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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.04.2000 52.1999.295

April 18, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,064 words·~10 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.1999.00295  

Lugano 18 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2/3 novembre 1999 della

__________,  

contro  

la decisione 13 ottobre 1999 (n. 4295) con cui il Consiglio di Stato ha accertato il carattere parzialmente forestale dei mapp. __________ e __________ di __________;

vista la risposta 3 dicembre 1999 del dipartimento del territorio, divisione dell'ambiente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ è proprietaria dei mapp. __________ e __________ di __________. Tali fondi, tra di essi confinanti, sono posti tra il lago e via __________ e sono assegnati dal locale PR alla zona residenziale unifamiliare estensiva (RU2). Il mapp. __________ è censito quale prato di mq 6'313. Il mapp. __________, di complessivi mq 12'083, è composto di tre subalterni: A) fabbricato di 9 mq, b) parco di mq 10'500, c) spiaggia di mq 1'574.

                                  B.   Il 6 luglio 1999 la __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di licenza edilizia concernente l'edificazione di 14 ville monofamigliari sui predetti fondi. Per permettere l'evasione di tale domanda, il 29 luglio successivo essa ha introdotto una domanda di accertamento del carattere forestale degli stessi al Consiglio di Stato, per il tramite del dipartimento del territorio. Previo esperimento delle necessarie constatazioni ad opera dei funzionari della sezione forestale, con decisione 13 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha accertato che i mapp. 519 e 1358 erano parzialmente di natura boschiva. L'area forestale è stata riportata su un piano in scala 1:1000 annesso alla risoluzione.

                                  C.   Con ricorso datato 2 novembre 1999, ma spedito il giorno successivo, la __________ è insorta contro la menzionata decisione innanzi al Tribunale della pianificazione del territorio, che l'ha trasmesso per competenza a questo Tribunale. L'insorgente contesta l'estensione dell'area boschiva. In generale essa rileva che, secondo gli atti del PR di __________ (generale e riva lago), il mapp. __________ non è ricoperto di vegetazione boschiva, mentre che il mapp. __________ ne è interessato per circa mq 1'900. La ricorrente contesta, in particolare, l'accertamento del bosco laddove questo risulta inferiore ai 12 m di larghezza, non supera i 20 anni ed infine è costituito da querce americane, piantate a scopo di ornamento. La ricorrente chiede pertanto, in via principale, di ridurre l'area forestale conformemente a tali contestazioni. Essa illustra nel dettaglio le sue richieste su di un estratto della mappa catastale (doc. H). In via subordinata, chiede che sia mantenuta l'area forestale determinata in sede di PR. Domanda inoltre di essere sentita.

Il dipartimento del territorio, divisione dell'ambiente, postula la reiezione dell'impugnativa.

                                  D.   In data 30 marzo 2000 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. Delle relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto. Al termine della stessa le parti hanno dichiarato chiusa l'istruttoria, hanno rinunciato alla presentazione di conclusioni scritte e si sono rimesse al giudizio del Tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 42 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, LCFo, in vigore dal 1 marzo 1999). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1. Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991, LFo, in vigore dal 1 gennaio 1993). Si considerano inoltre foreste (art. 2 cpv. 2 LFo): i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve (lett. a), le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali (lett. b); i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (lett. c). Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo).

2.2. I Cantoni possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in vigore dal 1. gennaio 1993, fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie (incluso un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

2.3. In attuazione e completazione delle menzionate disposizioni federali l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una superficie coperta da alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare bosco quando presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m ed un'età di almeno 20 anni. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente spiegare, da ultimo in merito ad un'analoga normativa adottata dal Canton Zurigo, tali quantitativi minimi costituiscono dei criteri di giudizio ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se, pertanto, è di principio lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro difetto (DTF 125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza precedente; inoltre il messaggio del Consiglio federale, in FF 1998 III 137 segg., 153). In sintonia con questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari, i requisiti minimi suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq (art. 3).

2.4. Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dall'autorità cantonale il carattere forestale di un fondo (art. 10 cpv. 1 LFo; inoltre art. 12 OFo). Nel nostro Cantone tale competenza spetta al Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 1 LCFo).

                                   3.   Il PR generale di Ascona è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 23 dicembre 1987 (n. 8282). Questo strumento pianificatorio riporta la superficie boschiva dei fondi a titolo puramente indicativo, come prescriveva il testo allora vigente dell'art. 13 cpv. 1 RLE (cfr. anche la risoluzione governativa citata, pag. 8). Inoltre in quella sede il Consiglio di Stato non ha approvato la regolamentazione adottata dal comune concernente la zona RU2 in riva al lago, in località __________: per essa il Governo ha esatto l'allestimento di una variante (cfr. risoluzione di approvazione del PR 23 dicembre 1987, pag. da 10-12; dispositivo. n. 1 lett. c). Le autorità comunali hanno dato seguito a quest'ingiunzione attraverso l'allestimento della variante di PR concernente la riva del lago (PRRL.A), che è stata approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 14 febbraio 1995 (n. 932). Anche in questa variante, che completa il vigente PR generale, la superficie forestale dei fondi è riportata a titolo puramente indicativo. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, la variante PRRL.A non costituisce un'adozione od una revisione del PR implicante un accertamento del carattere forestale delle zone edificabili confinanti con il bosco (cfr. art. 10 cpv. 2 e 13 LFo, 28 cpv. 2 lett. m LALPT e 4 cpv. 3 LCFo). Né, del resto, tale accertamento è fino ad oggi stato effettuato; secondo le informazioni raccolte presso l'ufficio tecnico comunale, la relativa procedura è comunque frattanto iniziata. La ricorrente non può pertanto prevalersi delle informazioni risultanti dagli atti di PR relative all'esistenza ed all'estensione del bosco, in quanto sprovviste di effetti giuridici. Per questo stesso motivo, la domanda subordinata deve subito essere respinta.

                                   4.   4.1. La ricorrente contesta l'accertamento del bosco laddove questo risulta inferiore ai 12 m di larghezza, non supera i 20 anni (due pioppi coltivati, aventi un'età di 10 anni) ed infine è costituito da querce americane, piantate a scopo di ornamento. All'udienza 30 marzo u.s. essa ha inoltre eccepito l'assenza di continuità della striscia di bosco che si insinua verso il mapp. __________.

4.2. Intanto è utile rilevare che tanto il genere "populus" (pioppo) che "quercus" (quercia) fanno parte degli alberi forestali (cfr. allegato 1 all'ordinanza concernente la protezione delle essenze forestali del 30 novembre 1992, in vigore dal 1 gennaio 1993). Ai fini dell'accertamento del bosco la loro origine - crescita spontanea o messa a dimora dall'uomo - non ha invece una qualche rilevanza (art. 2 cpv. 1 2.a frase LFo). Anche l'area coperta da querce americane, piantate a scopo ornamentale oltre 50 anni fa, è pertanto parte integrante del bosco. Il sopralluogo ha inoltre permesso di rilevare che la presenza di due giovani pioppi poco dietro il muretto che delimita la spiaggia non influisce sulla determinazione del limite del bosco: in effetti, il tracciato della foresta sarebbe lo stesso per la presenza in loco di altri alberi e ceppaie. La loro giovane età non spiega pertanto degli effetti sull'estensione del bosco in rassegna. Del resto, come ben si deduce dall'art. 2 cpv. 4 LFo (cfr. inoltre l'art. 1 cpv. 1 lett. c OFo), l'età di almeno 20 anni fissata all'art. 3 cpv. 1 LCFo come requisito mimino per considerare foresta una superficie boschiva ritorna applicabile solo alle estensioni (boschive) spontanee: non è invece il caso per i due pioppi in rassegna.

4.3. In taluni punti la larghezza della superficie boschiva accertata è effettivamente inferiore ai 12 m e, pertanto, non soddisfa uno dei requisiti minimi posti dall'art. 3 cpv. 1 LCFo per definire la foresta. Nella risposta al ricorso il dipartimento del territorio obietta che, trattandosi di una riva boscata del lago, con funzione naturalistica e paesaggistica, l'art. 3 cpv. 2 LCFo esclude l'applicazione dei criteri quantitativi minimi definiti nel capoverso 1 della stessa disposizione legale. Ai fini del presente giudizio non abbisogna però di verificare il fondamento del ricorso all'applicazione della menzionata disposizione legale, che ad ogni buon conto a prima vista sembrerebbe giustificato. In effetti, come ulteriormente argomenta il menzionato dipartimento, comunque sia la larghezza minima di 12 m è applicabile solo quando si tratta di verificare se costituiscono foresta dei piccoli popolamenti isolati (cfr. nello stesso senso DTF citato, ibidem, pag. 445 in fine/446 in initio), non invece in presenza di un complesso boschivo vasto (circa 2'700 mq sui soli fondi in esame) ed organico come quello di esame. Nemmeno un modestissimo diradamento del bosco lungo la striscia che si insinua verso il mapp. 1352 permette di negarne l'esistenza: anche in quel luogo il bosco è sempre esistito, come attestano le foto aeree effettuate al 16 agosto 1971 e 21 giugno 1989, versate agli atti dai rappresentati del dipartimento in occasione dell'udienza 30 marzo 2000, e la ceppaia rilevata durante il sopralluogo. La circostanza, asserita dalla ricorrente, secondo cui l'adiacente mapp. __________ e una parte, invero minima, del mapp. __________, siano utilizzate da svariati decenni quale deposito delle barche dello __________, non permette di mutare le conclusioni anzidette. Tale utilizzazione non pregiudica difatti l'accertamento dell'esistenza del bosco sui menzionati sedimi; inoltre, per quanto concerne, il mapp. __________, oggetto della presente procedura, il deposito di imbarcazioni ha luogo fuori dall'area boschiva.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 10, 13 LFo; 1, 12 OFo; 3, 4, 42 LCFo; 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.295 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.04.2000 52.1999.295 — Swissrulings