla solo il prolungamento di circa 85 cm del muro di cinta e sostegno ed è, di conseguenza, ampiamente insufficiente. Le ulteriori possibilità di soluzione, studiate direttamente tra le parti in vista di una soluzione conciliativa, non possono invece essere prese in considerazione in quanto tali nell'ambito della procedura di rettifica in esame, dal momento che - data l'importanza dei lavori necessari per realizzarle ed il risultato completamente differente rispetto alla situazione originaria cui condurrebbero - la loro approvazione potrebbe avere luogo solo seguendo la procedura di rilascio della licenza edilizia (se del caso nella forma semplificata della notifica). Del resto le parti non hanno nemmeno trovato un'intesa in merito. Le modalità precise di ripristino sono pertanto quelle illustrate a più riprese dal municipio di __________, da ultimo con risposta 3 gennaio 2000 innanzi a questo Tribunale: la larghezza dell'accesso (distanza in luce tra i due pilastrini) dovrà essere di m 1,50 al massimo; dovrà essere ricostruito il gradino sul confine verso la piazza con altezza variabile tra 10 e 25 cm; dovranno essere ricostruiti i pilastrini su cui era immurato il cancello, che parimenti dovrà essere riposato; dovrà essere ricostruito il muro di cinta e sostegno con i relativi pilastrini e la relativa ringhiera a correnti orizzontali; il lastricato in beole dovrà essere riportato alla quota preesistente mediante eliminazione della rampa di accesso al piazzale per assicurare il dislivello tra l'area pubblica e quella privata. Non giova ai ricorrenti di obiettare che la larghezza primitiva del cancello fosse superiore a m 1,50 (replica 13 gennaio 2000): come ben spiega il municipio (duplica del 3 febbraio 2000), appoggiandosi ai piani, dal momento che l'entrata al fondo era precedentemente ostruita dalla scala esterna che serviva l'adiacente appartamento, ora eliminata, la larghezza utile dell'accesso, misurata in luce, non superava - in realtà - i m 1,35.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, con seguito di tasse e spese (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC, 1 segg. LE, 1, 3, 18, 28, 34 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 800.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.317 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 52.1999.317 — Swissrulings