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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2000 52.1999.159

October 19, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,761 words·~19 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.1999.00159  

Lugano 19 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  1 giugno 1999 di

Contro  

la risoluzione 4 maggio 1999 (n. 1853) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 16 gennaio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    11 giugno 1999 del Dipartimento delle istituzioni,

-    15 giugno 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

esperita l'istruttoria;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il 13 gennaio 1991 i ricorrenti __________ (1919) e __________ (1918) __________, cittadini turchi titolari di un passaporto speciale (diplomatico), sono entrati in Svizzera soggiornando presso la loro figlia __________ (1950), di nazionalità elvetica per matrimonio, all'epoca interprete per la polizia cantonale e per l'Ufficio federale dei rifugiati, ed anche insegnante di lingue. I coniugi __________ hanno un altro figlio, __________, anch'esso cittadino svizzero naturalizzato, il quale risiede nel Canton Zurigo. L'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti ha posto gli interessati al beneficio di un permesso di dimora per motivi di cura ex art. 36 OLS (L; altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa), valido fino al 12 luglio 1991, dopo aver ricevuto dalla figlia la garanzia di provvedere al loro sostentamento e l'assicurazione che essi avrebbero lasciato la Svizzera dopo sei mesi. I permessi degli interessati sono stati tuttavia prorogati sino al 12 luglio 1992 a causa della degenza in ospedale del marito e dell'imminente intervento chirurgico a cui doveva sottoporsi la moglie. I coniugi hanno lasciato infine la Svizzera il 17 novembre 1991.

b) Il 28 luglio 1992 i coniugi __________ sono nuovamente rientrati in Svizzera ottenendo, sempre per motivi di cura, un permesso di dimora temporaneo (L) valido sino al 27 gennaio 1993 dopo che la figlia __________ aveva anche garantito di farsi carico di tutte le spese cagionate dal loro soggiorno. Il 29 ottobre 1992 __________ è stata ricoverata presso l'Ospedale "__________"; il 25 novembre 1992 è stata trasferita nella Clinica "__________" dove è rimasta fino al 22 dicembre seguente. Preso atto dei continui problemi di salute degli interessati e dopo aver raccolto il preavviso del medico cantonale, l'allora Sezione degli stranieri ha prorogato ai coniugi __________ il permesso L fino al 30 giugno 1993. Successivamente, il dipartimento ha rinnovato loro il permesso di dimora temporaneo per ragioni di cura alle scadenze 31 dicembre 1993, 30 giugno e 31 ottobre 1994, in quanto il 14 dicembre 1993 la loro figlia aveva ribadito di garantire le spese cagionate dal loro soggiorno.

c) A partire dal 1° giugno 1995 gli interessati hanno dovuto ricorrere all'assistenza pubblica (fr. 900.– mensili per le necessità dell'economia domestica; oneri cassa malati e partecipazioni mediche), perché la figlia era rimasta senza attività lucrativa. Il 1° dicembre 1995 __________ ha comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri competente che la situazione di indigenza dei genitori era provvisoria. Il dipartimento ha quindi rinnovato ai ricorrenti il permesso di dimora temporaneo, scaduto il 31 ottobre 1995, trasformandolo in annuale e valido fino al 31 ottobre 1996. Il 24 ottobre 1996 l'allora Sezione degli stranieri ha ammonito __________ per non aver rispettato le condizioni sottoscritte il 14 dicembre 1993 in favore dei genitori, rendendola attenta che se nel corso dei successivi mesi la situazione di indigenza non si fosse modificata, si sarebbe proceduto a revocare i permessi di soggiorno agli interessati. Il 6 novembre 1996 l'ammonita ha precisato di non essere in grado di svolgere un lavoro che le permettesse di assistere i genitori finanziariamente, segnatamente a causa di una depressione dovuta alla situazione sanitaria di questi ultimi. Ha pure indicato che nel frattempo aveva iniziato a frequentare un corso intensivo di contabilità presso la __________ e che a formazione ultimata, nel maggio 1997, avrebbe ottenuto un posto come aiuto contabile alle dipendenze della ditta __________. Il permesso di dimora (B) dei coniugi __________ è allora stato prorogato con ultima scadenza al 30 aprile 1997. Il 1° luglio 1997 la figlia __________ ha iniziato a lavorare presso il Centro seminariale della Fondazione __________ ad __________ come segretaria di direzione al 60% percependo uno stipendio di fr. 2'702.20 lordi mensili. Il 7 novembre 1997 l'allora Ufficio dell'assistenza sociale (UCAS) ha comunicato alla Sezione degli stranieri che il debito complessivo dei coniugi __________ nei confronti della Stato ammontava, a quel momento, a fr. 30'242.75.

                                  B.   Con decisione 16 gennaio 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda presentata il 15 aprile 1997 dai coniugi __________ volta al rinnovo del loro permesso di dimora per motivi di cura. L'autorità si è fondata sul fatto che gli interessati erano a carico dello Stato, che in precedenza la figlia era già stata ammonita per tale motivo, e che non vi erano elementi atti a ritenere che potessero restituire la somma ricevuta fino a quel momento. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 10, 11, 12, 16 LDDS; 8 e 16 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 17 giugno 1998, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dagli interessati. Ha osservato in primo luogo che l'art. 8 CEDU ha l'obiettivo di mantenere i contatti famigliari e non conferisce in alcun modo il diritto di scegliere il genere di permesso per raggiungere tale scopo. Ha in seguito considerato il rifiuto del rinnovo del loro permesso di dimora giustificato a causa del loro debito assistenziale di fr. 32'910.– maturato dal 1° giugno 1995 al 31 dicembre 1997. Ha posto in rilievo il fatto che la figlia dei ricorrenti, in precedenza già ammonita e di nuovo attiva professionalmente dal 1° luglio 1997, non aveva più rispettato la dichiarazione di garanzia sulla copertura delle spese cagionate dal loro soggiorno in Svizzera. Il Governo ha ritenuto che i coniugi __________ fossero in grado di rientrare in Turchia, dove avevano vissuto per 70 anni e dove viveva ancora un fratello del ricorrente. Inoltre essi sarebbero potuti tornare in Svizzera per farsi curare, ma rispettando le usuali norme di polizia degli stranieri predisposte per tale scopo. L'Esecutivo cantonale ha infine indicato che in caso di impossibilità concreta e oggettiva di rientro nel loro paese d'origine, gli interessati potevano richiedere all'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), tramite la Sezione degli stranieri, l'ammissione provvisoria in Svizzera (permesso F).

                                  D.   Il 14 dicembre 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e decidere dopo aver effettuato accuratamente una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco, segnatamente svolgendo esaurienti ed aggiornate indagini al fine di verificare l'esigibilità di un rimpatrio dei ricorrenti a seguito delle loro condizioni di salute e la persistenza del rischio di cadere nell'assistenza pubblica.

                                  E.   a) Dagli ulteriori accertamenti è emerso, da un lato, che __________ e __________, a partire dall'emanazione della risoluzione governativa, rimborsavano mensilmente all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento fr. 150.– e che il debito assistenziale ammontava nel maggio 1999 a complessivi fr. 32'240.-; dall'altro, che i ricorrenti presentavano un alto grado di dipendenza, necessitavano della costante presenza di terze persone, e che un viaggio in Turchia costituiva un grave rischio per la loro salute.

b) Con decisione 4 maggio 1999 il Consiglio di Stato, preso atto delle suddette risultanze istruttorie, ha confermato la decisione adottata dalla Sezione degli stranieri. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'interesse pubblico all'allontanamento dei ricorrenti a causa del loro persistente rischio di dover beneficiare delle prestazioni assistenziali fosse preponderante rispetto a quello privato di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante i nuovi accertamenti esperiti avessero evidenziato l'impossibilità per gli interessati di sostenere il viaggio di ritorno in Turchia per motivi di salute. Il Governo ha ribadito la possibilità per i coniugi di ottenere l'ammissione provvisoria in Svizzera qualora avessero dimostrato con elementi oggettivi e concreti l'impossibilità di rientrare in Turchia.

                                  F.   Contro la predetta pronuncia governativa, __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando il rinnovo del loro permesso di dimora a scopo di cura. Sostengono di non essere caduti in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Pongono in rilievo il fatto di non percepire più prestazioni assistenziali da quando la figlia lavora al 60% e di rimborsare attualmente quanto versato in loro favore nella misura di fr. 100.–/150.– mensili. I ricorrenti aggiungono che in futuro, con la loro morte, la figlia sarà in grado di estinguere più celermente il debito assistenziale, anche grazie a una probabile attività professionale accessoria. Fanno notare che il dipartimento ha trasformato alla scadenza il loro permesso L in B, allorquando esso era a conoscenza della situazione di indigenza e che ha emanato il contestato provvedimento sei mesi dopo che essi non percepivano più prestazioni assistenziali. Indicano che la figlia percepisce attualmente fr. 2'361.25 netti mensili e il di lei marito fr. 4000.–/4700.– mensili a dipendenza degli anni: in tal modo, il rischio di cadere a carico dell'assistenza non esisterebbe più. Criticano le autorità inferiori per non aver raccolto il consenso delle autorità turche al fine di accertare la possibilità di rimpatriarli ed eventualmente porli a carico dell'assistenza di quel paese. Considerano il loro interesse a soggiornare presso la figlia in Svizzera prevalente rispetto all'interesse pubblico al loro allontanamento dovuto al debito assistenziale non ancora totalmente rimborsato. A causa della loro età e della loro salute precaria, essi non sarebbero in grado di affrontare la trasferta in Turchia, dove del resto rimarrebbe unicamente il fratello del ricorrente, nato il 3 aprile 1912, anch'esso bisognoso di cure. Non si oppongono tuttavia alla possibilità di ottenere la semplice ammissione provvisoria. Con istanza pedissequa al gravame, chiedono di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  G.   All'accoglimento del gravame si oppongono il dipartimento, che propone di dichiararlo irricevibile, e il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà - per quanto necessario - in seguito.

                                  H.   In sede istruttoria, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha informato il Tribunale che la pratica assistenziale è stata archiviata il 31 dicembre 1997 e che la figlia dei ricorrenti continua a rimborsare regolarmente il debito accumulato in precedenza nella misura di fr. 150.– mensili. La polizia comunale di Ascona ha comunicato dal canto suo che nell'ambito di un accertamento, i ricorrenti erano a quel momento assenti dall'abitazione della figlia, in quanto erano stati ricoverati presso la clinica __________. Invitati ad esprimersi su queste risultanze, gli insorgenti hanno riconfermato in sostanza i loro argomenti ricorsuali.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Nel caso specifico, i ricorrenti non possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di un trattato tra la Confederazione Svizzera e la Turchia, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno.

1.4. Gli stranieri possono, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere il rinnovo del loro permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio, straniero titolare di un permesso di domicilio o cittadino svizzero) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (o non vi è più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Secondo la giurisprudenza, una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia; trattandosi di persone anziane, vi è un tale rapporto quando le stesse non possono più vivere in modo indipendente o necessitano di cure a causa della loro età (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).

In concreto, la figlia dei ricorrenti è cittadina svizzera: il primo presupposto per poter appellarsi all'art. 8 CEDU è quindi soddisfatto. Osservato poi che gli insorgenti vivono presso di lei regolarmente dall'agosto 1992, si può senz'altro considerare che esiste tra di loro una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta. Rimane da vagliare se i ricorrenti si trovino in uno stato di dipendenza nel senso descritto in precedenza. Ora, è incontestato che il ricorrente soffre di una grave cardiopatia ischemica con angina pectoris residua, di diabete mellito tipo II non insulino richiedente, di arteriopatia periferica obliterante, di ipertrofia benigna della prostata di una sindrome lombovertebrale, di gonartrosi bilaterale, di insufficienza venosa cronica stadio II, di una calcolosi reno-ureterale per la quale è sottoposto ad un intervento di radiolitotripsia, e di glaucoma. E' inoltre affetto da sindrome di Alzheimer (v. doc. 8 e C). La ricorrente soffre dal canto suo di carcinoma del colon, di incontinenza uro-fecale, di cardiopatia ischemica e ipertensiva con insufficienza cardiaca, di diabete mellito tipo II non insulino dipendente con retinopatia e polineuropatia, di ipotireosi, di sindrome panvertebrale su grave osteoporosi e processi degenerativi della colonna, di insufficienza venosa, e del morbo di Parkinson. Inoltre la vista in un occhio è solo del 30% mentre non vede nulla con l'altro (doc. 9; C). Considerata in particolare anche la loro età, non si può mettere in dubbio che essi non sono in grado di vivere da soli né di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. E' quindi certo che gli interessati si trovano in uno stato di dipendenza (v. anche referto non datato dell'Ufficio del medico cantonale, agli atti). Essi possono di conseguenza richiamarsi all'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di dimora. Sapere poi se questo diritto sussista è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 120 Ib 8 consid. 1; 119 Ib 419 consid. 2c). Ne discende che nel caso specifico, contrariamente a quanto sostiene il dipartimento, la via del ricorso di diritto amministrativo è data (DTF 122 II 5 consid. e con rinvii).

1.5. Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti predisposti d'ufficio da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La questione se un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, è nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se i ricorrenti possano tornare in Turchia, ossia se, in tale paese, risiedono parenti o familiari con cui intrattengono strette relazioni e che potrebbero prendersi cura di loro, accogliendoli presso di loro o trovando una struttura adatta alle loro necessità. E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio che i ricorrenti, rimanendo in Svizzera, chiedano prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).

                                   3.   __________ e __________ sono afflitti da diverse gravi malattie fisiche e psichiche che hanno necessitato, ancora ultimamente, il loro ricovero in una struttura ospedaliera (v. certificati medici 22 settembre 2000 del Dr. med. __________ e 26 settembre 2000 della Clinica __________). Nelle condizioni in cui versano i ricorrenti, ben difficilmente si può pretendere che essi si mantengano da soli senza dover far capo all'ausilio della figlia __________ oppure dell'assistenza pubblica. Orbene, non solo vi è stato il rischio per gli insorgenti di dover ricorrere all'assistenza, ma risulta pure che essi ne sono stati a carico dal 1° giugno 1995 fino al 31 dicembre 1997 per necessità dell'economia domestica, oneri cassa malati e partecipazioni mediche per un totale di fr. 32'910.–, importo da considerare rilevante. Da quella data i ricorrenti non hanno tuttavia più richiesto sussidi. Per quanto riguarda invece il debito effettivo ancora esistente, va tenuto conto che la figlia degli interessati ha iniziato a lavorare al 60% con un salario netto di fr. 2'361.25 (doc. G e L; ora di fr. 2'485.–: v. osservazioni 29 settembre 2000 dei ricorrenti), mentre il di lei marito percepisce fr. 4'000.–/4'700.– mensili (doc. M, N e O) ed ha nel frattempo ereditato in comproprietà un'abitazione nella quale vive con la moglie e con i ricorrenti (ricorso 3 febbraio 1998 al Consiglio di Stato, p. 3). Nel corso del 1998, al fine di ossequiare l'obbligo di restituzione indicato nella decisione dipartimentale impugnata, __________ ha pertanto iniziato a rimborsare il debito contratto dai genitori in ragione di fr. 150.– al mese. Nulla lascia supporre che questo impegno debba venir meno nel prossimo futuro. Sotto l'aspetto sanitario, il medico cantonale aggiunto, interpellato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, ha affermato che un viaggio di rientro dei ricorrenti in Turchia non è esigibile, poiché costituirebbe un grave rischio per la loro salute. Inoltre in Turchia appare certa la presenza di un solo fratello dell'insorgente, __________, con il quale gli interessati sembra intrattenessero delle strette relazioni ma che sarebbe andato a vivere presso il figlio. Anch'esso ultraottantenne, non è tuttavia dato di vedere come possa occuparsi attivamente dei ricorrenti (doc. E). In Svizzera risiede invece la loro figlia. Dall'inserto di causa risulta che __________ si è sempre occupata effettivamente dei suoi genitori sin dall'inizio, impegnandosi costantemente a prestare loro tutte le cure necessarie in casa e aiutandoli in tutto quanto li concerneva durante il loro soggiorno (v. diversi scritti all'allora Sezione degli stranieri e all'ufficio regionale stranieri competente; diverse domande di rinnovo del permesso di dimora). Del resto, è incontestato che anche l'altro figlio dei ricorrenti, __________, risiede già da tempo nel nostro Paese, nel canton Zurigo, e possiede, come la sorella, la cittadinanza svizzera per matrimonio.

Ora, sulla scorta di tutto quanto precede, tenuto pure conto dell'intensità delle relazioni famigliari di __________ e __________ con la figlia __________ naturalizzata svizzera per matrimonio, la quale risiede già da anni nel nostro Paese, nonché del fatto che le prestazioni assistenziali erogate non sono riconducibili ad un comportamento riprovevole degli stessi, non appare che vi siano ragioni sufficienti per giustificare l'allontanamento dei ricorrenti e rifiutare loro il rinnovo del controverso permesso di soggiorno (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 287). In altre parole, nel concreto - eccezionale - caso, questo Tribunale considera che l'interesse dei ricorrenti, gravemente malati e completamente dipendenti, a soggiornare presso la figlia in Svizzera per motivi di cura sia prevalente rispetto all'interesse pubblico al loro allontanamento dovuto a causa del debito assistenziale da loro contratto in precedenza e non ancora totalmente rimborsato.

                                   4.   Il ricorso va pertanto accolto e le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione degli stranieri annullate. Non è dunque necessario chinarsi sugli argomenti addotti dalle autorità inferiori sull'eventualità di un'ammissione provvisoria in Svizzera degli insorgenti. Resta riservata la facoltà dell'autorità di prime cure di revocare il permesso ai ricorrenti in ogni momento qualora dovessero questa volta venir meno le garanzie finanziarie fornite dalla figlia. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Dato che gli insorgenti versano in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta (art. 30 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 8 CEDU; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61, 64 e 65 PAmm;

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

a)      la risoluzione 4 maggio 1999 (n. 1853) del Consiglio di Stato;

b)      la decisione 16 gennaio 1998 (E20) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione).

                                   2.   Gli atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi per un anno a __________ (9 febbraio 1919) e a __________ nata __________ (13 gennaio 1918), cittadini turchi, il permesso di dimora.

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   4.   La domanda di assistenza giudiziaria dell'avv. __________, è accolta.

§.  Di conseguenza il patrocinatore è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede.

                                      5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.159 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2000 52.1999.159 — Swissrulings