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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.01.2000 52.1999.265

January 25, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,696 words·~8 min·8

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.1999.00265  

Lugano 25 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 settembre 1999 di

__________,  patrocinato da: avv. __________,   

Contro  

la decisione 8 settembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 3733) che annulla la decisione 22 aprile 1999 con cui il municipio di __________ ha autorizzato in sanatoria l'apertura di una finestra sulla facciata SE di una casa d'abitazione situata nel nucleo di __________ (part. n. __________ RFD);

viste le risposte:

-      8 ottobre 1999 di __________ e liteconsorti, __________;

-      6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato;

-    12 ottobre 1999 del Municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente __________ è proprietario di uno stabile abitativo (part. n. __________ RF), situato nel nucleo tradizionale di __________ (zona NT) ed annoverato fra gli edifici per i quali sono ammessi interventi conservativi limitati;

                                         che, senza chiedere alcun permesso, verso la fine di luglio del 1998 il ricorrente ha aperto una finestra di cm 70 x 110 nella facciata SE dello stabile, che si innalza oltre il tetto dell'edificio contiguo (part. n. __________ RF), di proprietà dei qui resistenti;

                                         che il 9 novembre 1998 __________ ha chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria;

                                         che con decisione 22 aprile 1999 il municipio di __________ ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo l'opposizione dei vicini qui resistenti;

che con giudizio 27 settembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dagli opponenti;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'apertura disattendesse tanto i vincoli di conservazione delle facciate, sanciti dall'art. 19.2.3. NAPR, quanto il divieto di praticare aperture nei muri tagliafuoco, sancito dalle prescrizioni antincendio;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata;

che, illustrata la fattispecie, l'insorgente ritiene che la controversa licenza rientri nei limiti della latitudine di giudizio e del margine discrezionale che l'art. 19.2.3. NAPR accorda al municipio; nega inoltre che pregiudichi la sicurezza dello stabile contro gli incendi;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;

che il municipio di __________ ne postula invece l'accoglimento, limitandosi a richiamare le osservazioni presentate in prima istanza;

che i vicini resistenti sollecitano il rigetto dell'impugnativa, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti, che saranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

                                         che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm);

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): la documentazione fotografica ed il referto della SPFZ sulla sicurezza antincendio permettono di prescindere dall'assunzione delle prove chieste dall'insorgente;

che non è peraltro compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore;

che l'art. 19 NAPR di __________, disciplinante l'attivià edilizia nella zona dei nuclei stabilisce una gerarchia degli interventi ammissibili differenziata in funzione del pregio dei singoli edifici;

che per gli edifici pregiati è ammesso unicamente il restauro totale (cifra 2.1), mentre per quelli qualificati come "componenti culturali essenziali del tessuto storico ed ambientale" sono ammessi interventi conservativi, volti a consolidare le strutture principali ed a recuperare i valori storici ed architettonici (cifra 2.2);

che per gli edifici che non possono essere demoliti e che per aver subito modifiche sostanziali non consentono più interventi di restauro (cifra 2.1) o interventi conservativi (cifra 2.2) sono infine ammessi interventi conservativi limitati (cifra 2.3); si deve operare secondo i criteri dell'intervento conservativo soltanto sulle facciate protette e sui tetti;

che l'art. 19 cifra 2.3 NAPR, applicabile alla fattispecie, non definisce le caratteristiche degli interventi conservativi limitati: dopo aver stabilito che le solette possono essere sostituite a condizione che siano rispettate le quote delle solette originali, la norma si limita a disporre che "per il resto sarà possibile un'edificazione a nuovo secondo i criteri stabiliti per tale tipo d'intervento";

che l'art. 19 cifra 2.4 NAPR, disciplinante le edificazioni a nuovo, si limita dal canto suo a stabilire che gli edifici potranno essere demoliti e ricostruiti nel rispetto delle volumetrie preesistenti (lett. a) e che i muri perimetrali, le facciate e i porticati dovranno essere adattati alle caratteristiche ed ai valori architettonici della via o della piazza nel quale il nuovo edificio si inserirà (lett. b);

che le norme succitate stanno chiaramente ad indicare che con il termine "limitato" di cui alla nozione di "intervento conservativo limitato" è riferito al grado di conservazione e non all'intervento stesso; questo tipo di intervento è quindi da intendere come un intervento caratterizzato da un livello di conservazione parziale (ovvero limitato);

che, contrariamente a quanto assume in termini apodittici il Consiglio di Stato, dalle disposizioni succitate non discende alcun divieto generale di alterare le facciate degli edifici per i quali sono ammessi interventi conservativi limitati; un simile divieto sussiste semmai soltanto per le facciate protette, per le quali occorre operare secondo i criteri stabiliti per l'intervento conservativo;

che l'art. 19 cifra 2.3. NAPR non vieta pertanto di aprire una finestra in una facciata non protetta, qual'è quella in discussione;

che, sotto questo profilo, il ricorso va di conseguenza accolto;

che l'autorizzazione rilasciata dal municipio non procede invero da un'esercizio abusivo della latitudine di giudizio che la norma succitata riserva all'autorità comunale in ordine all'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati ivi contenuti;

né vi si possono ravvisare gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento che la norma in questione riserva al municipio in punto alla valutazione dell'aspetto estetico degli interventi ammissibili;

che, per quanto opinabile possa apparire, la valutazione espressa al riguardo dal municipio non appare fondata su considerazioni estranee alla materia, manifestamente sprovvista di giustificazioni oggettiva o per altro verso insostenibile;

che anche da questo profilo la licenza impugnata non violava pertanto il diritto;

che viola invece il diritto, in particolare sotto il profilo dell'autonomia comunale, il giudizio con cui il Consiglio di Stato si è sostituito senza valide ragioni all'autorità inferiore nell'esercizio delle prerogative che la legge riserva al municipio;

che il giudizio governativo impugnato non regge alla critica nemmeno sotto quest'aspetto;

che giusta l'art. 41 d LE per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicate le norme tecniche fissate dal Consiglio di Stato e per esso dal Dipartimento del territorio (art. 44c RLE);

che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a delle prescrizioni di protezione antincendio (PPA), emanate dal Dipartimento del territorio, i fabbricati contigui vanno suddivisi in compartimenti tagliafuoco;

che a norma dell'art. 33 cpv. 1 e 2 PPA i muri tagliafuoco devono essere eretti con grado di resistenza al fuoco F 180 e senza interruzioni almeno fin sotto l'ultimo strato del tetto;

che contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato quest'ultima disposizione non sancisce un divieto generale di praticare aperture nei muri tagliafuoco; l'esistenza di aperture nei muri tagliafuoco di edifici contigui con tetti a livelli sfalsati è in effetti esplicitamente prevista dalla cifra 2.2.6 della direttiva antincendio disciplinante le distanze di sicurezza, i compartimenti tagliafuoco e le vie di fuga, richiamata dal giudizio impugnato;

che quest'ultima direttiva non regola peraltro l'apertura di finestre nei muri tagliafuoco di edifici contigui di diversa altezza, bensì la struttura del tetto più basso, che in prossimità del muro tagliafuoco deve presentare un grado di resistenza al fuoco F 30;

che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il muro nel quale è stata realizzata la controversa apertura non presenta le caratteristiche di un muro tagliafuoco, poiché è spesso soltanto 18 cm, invece dei 25 prescritti dalla cifra 2.2.2 della succitata direttiva in combinazione con le esigenze fissate dal Registro della protezione antincendio, ivi richiamate;

che, in quanto destinato a separare due fabbricati contigui (art. 32 cifra 2 lett. a PPA), il muro in questione funge nondimeno da muro tagliafuoco;

che dal profilo delle disposizioni antincendio, il muro in questione va configurato alla stregua di un manufatto esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore;

che giusta l'art. 41 g LE, gli edifici e gli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore delle norme sulla polizia del fuoco sono soggetti al diritto precedente; in caso di riattazione, trasformazione o ampliamenti, devono essere adeguati alle nuove disposizioni;

che eccezionalmente il municipio può tuttavia concedere l'esenzione quando si tratta di interventi di modesta entità che non incidono sulla sicurezza dell'edificio o dell'impianto;

che per l'art. 39 RLE edifici ed impianti esistenti possono essere riparati e mantenuti, esclusi lavori di trasformazione sostanziali; sono considerati sostanziali gli interventi che alterano in misura significativa l'identità dell'opera preesistente od aggravano i momenti di contrasto con il diritto materialmente applicabile;

che l'apertura di una piccola finestra di cm 110 x 70 non può essere considerata alla stregua di un lavoro di trasformazione sostanziale: l'identità della costruzione del ricorrente non viene infatti modificata in misura apprezzabile;

che l'apertura aggrava tuttavia i momenti di contrasto con il diritto materialmente applicabile, poiché riduce ulteriormente il grado di resistenza al fuoco del muro in questione, già di per sé inferiore alle prescrizioni, facilitando la propagazione del fuoco dall'edificio dei resistenti verso lo stabile del ricorrente;

che, da questo profilo, l'apertura può quindi essere autorizzata soltanto se il tetto della costruzione sottostante, di proprietà dei resistenti, risulta conforme alla cifra 2.2.6 della direttiva summenzionata;

che, non essendo possibile dedurre dalle tavole processuali se il tetto dello stabile dei resistenti presenti queste caratteristiche, il ricorso va accolto giusta l'art. 65 cpv. 2 PAmm, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché - completata l'istruttoria - statuisca nuovamente sul gravame;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 41 d, 41 g LE; 39, 44c RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 8 settembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 3733) è annullata.

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché proceda come ai considerandi.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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