Incarto n. 52.1999.00299
Lugano 30 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 novembre 1999 di
__________ rappr. da: arch. __________,
Contro
la decisione 13 ottobre 1999 del Consiglio di Stato (n. 4302) che nega all'insorgente il permesso di dissodare 1300 mq della part. n. __________ RF di __________;
viste le risposte:
- 3 dicembre 1999 della Divisione dell'ambiente;
- 16 maggio 2000 della __________ e la __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1971 il ricorrente __________ ed i suoi genitori hanno acquistato la part. n. __________ RF di __________ per costruirvi una casa di vacanza;
che, contrariamente alle aspettative, il progetto non ha potuto essere realizzato, perché il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di dissodamento presentata dalla venditrice del fondo;
che il diniego dell’autorizzazione è stato confermato dal Tribunale federale con sentenza del 1° dicembre 1972;
che, contando sull'inclusione del fondo nella zona edificabile successivamente prospettata dall'autorità comunale, il 30 maggio 1983 il ricorrente ha presentato una nuova domanda per dissodare una superficie boschiva di 1160 mq;
che il Consiglio di Stato ha respinto anche questa domanda con decisione 13 gennaio 1987;
che il ricorso di diritto amministrativo, inoltrato dall'insorgente contro questa decisione, è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 16 novembre seguente;
che la prevista attribuzione del fondo all'adiacente zona edificabile non si è concretizzata, poiché il Consiglio di Stato non ha approvato la relativa variante di PR;
che il 5 aprile 1999 __________ ha inoltrato un'ulteriore domanda per disboscare una superficie di mq 1320 del suo fondo allo scopo di costruirvi una casa d'abitazione;
che alla domanda si è opposta la Pro Natura, rilevando l'assoluta mancanza dei presupposti per la concessione del permesso;
che, raccolti i preavvisi negativi della Sezione della pianificazione urbanistica, dell'Ufficio protezione natura e della Sezione forestale, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza con decisione 13 ottobre 1999;
che il Governo ha in sostanza ritenuto insoddisfatti i presupposti dell'art. 5 cpv. 2 LFo;
che contro la predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla e di autorizzare il dissodamento;
che, rievocati i fatti sin qui riassunti, l'insorgente pone in evidenza lo stato di avanzato degrado in cui verserebbe il bosco, contesta le deduzioni delle istanze di preavviso, ricorda che a valle del suo fondo è stato nel frattempo autorizzato un dissodamento per realizzare un posteggio ed osserva che la prevista edificazione risponderebbe alla necessità di migliorare l'attuale assetto ambientale;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono la Divisione dell'ambiente e la __________ con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 cpv. 2 LCFo, la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 43 PAmm) ed il ricorso tempestivo (art. 46 PAmm);
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi emerge chiaramente dalle tavole processuali: un sopralluogo non è quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che, come giustamente ricorda la Divisione dell’ambiente nelle sue osservazioni, riallacciandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, l’area forestale non va diminuita; il bosco deve essere conservato quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica; deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (art. 3 LFo DTF 117 Ib 327 consid. 2);
che i dissodamenti sono per principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo); deroghe al divieto possono essere accordate soltanto per gravi motivi, preponderanti rispetto all’interesse alla conservazione della foresta e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti: (a) l’opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto, (b) l’opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio e (c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l’ambiente (art. 5 cpv. 2 LFo);
che interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l’acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali non sono considerati gravi motivi (art. 5 cpv. 3 LFo);
che nella concessione di permessi di dissodamento occorre infine tenere debitamente conto delle esigenze di protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo);
che la decisione sulla domanda di dissodamento deve scaturire da un’accurata ponderazione degli interessi pubblici e privati contrapposti, che non si limiti a considerare il dissodamento in quanto tale, ma anche l’opera che verrà realizzata sulla superficie dissodata e l’impatto che ne deriva all’ambiente (messaggio del CF del 29.6.88 accompagnante la LFo in FF 1988 III 155 seg.; DTF 117 Ib 325 consid. 2);
che nell’evenienza concreta è di meridiana evidenza che i motivi addotti dall’insorgente non prevalgono su quelli riferiti alla conservazione del bosco;
che la casa d’abitazione per la quale il ricorrente sollecita nuovamente il permesso di dissodamento non risponde affatto al requisito dell’ubicazione vincolata; anche se la procedura di rilascio del permesso di costruzione non è stata esperita, si può sin d’ora affermare senza tema di smentita - che l’opera prevista non esige affatto di essere realizzata in quel luogo a causa della sua destinazione;
che la manifesta inadempienza delle condizioni poste dall’art. 24 cpv. 1 LPT permette di prescindere dall’esperimento di una procedura di rilascio del permesso volta ad ossequiare l’obbligo di coordinamento sancito dall’art. 25a LPT;
che, essendo l’area da dissodare esclusa dal perimetro della zona edificabile e non essendo d’altro canto date le premesse per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale retta dall’art. 24 cpv. 1 LPT, ben si deve ritenere che non è nemmeno soddisfatto il requisito posto dall’art. 5 cpv. 2 lett. b LFo;
che la questione a sapere se il dissodamento comporti o meno seri pericoli per l’ambiente può rimanere indecisa, poiché anche se non dovesse comportarne, l’autorizzazione richiesta non potrebbe essere concessa, non rimanendo comunque soddisfatte le altre condizioni cumulativamente poste dall’art. 5 cpv. 2 LFo;
che all’accoglimento della domanda di dissodamento ostano infine le esigenze di tutela della natura e del paesaggio, che postulano l’integrale rispetto dei vincoli sanciti dalla zona di protezione della zona dell’__________, alla quale è attribuito il fondo del ricorrente (art. 5 cpv. 4 LFo);
che il permesso di dissodamento accordato per un modico ampliamento del piccolo posteggio situato a valle del fondo del ricorrente non permette a quest’ultimo di invocare con successo il principio della parità di trattamento per ottenere l'autorizzazione a dissodare una superficie nove volte maggiore per la costruzione di una casa d’abitazione;
che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz’altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 5 LFo; 42 LCFo; 24 LPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondato sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario