Incarto n. 52.1999.00270
Lugano 27 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 ottobre 1999 di
__________, patr. dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 15 settembre 1999 (n. 3818) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 2 marzo 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 12 ottobre 1999 del Consiglio di Stato,
- 3 novembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
preso atto degli scritti 11 novembre e 23 dicembre 1999 della ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1956), cittadina portoghese, ha lavorato in Svizzera dal 1986 al 1990 al beneficio di diversi permessi di dimora stagionali. Il 5 agosto 1991 si è sposata a __________ con il connazionale __________ (1961), a quel momento domiciliato in Svizzera. A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo fissato al 21 settembre 1999. Dalla loro unione è nato __________ il 3 novembre 1991. Da una precedente relazione, sono nate __________ (1977) e __________ (1978), entrate in Svizzera all'età rispettivamente di 13 e 12 anni e ora domiciliate. Il 13 gennaio 1994 il marito è rientrato in Portogallo portando con sé il figlio __________ durante alcuni mesi senza il consenso della madre. Il 10 giugno 1996 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________; __________ è stato affidato alla madre.
A partire dal 1994 la ricorrente ha dovuto ricorrere alle prestazioni erogate dall'assistenza pubblica. Il 16 ottobre 1997 essa è stata ammonita dall'autorità competente in materia di stranieri in quanto era, a quel momento, a carico dell'assistenza per circa fr. 100'000.– con l'avvertenza che se tale situazione fosse perdurata anche nel 1998 sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
B. Il 2 marzo 1999 la Sezione permessi e immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ fissandole il 14 maggio 1999 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS, 16 ODDS e 3 RLALPS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento di espulsione a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino, limitandosi a decretarne il rimpatrio. Il dipartimento ha dato rilievo al fatto che nonostante l'ammonimento, essa era sempre a carico dell'assistenza pubblica contraendo un debito complessivo a quel momento di fr. 115'061.– senza aver mai effettuato rimborsi. Ha inoltre ritenuto che la stessa potesse risiedere senza difficoltà in un Paese dell'Unione europea, dove il tenore di vita è analogo a quello ticinese, e di rientrare in futuro in Svizzera in qualità di turista a condizione di tenere un comportamento ineccepibile.
Il 5 marzo 1999 l'interessata ha rinunciato alle prestazioni assistenziali, motivando la propria decisione con il fatto di aver trovato diverse occupazioni a tempo parziale in qualità di donna delle pulizie.
C. Con giudizio 12 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. In sostanza, il Governo ha confermato i motivi posti a fondamento della risoluzione adottata dal dipartimento. Ha ritenuto che l'interessata, maturando un debito a quel momento di ca. fr. 117'000.– senza aver mai effettuato rimborsi, fosse caduta a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante. L'Esecutivo cantonale ha considerato esigibile il rimpatrio in Portogallo con il figlio __________.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ha criticato l'autorità inferiore per non aver considerato i motivi che l'avevano costretta a richiedere l'assistenza. Ha asserito che da almeno 12 anni il centro dei propri interessi si trovava in Svizzera, dove risiedevano pure le figlie maggiorenni. Ha sottolineato di non essere più a carico dell'assistenza e di non dover più far capo a simili prestazioni in futuro. Ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria e chiesto che al gravame venisse conferito effetto sospensivo.
E. Il 27 luglio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e decidere la domanda dopo aver effettuato accuratamente una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco, ed ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria. Accertato che l'interessata aveva dovuto ricorrere alle prestazioni assistenziali per sé e per suo figlio in maniera continua e rilevante, dall'inserto di causa non risultava tuttavia a sufficienza se tale situazione fosse imputabile alla stessa oppure se fosse effettivamente dovuta alla fuga del marito che le avrebbe impedito di svolgere un'attività lucrativa per dedicarsi totalmente alle cure e all'educazione dei tre figli. Il Governo è quindi stato invitato a svolgere esaurienti ed aggiornate indagini quo all'attività professionale della ricorrente a decorrere dall'ottenimento del permesso di domicilio, ed eventuali impossibilità oggettive a svolgerla. E' pure stato invitato ad accertare l'esatta composizione dei sussidi percepiti dalla ricorrente, separandoli da quelli ottenuti dal figlio __________. In tale sede, è rimasta dunque indecisa la questione a sapere se l'inattività lucrativa e il fatto di essere a carico dell'assistenza per lungo tempo soddisfacessero pure le condizioni dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS (52.99.164).
F. a) Dagli ulteriori accertamenti è emerso che al 22 luglio 1999 il debito assistenziale contratto da __________, escludendo gli anticipi alimentari di complessivi fr. 27'397.55 versati dall'Ufficio dell'assistenza sociale e dell'inserimento a favore del figlio __________, era di fr. 101'455.35 e che l'interessata aveva rimborsato fr. 600.–. Dagli incarti richiamati presso la Pretura del Distretto di Lugano relativi alla procedura di divorzio (OA.95.663) è risultato che la ricorrente aveva rinunciato per convenzione a un contributo di mantenimento e che quest'ultima non si era più riattivata professionalmente nonostante __________ frequentasse un asilo nido. Dall'incarto della Cassa disoccupazione SEI è emerso che l'interessata si era iscritta al collocamento nell'agosto 1996, che aveva lavorato per 4 ore settimanali nel dicembre 1997, successivamente per 7 ore settimanali, e che l'11 dicembre 1998 l'Ufficio AI aveva respinto una domanda di prestazioni di invalidità.
b) Con decisione 15 settembre 1999 il Consiglio di Stato, preso atto delle suddette risultanze istruttorie, ha nuovamente confermato la decisione adottata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Riprendendo e sviluppando le considerazioni già esposte nella propria precedente risoluzione ha in sostanza ritenuto che il provvedimento di rimpatrio adottato dal dipartimento rispettasse il principio della proporzionalità.
G. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene che le autorità inferiori abbiano agito in mala fede, in quanto le condizioni di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS non sarebbero più adempiute sin dalla fine del 1996. A suo dire, le prestazioni effettivamente ricevute durante gli anni 1997-1999 si ridurrebbero in totale a soli fr. 2'116.20. A torto inoltre il Governo le avrebbe inoltre rimproverato di non aver lavorato ininterrottamente per sei anni. Asserisce al proposito di aver intrapreso un'attività lavorativa alla fine del 1993, che avrebbe dovuto interrompere dopo pochi mesi a causa del rapimento del figlio da parte del marito. In seguito essa non avrebbe più potuto lavorare per un infortunio protrattosi fino all'inizio del 1995, per i successivi problemi legati alla schiena e a uno stato depressivo reattivo latente. La decisione negativa dell'AI non porterebbe a diversa conclusione, in quanto sarebbe fondata su criteri ben diversi dalla situazione concreta del mercato di lavoro e delle difficoltà oggettive di una donna sola. Sostiene che durante gli anni 1995 e 1996 non sarebbe stata in alcun modo collocabile nel mondo del lavoro, dimostrando la propria tesi col fatto di non aver percepito le indennità di disoccupazione. Sottolinea di aver infine trovato un lavoro a tempo parziale alla fine del 1997 come donna delle pulizie in due condomini. La prognosi sarebbe dunque favorevole, visto che ora rimborsa regolarmente fr. 300.– al mese. Si duole del fatto che le autorità inferiori non hanno tenuto conto del suo lungo soggiorno in Svizzera, dove risiedono le due figlie di primo letto e sottolinea come il figlio sia nato e cresciuto nel nostro Paese e non conosca la lingua portoghese. Chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e che le venga concesso il gratuito patrocinio.
H. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame deve essere ammessa anche nei casi in cui, in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Il permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata su uno dei motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).
2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, e dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
3. 3.1. In concreto, l'insorgente ha iniziato a percepire le prestazioni sociali a partire dal 1994 (lettera 29 aprile 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Il 15 febbraio 1999 essa ha rinnovato la richiesta di un sussidio assistenziale, ottenendo una prestazione di fr. 1'050.– per il mese di febbraio integrativo alle entrate di gennaio 1999 (v. scritto 25 febbraio 1999 dell'ente assistenziale alla ricorrente). A quel momento la somma complessiva del debito contratto dall'insorgente ammontava a circa fr. 117'000.– (v. lettera 29 aprile citata). Da quanto precede risulta che la ricorrente era caduta a carico dell'assistenza pubblica durante oltre 5 anni in maniera continua e rilevante fino all'emanazione della decisione dell'autorità di prime cure.
3.2. Secondo l'insorgente, i presupposti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS non sarebbero più adempiuti almeno a partire dal 1° gennaio 1997. A suo dire, se è vero che a partire da questa data la famiglia ha ancora percepito sussidi per complessivi fr. 42'416.75, è altrettanto vero che ha restituito nel contempo fr. 40'300.55 (di cui fr. 30'444.35 a titolo di indennità di disoccupazione, fr. 5'578.55 dalla Cassa cantonale di compensazione quale assegno integrativo, fr. 2'778.– per gli assegni famigliari e fr. 1'500.– tramite il proprio patrocinatore): le prestazioni di cui essa ha beneficiato durante il periodo 1997-1999 ammonterebbero quindi a soli fr. 2'116.20. Il dipartimento avrebbe pertanto agito in malafede per aver tollerato l'intervento sociale e colpito l'interessata due anni dopo il risanamento della situazione (ricorso ad 6, p. 8).
La tesi non può essere condivisa. Il rimborso è avvenuto nel periodo durante il quale l'interessata non ha mai smesso di richiedere sussidi, segnatamente per il suo sostentamento ( fr. 2'070.– per il 1° trimestre 1999) e la cassa malati (v. doc. 3 e 4: estratti conto rispettivamente del 22 luglio e 12 agosto 1999). Inoltre il debito accumulato, estrapolato dall'anticipo degli alimenti a favore del figlio, ha continuato ad incrementarsi ed ammonta tuttora pur sempre a oltre fr. 100'000.–. Non porta a diversa conclusione il fatto che il 5 marzo 1999 essa abbia rinunciato al sussidio con effetto dal 1° marzo precedente e che nel frattempo si sia decisa a rimborsare il debito nella misura di fr. 300.– mensili (v. doc. 13). La chiusura della pratica risale infatti ad appena 20 giorni dopo la nuova richiesta di prestazioni, è successiva al provvedimento adottato dall'autorità di prime cure, e un miglioramento della situazione non appare realmente pronosticabile, nonostante le diverse occupazioni che la ricorrente svolge ora a tempo parziale quale portinaia e donna delle pulizie (doc. C-G prodotti con il precedente ricorso dinnanzi a questo tribunale). L'insorgente ha già avuto modo di affermare infatti di non poter escludere che le sue attuali risorse, che indica ammontanti a complessivi fr. 2'400.– mensili (v. certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria), possano in futuro non essere sufficienti (ricorso 11 marzo 1999 al Consiglio di Stato, pag. 1). Ma vi è di più. L'attività presso lo Stato è svolta in qualità di ausiliaria tramite un contratto di lavoro di durata determinata, senza garanzia dunque di un suo rinnovo anche per gli anni a venire (doc. 7), e rende di conseguenza aleatorie buona parte delle sue - deboli - entrate. Inoltre il suo reddito è tuttora composto da entrate straordinarie e limitate nel tempo di cui è beneficiario il figlio Jonathan: anticipo di fr. 401.– dei contributi alimentari, assegno integrativo di fr. 470.– all'assegno famigliare base perché il fabbisogno della famiglia risulta ampiamente superiore alle fonti di reddito (cfr. precedente ricorso al Tribunale; doc. 10: decisione 20 gennaio 1998 dell'Istituto delle assicurazioni sociali sull'assegno integrativo da cui risulta pure, contrariamente a quanto addotto dalla ricorrente, che le sue entrate comprendevano anche gli alimenti versati dall'ex marito). Un eventuale aiuto finanziario da parte delle figlie maggiorenni non permetterebbe di mutare tali conclusioni, vista l'entità del debito accumulato. In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
4. L'autorità di prime cure ha esplicitamente rinunciato a pronunciare una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, ritenendo che la medesima fosse sproporzionata per rapporto al lungo soggiorno della ricorrente in Svizzera. Essa ha quindi emanato, in sua vece, una semplice misura di rimpatrio. Risulta inoltre che la medesima autorità non ha tentato di accordarsi preventivamente con il Paese d'origine dell'insorgente in merito al trasferimento di quest'ultima. Il provvedimento da essa pronunciato è dunque, in definitiva, assimilabile ad una decisione d'espulsione - sprovvista di un divieto d'entrata in Svizzera - basata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: per il che, esso deve rispettare tutte le condizioni previste dalla legge per questo genere di misura.
5. 5.1. Il provvedimento di rimpatrio deve rispettare il principio di proporzionalità. Occorre pertanto tenere conto della durata del suo soggiorno in Svizzera, del pregiudizio che essa e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione, nonché della gravità della colpa dell'interessata.
5.2. __________ ha lavorato in Svizzera quale stagionale dal 1986 al 1990. Dopo il matrimonio e l'ottenimento del permesso di domicilio nonché la nascita di __________ nel 1991, la ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a lavorare in qualità di cameriera soltanto a partire dalla fine del 1993 fino all'inizio del 1994 (ricorso ad 3, p. 5). Successivamente essa ha ottenuto prestazioni assistenziali e si è iscritta presso la Cassa di disoccupazione (v. sentenza 10 giugno 1996 di divorzio, pag. 4 nel mezzo, nonché la citata lettera 29 aprile dell'ente assistenziale). La ricorrente sostiene di aver dovuto cessare di lavorare all'inizio del 1994 a seguito della sottrazione del figlio da parte del padre durato tra il gennaio e l'aprile 1994 e che i suoi problemi famigliari le avrebbero impedito in seguito di riprendere a lavorare perché doveva occuparsi della cura e dell'educazione dei tre figli. Sennonché all'epoca le figlie di primo letto avevano già rispettivamente 17 e 16 anni e dall'incarto relativo alla procedura di divorzio risulta che __________ (2 anni) era già inserito in un asilo nido. Risulta pure che la ricorrente aveva sottoscritto un contratto di lavoro a partire a partire dal 1° luglio 1994 come cameriera presso il bar "__________" di Lugano con uno salario netto di fr. 2'000.– mensili (v. doc. 9). Il suo successivo ed imprecisato infortunio occorsole non le ha comunque impedito di ritornare in tutti i casi abile al lavoro a partire dal 1995, come ha essa stessa indicato (ricorso ad 3, p. 5). La rinuncia ai contributi alimentari prima e dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale avrebbe dovuto stimolarla ulteriormente nel trovare un lavoro ed evitare l'assistenza (v. pto n. 3 della convenzione 15 aprile 1996 sulle conseguenze accessorie al divorzio sottoscritta dalle parti ed omologata dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 10 giugno 1996). Va d'altronde osservato che nel formulario 12 settembre 1996 di proroga del termine di controllo del suo permesso di domicilio, l'insorgente aveva chiaramente indicato che scopo della dimora in Svizzera era la ricerca di un posto di lavoro. Essa non ha tuttavia ripreso a lavorare nemmeno parzialmente - fino al dicembre 1997, e meglio poco dopo essere stata ammonita dall'autorità di prime cure per essere a carico dell'assistenza per oltre fr. 100'000.–, quando ha incominciato a svolgere una limitatissima attività quale donna delle pulizie presso il condominio "__________" per 4 ore settimanali remunerata fr. 400. – mensili (v. attestato di guadagno intermedio 23 dicembre 1997 dell'incarto richiamato presso la Cassa disoccupazione SEI). Il fatto di non aver usufruito delle indennità di disoccupazione durante gli anni 1995 e 1996, perché a suo dire non collocabile, non dimostra assolutamente che essa non potesse procacciarsi un lavoro, tanto che il medico che l'aveva visitata su indicazione della __________ Assicurazioni aveva dichiarato che il problema più importante della paziente era un problema reumatologico ("sindrome lombo-radicolare residuale S1 a sinistra su importante discopatia lombosacrale con protrusione discale dorsale e dorso-laterale L5-S1") che la rendeva abile "per qualsiasi lavoro leggero, senza alzare e portare pesi oltre i 15 kg" ( v. doc. 2: certificato Dr. med. __________ 27 maggio 1999; ricorso ad 4, p. 6; doc. 1). Ma vi è di più. Con decisione 11 dicembre 1998 l'Ufficio cantonale AI ha respinto la domanda dell'insorgente del 1° settembre precedente volta ad ottenere il diritto a una rendita di invalidità, in quanto non presentava "malattie alcune che possano oggettivamente ridurre la sua capacità di lavoro in una vasta gamma di professioni confacenti alla sua condizione di salute e alle sue conoscenze socio-professionali" (v. incarto Cassa disoccupazione SEI). Va sottolineato che le attuali condizioni di salute dell'interessata sono in buona parte dovute a una certa passività della stessa. Infatti il medico curante ha indicato al proposito (doc. 1) che: "sfortunatamente durante questi 5 anni la paziente non ha mai fatto la ginnastica consigliata per i problemi alla schiena ed in più è aumentata di peso di 15 kg (sfortunatamente controproducente per i problemi alla schiena)". I suoi problemi fisici e la sua depressione, che indica di natura comunque reattiva e latente, non le hanno tuttavia impedito di trovare in seguito un lavoro faticoso come quello di donna delle pulizie. Da quanto precede si può concludere che la ricorrente non ha fatto tutto quanto le fosse possibile per evitare di trovarsi a carico dell'assistenza pubblica. Manifestando una certa propensione a ricorrere a tali sussidi, essa denota pure una certa incapacità di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS).
__________ è invero domiciliata nel nostro Paese. Tuttavia essa vi risiede stabilmente da soli 8 anni; in precedenza era al beneficio di semplici permessi per stagionali. La ricorrente ha inoltre trascorso buona parte della propria vita in Portogallo. In questo senso si può affermare che, in caso di ritorno nel proprio Paese d'origine, essa non si troverà confrontata con particolari difficoltà d'adattamento. Per quanto riguarda il figlio __________ di 8 anni e mezzo, il quale attualmente frequenta la scuola elementare (doc. 8), egli è ancora piccolo e dipendente dalla madre, ragione per cui il problema di un suo eventuale problema linguistico o di sradicamento dalla realtà elvetica non si pone. Va sottolineato inoltre che la questione del rispetto della vita famigliare con le figlie __________ e __________, domiciliate in Svizzera, non sussiste. Esse sono maggiorenni e svolgono una vita indipendente (precedente ricorso 1° giugno 1999 ad 5 al Tribunale). Il provvedimento di rimpatrio permette in tutti i casi alla ricorrente di rientrare in Svizzera in qualità di turista e mantenere intatte le relazioni con quest'ultime.
6. La decisione impugnata è dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori, limitandosi al rimpatrio della ricorrente, non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. La decisione appare pertanto corretta.
7. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi prescindere dall’applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione finanziaria dell'insorgente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 6, 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (10 giugno 1956), cittadina portoghese, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino unitamente al figlio __________ (3 novembre 1991) entro il 15 giugno 2000 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
2. La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.– sono a carico dell'insorgente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario