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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.03.2000 52.1999.185

March 23, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,290 words·~11 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.1999.00185  

Lugano 23 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 giugno 1999 di

__________,  patr. da: avv. __________,   

Contro  

la decisione 2 giugno 1999 del Consiglio di Stato (n. 2394) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 25 gennaio 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di una strada privata sulle part. n. __________ e __________ RFD;

viste le risposte:

-    6 luglio 1999 del Consiglio di Stato;

-    7 luglio 1999 di __________;

-    7 luglio 1999 della Sezione di progettazione;

-    8 luglio 1999 del Comune di __________;

assunte le prove;

viste le conclusioni:

-      8 novembre 1999 della Sezione della progettazione;

-    10 novembre 1999 di __________;

-    12 novembre 1999 del Comune di __________;

-    18 novembre 1999 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 6 novembre 1998 __________ ha chiesto al municipio di __________, mediante semplice notifica, il permesso di costruire una strada privata in località __________ (part. n. __________ e __________ RF). L'opera, lunga m 87.50 e larga 3, verrebbe realizzata partendo dall’accesso che attualmente collega la part. n. __________ alla strada cantonale e sviluppandosi lungo il confine a valle dei fondi, attraverso la part. n. __________ sino a raggiungere il confine della part. n. __________ RF. Il ciglio a valle della strada verrebbe sorretto da un terrapieno formato da un intreccio di pali di larice o di castagno, alto al massimo m 1.50 dal terreno.

Alla domanda si è opposto __________, proprietario della sottostante part. n. __________ RFD, contestando soprattutto la struttura in legno prevista per sostenere il manufatto.

Raccolto il preavviso favorevole della Sezione della progettazione delle strade cantonali, il 25 gennaio 1999 il municipio ha respinto l'opposizione ed ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione che non fosse messa a dimora alcuna piantagione lungo il ciglio a valle della strada e che fosse posata una tubazione di drenaggio sul lato a monte.

                                  B.   Con giudizio 2 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Disattese le censure di natura formale  da questi sollevate con riferimento ai titoli di studio del progettista, all'esperimento di un sopralluogo senza contradditorio ed alla completezza della domanda di costruzione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opera fosse sostanzialmente conforme al diritto materialmente applicabile, in particolare dal profilo della sicurezza, dell’altezza e delle distanze dal confine.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.

L'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo con riferimento alla sicurezza dell'opera ed alle qualifiche professionali del progettista. Ribadisce inoltre le contestazioni addotte con riferimento alla stabilità del terreno, permeato da infiltrazioni d'acqua. Il drenaggio imposto dalla licenza non sarebbe sufficiente a scongiurare tale pericolo. Pretende poi che la struttura di sostegno sarebbe più alta di m 1.50. Insiste affinché venga esperito un sopralluogo e contesta la visita in luogo effettuata dall'autorità in sua assenza. Ribadisce infine le eccezioni relative alla pericolosità dello sbocco sulla strada cantonale, dotato di insufficiente visibilità.

                                  D.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dal beneficiario della licenza, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente.

                                  E.   Delle risultanze del sopralluogo esperito e degli accertamenti promossi da questo tribunale in relazione alla sicurezza dell'accesso alla strada cantonale si dirà nei seguenti considerandi.

In sede di conclusioni, le parti hanno diffusamente preso posizione sulla sicurezza dell'accesso: il ricorrente per contestarne l'insufficienza, le altre parti per giungere invece alla conclusione opposta.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente, è certa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         1.2. Il ricorrente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di esperire un sopralluogo e di richiedere una perizia sulla sicurezza dell'opera in contestazione. La censura è infondata.

Notoriamente, l'autorità di ricorso può in effetti valutare anticipatamente, la pertinenza e la rilevanza delle prove chieste dalle parti e scartare quelle che non appaiono idonee a procurarle la conoscenza di ulteriori fatti, rilevanti per il giudizio. In concreto, la valutazione operata dal Consiglio di Stato in merito alla rilevanza delle due prove respinte regge alla critica del ricorrente.

Il sopralluogo avrebbe forse permesso all'autorità di conoscere meglio la situazione dei luoghi, ma non le avrebbe permesso di prendere conoscenza di ulteriori circostanze di fatto rilevanti per il giudizio. Vertendo le contestazioni attorno alla conformità del progetto con il diritto materiale, determinanti per il giudizio sarebbero comunque stati soltanto gli atti.

Analogamente, sfugge alla critica del ricorrente la decisione del Consiglio di Stato di non ordinare una perizia tecnica sulla sicurezza dell'opera in contestazione. Il metodo costruttivo proposto dal resistente, benché poco diffuso nelle zone urbane, è sufficientemente noto. La sua sicurezza non deve quindi essere preventivamente dimostrata. Le modiche infiltrazioni d'acqua che permeano il terreno sul quale verrebbe ad insistere la costruzione avversata non rappresentano d'altro canto un rischio particolare, suscettibile di giustificare l'allestimento di una perizia (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 24 LE, N. 1009). Il piccolo smottamento che si sarebbe verificato in passato non permette di giungere a diversa conclusione. Superflua al riguardo, in quanto insuscettibile di procurare al tribunale nuovi e rilevanti elementi di giudizio, è l'audizione del teste notificato dal ricorrente per dimostrare la situazione di pericolo che caratterizzerebbe il terreno.

Non del tutto prive di fondamento sono invece le critiche che il ricorrente muove all'indirizzo dell'autorità per non averlo convocato all'incontro promosso dalla Sezione della progettazione del Dipartimento del territorio per esaminare la sicurezza dell'accesso esistente alla strada cantonale. Nella misura in cui si possa ravvisare in questa omissione una violazione del diritto di essere sentito, al difetto è stato comunque posto rimedio con il sopralluogo esperito da questo tribunale.

                                   2.   2.1. La licenza edilizia è fra l'altro necessaria per la costruzione di (...) strade private (art. 4 RLE lett. c).

In quanto non siano esplicitamente soggette alla procedura della notifica (art. 6 RLE), tutti gli interventi di cui all'art. 4 RLE soggiacciono alla procedura ordinaria (art. 5 RLE).

L'art. 6 cifra 6 RLE assoggetta alla procedura della notifica la costruzione di strade private nella zona edificabile, in quanto si tratti di opere che non ingenerano ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente.

2.2. Nell'evenienza concreta, la controversa strada privata è destinata ad accedere a fondi inedificati. Si tratta con ogni evidenza di un manufatto che per dimensioni e destinazione non è atto ad incidere in misura apprezzabile sull'uso del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente.

Del tutto corretta appare di conseguenza la decisione del municipio di assoggettare la domanda di costruzione alla procedura di semplice notifica.

La domanda è peraltro stata sottoposta ai servizi dell'autorità cantonale interessati a questo genere d'interventi, che l'hanno preavvisata favorevolmente, mentre al ricorrente è stata accordata la più ampia facoltà di far valere le proprie ragioni.

Le censure che egli muove all'indirizzo dell'autorità per la procedura scelta sono pertanto prive qualsiasi fondamento.

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 4 cpv. 2 LE, i progetti e i documenti annessi devono essere firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo dell'OTIA.

Lo scopo della disposizione è quello di proteggere il pubblico contro le persone incapaci (DTF 112 Ia 325) e di garantire che i progetti vengano elaborati da professionisti qualificati, che dispongano di un minimo di esperienza pratica (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 4 LE, N. 750).

3.2. Nel caso in esame, la domanda di costruzione è stata presentata dallo studio d'architettura __________ di __________, composto dagli architetti __________ ed __________, che l'hanno sottoscritta. Quest'ultimo è membro dell'OTIA.

Il precetto di cui all'art. 4 cpv. 2 LE è quindi stato ossequiato.

                                   4.   4.1. La domanda di costruzione deve contenere tutte le indicazioni prescritte dall'art. 9 RLE ed essere corredata da progetti allestiti in modo da rendere chiaramente comprensibile la natura e l'estensione delle opere previste (art. 11 cpv. 1 RLE). Essa deve permettere all'autorità e ad eventuali opponenti di procedere ad una verifica completa ed approfondita della conformità dall'opera prevista con le norme di diritto pubblico concretamente applicabili. In casi particolari, l'autorità può chiedere l'allestimento di studi speciali, come perizie geologiche, di meccanica delle terre, idrografiche, foniche e simili (art. 11 cpv. 3 RLE).

Richiesta, questa, che si giustifica segnatamente quando l'intervento interessa un fondo che non offre sufficienti garanzie di stabilità od esposto a pericoli particolari (art. 24 cpv. 1 LE).

4.2. Nell'evenienza concreta, l'autorità comunale ha ritenuto che la documentazione prodotta con la domanda di costruzione rispondesse alle esigenze suindicate. La decisione sfugge alle critiche del ricorrente. I piani presentati permettono infatti di formarsi un'idea sufficientemente precisa dell'ubicazione, delle dimensioni e delle modalità costruttive dell'opera in contestazione. La planimetria, la vista longitudinale, le sezioni ed il dettaglio costruttivo in scala 1:20 rispondono ampiamente alle esigenze poste dalle norme suindicate. La situazione dei fondi interessati dall'intervento non è d'altro canto tale da rendere imprescindibile l'allestimento di una perizia geotecnica o idrogeologica. Il pericolo, paventato dal ricorrente, di smottamenti dovuti ad infiltrazioni d'acqua è infatti limitato dalla scarsa pendenza del terreno.

Anche da questo profilo, le censure sollevate dal ricorrente vanno quindi disattese.

                                   5.   5.1. Giusta l'art. 30 RLE, gli edifici, gli impianti e ogni altra opera devono essere progettati e eseguiti secondo le regole dell'arte tenendo conto delle prescrizioni tecniche emanate dalle autorità, segnatamente da associazioni professionali riconosciute. Di tenore analogo è l'art. 58 RE di __________.

Tali norme si limitano ad esigere il rispetto delle regole dell'arte, lasciando ai progettisti la libertà e la responsabilità delle scelte operative e di tecnica della costruzione, che non soggiacciono per principio ad un controllo preventivo da parte dell'autorità.

5.2. In concreto, le modalità di costruzione previste dal progetto in esame, peraltro note ed ampiamente collaudate, sfuggono alla critica del ricorrente. Per quanto insolite possano apparirgli, non v'è motivo per ravvisarvi una qualsivoglia inosservanza delle norme di diritto pubblico concretamente applicabili. Le generiche contestazioni sollevate in proposito dal ricorrente non permettono di giungere a diversa conclusione.

                                   6.   Destituite di qualsiasi fondamento sono le obiezioni mosse dal ricorrente all'altezza della struttura di sostegno della strada, che stando al progetto approvato avrebbe un'altezza di m 1.50 dal terreno sistemato a valle. Per principio, una licenza edilizia si limita ad autorizzare l'opera così com'è prevista dal progetto allegato alla domanda di costruzione, che deve comunque riprodurre adeguatamente la situazione dei luoghi.

In concreto, il sopralluogo ha permesso di accertare che il progetto presentato raffigura correttamente la situazione del terreno dedotto in edificazione. Non v'è quindi spazio per contestazioni come quelle proposte dal ricorrente. Tanto meno quando si consideri che in assenza di diversa disposizione i muri di cinta ed i sostegno eretti sul confine possono comunque raggiungere l'altezza di m 2.50.

                                   7.   Manifestamente improponibili per incompetenza dell'autorità amministrativa sono invece le censure che il ricorrente solleva con riferimento alla servitù di vista che deriverebbe dalla strada costruita a confine con il suo fondo. La licenza edilizia si limita infatti ad accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione del'opera prevista. Su questo punto il ricorrente va quindi rinviato al competente giudice civile.

                                   8.   8.1. Giusta l'art. 60 cifra 1 NAPR, disciplinante gli accessi stradali, muri di cinta, siepi, scarpate ed altri manufatti devono permettere una visuale di m 60 su strade di raccolta del traffico e di m 40 su strade di servizio e residenziali. Per strade cantonali e casi speciali, soggiunge la cifra 2 della norma in questione, la visuale dovrà essere esaminata e determinata sul posto in funzione delle esigenze del traffico.

8.2. Nel caso concreto, la controversa strada privata verrebbe a sboccare sulla strada, pure privata, che attualmente collega la part. n. __________ RF alla vicina strada cantonale. Il raccordo della nuova strada alla strada privata che serve tale fondo non modifica l'accesso esistente alla strada cantonale. Pur situandosi nelle immediate vicinanze di quest'ultima, il raccordo fra le due strade private lascia del tutto immutato l'attuale accesso alla pubblica via. Non essendo destinata - almeno per il momento - a servire nuove costruzioni, la nuova strada non comporta cambiamenti apprezzabili delle attuali condizioni di utilizzazione dell'accesso esistente. Non implicando modifiche d'ordine costruttivo dell'accesso esistente e non essendo nemmeno atta a determinare un aggravio del traffico in entrata sulla strada cantonale ed in uscita da quest'ultima, l'opera in contestazione non deve quindi essere esaminata sotto il profilo della conformità dell'accesso che attualmente collega la part. __________ RF alla strada cantonale con le norme applicabili agli accessi.

Invano si richiama il ricorrente alle risultanze delle verifiche operate dall'autorità cantonale in merito alla sufficienza dell'accesso esistente. L'eventuale inadeguatezza di quest'ultimo non osta alla concessione della licenza edilizia. Questa ha infatti per oggetto unicamente la nuova strada privata, che si dirama dalla strada - pure privata esistente sulla part. n. __________ RF. Non concerne l'attuale accesso alla strada cantonale. Le modifiche prospettate dall'autorità cantonale non possono quindi essere imposte al ricorrente, che è libero di adeguarvisi soprattutto in vista della futura edificazione dei suoi fondi al fine di dotarli di un accesso conforme alle esigenze di legge.

                                   9.   In esito alle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata va quindi confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 21, 24 LE; 4, 5, 6, 11 RLE, 60 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.185 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.03.2000 52.1999.185 — Swissrulings