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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 52.1998.157

November 9, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·888 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.1998.00157  

Lugano 9 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:     segretario:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi   Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 giugno 1998 di

__________  

contro  

le risoluzioni 20 maggio 1998 (nn. 2245, 2246 e 2247) con le quali il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative presentate dall'insorgente avverso i rispettivi decreti di multa 30 gennaio (a), 6 marzo (b) e 24 marzo 1997 (c) inflitti dal municipio di __________ nei suoi confronti per violazione dell'ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale;

viste le risposte:

-    24 giugno 1998 del Consiglio di Stato,

-    14 luglio 1998 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

che con decisione 30 gennaio 1997 (a) il municipio di __________ ha inflitto all'avv. __________ una multa di fr. 100.– per i seguenti motivi:

"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Lancia targato __________ per scopi diversi da quelli contemplati dall'autorizzazione di tipo B rilasciata dal Municipio (sosta continuata in luogo di carico e scarico)";

che il 6 marzo 1997 (b) l'Esecutivo comunale di __________ ha nuovamente inflitto allo stesso una multa, questa volta di fr. 150.–, sempre per

"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Lancia targato __________ per scopi diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione B rilasciata dal Municipio (sosta continuata in luogo di carico e scarico)";

che in data 24 marzo 1997 (c) il municipio di __________ ha multato nuovamente il ricorrente con fr. 150.– ancora per

"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Mercedes targato __________ per scopi diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione B rilasciata dal Municipio (sosta prolungata in luogo di carico e scarico)";

che i fatti sono stati accertati dalla locale Polizia comunale rispettivamente nei giorni 1° dicembre 1996 dalle ore 15.30 alle ore 17.45 e 2 dicembre 1996 dalle ore 15.50 alle ore 17.50 (a), il 7 dicembre 1996, dalle ore 08.00 alle ore 11.25 (b), e il 2 gennaio 1997 dalle ore 14.10 alle ore 16.30 (c) nella zona pedonale in piazza __________ /via __________;

che con tre separate decisioni 20 maggio 1998, il Consiglio di Stato ha respinto i relativi gravami;

che il Governo, dopo aver accertato la validità della base legale su cui erano fondati i tre decreti di multa, ha ritenuto che il permesso speciale B rilasciato al ricorrente non gli permettesse di accedere alla zona pedonale se non per ragioni strettamente connesse con le operazioni di carico e scarico, ha rilevato come l'asserita precedente autorizzazione speciale di parcheggio non fosse in tutti i casi più valida a seguito dell'introduzione dell'OZP entrata in vigore il 1° gennaio 1995, ed ha infine posto a carico del ricorrente una tassa di giudizio di fr. 200.– per ciascuna decisione;

che contro le predette pronunzie governative, l'avv. __________ è insorto con un unico gravame davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento unitamente ai rispettivi decreti di multa; in via del tutto subordinata ha chiesto che gli oneri processuali venissero ridotti a fr. 65.– per ciascuna delle risoluzioni;

che l'insorgente ha considerato infondati gli argomenti relativi alla decadenza dell'autorizzazione speciale di cui era a beneficio in quanto non vi era una decisione municipale esplicita di revoca in tal senso e la stessa non era inconciliabile con l'OZP; ha ritenuto che le sanzioni inflitte dal municipio dovessero essere fondate sulla LCStr; ha sostenuto infine di non essersi introdotto con i suoi veicoli nella zona pedonale per scopi diversi rispetto a quelli consentiti e di non aver sostato durevolmente tra gli orari indicati senza averli rimessi in circolazione;

che al ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e il municipio, con argomenti che non occorre riassumere;

che la competenza del Tribunale è data (art. 148 cpv. 3 e 208 cpv. 1 LOC) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 LOC e 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che nel caso concreto, si deve constatare che l'azione penale nelle more della procedura si è nel frattempo prescritta;

che infatti, per il combinato di cui agli art. 149 LOC e 1 del DL che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni, l'azione penale si prescrive in due anni e per l'art. 2 4° periodo del citato decreto legislativo gli atti di istruttoria, compreso il ricorso al Tribunale, non ne interrompono il corso a partire dal giorno in cui l'imputato ha compiuto il reato (v. anche Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 279, p. 163; Ratti, Il Comune, vol. II, p. 1440);

che nel caso in esame la prescrizione assoluta per le diverse infrazioni imputate al ricorrente è intervenuta rispettivamente il 1° e 2 dicembre 1998, 7 dicembre 1998 e 2 gennaio 1999.

Per questi motivi,

visti gli art. 145, 148 cpv. 3, 149 e 208 cpv. 1 LOC; DL che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni; 3, 28, 43, 46, 51, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Sono annullate per intervenuta prescrizione dell'azione penale:

a)      le risoluzioni 20 maggio 1998 (nn. 2245, 2246 e 2247) del Consiglio di Stato;

b)      i decreti di multa 30 gennaio, 6 marzo e 24 marzo 1997 inflitti dal municipio di __________ nei confronti dell'avv. __________.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giudizio.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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