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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.01.2000 52.1999.280

January 10, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,035 words·~15 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.1999.00280  

Lugano 10 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin

statuendo sul ricorso 20 ottobre 1999 di

__________, patr. da: st. leg. __________,  

Contro  

la decisione 29 settembre 1999, n. 4059, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 30 luglio 1999, n. E __________, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    27 ottobre 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

-    4 novembre 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 26 agosto 1994 la cittadina bulgara __________ (1970), già beneficiaria di diversi permessini di corta durata a partire dal 1991 per lavorare quale artista di night-club, si è unita in matrimonio con il cittadino svizzero __________ (1964), dinanzi all'Ufficiale dello stato civile di __________.

A seguito del matrimonio la straniera ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato.

__________ ha lavorato come segretaria presso la ditta __________ di __________ dall'8 febbraio 1995 al 31 luglio 1995 e dall'agosto 1996 all'ottobre 1998 come impiegata presso la società __________ di __________. Dalla fine del 1998 è alle dipendenze, quale impiegata, della ditta __________ di __________.

                                  B.   Il delegato di polizia del settore, previa richiesta 7 maggio 1999 da parte dell'allora Sezione degli stranieri, ha assunto a verbale i coniugi __________ al fine di accertare la loro effettiva situazione familiare. __________, nel corso dell'interrogatorio 13 maggio 1999, ha asserito di aver sposato __________ anche con l'intento di volerla aiutare a smettere il lavoro di artista e di non aver mai praticamente convissuto con quest'ultima. Ha definito il loro connubio "un matrimonio in bianco". Successivamente, il 16 giugno 1999, egli si è spontaneamente presentato al posto di polizia di __________ ed in tale occasione, a completazione di quanto dichiarato due giorni prima, ha precisato di aver provato, al momento della richiesta di matrimonio, dei sentimenti di amore. Le suddette asserzioni trovano conferma in quelle del teste __________ (cfr. verbale di polizia 13 maggio 1999).

                                  C.   Il 15 giugno 1999 __________ ha postulato il rinnovo del permesso di dimora annuale. Con decisione 30 luglio 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, richiamati i verbali di polizia 13 maggio 1999, 14, 15 e 16 giugno 1999, ha respinto la richiesta, argomentando che la straniera non aveva alcun diritto al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LDDS. A quest'ultima è stato pertanto fatto ordine di lasciare la Svizzera entro il 30 settembre 1999. Il provvedimento è stato adottato in virtù degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

                                  D.   Con decisione 29 settembre 1999 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame 30 agosto 1999 inoltrato da __________ contro la pronuncia dipartimentale. In particolare il Consiglio di Stato ha ritenuto che la richiesta della ricorrente di ottenere il rinnovo del permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS costituisce un abuso di diritto, in quanto dalle dichiarazioni rese da __________ risulta in modo inconfutabile che i coniugi non hanno mai instaurato una reale comunione domestica, né hanno voluto creare un rapporto matrimoniale effettivo e concretamente vissuto. In simili circostanze neppure l'art. 8 CEDU troverebbe applicazione.

                                  E.   Con ricorso di diritto amministrativo 20 ottobre 1999 __________ insorge dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa, postulando il suo annullamento ed il rilascio del permesso di domicilio. La ricorrente rileva che il Governo avrebbe fondato il proprio giudizio su un'errata interpretazione dei verbali di polizia, che non sarebbero sufficienti per dimostrare l'esistenza di un matrimonio fittizio, rispettivamente un abuso a richiamarsi a tale connubio. I coniugi __________ avrebbero contratto matrimonio fondandosi su un reciproco sentimento d'amore ed, inoltre, essi, nonostante l'attuale separazione di fatto, a dire dell'insorgente avvenuta dopo due anni di convivenza, non avrebbero mai manifestato la volontà di sciogliere il loro legame. Rileva inoltre che il teste __________ non sarebbe attendibile, in quanto alle dipendenze di una società concorrente con quella presso la quale lavora __________. La ricorrente chiede infine di essere sentita unitamente al marito.

                                  F.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria non esiste alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini bulgari, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio del permesso di dimora.

1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, l'interessata è sposata con __________ dal 26 agosto 1994. In principio, essa ha quindi diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza del Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato, è una questione di merito e non di ammissibilità.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm; 10 lett. a LALPS) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.6. Ai sensi degli art. 57 cpv. 2 e 63 cpv. 2 PAmm, dinanzi al Consiglio di Stato, rispettivamente al Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, non sono ammesse nuove domande. Non spetta quindi all'autorità amministrativa di ricorso e al giudice amministrativo di pronunciarsi su questioni su cui la precedente istanza non ha deciso, né aveva da decidere (cfr. M. Borghi, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 57, p. 295). In concreto la ricorrente, dopo aver chiesto unicamente il rinnovo del permesso di dimora, nel ricorso al Consiglio di Stato ha postulato il rilascio del permesso di domicilio. L'Esecutivo cantonale, conformemente all'art. 57 cpv. 2 PAmm, ha limitato il proprio giudizio all'esistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di dimora. Dinanzi a questo Tribunale l'insorgente ribadisce la propria richiesta di concessione del permesso di domicilio. In tale misura il gravame è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PAmm. Nella presente decisione verrà dunque esaminata unicamente la questione a sapere se __________ abbia o meno diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora.

                                   2.   La ricorrente chiede di essere personalmente sentita e che venga ordinata l'audizione del marito.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ai 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ai 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 I a 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).

In ogni caso né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 117 II 132, consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Bellinzona / Cadenazzo 1988, n. 141 e 146).

2.2. Apprezzando anticipatamente le prove offerte, il Tribunale non accoglie le richieste formulate dalla ricorrente, peraltro notificate per la prima volta soltanto in questa sede. L'insorgente ha infatti già avuto modo di esprimersi per scritto e ha dunque avuto ampie possibilità per esporre le proprie ragioni. Considerate le prove già agli atti, questo Tribunale ritiene che neppure un'ulteriore audizione del coniuge, peraltro già sentito dalla polizia in due occasioni, fornirebbe elementi di rilievo per il giudizio.

2.3. Ne discende che anche il procedere del Governo cantonale è immune da rimproveri in questo ambito, tanto più che in quella sede la ricorrente non aveva notificato alcuna prova.

Il gravame può dunque essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora; dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al domicilio. Ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LDDS questo diritto non sussiste se il matrimonio con il cittadino svizzero è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri. Anche l'esercizio abusivo di tale diritto non è protetto (DTF 121 II 97 consid. 2).

3.2. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge che prevede tale diritto non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Da osservare che la separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è dunque voluto impedire che lo straniero venga allontanato, poiché il proprio coniuge ha ottenuto una separazione di fatto o una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere, egli stesso, l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, e segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera (STF inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid. 5b).

                                   4.   Va innanzitutto osservato che il Consiglio di Stato, pur evidenziando l'esistenza di forti indizi di matrimonio fittizio, ha tuttavia fondato il proprio giudizio sull'abuso di diritto da parte di __________ nel richiamarsi a tale connubio, lasciando quindi aperta la questione sulla natura fittizia del matrimonio (risoluzione ad F, p. 8).

                                   5.   5.1. Interrogato dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, __________ ha - tra l'altro dichiarato -:

"(…)Tra di noi nasceva una simpatia e avevo modo di conoscerla meglio anche al di fuori del posto di lavoro. Potevo subito constatare che la stessa era intelligente ed era praticamente una ragazza in gamba. Mi diceva che era sua intenzione finire con il lavoro che faceva e avrebbe voluto rimanere in Svizzera per proseguire gli studi. Per questo motivo gli chiedevo se voleva sposarmi anche perché volevo aiutarla a smettere con quel mestiere che non gli si addiceva per niente. La __________ accettava. Ci siamo uniti in matrimonio civile il 26 agosto 1994 a __________. Nel contempo la __________ abitava a __________ in __________ presso una sua amica e concittadina di nome __________. In pratica ci vedevamo pochissimo perché in quel periodo avevo la gerenza del __________ di __________ e di fatto non abbiamo mai vissuto insieme. (…) Da parte mia abitavo a __________ presso casa mia. (…) Premetto che al momento della mia richiesta di matrimonio ci eravamo accordati che se la situazione si metteva per l'ottimo e quindi che andavamo tutte e due d'accordo avremmo pure tentato di vivere assieme come una coppia normale e di farsi una famiglia. (…) Lei abita tuttora a __________ presso la __________ e circa due anni fa ha portato il suo domicilio a __________ ma di fatto non vi ha mai abitato. Tutto quanto da me fatto non era per interessi ma bensì per dare una possibilità di vita migliore a una ragazza che se lo meritava e se lo merita attualmente. In pratica il nostro è un matrimonio cosiddetto "bianco"." (cfr. verbale 14 giugno 1999).

Il 16 giugno 1999, __________ si è presentato spontaneamente in polizia, precisando in aggiunta a quanto dichiarato due giorni prima, che al momento della richiesta di matrimonio provava nei confronti della straniera sentimenti d'amore.

5.2. Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni - che peraltro confermano le dichiarazioni rilasciate dal teste __________ nel verbale di polizia 13 maggio 1999 -, si deve concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, tra i coniugi __________ non vi è, né è mai esistita, una reale unione coniugale. I coniugi hanno sempre vissuto separati, la moglie a __________ ed il marito a __________, organizzando quindi la propria vita in modo autonomo. In siffatte circostanze risulta pertanto in modo manifesto l'abuso di __________ nell'invocare il matrimonio al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora.

                                         5.3. Le considerazioni espresse nel presente gravame dalla ricorrente non sono atte a mutare le suddette conclusioni. Se è pur vero che __________ ha precisato che al momento della sua richiesta di matrimonio nutriva sentimenti d'amore nei confronti dell'insorgente, va tuttavia evidenziato che, come peraltro ammesso anche dall'insorgente in questa sede, i coniugi vivono di fatto separati. Il vincolo matrimoniale sussiste pertanto soltanto dal lato formale. Il fatto che i coniugi non abbiano avviato la procedura di separazione e che essi vadano ancora d'accordo, non sono sufficienti a sovvertire tale conclusione. La ricorrente non è assolutamente credibile quando asserisce che l'affermazione del marito, secondo cui essi non hanno mai vissuto insieme, dovrebbe essere intesa come riferita al periodo anteriore al matrimonio, ritenuto che il coniuge ha definito il loro un "matrimonio in bianco". Per quanto concerne la veridicità di quanto affermato dal teste __________, basti qui evidenziare che le sue dichiarazioni trovano conferma in quanto dichiarato dal marito della ricorrente, sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare. L'insorgente pone infine in rilievo il fatto che un suo allontanamento dalla Svizzera sarebbe iniquo, in quanto comporterebbe l'abbandono del proprio impiego. Neppure tale argomentazione può esserle di soccorso . Essa ha infatti a suo tempo ottenuto il permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi.

                                   6.   __________ non può neppure invocare la protezione dell'arte. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5, consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale che non merita tutela siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Va inoltre rilevato che i coniugi non hanno avuto figli.

                                   7.   Sulla scorta di quanto precede, la ricorrente non ha quindi diritto al rinnovo del permesso di dimora annuale. Di transenna si rileva che le medesime considerazioni si sarebbero imposte anche qualora essa avesse presentato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione istanza di rilascio del permesso di domicilio. Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 Pamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza, __________ (1970), cittadina bulgara, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 28 febbraio 1999, notificando la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   Tasse e spese in complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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