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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.04.2000 52.1999.279

April 25, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,337 words·~12 min·9

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.1999.00279  

Lugano 25 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 ottobre 1999 di

__________,  patr. da: avv. __________;  

Contro  

la decisione 29 settembre 1999, no. 4048, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione 20 maggio 1999 con la quale il municipio di __________ ha rilasciato ad __________, la licenza edilizia in sanatoria per la chiusura tramite la posa di vetri asportabili e di una porta vetrata, della terrazza coperta dell'esercizio pubblico sito al mappale no. __________ di tale comune (osteria __________);

viste:

-    la risposta 9 novembre 1999 di __________;

-    la risposta 18 novembre 1999 del municipio di __________;

-    la risposta 24 novembre 1999 del Consiglio di Stato;

-    la replica 4 gennaio 2000 della ricorrente;

-    la duplica 10 gennaio 2000 del municipio di __________;

-    la duplica 14 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;

-    la duplica 20 gennaio 2000 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ è proprietaria del mappale no. __________ di __________, mentre il fondo contermine no. 1998 è di proprietà di __________.

Il 7 febbraio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ la licenza edilizia per la riattazione, con ripristino dell'esercizio pubblico, della costruzione esistente sul suo fondo, dopo che __________ aveva ritirato la propria opposizione al progetto. Le parti avevano infatti sottoscritto una convenzione regolante le emissioni foniche prodotte da tale attività, le cui condizioni sono poi divenute parte integrante della licenza edilizia.

                                  B.   Nel settembre 1996, senza aver preventivamente ottenuto alcuna autorizzazione, __________ ha chiuso la terrazza dell'esercizio pubblico mediante la posa di vetri asportabili e di una porta vetrata. Dopo ripetuti interventi da parte di __________, il 15 marzo 1999 la proprietaria ha inoltrato la domanda di costruzione. Nella "relazione tecnica e descrizione" allegata, la proprietaria ha precisato che l'intervento era volto a "consentire la chiusura della terrazza coperta esistente in caso di cattivo tempo, durante la stagione d'apertura". La domanda è stata pubblicata dal 18 marzo al 1. aprile 1999. Il 1. aprile 1999 __________ ha formulato opposizione al rilascio della licenza edilizia. Il 7 maggio 1999 il Dipartimento del territorio, al quale erano stati trasmessi gli atti per l'esame di sua competenza, ha formulato preavviso favorevole, ponendo tuttavia alcune condizioni, di cui si dirà all'occorrenza. Con decisione 20 maggio 1999, il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria, subordinandola all'adempimento di diverse condizioni tra le quali figuravano pure quelle formulate dal dipartimento.

                                  C.   a) Con ricorso 7 giugno 1999 __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato contro il rilascio del permesso di costruzione, postulandone l'annullamento e chiedendo in via principale di ordinare il ripristino della situazione precedente ed in via subordinata di anticipare la chiusura serale dell'esercizio pubblico alle 22.00. La ricorrente ha sostenuto che con la chiusura della terrazza sarebbe stato creato un nuovo locale, raddoppiando così la capienza dell'osteria con conseguente aumento delle immissioni foniche moleste. Ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 43 NAPR, con le condizioni poste al rilascio della licenza edilizia del 7 febbraio 1996 e con i disposti di protezione fonica stabiliti dal diritto federale.

b) Con risoluzione 29 settembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Accertata la conformità di zona dell'opera, il Governo ha ritenuto che la chiusura della terrazza avesse ridotto le emissioni foniche provenienti dall'esercizio pubblico o che comunque non fossero aumentasse, anche considerando le emissioni esterne prodotte dal maggior numero di avventori annuali. L'Esecutivo cantonale ha infine reputato che eventuali rumori molesti cagionati dai clienti dell'osteria non giustificassero il diniego del permesso di costruzione, ritenuto che tali comportamenti vanno sanzionati dal municipio in base all'art. 107 LOC.

                                  D.   Con ricorso 21 ottobre 1999 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le stesse richieste formulate in precedenza e chiedendo inoltre, nel caso in cui il gravame non venisse accolto integralmente, di ridurre le tasse poste a suo carico dall'Esecutivo cantonale. Sostiene che l'intervento eseguito non è conforme alla zona residenziale abitativa prevista dal PR, in quanto trattasi di un insediamento a carattere molesto e dunque vietato nella zona del nucleo giusta l'art. 43 NAPR.

Rimprovera al Consiglio di Stato di aver accertato in modo errato i fatti, in quanto la chiusura della terrazza permetterà di aumentare il numero dei posti a sedere e consentirà di prolungare su tutto l'arco dell'anno l'agibilità del locale, contrariamente a quanto stabilito nel giudizio impugnato. Tale ampliamento, non commisurato alle reali esigenze della popolazione locale, si ripercuoterà sul grado di molestia dell'attività svolta e conseguentemente sulla conformità di zona della costruzione.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si è opposto il comune di __________, il quale ha precisato che l'asserito aumento delle immissioni foniche dovuto all'ampliamento di 20.05 m² della capacità ricettiva dell'osteria non crea alcun problema, ritenuto che mai vi sono state lamentele da parte dei vicini. Ad identica conclusione sono giunti il Consiglio di Stato ed __________, quest'ultima portando delle osservazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

                                  F.   Con replica 4 gennaio 2000 la ricorrente ha precisato che l'aumento della capacità dell'esercizio pubblico è di 40 m² e non della metà come sostenuto dal comune resistente. Le ulteriori contestazioni addotte verranno illustrate all'occorrenza.

                                  G.   In duplica il municipio di __________ ed __________ hanno chiarito che già con la licenza edilizia del febbraio 1996 era stato autorizzato l'uso di metà della terrazza. L'intervento ora in discussione ha dunque permesso di aumentare la ricettività dell'osteria di 20.05 m² e non di 40.10 m².

Il Consiglio di Stato non ha formulato alcuna osservazione.

                                  H.   Dopo aver richiamato agli atti l'incarto concernente la domanda di costruzione 4 settembre 1995 dal municipio di __________ e quello relativo all'apertura dell'esercizio pubblico dalla Sezione permessi e dell'immigrazione, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria ed è stata data facoltà alle parti di presentare eventuali conclusioni. Nel termine assegnato solo l'insorgente si è espressa, ponendo nuovamente in evidenza che la chiusura della terrazza ha portato alla creazione di un nuovo locale, ampliando l'esercizio pubblico in modo significativo tanto che lo stesso non sarebbe ora più compatibile con le caratteristiche della zona residenziale, nella quale sono vietate le immissioni moleste.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, completati dagli incarti richiamati da questo tribunale (art. 18 PAmm). Non appare invece necessario esperire il sopralluogo richiesto dalla ricorrente, che non porterebbe alcun nuovo elemento di rilievo per il giudizio.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso all'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici ed impianti conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti.

2.2. Il mappale no. __________ è assegnato dal PR alla zona dei nuclei di villaggio (NV). L'art. 43 NAPR di __________ non definisce esplicitamente la funzione assegnata alla zona del nucleo (NV), limitandosi a proibire qualsiasi forma d'immissione molesta. Giusta l'art. 12 NAPR sono considerate aziende non moleste quelle che per loro natura si inseriscono nell'abitato e non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare.

La suddivisione delle attività, in base alle ripercussioni che esse ingenerano sull'ambiente, ha valenza pianificatoria poiché concorre a definire la tipologia degli insediamenti ammissibili nelle singole zone (RDAT II-1992, no. 34). Infatti nella misura in cui opera una distinzione basata sulla natura delle immissioni prodotte dalle singole attività, tale disposizione contribuisce a precisare la funzione attribuita ai diversi comparti in cui è suddiviso il territorio comunale. Indirettamente, le norme sulla molestia stabiliscono quindi anche il genere e le caratteristiche delle costruzioni che possono esservi insediate (RDAT I-1995, n. 35).

2.3. Ferme queste premesse, dev'essere confermata la tesi del Consiglio di Stato secondo cui l'osteria __________ è conforme alla zona dei nuclei di villaggio. Le caratteristiche dell'esercizio pubblico, in particolare le sue dimensioni (circa 80 m² di superficie ricettiva), la sua capienza (40-50 avventori), la sua ubicazione (al centro del nucleo e lontano dal traffico), la sua destinazione specifica (osteria senza alloggio) ed il fatto che si è trattato del ripristino di un ritrovo esistente, permettono senz'altro di configurarlo alla stregua di un ritrovo di quartiere, commisurato alle esigenze della zona e quindi conciliabile con la funzione che il PR assegna a questo comparto territoriale. Va infatti considerato che l'osteria serve non solo gli abitanti di __________ ma anche le altre quattro frazioni del comune di __________, collegate tra loro da un tratto di strada facilmente percorribile in automobile. Il comune di __________ vanta infatti una popolazione di circa 350 abitanti, cifra che aumenta notevolmente nel periodo estivo per la presenza di numerose residenze secondarie.

2.4. La ricorrente sostiene che la capacità ricettiva dell'esercizio pubblico sarebbe di 50 avventori e non di 40. Ora, tale aspetto non è decisivo ai fini della determinazione della conformità di zona dell'osteria __________. Infatti anche se venisse appurato che la sua capacità ricettiva è di 50 avventori, sarebbe ancora data la sua conformità di zona. Come si vedrà in seguito, tale particolare assume invece importanza nella valutazione delle immissione foniche provenienti dall'esercizio.

                                   3.   Le autorità e le parti coinvolte nella procedura hanno spesse volte fatto riferimento all'inquinamento fonico derivante dalla chiusura della terrazza dell'osteria, che permetterebbe un utilizzo più prolungato di tale infrastruttura la sera e durante la stagione fredda.

È indubbio che l'osteria __________ costituisce un impianto (fisso) ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF (RDAT I-1999 n. 66 consid. 2a con numerosi rinvii; inoltre II-1998 n. 54 consid. 3.2.; STA inedita 10 gennaio 2000 in re R. e B., consid. 3), cui ritorna applicabile la legislazione federale di tutela contro il rumore. Dal momento che è stato approvato e realizzato dopo il 1. gennaio 1985, data di entrata in vigore della LPAmb, trattasi più precisamente di un impianto fisso nuovo e dunque interamente assoggettato all'ossequio dei valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 e 7 OIF; DTF 123 II 325, in particolare 330 segg., consid. 4c, cc; STA inedite 20 settembre 1999 in re __________, consid. 4.3. e 10 gennaio 2000 in re R. e B., consid. 3). L'esame della domanda di costruzione in rassegna implicava pertanto una verifica del rumore provocato da tale impianto (esistente + ampliamento) sulle adiacenze. Tuttavia, in sede di rilascio della licenza edilizia l'autorità cantonale (art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE) non ha effettuato una tale verifica. Nell'avviso dipartimentale 7 maggio 1999 l'autorità competente si è limitata a richiamare i disposti della LPAmb e delle sue ordinanze di applicazione. In particolare essa ha accennato all'OIF ed al suo allegato 6, all'art. 11 LPAmb che prescrive il principio della limitazione delle emissioni alla fonte ed alla norma SIA 181 che fissa le esigenze tecniche minime relative all'isolamento acustico. L'ufficio preposto ha infine richiamato l'art. 107 LOC che regola le competenze di polizia locale conferite al municipio. Esso non ha dunque proceduto ad un'effettiva e puntuale verifica circa la conformità dell'intervento con la LPAmb ed in particolare l'OIF, malgrado la ricorrente in sede di opposizione vi avesse fatto riferimento, lamentando un aumento delle immissioni foniche. Tantomeno è stata accertata l'esatta capacità ricettiva dell'esercizio, parametro indispensabile per valutare il carico fonico da esso ingenerato. La domanda di licenza edilizia non è dunque stata verificata sotto l'aspetto del rumore che può essere generato sulle proprietà più prossime dall'esercizio pubblico dopo la chiusura della terrazza. Aspetto, questo, che deve necessariamente essere oggetto di esame e di soluzione attraverso l'applicazione della legislazione di protezione dell'ambiente (cfr. la giurisprudenza appena citata).

Ai fini della valutazione della conformità dell'intervento con tale legislazione irrilevante è poi il richiamo all'art. 107 LOC. Nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale attribuitegli, il municipio può intervenire solo per reprimere eventuali eccessi. La norma non è invece destinata a fissare le modalità d'esercizio e di costruzione cui deve essere subordinato, se del caso, lo svolgimento dell'attività di un ritrovo pubblico al fine di prevenire, rispettivamente eliminare, rumori molesti o dannosi per i vicini. Quest'ultimo compito spetta infatti inderogabilmente all'autorità cui è commessa l'applicazione della LPAmb e delle relative ordinanze (cfr. anche STA inedita 2 febbraio 1999 in re __________, consid. 3). Per questo motivo l'incarto dev'essere retrocesso al Dipartimento del territorio, affinché verifichi l'effettivo carico fonico inquinante presumibilmente generato dall'esercizio pubblico dopo il controverso ampliamento e adotti, se del caso, le adeguate misure di limitazione dello stesso (cfr. in particolare art. 11 seg. LPAmb; inoltre, diffusamente, la giurisprudenza sopra citata).

                                   4.   Il ricorso è pertanto accolto. Visto l'esito del gravame si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia (art. 28 PAmm). __________ rifonderà all'insorgente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 12 e 43 NAPR Medeglia; 3 cpv. 1, 21 cpv. 1 LE; 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1; 22 cpv. 2 lett. a LPT; 67 cpv. 2 lett. a LALPT; 1 segg. LPAmb; 1 segg. OIF ed allegato 6; norma SIA 181; 107 LOC; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§   Di conseguenza sono annullate la decisione 29 settembre 1999, no. 4048, del Consiglio di Stato e la risoluzione 20 maggio 1999, con la quale il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ la licenza edilizia in sanatoria per la chiusura tramite la posa di vetri asportabili e di una porta vetrata, della terrazza coperta dell'esercizio pubblico sito al mappale no. __________ di tale comune (osteria __________).

§§ Gli atti sono retrocessi al Dipartimento del territorio, affinché proceda come indicato al consid. 3.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia. __________ rifonderà alla ricorrente fr. 500.-a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna; nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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