Incarto n. 52.1998.00231
Lugano 4 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Ivano Ranzanici, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 agosto 1998 di
__________ __________ entrambi patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 14 luglio 1998 del Consiglio di Stato (n. 3369) che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata da __________ e dalla __________ contro la decisione 23 luglio 1996 con cui il municipio di __________ ha revocato la decisione 18 giugno 1996 mediante la quale aveva parzialmente revocato la licenza edilizia 21 dicembre 1996 rilasciata alla __________ per la costruzione di uno stabile a destinazione mista sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
- 9 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
- 30 settembre 1998 di __________ e __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 dicembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ il permesso di costruire uno stabile a destinazione mista su un fondo (part. n. __________ RF) che confina verso N con la part. n. __________ RF, di proprietà di __________ e verso S con la part. n. __________ RF della __________.
I piani approvati indicavano che il terreno circostante l'immobile sarebbe stato sistemato alla quota di m 302.35 (cfr. piano 2). Il piano interrato, più ampio dei piani fuori terra, si estendeva sin sul confine verso i fondi dei resistenti. La quota di tale piano interrato era prevista a m. 299.60 (cfr. sezione trasversale). La quota dei fondi contermini non era invece indicata.
B. Nel corso dei lavori di costruzione, i ricorrenti hanno chiesto al municipio di intervenire perché l'autorimessa interrata, realizzata sin sul confine verso i loro fondi, sporgeva dal terreno in misura che ritenevano lesiva del diritto.
Con decisione 18 giugno 1996 il municipio ha revocato la licenza nella misura in cui era riferita alla costruzione dell'autorimessa a confine, ritenendo che questo manufatto violasse le norme sulle distanze e sulle altezze.
C. a. Contro questa decisione __________ e __________, proprietari del fondo dedotto in edificazione, sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Con risoluzione 23 luglio 1996 il municipio ha aderito all'impugnativa, rinvenendo sulla decisione di revocare parzialmente la licenza.
__________ e la __________ hanno a loro volta impugnato questo provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della decisione di revoca parziale della licenza edilizia.
b. Preso atto dell'adesione del municipio al ricorso inoltrato da __________ e __________ contro la decisione 18 giugno 1996 di revoca parziale della licenza, il 16 ottobre 1996 il Governo ha stralciato l'impugnativa dai ruoli. La decisione di stralcio (ris. gov. n. 5255/96) è stata notificata soltanto agli insorgenti ed all'autorità comunale.
Con separata decisione dello stesso giorno (ris. gov. n. 5251/96) il Consiglio di Stato ha inoltre dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso inoltrato da __________ e dalla __________ contro la decisione 23 luglio 1996 del municipio di aderire all'impugnativa presentata da __________ e __________ contro la parziale revoca della licenza. In sostanza, il Governo ha ritenuto che i ricorrenti non avessero qualità per agire in giudizio perché non si erano opposti al rilascio della licenza edilizia parzialmente revocata.
c. Contro questa seconda risoluzione governativa, __________ e la __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la conferma della decisione 18 giugno 1996 con cui il municipio aveva revocato parzialmente la licenza.
Con giudizio 3 marzo 1997 questo Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Governo affinché statuisse nel merito.
Il Tribunale cantonale amministrativo ha in sostanza ritenuto che il fatto che i vicini reclamanti non si fossero opposti alla domanda di costruzione non impedisse di riconoscere loro la legittimazione attiva ad impugnare un provvedimento con cui il municipio - aderendo al ricorso inoltrato dai beneficiari della licenza contro la decisione di revoca - aveva in pratica respinto la domanda di revoca presentata dagli stessi insorgenti.
D. Dando seguito al giudizio di rinvio, il 14 luglio 1998 il Consiglio di Stato ha evaso come ai considerandi il ricorso interposto da __________ e dalla __________ contro la decisione 23 luglio 1996 del municipio di aderire all'impugnativa interposta da __________ e __________ contro la revoca parziale della licenza edilizia.
Anziché limitarsi a verificare la legittimità del provvedimento effettivamente impugnato, il Consiglio di Stato ha direttamente esaminato se la revoca parziale della licenza fosse giustificata. Partendo dal presupposto che i piani presentati fossero carenti, siccome privi dell'indicazione delle relative quote, il Governo è giunto alla conclusione che il municipio, in realtà, non avesse mai approvato l'autorimessa interrata. Fondandosi su questa deduzione ha quindi rinviato gli atti al municipio affinché ordinasse ai qui ricorrenti di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per l'autorimessa interrata che nel frattempo era stata portata a compimento.
E. Contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Con lungo ed articolato ricorso, gli insorgenti hanno rilevato:
- che la licenza è stata rilasciata sulla base di piani completi,
senza che i vicini si opponessero;
- che la __________ si è opposta tardivamente all'esecuzione dell'opera;
- che la revoca della licenza riguarda soltanto le parti dell'autorimessa che sporgono oltre la proiezione dell'edificio principale;
- che l'opera, da tempo terminata, è stata realizzata in modo sostanzialmente conforme ai piani approvati;
- che i vicini reclamanti avrebbero potuto facilmente rilevare che l'autorimessa sarebbe sporta oltre il livello del terreno naturale dei loro fondi, più bassi della strada cantonale;
- che non sussistono minimamente i presupposti per revocare la licenza.
F. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti __________ e la __________, che hanno contestato in dettaglio le tesi dei ricorrenti, rilevando:
- che le modifiche apportate alla domanda originaria non sono mai state oggetto di formale approvazione;
- che le opere in contestazione sono state portate a termine nonostante l'ordine di sospensione dei lavori;
- che l'eccezione di tardività dell'intervento della __________, oltre ad essere nuova, è priva di fondamento, poiché __________ si è rivolto al municipio sia a titolo personale, sia a nome della __________, di cui è presidente del consiglio di amministrazione;
- che i piani approvati erano carenti, poiché non indicavano le quote dei terreni confinanti;
- che l'indicazione stante al quale il piano dell'autorimessa sarebbe stato interrato era fuorviante; a maggior ragione se si considera che la sporgenza dal livello del terreno dei loro fondi non figurava sul piano dei prospetti e che il calcolo dell'indice di occupazione non ne teneva conto;
- che l'autorimessa viola chiaramente le norme sulle altezze e sulle distanze.
G. In sede di replica e di duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi ed allegazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento impugnato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
2. Oggetto del contendere è un giudizio con cui il Consiglio di Stato, dopo aver dichiarato di statuire sul ricorso proposto da __________ e della __________ contro la risoluzione 23 luglio 1996 con cui il municipio ha aderito all'impugnativa inoltrata da __________ e __________ contro la revoca parziale della licenza edilizia rilasciata alla __________, si è in realtà per pronunciato ai sensi dei considerandi sul ricorso inoltrato da quest'ultimi contro la decisione 18 giugno 1996 con cui l'autorità comunale ha parzialmente revocato il permesso. Considerandi, dai quali si può unicamente dedurre che l'autorimessa non sarebbe mai stata approvata e che quindi occorrerebbe avviare una procedura di rilascio del permesso in sanatoria.
Preso atto che le parti non sollevano particolari obiezioni al riguardo, per economia di giudizio e per evitare di incorrere in un eccesso di formalismo, non appare tutto sommato lesivo del diritto procedere ad una verifica della legittimità della decisione 18 giugno 1996 con cui il municipio ha revocato parzialmente la licenza edilizia rilasciata nel 1994 alla __________. Fatta astrazione dalla confusa situazione processuale posta in essere dal Consiglio di Stato è questo in sostanza il tema della vertenza.
3. Il permesso di costruzione concesso in contrasto con la legge può essere revocato. Se importanti lavori sono già stati eseguiti, la revoca è possibile solo se l'istante ha ottenuto il permesso inducendo l'autorità in errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono (cfr. art. 18 LE; Scolari, Commentario II ed., n. 906 segg.; Imboden-Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 41, B V). Di principio, la revoca è esclusa quando il titolare abbia in buona fede iniziato i lavori (DTF 100 Ib 303).
La revocabilità di una decisione amministrativa dipende dall'esito del confronto fra l'interesse alla corretta attuazione del diritto oggettivo e quello afferente alla sicurezza del diritto. Se quest'ultimo prevale, la decisione è da considerarsi irrevocabile (cfr. Imboden-Rhinow, op. cit., n. 41, B II e rif.). Nella ponderazione dei contrapposti interessi, vanno tenuti presenti i principi generali del diritto amministrativo, segnatamente il principio di proporzionalità ed il principio di protezione della buona fede che, in determinate circostanze, obbliga l'autorità a soddisfare le aspettative suscitate da un suo comportamento anche quando siano in contrasto con la legge (Knapp, Précis de droit administratif, V. ed., n. 295).
4. 4.1. Nell'evenienza concreta, il 21 dicembre 1994 il municipio di __________ ha autorizzato la __________ a costruire uno stabile a destinazione mista sulla part. n. __________ RF. I piani di costruzione, approvati previa pubblicazione all'albo e notifica ai confinanti qui resistenti, prevedevano che al piano inferiore, definito "interrato", sarebbe stata realizzata un'ampia autorimessa per 48 veicoli.
La planimetria indicava chiaramente che i muri perimetrali di questo piano sarebbero stati realizzati in parte sin sul confine N verso la part. n. __________ RF, di proprietà di __________, ed in parte sin sul confine S verso la part. n. __________ RF di proprietà della __________. La quota del piano interrato (299.60) era facilmente deducibile dall'indicazione "-2.90" figurante sulla rappresentazione planimetrica; indicazione, che doveva essere semplicemente rapportata alla quota "00.00 PT = 302.50", accompagnante l'intestazione del piano.
Il piano "sezione trasversale" indicava a sua volta chiaramente che il piano terreno (00.00), quotato m 302.50, ed il terreno sistemato attorno all'immobile, quotato "-0.15", si sarebbero trovati ad un livello di circa un metro superiore a quello della strada, che passa lungo il confine W del fondo ad una quota variante tra m 301.11 (S) e m 301.77 (N).
Il piano dei "prospetti" non raffigurava la situazione dell'immobile per rapporto ai fondi contermini. Considerato tuttavia che questi fondi sono posti ad una quota di circa 60 - 90 cm inferiore a quella del campo stradale, era tuttavia abbastanza evidente che i muri perimetrali dell'autorimessa, previsti sul confine tanto a S, quanto a N, avrebbero necessariamente dovuto sporgere oltre il livello del terreno dei fondi contermini per un'altezza pari alla differenza tra questo livello ed il livello della copertura dell'autorimessa (quota m 302.35). Verso la part. n. __________, situata a N (quota 301.00), l'autorimessa avrebbe pertanto dovuto sporgere per circa m 1.35 fuori terra, mentre sul lato opposto avrebbe dovuto innalzarsi ad un'altezza di circa 2 m dal livello del terreno di proprietà della __________ (part. n. __________; quota: m 300.48).
La circostanza non poteva in particolare sfuggire ai resistenti, proprietari dei fondi in questione, che in questa veste avrebbero dovuto conoscerne la situazione meglio di chiunque altro.
4.2. Ferma questa premessa, si deve necessariamente concludere che nella misura in cui autorizza l'edificazione a confine di un'opera alta circa 2.00 dal livello del terreno sistemato del fondo della __________ la licenza edilizia 21 dicembre 1994 rilasciata alla __________ viola il diritto. Non trattandosi di una costruzione accessoria, questa parte dell'edificio, sporgente dal terreno oltre m 1.50, non poteva infatti beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di rispettare le distanze dal confine prevista dall'art. 42 cpv. 1 RLE a favore delle costruzioni sotterranee.
Contrariamente a quanto asserisce il Consiglio di Stato, la licenza in esame ha autorizzato anche la costruzione dell'autorimessa interrata. Le carenze dei piani sopra illustrate non permettono in nessun caso di dedurre che questo manufatto non sia stato autorizzato.
La violazione del diritto appena rilevata non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per giustificare la revoca parziale della licenza, disposta dal municipio con la decisione 18 giugno 1996 qui in esame. L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo non prevale invero sull'interesse dei ricorrenti alla sicurezza del diritto. Dal profilo dell'interesse pubblico la violazione è minima e tutto sommato irrilevante. Il difetto lede soltanto gli interessi della __________. Nemmeno il pregiudizio patito da quest'ultima può tuttavia legittimare la revoca, poiché la fiducia riposta dai ricorrenti nel permesso ricevuto, sulla base del quale hanno in buona fede iniziato i lavori di costruzione, appare maggiormente degna di tutela, specie se si considera l'insufficiente diligenza di cui hanno dato prova i vicini reclamanti in sede di esame della domanda di costruzione inoltrata dalla __________. Ammettere il contrario significherebbe violare apertamente l'art. 18 cpv. 2 LE.
5. Ritenuto che le piccole difformità dell'opera realizzata rispetto a quella autorizzata esulano dai limiti del presente giudizio, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione governativa impugnata siccome lesiva del diritto e confermando la risoluzione 23 giugno 1996 con cui il municipio è rinvenuto sulla decisione 18 giugno 1996 mediante la quale aveva parzialmente revocato la licenza edilizia 21 dicembre 1994 rilasciata alla __________.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei resistenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 21 LE; 42 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 luglio 1998 del Consiglio di Stato (n. 3369) è annullata;
1.2. è confermata la decisione 23 giugno 1996 con cui il municipio di __________ ha revocato la decisione 18 giugno 1996 con cui aveva parzialmente revocato la licenza edilizia 21 dicembre 1994 rilasciata alla __________ per l'edificazione della part. n. __________ RF.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è a carico di __________ e della __________ in solido.
3. I resistenti __________ e la __________ rifonderanno fr. 2'500.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
4. Intimazione a:
____________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario