Incarto n. 52.1999.00308
Lugano 10 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 novembre 1999 di
__________, patr. da: studio legale __________,
Contro
la decisione 27 ottobre 1999 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) le ha inflitto una multa di fr. 5'000.per violazione di tale legge;
vista la risposta 1°dicembre 1999 della CV-LEPIC, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del 1997 la Fondazione __________ (__________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di riattare un vecchio stabile ad uso abitativo, situato nel nucleo del paese (part. n. __________ RF), del quale è comproprietaria assieme agli avv. __________. Oltre che dai comproprietari, la domanda di costruzione era sottoscritta dalla __________ e dall'ing. __________, comparenti in veste di progettisti. I costi dell'intervento erano preventivati in fr. 450'000.--.
B. L'8 aprile 1999 la sottocommissione regionale del luganese della commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile ha constatato che sul cantiere aperto in quello stabile erano presenti tre operai, titolari di altrettanti permessi di lavoro per frontaliere, rilasciati all'Azienda forestale ed agricola __________. Lo stesso giorno la succitata commissione ha chiesto al municipio di __________ di indicarle il nome dell'impresa che stava eseguendo i lavori di sovrastruttura. Copia della richiesta è stata trasmessa alla CV-LEPIC, che a sua volta ha sollecitato ragguagli alla fondazione qui ricorrente, prospettandole l'avvio di un procedimento contravvenzionale per esercizio abusivo della professione di impresario costruttore. La fondazione si è limitata a contestare la legittimità degli accertamenti esperiti.
C. Il 19 maggio 1999 la CV-LEPIC ha notificato alla fondazione qui ricorrente un rapporto di contravvenzione, con il quale le ha addebitato di eseguire lavori edilizi senza essere iscritta all'albo delle imprese di costruzione.
La prevenuta ha eccepito la competenza della CV-LEPIC, obiettando di effettuare questi lavori per conto proprio. Non trattandosi di prestazioni effettuate a titolo professionale per conto di terzi, non sarebbero stati dati a suo avviso gli estremi della violazione rimproveratale.
D. Preso atto delle obiezioni sollevate dalla __________, il 27 ottobre 1999 la CV-LEPIC le ha inflitto una multa di fr. 5'000.-- per esercizio abusivo della professione di impresario costruttore.
La commissione ha in sostanza ritenuto che la fondazione fosse da considerare alla stregua di un'impresa di costruzione a tutti gli effetti. Non essendo iscritta all'albo delle imprese di costruzione, sarebbero dati gli estremi dell'infrazione addebitatale. L'esecuzione di lavori edilizi in casa propria e per conto proprio non costituirebbe un'esimente.
E. Contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente rileva in sostanza di eseguire i lavori con manodopera propria, avvalendosi della collaborazione della ditta __________, alla quale ha affidato la posa del nuovo tetto e la direzione lavori per le opere degli artigiani e degli aiuti edili.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, rilevando che la legge sottopone all'obbligo dell'autorizzazione anche l'esercizio di attività di impresario costruttore per conto proprio. Operando con manodopera ed attrezzature proprie, la fondazione prevenuta sarebbe da equiparare ad un'impresa di costruzione ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LEPIC.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17 cpv. 2 LEPIC. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente gravata dal provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Considerata la natura delle contestazioni da risolvere, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dall'insorgente (testi, interrogatorio avv. __________, richiamo atti dalla commissione paritetica) non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Giusta l'art. 1 cpv. 2 LEPIC, sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono lavori di sopra- e sottostruttura. Non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.
L'esercizio della professione di impresario costruttore, soggiunge l'art. 2 LEPIC, è soggetto ad autorizzazione. Non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC, l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti (art. 4 cpv. 2 LEPIC).
2.2. L'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore è un permesso di polizia. Essa è infatti volta a salvaguardare tipici beni di polizia, quali la sicurezza e la buona fede nei rapporti commerciali, dai rischi derivanti dall'attività di imprenditori che non offrono sufficienti garanzie di preparazione e di capacità in ordine ad un'esecuzione a regola d'arte di lavori di sopra- e sottostruttura. Attraverso gli obblighi sanciti dall'art. 6 lett. d - f LEPIC, l'autorizzazione persegue inoltre finalità d'ordine sociale.
2.3. Soggetto ad autorizzazione secondo la LEPIC è unicamente l'esercizio professionale di attività lavorative finalizzate alla realizzazione di opere del genio civile. Non soggiace invece all'obbligo del permesso l'esercizio non professionale di tali attività.
La LEPIC si ripropone in effetti di disciplinare unicamente l'esercizio della professione di impresario costruttore: lo si deduce chiaramente dall'art. 2 LEPIC, oltre che dalla denominazione stessa della legge. La legge in esame non intende regolare l'esecuzione in quanto tale di lavori di sopra- e sottostruttura, obbligando chiunque intenda realizzare opere del genio civile a far capo ad un'impresa di costruzione autorizzata. Assoggettata all'obbligo del permesso è soltanto l'esecuzione di tali lavori a titolo professionale. Questa impostazione è confermata dall'eccezione di cui all'art. 4 cpv. 2 LEPIC, che esime da tale obbligo l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza.
2.4. L'esercizio di attività lavorative è considerato professionale ai sensi della legge che lo assoggetta ad un permesso di polizia quando è volto al conseguimento di un reddito (Marti, Wirtschaftsfreiheit, pag. 40, N. 64; Häfelin/Haller, Schweiz. Bundesstaatsrecht, 4. ed., N. 1383): finalità, questa, che - di regola - si traduce nell'erogazione di prestazioni di lavoro, nell'esecuzione di opere o nello svolgimento di mandati a favore di terzi contro pagamento di una mercede.
E contrario, non è considerato professionale l'esercizio di attività lavorative caratteristiche di una certa professione che non risulta finalizzato al conseguimento di un reddito. Il medico che cura sé stesso non esercita invero la professione ai sensi della legislazione sanitaria. Né esercita la professione di medico chi pratica l'automedicazione. Analogamente, non esercita la professione ai sensi della legge sull'avvocatura il legale che difende sé stesso davanti a tribunali civili o penali. Tantomeno esercita la professione di avvocato chi si difende in sede giudiziaria senza avvalersi del patrocinio di un legale iscritto all'albo. Non diversamente, anche l'impresario costruttore che esegue lavori del genio civile civile per conto proprio e senza scopo di lucro non esercita la professione ai sensi della LEPIC. Parimenti, non esercita la professione di impresario costruttore secondo questa legge chi esegue lavori di sopra- o sottostruttura in regia autonoma, con o senza maestranze ed attrezzature proprie. Il semplice fatto di eseguire lavori del genio civile non è sufficiente per considerare professionale l'attività lavorativa svolta.
3. Giusta l'art. 16 LEPIC, la violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, con la multa fino a fr. 100'000.-- o con la radiazione dall'albo delle imprese di costruzione (cpv. 1).
E' punibile il contravventore, anche se esegue i lavori in subappalto, sia esso l'impresario, il committente, il progettista o il direttore dei lavori (cpv. 3). Passibile di sanzioni, per espressa disposizione di legge, è anche il committente che affida l'esecuzione di lavori di sopra- o sottostruttura a imprese di costruzione sprovviste della necessaria autorizzazione. Non è invece punibile, poiché non ha veste di committente, chi esegue tali lavori con dipendenti propri e per proprio conto.
Punibili secondo l'art. 16 LEPIC sono infine le persone giuridiche per le infrazioni commesse da loro organi e incaricati nell'esercizio della loro funzione (cpv. 4).
4. 4.1. Nell'evenienza concreta, la CV-LEPIC rimprovera alla fondazione ricorrente di aver violato la legge in questione, esercitando la professione di impresario costruttore senza la necessaria autorizzazione. Il reato ascritto all'insorgente è quindi quello di esercizio abusivo della professione di impresario costruttore e non quello di aver affidato i lavori ad un'impresa sprovvista di tale permesso.
La CV-LEPIC ha fondato l'intero procedimento contravvenzionale sul presupposto - non accertato - che gli operai attivi sul cantiere fossero alle dirette dipendenze della ricorrente.
Questo Tribunale è vincolato all'accusa mossa alla ricorrente. Non può modificarla. Il suo compito è limitato alla verifica del fondamento della sanzione impugnata. Non mette quindi conto di accertare se la ricorrente non abbia eventualmente violato la legge, affidando, in veste di committente, l'esecuzione di lavori di sopra- e sottostruttura ad un'impresa priva della necessaria autorizzazione, ovvero all'azienda agricola degli altri due comproprietari, come talune risultanze degli atti sembrano indicare.
4.2. Stabiliti i limiti del presente giudizio, si deve negare che la ricorrente abbia esercitato abusivamente la professione di impresario costruttore. Assumendo - semmai li ha assunti - tre operai frontalieri per eseguire importanti lavori di sovrastruttura nello stabile di cui è comproprietaria, la fondazione non ha svolto attività professionali soggette ad autorizzazione secondo la LEPIC. Pur avendo operato con modalità tipiche di un'impresa di costruzione, la ricorrente non ha esercitato alcuna attività professionale ai sensi della legge suddetta. Anche ammettendo che abbia assunto i tre operai, la __________ non ha infatti svolto attività imprenditoriali per conto di terzi e non ha nemmeno esplicato attività lavorative finalizzate al conseguimento di un reddito. A torto ritiene la CV-LEPIC che ai fini del perfezionamento dell'infrazione basti il fatto che la ricorrente abbia eseguito lavori di soprastruttura con dipendenti propri. Soggetto ad autorizzazione è soltanto l'esercizio della professione di impresario costruttore. Punibile secondo la LEPIC è quindi soltanto l'esercizio di tale attività che viene svolto a titolo professionale senza la necessaria autorizzazione. Ipotesi di reato, questa, che in concreto non si verifica, poiché la ricorrente, stando alla fattispecie stabilita dalla CV-LEPIC, ha eseguito le opere di genio civile per conto proprio e senza alcun fine di lucro.
La conclusione non muta se si considera che la direzione dei lavori è stata affidata alla ditta __________, che si è a sua volta avvalsa della collaborazione di un ingegnere. Tale circostanza non modifica in effetti la situazione della ricorrente. Non permette in particolare qualificare diversamente le attività lavorative che ha svolto per conto proprio con l'aiuto degli operai che secondo la CV-LEPIC avrebbe assunto.
Non essendo ravvisabile nella fattispecie in esame alcun elemento atto a suffragare l'ipotesi di un esercizio professionale di attività imprenditoriali soggette alla LEPIC, la ricorrente va di conseguenza prosciolta dagli addebiti che le sono stati rivolti.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione della CV-LEPIC, siccome lesiva del diritto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato secondo la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2 , 4, 15, 16, 17 LEPIC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 27 ottobre 1999 della CV-LEPIC è annullata.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Lo Stato rifonderà fr. 600.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario