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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.09.2000 52.1999.272

September 13, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,702 words·~14 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.1999.00272  

Lugano 13 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  12 ottobre 1999 di

__________,  rappr. dall'avv. __________,   

contro  

la risoluzione 15 settembre 1999 (n. 3813) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 giugno 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di minaccia di espulsione;

viste le risposte:

-    21 ottobre 1999 del Consiglio di Stato,

-    27 ottobre 1999 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________ (1956), cittadino macedone, ha lavorato nel nostro Paese nel 1977 come stagionale. Rientrato in Svizzera nel 1989, si è sposato il 28 giugno a Lugano con la cittadina elvetica __________ ed è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato. Dall'unione è nato __________ (9 gennaio 1990). Durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ ha cambiato numerosi posti di lavoro esercitando diverse professioni (cameriere, consulente finanziario, impiegato in operazioni in borsa, operaio, rappresentante per l'Est, autista, ausiliario di cucina, aiuto di bar). In più occasioni è rimasto disoccupato.

b) Con decreto d'accusa 19 ottobre 1990, il ricorrente è stato condannato dal Procuratore pubblico a una multa di fr. 200.–, per danneggiamento commesso il 6 ottobre precedente quando aveva rotto, nell'intento di entrare nell'appartamento della moglie, il vetro della porta d'entrata. Con decreto provvisionale 5 novembre 1990, il Pretore del Distretto di Lugano ha inoltre fatto obbligo a __________ di versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 350.– alla moglie, da cui viveva separato dal giugno precedente, in favore di __________. Il 5 febbraio 1993, egli è stato ammonito dalla Sezione degli stranieri, in quanto non versava i predetti contributi alimentari, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Il 21 febbraio 1994, il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________, ha affidato __________ alla madre ed ha fatto obbligo al padre di versare mensilmente un contributo alimentare al figlio (fr. 450.– sino al 31.12. 1997, fr. 550.– dall'1.1.1998 al 31.12.2003, e in seguito fr. 650.– fino alla maggiore età). A quel momento, l'interessato aveva già cambiato 25 posti di lavoro dal 1989 (v. sentenza di divorzio ad 8, pag. 8). Con decreto d'accusa 9 maggio 1994 il ricorrente è stato nuovamente condannato dal Procuratore pubblico, questa volta a 15 giorni di detenzione - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e a una multa di fr. 1'400.–. Egli aveva danneggiato il 5 febbraio 1993 una parete di un esercizio pubblico, dopo aver ripetutamente colpito e tentato di colpire il barista con dei bicchieri posati sul bancone; inoltre il 29 agosto 1993 aveva circolato in stato di ebrietà. Il 25 luglio 1994, il Kreisamt Thusis (GR) ha commutato in 6 giorni di arresto la multa di fr. 180.– inflitta a __________ il 14 febbraio 1992 per violazione alle norme della circolazione stradale.

c) Il 22 marzo 1995, la Sezione degli stranieri ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________, perché non versava gli alimenti a __________ ed aveva interessato le autorità penali. Il 19 settembre 1995 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il ricorso che l'interessato aveva interposto contro la predetta pronunzia. L'autorità di prime cure aveva infatti nel frattempo revocato la propria decisione, perché il ricorrente aveva ripreso a versare i contributi alimentari al figlio, concedendogli un'ultima possibilità per adeguarsi all'ordinamento vigente del nostro Paese. All'interessato è stato quindi rinnovato il permesso di soggiorno annuale, l'ultima volta con scadenza al 14 giugno 1999.

d) Il 22 maggio 1998, l'allora Ufficio dell'assistenza sociale (UCAS) ha informato la Sezione degli stranieri che __________ aveva nuovamente sospeso il rimborso degli alimenti a partire dal dicembre 1997, senza motivo.

                                  B.   Con decisione 19 giugno 1998 la Sezione degli stranieri ha minacciato nuovamente __________ di espulsione in quanto, nonostante fosse già stato ammonito il 5 febbraio 1993, aveva nuovamente cessato di versare gli alimenti al figlio ed aveva interessato in precedenza le autorità giudiziarie. L'interessato è stato reso attento che, qualora avesse nuovamente tenuto un comportamento scorretto, l'autorità competente avrebbe adottato nei suoi confronti una decisione di revoca o di rifiuto del rinnovo del suo permesso di dimora. La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 15 settembre 1999, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame. L'Esecutivo cantonale ha evidenziato come il ricorrente, nonostante il chiaro ammonimento del 5 febbraio 1993, fosse recidivo per il mancato pagamento degli alimenti al figlio ed avesse interessato la polizia e le autorità giudiziarie. Ha inoltre considerato l'ennesima minaccia di espulsione conforme al principio di proporzionalità siccome teneva conto del lungo soggiorno in Svizzera del ricorrente e che questi doveva provvedere al mantenimento del figlio __________.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene in sostanza che il provvedimento adottato sia arbitrario e sproporzionato. Richiamando il suo ricorso al Consiglio di Stato, sostiene di non essere stato in grado di versare gli alimenti al figlio __________ dal dicembre 1997 per mancanza di entrate sino al maggio 1998. Precisa che non trovava lavoro anche a seguito di un infortunio, che il 31 ottobre 1997 aveva concluso il termine quadro di due anni per beneficiare delle indennità di disoccupazione e che la Cassa di disoccupazione del __________ aveva rifiutato la sua richiesta di aprirne uno nuovo. Afferma di aver tempestivamente avvertito l'Ufficio dell'assistenza sociale di tali fatti. Indica di aver ricorso con successo contro il provvedimento della Cassa di disoccupazione presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, la cui decisione è stata tuttavia impugnata dall'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro. Sostiene che se il Tribunale federale delle assicurazioni respingerà il ricorso, egli potrà aprire un nuovo termine quadro e rimborsare in un solo colpo fr. 12'000.– di arretrati. Chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Sottolinea da una parte di lavorare attualmente come portiere di notte con un salario di fr. 2'300.– netti, ma dall'altra di avere le sue entrate ridotte al minimo vitale a causa di un pignoramento di salario in favore della sua cassa malati, oltre all'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

                                  F.   Il 18 agosto 2000, l'insorgente ha chiesto che venisse conferito effetto sospensivo al ricorso in attesa dell'emanazione della decisione del Tribunale federale delle assicurazioni relativa alla riapertura di un nuovo termine quadro che gli permetta di percepire le indennità di disoccupazione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione, rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS (STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1). E' dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________.

1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza dover procedere al richiamo degli incarti presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, l'Ufficio regionale di collocamento, la Cassa disoccupazione del __________ e il Tribunale cantonale delle assicurazioni, in quanto tali mezzi di prova non appaiono idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d).

L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).

Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto alla lett. d: cfr. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, pagg. 108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS).

Da quanto precede, se ne deduce che l'autorità può espellere o rimpatriare lo straniero senza dover necessariamente pronunciare preventivamente un ammonimento nei suoi confronti; la decisione di minaccia di espulsione deve in ogni caso indicare i motivi per cui l'allontanamento dello straniero non appare, in quel momento, opportuno.

                                   3.   3.1. In concreto, dall'inserto di causa risulta che il ricorrente aveva cessato, una prima volta, il versamento mensile in favore del figlio nell'estate del 1990 (v. scheda dell'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale relativa a __________ secondo cui l'ultimo versamento è stato effettuato il 6 agosto 1990). Per tale motivo, il 5 febbraio 1993 egli era stato ammonito dalla Sezione degli stranieri con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Dopo la minaccia di espulsione, egli ha iniziato a rimborsare gli alimenti anticipati dall'ente assistenziale; era stata anche avviata una procedura esecutiva per il recupero degli alimenti versati in precedenza (v. scritto 12 agosto 1993 dell'UCAS alla Sezione degli stranieri). Su invito dell'autorità di polizia in materia di stranieri, il ricorrente ha in seguito precisato di essere disoccupato e di lavorare mezza giornata, versando quanto le sue possibilità gli permettevano ed impegnandosi in futuro di assolvere i suoi doveri nei confronti di __________ (v. scritto 25 agosto 1993 del ricorrente). Tuttavia, egli ha nuovamente sospeso il rimborso degli alimenti senza alcuna giustificazione a partire dal maggio 1994, dopo che il Pretore aveva fissato il relativo contributo nella sentenza di divorzio (v. comunicazione 29 agosto 1994 dell'UCAS alla Sezione degli stranieri; sentenza di divorzio 21 febbraio 1994). E' solo a seguito della revoca della decisione dipartimentale di rifiuto del suo permesso di dimora che egli ha ripreso ad effettuare i rimborsi dopo aver trovato un lavoro (scritto 25 luglio 1995 dell'ente assistenziale alla polizia degli stranieri). Orbene, nonostante il 31 agosto 1995 il dipartimento gli avesse concesso un'ultima possibilità per adeguarsi agli usi e costumi del Paese che lo ospitava, l'interessato a ripreso a non rimborsare gli alimenti al figlio anticipati dall'assistenza sociale a partire dal dicembre 1997 senza tuttavia comunicare tempestivamente all'UCAS i motivi di tale interruzione, se non soltanto il 2 aprile 1998 (v. lettera 22 maggio 1998 dell'UCAS alla Sezione degli stranieri; doc. C prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). Va pure sottolineato che il ricorrente aveva motivato la domanda 8 giugno 1997 di rinnovo del suo permesso di dimora proprio con lo scopo di mantenere __________. Durante questi anni il ricorrente, oltre ad aver interessato le autorità penali (cfr. consid. Ab), ha denotato difficoltà ad adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese, non lavorando e lasciando cadere continuamente il figlio a carico dell'assistenza pubblica. In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b/d LDDS.

3.2. Le giustificazioni addotte dal ricorrente, già formalmente ammonito in precedenza, non possono essere condivise. Egli non ha saputo, durante tutti questi anni, mantenere un posto di lavoro fisso. La richiesta, sub iudice, di aprire un nuovo termine quadro nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione il 1° novembre 1997 denota inoltre che l'insorgente vuole rimborsare gli alimenti anticipati dall'ente assistenziale al figlio non tanto mediante un impiego a lungo termine, bensì continuando a ricorrere alle indennità di disoccupazione. Il lavoro iniziato dall'insorgente il 24 maggio 1998 come cameriere, con un salario netto di fr. 2'218.80, cui egli aveva dato rilevanza nel suo gravame davanti al Governo, è invece un fatto susseguente alla decisione di ammonimento impugnata; tale lavoro è in tutti i casi già cessato il 7 giugno successivo a causa delle difficoltà del ricorrente ad esercitare la professione (doc. D e G). Non porta quindi a diversa conclusione il fatto - oltretutto non provato che egli adduce di lavorare ora come portiere di notte guadagnando fr. 2'300.– mensili. Tanto più che egli invoca tale attività solo nell'ambito della sua domanda di assistenza giudiziaria.

                                   4.   La risoluzione censurata non procede quindi da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità di polizia in ordine alla valutazione dell’adeguatezza delle misure da adottare. L'autorità, infatti, ha correttamente ritenuto che alla data della controversa decisione un'espulsione non appariva adeguata alle circostanze (v. art. 11 cpv. 3 LDDS) e si è giustamente limitata a confermare la decisione dipartimentale di ammonimento (art. 16 cpv. 3 ODDS). Essa ha tenuto conto del fatto che il ricorrente risiede da tempo in Svizzera, attualmente con lo scopo di esercitare un'attività lucrativa che gli permetta di provvedere finanziariamente al mantenimento di suo figlio (doc. D-E prodotti dinanzi al Consiglio di Stato). Concentrando al più presto tutte le sue forze per trovare un lavoro finalmente stabile, l'insorgente potrà senz'altro, entro breve termine, rimborsare quanto anticipato dall'assistenza sociale a __________ come pure il debito nel frattempo accumulato, evitando in tal modo che il dipartimento gli rifiuti in futuro di rinnovargli il suo permesso di soggiorno in Svizzera.

                                   5.   Il ricorso deve pertanto essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 10 cpv.1 lett. b/d, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                   4.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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