Incarto n. 52.1999.00241
Lugano 23 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 settembre 1999 del
__________, __________, patrocinato da: avv. __________,
contro
la decisione 25 agosto 1999, no. 3322, con la quale il Consiglio di Stato ha annullato la decisione 20 aprile 1999 relativa all'ordine di demolizione impartito a __________ ed ha ridotto a fr. 500.-- la multa inflittagli con separata risoluzione di pari data;
viste le risposte:
- 29 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
- 30 settembre 1999 di __________, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il resistente __________ è proprietario di un fondo inedificato, situato a __________, a valle di una strada comunale che attraversa il paese (part. n. __________ RF). Il fondo è gravato da un vincolo AP per la formazione di posteggi pubblici.
Il 9 marzo 1999 __________ ha notificato al municipio l'intenzione di "rinnovare" un vecchio e pericolante muro di sostegno, situato sotto il ciglio della strada, sostituendolo con un muro in cemento armato alto m 1.50 e lungo 8.
Con lettera 30 marzo 1999 l'autorità municipale ha preavvisato favorevolmente l'intervento previsto. Ha tuttavia subordinato il rilascio della licenza edilizia alla firma di una convenzione di precario, la quale prevedeva, tra l'altro, che in caso di espropriazione o di acquisto bonale della particella da parte del comune il proprietario avrebbe rinunciato a qualsiasi indennità per il maggior valore ingenerato da tale manufatto ed avrebbe sopportato i costi di una sua eventuale demolizione.
B. Il 16 aprile 1999 il resistente ha contestato le condizioni impostegli dal municipio per il rilascio della licenza edilizia ed ha espresso la sua intenzione d'iniziare i lavori nei giorni seguenti, in quanto parte del muro esistente era crollata e la restante presentava evidenti segni di cedimento.
Con decisioni 20 aprile 1999 l'autorità municipale ha intimato all'insorgente la sospensione immediata dei lavori ed un avviso di contravvenzione.
Il 23 giugno 1999 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame interposto da __________ avverso tali provvedimenti, ritenuto che i lavori erano ormai stati portati a termine e che l'avviso di contravvenzione non costituisce un atto impugnabile.
C. Nelle more del procedimento ricorsuale, il 4 giugno 1999 il municipio di __________ ha ingiunto a __________ di demolire l'opera edificata e l'ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1'000.-- per violazione formale e materiale della LE.
Adito dal ricorrente, l'Esecutivo cantonale ha parzialmente annullato l'ordine di demolizione e ridotto la multa inflittagli a fr. 500.--. Il Governo ha in sostanza ritenuto che il muro in oggetto andava autorizzato sulla base dell'art. 43 LALPT, poiché il manufatto preesistente era pericolante e l'opera eseguita non pregiudicava le finalità della zona AP-EP. Facendo difetto la necessaria base legale, l'autorità comunale non avrebbe potuto subordinare il rilascio della licenza edilizia alla sottoscrizione di una convenzione di precario. Essendo dunque data unicamente una violazione formale della LE, il Consiglio di Stato ha pertanto ridotto a fr. 500.- la multa inflitta al ricorrente.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, il municipio di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
A mente dell’insorgente il fondo sarebbe escluso dal comparto edificabile. Già per questo motivo il muro sarebbe illegittimo.
Il Consiglio di Stato avrebbe inoltre confuso l'istituto del precario con quello della deroga. Le condizioni poste a __________ rappresenterebbero unicamente una limitazione temporale della licenza edilizia, per la quale non sarebbe necessaria alcuna base legale. L'art. 43 LALPT richiamato dal Consiglio di Stato non sarebbe applicabile, poiché il muro edificato sarebbe alto e lungo il doppio di quello preesistente.
P
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione giunge __________ con argomenti che per quanto necessario verranno ripresi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo si fonda sugli art. 46 cpv. 5 LE e 148 cpv. 3 LOC. La legittimazione attiva del ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione traspare con sufficiente chiarezza dalla planimetria e dalla documentazione fotografica in atti. Il sopralluogo richiesto dall'insorgente non appare dunque idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Su fondi e fabbricati oggetto di futura espropriazione di piano regolatore, il proprietario potrà sempre compiere le opere determinate dalla necessità dell'uso normale, della conservazione dell'immobile, della tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica o imposte dalla legge o da provvedimenti amministrativi (art. 43 LALPT). Come giustamente ricorda il Consiglio di Stato, la norma vieta tutti quei lavori ed atti di disposizione suscettibili di ostacolare o rendere più onerosa la futura espropriazione.
Quando l'importanza dei lavori previsti è di scarso rilievo dal profilo dell'interesse pubblico, il principio della proporzionalità può esigere che l'opera sia autorizzata a titolo precario, alla condizione di ripristinare la situazione preesistente a semplice richiesta dell'autorità e senza indennità. Nell'interesse della sicurezza dei rapporti giuridici, specie al fine di rendere edotti terzi acquirenti della particolare situazione di determinate opere, è opportuno menzionare il precario a RF (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LALPT, N. 400 seg. e rimandi).
3. Nella fattispecie il muro edificato da __________ travalica i limiti di un intervento di normale manutenzione secondo l'art. 43 LALPT. Come si evince dalle fotografie che ha prodotto (doc. 1), il nuovo muro non è, in effetti, soltanto di dimensioni ben maggiori del vecchio manufatto, ma è anche più solido e consistente. Caratteristica, questa, che rende più difficile ed onerosa una sua eventuale, futura rimozione, qualora il comune dovesse realizzare i posteggi previsti.
Da questo profilo, l'opera non è quindi conforme al diritto materialmente applicabile.
4. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico o per il vicino che vi si è opposto tempestivamente. L'ordine di ripristino presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto. Deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità. Può infine essere cumulato con la multa.
5. In concreto, il municipio ha ordinato al resistente di demolire l'intero manufatto siccome eccedente i normali lavori di manutenzione.
Il provvedimento del ripristino si appalesa sproporzionato. L'eliminazione dell'intero manufatto non è infatti necessaria per ristabilire una situazione conforme al diritto. Tanto meno quando si consideri che il pendio a monte del muro dovrebbe comunque essere sostenuto.
Per ripristinare la legalità basta infatti assoggettare l'opera ai vincoli prospettati dal municipio nella convenzione precaria che il resistente si è rifiutato di sottoscrivere, obbligando il proprietario a demolirla a sue spese e a rinunciare a qualsiasi indennizzo in caso di espropriazione. Di tale obbligo verrà fatta menzione a RF a spese del resistente.
6. 6.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE, le infrazioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 5'000.-- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.-- se è stata omessa una notifica; con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi.
La multa deve essere adeguatamente ragguagliata alla gravità dell'infrazione e della colpa del trasgressore.
6.2. Nel caso concreto, __________ non ha solo violato dal punto di vista materiale le norme che regolano l'attività edilizia, bensì si è pure reso colpevole di una violazione formale, avendo edificato il muro in questione senza essere in possesso della necessaria licenza.
Egli sostiene di aver iniziato i lavori, in quanto il muro preesistente era parzialmente crollato, ingenerando il pericolo di ulteriori franamenti. La tesi, non confortata da alcuna prova, non giova comunque al resistente. Egli avrebbe quantomeno potuto adottare quelle misure atte a ripristinare provvisoriamente la sicurezza del pendio, senza procedere all'edificazione del manufatto contestato.
Sulla scorta di tali argomentazioni, in considerazione della colpa imputabile al ricorrente e della gravità delle infrazioni commesse, la multa di fr. 500.- appare proporzionata alla fattispecie. Questo tribunale la condivide.
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto. La tassa di giustizia è posta a carico del resistente nella misura in cui è soccombente, ritenuto che il comune ne va esente, in quanto comparso in causa soltanto quale autorità decidente e non per tutelare suoi interessi particolari. Le ripetibili sono poste a carico del resistente proporzionalmente al grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 43 LALPT; 43 e 46 LE; 148 cpv. 3 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo no. 1 lett. a della decisione 25 agosto 1999, no. 3322, del Consiglio di Stato è modificato come segue:
"a) Il ricorso interposto contro l'ordine di demolizione è accolto e la relativa decisione municipale è annullata.
§ Il comune di __________ è autorizzato ad iscrivere a RF, a spese del resistente, la menzione di precario sulla particella no. __________ di tale comune nel senso che in caso di espropriazione il proprietario demolirà il muro in cemento armato a sue spese e rinuncerà a qualsiasi indennizzo per tale opera nei confronti del comune. L'obbligo decade in caso in abrogazione del vincolo AP-EP".
2. La tassa di giustizia è posta a carico del resistente nella misura di fr. 200.--.
3. Il resistente rifonderà fr. 300.- al comune a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria