Incarto n. 52.1998.00157
Lugano 9 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: segretario:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 giugno 1998 di
__________
contro
le risoluzioni 20 maggio 1998 (nn. 2245, 2246 e 2247) con le quali il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative presentate dall'insorgente avverso i rispettivi decreti di multa 30 gennaio (a), 6 marzo (b) e 24 marzo 1997 (c) inflitti dal municipio di __________ nei suoi confronti per violazione dell'ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale;
viste le risposte:
- 24 giugno 1998 del Consiglio di Stato,
- 14 luglio 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che con decisione 30 gennaio 1997 (a) il municipio di __________ ha inflitto all'avv. __________ una multa di fr. 100.– per i seguenti motivi:
"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Lancia targato __________ per scopi diversi da quelli contemplati dall'autorizzazione di tipo B rilasciata dal Municipio (sosta continuata in luogo di carico e scarico)";
che il 6 marzo 1997 (b) l'Esecutivo comunale di __________ ha nuovamente inflitto allo stesso una multa, questa volta di fr. 150.–, sempre per
"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Lancia targato __________ per scopi diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione B rilasciata dal Municipio (sosta continuata in luogo di carico e scarico)";
che in data 24 marzo 1997 (c) il municipio di __________ ha multato nuovamente il ricorrente con fr. 150.– ancora per
"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Mercedes targato __________ per scopi diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione B rilasciata dal Municipio (sosta prolungata in luogo di carico e scarico)";
che i fatti sono stati accertati dalla locale Polizia comunale rispettivamente nei giorni 1° dicembre 1996 dalle ore 15.30 alle ore 17.45 e 2 dicembre 1996 dalle ore 15.50 alle ore 17.50 (a), il 7 dicembre 1996, dalle ore 08.00 alle ore 11.25 (b), e il 2 gennaio 1997 dalle ore 14.10 alle ore 16.30 (c) nella zona pedonale in piazza __________ /via __________;
che con tre separate decisioni 20 maggio 1998, il Consiglio di Stato ha respinto i relativi gravami;
che il Governo, dopo aver accertato la validità della base legale su cui erano fondati i tre decreti di multa, ha ritenuto che il permesso speciale B rilasciato al ricorrente non gli permettesse di accedere alla zona pedonale se non per ragioni strettamente connesse con le operazioni di carico e scarico, ha rilevato come l'asserita precedente autorizzazione speciale di parcheggio non fosse in tutti i casi più valida a seguito dell'introduzione dell'OZP entrata in vigore il 1° gennaio 1995, ed ha infine posto a carico del ricorrente una tassa di giudizio di fr. 200.– per ciascuna decisione;
che contro le predette pronunzie governative, l'avv. __________ è insorto con un unico gravame davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento unitamente ai rispettivi decreti di multa; in via del tutto subordinata ha chiesto che gli oneri processuali venissero ridotti a fr. 65.– per ciascuna delle risoluzioni;
che l'insorgente ha considerato infondati gli argomenti relativi alla decadenza dell'autorizzazione speciale di cui era a beneficio in quanto non vi era una decisione municipale esplicita di revoca in tal senso e la stessa non era inconciliabile con l'OZP; ha ritenuto che le sanzioni inflitte dal municipio dovessero essere fondate sulla LCStr; ha sostenuto infine di non essersi introdotto con i suoi veicoli nella zona pedonale per scopi diversi rispetto a quelli consentiti e di non aver sostato durevolmente tra gli orari indicati senza averli rimessi in circolazione;
che al ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e il municipio, con argomenti che non occorre riassumere;
che la competenza del Tribunale è data (art. 148 cpv. 3 e 208 cpv. 1 LOC) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 LOC e 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che nel caso concreto, si deve constatare che l'azione penale nelle more della procedura si è nel frattempo prescritta;
che infatti, per il combinato di cui agli art. 149 LOC e 1 del DL che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni, l'azione penale si prescrive in due anni e per l'art. 2 4° periodo del citato decreto legislativo gli atti di istruttoria, compreso il ricorso al Tribunale, non ne interrompono il corso a partire dal giorno in cui l'imputato ha compiuto il reato (v. anche Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 279, p. 163; Ratti, Il Comune, vol. II, p. 1440);
che nel caso in esame la prescrizione assoluta per le diverse infrazioni imputate al ricorrente è intervenuta rispettivamente il 1° e 2 dicembre 1998, 7 dicembre 1998 e 2 gennaio 1999.
Per questi motivi,
visti gli art. 145, 148 cpv. 3, 149 e 208 cpv. 1 LOC; DL che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni; 3, 28, 43, 46, 51, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Sono annullate per intervenuta prescrizione dell'azione penale:
a) le risoluzioni 20 maggio 1998 (nn. 2245, 2246 e 2247) del Consiglio di Stato;
b) i decreti di multa 30 gennaio, 6 marzo e 24 marzo 1997 inflitti dal municipio di __________ nei confronti dell'avv. __________.
2. Non si percepisce tassa di giudizio.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario