Incarto n. 52.1999.00251
Lugano 11 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 settembre 1999 di
__________, patrocinato da: avv. __________,
Contro
la decisione 1. settembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 3603) che conferma la decisione 18 aprile 1999 con cui il Laboratorio cantonale d'igiene ha vietato all'insorgente di procedere ad ulteriori tagli di vini italiani DOC sfusi;
viste le risposte:
- 4 ottobre 1999 del Laboratorio cantonale d'igiene;
- 6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato;
- 11 novembre 1999 della ditta __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nell'ambito di un'ispezione effettuata presso la __________ di __________, di cui l'insorgente è direttore, il Laboratorio cantonale d'igiene (LCI) ha accertato che la ditta in questione aveva tagliato 40'287 litri di Merlot del Piave a denominazione di origine controllata (DOC) e 688'111 litri di Montepulciano d'Abruzzo Casal Tuahlero DOC con altro vino rosso nella misura del 10%. Vini che erano stati nel frattempo venduti in larga misura.
Per questi fatti il LCI ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-- per aver violato gli art. 18 cpv. 1 LDerr e 19 ODerr, traendo in inganno i consumatori sulla qualifica DOC del vino venduto.
Con la stessa decisione, richiamato l'art. 29 cpv. 2 LDerr, il LCI ha inoltre vietato all'insorgente di procedere ad ulteriori tagli di vini DOC italiani sfusi.
Contro la multa __________ è insorto davanti al giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo. Il divieto di taglio è invece stato impugnato davanti al Consiglio di Stato.
B. Con decisione 1. settembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Richiamandosi agli accordi stipulati dalla Svizzera con la CEE e con l'Italia, il Governo ha in sostanza ritenuto che i vini DOC italiani commerciati in Svizzera dovessero rispettare la legge italiana n. 169 del 10 febbraio 1992, che vieterebbe in modo assoluto qualsiasi taglio.
C. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la legittimazione passiva, l'insorgente nega anzitutto che gli accordi internazionali richiamati dal giudizio impugnato contengono un divieto di taglio dei vini DOC. Vietato sarebbe soltanto il taglio dei vini DOCG (a denominazione di origine controllata e garantita). A sostegno del ricorso l'insorgente si richiama ad un parere 22 giugno 1999 dell'Ufficio federale di giustizia all'attenzione dell'Ufficio federale dell'agricoltura.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il LCI, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Con osservazioni 11 novembre 1999 il ricorrente ha altresì preso posizione sul parere 22 settembre 1999 dell'Ufficio federale della sanità pubblica, interpellato nel frattempo dal LCI.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 3 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LALDerr; RL 6.2.1.1). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal divieto impugnato, è certa (art. 43 PAmm). L'eccezione di carenza di legittimazione passiva da questi sollevata può restare indecisa. Ai fini del giudizio non occorre invero verificare se il provvedimento in esame, in quanto impartito al ricorrente, sia atto a conseguire lo scopo perseguito.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. La legge sulle derrate alimentari del 1. marzo 1995 (LDerr; RS 817.0) si applica tanto ai vini prodotti in Svizzera, quanto ai vini importati. Restano riservati gli impegni assunti dalla Svizzera in base a convenzioni internazionali (art. 2 cpv. 3 LDerr).
Giusta l'art. 371 cpv. 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari del 1. marzo 1995 (ODerr; RS 817.02), il vino della categoria 1 può essere tagliato fino al 10% con prodotti di ugual colore. Questa norma ha abrogato il divieto di taglio sancito dall'art. 338 cpv. 2 dell'ordinanza previgente (CS 4, 570) per per i vini della I. categoria. Secondo l'art. 367 cpv. 1 lett. a ODerr, la categoria 1 comprende i vini con denominazione di origine o con denominazione di origine controllata.
In base alla legislazione svizzera sulle derrate alimentari, i vini DOC possono pertanto essere tagliati nella misura massima del 10%, sia che i tratti di vini prodotti in Svizzera, sia che si tratti di vini importati.
Resta da verificare se un divieto di taglio non possa essere dedotto da accordi internazionali.
2.2. La Svizzera ha stipulato con l'Italia due accordi riguardanti il vino. Il primo, risalente al 25 aprile 1961, riveduto con protocollo aggiuntivo del 28 giugno 1990 (RS 0.946.294.541.40), regola l'esportazione di vini italiani verso la Svizzera, fissando in particolare gli attestati che devono accompagnare i vini DOC e DOCG, destinati ad essere messi in commercio nel nostro paese. Tale accordo non contempla alcun divieto di taglio.
Il secondo accordo, del 28 settembre 1994, (RS 0.946.294.541.43), disciplina invece il commercio di vini italiani DOCG, vietando, fra l'altro, qualsiasi taglio. Tale convenzione si applica esclusivamente a particolare categoria di vini. Ad essa non soggiaciono i vini DOC.
Da quanto precede discende chiaramente che nessuna convenzione fra Svizzera ed Italia vieta il taglio dei vini DOC.
3. Nel caso concreto, il LCI ha vietato al ricorrente di procedere ad ulteriori tagli dei vini italiani DOC sfusi, che vengono importati dalla casa vinicola di cui è direttore.
Il divieto, impartito al precipuo scopo di tutelare le aspettative suscitate nel consumatore dalla succitata denominazione, non regge alla critica. In mancanza di un esplicito divieto di taglio, sancito dagli accordi attualmente in vigore tra Svizzera ed Italia, torna in effetti applicabile l'art. 371 cpv. 2 ODerr, che permette il taglio dei vini della categoria 1, di cui all'art. 367 cpv. 1 lett. a ODerr, nella quale rientrano i vini DOC.
A torto reputa il Consiglio di Stato di poter fondare il divieto sull'accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961 sull'esportazione di vini italiani in Svizzera. Tale accordo si limita a regolare le attestazioni che devono accompagnare i vini DOC e DOCG esportati verso la Svizzera. Non contempla alcun divieto di taglio.
Né alla fattispecie torna applicabile l'art. 8 cpv. 9 della legge italiana n. 164 del 10 febbraio 1992, che in caso di taglio del vino esportato rende caduca la denominazione d'origine. Il principio di territorialità sancito dal'art. 2 cpv. 3 LDerr esclude l'applicabilità della norma in questione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, nemmeno questa norma vieta peraltro il taglio dei vini DOC. Essa si limita infatti a rendere caduca la denominazione d'origine, ovunque abbia luogo il taglio. Lo si deduce dal suo tenore letterale, che prende esplicitamente in considerazione l'ipotesi che il diritto estero ammetta tale pratica.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando il controverso divieto ed il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi del diritto.
Resta riservata la decisione che il giudice delegato per le contravvenzioni di questo tribunale è ancora chiamato a rendere sulla questione a sapere se la messa in commercio con la denominazione DOC di vini tagliati in questo modo non violi comunque il divieto d'inganno di cui all'art. 18 LDerr. L'ammissibilità del taglio sancita dall'art. 371 cpv. 2 ODerr non permette infatti ancora di concludere che i vini così manipolati possano senz'altro essere messi in commercio come vini provenienti da un paese che commina la decadenza della denominazione d'origine in caso di taglio.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 18, 29, 50 LDerr; 367, 371 ODerr; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullati:
1.1. la decisione 1. settembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 3603).
1.2. il divieto di cui al dispositivo n. 1 della decisione 17 aprile 1999 del LCI.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario