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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2002 52.1995.356

April 3, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,129 words·~6 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.1995.00356  

Lugano 3 aprile 2002    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  2 maggio 1995 delle

__________ __________ entrambe rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 13 aprile 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che ordina alla ricorrente __________ la rimozione del pupazzo "__________", collocato sul tetto del ristorante __________;

vista la risposta 16 maggio 1995 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, in data non definita, sul tetto dello stabile ove ha sede il ristorante __________ é stato posato un pupazzo colorato in materiale plastico raffigurante il "__________", simbolo della menzionata catena di __________;

                                         che con decisione 13 aprile 1995 il Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, Ufficio permessi e passaporti (ora: Ufficio permessi della Sezione permessi e immigrazione), ha ingiunto alla __________, titolare della patente dell'esercizio pubblico in rassegna, e per essa al suo direttore __________, la rimozione del suddetto pupazzo entro il 30 aprile seguente;

                                         che l'autorità dipartimentale ha considerato inammissibile l'esposizione di tale impianto pubblicitario, in quanto immagine profilata ai sensi dell'art. 9 lett. a della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954 (LIns);

                                         che contro la premessa pronuncia la __________ e la __________ sono insorte dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e chiedendo che, per quanto necessario, venga fatto ordine all'autorità dipartimentale di rilasciare l'autorizzazione in sanatoria per la posa del controverso pupazzo;

                                         che, in sostanza, le ricorrenti, contestato preliminarmente il carattere di insegna di tale installazione, hanno sostenuto che la censurata decisione procede da un'errata interpretazione degli art. 4 e 9 lett. a) LIns, lesiva delle garanzie costituzionali della proprietà e della libertà di commercio e d'industria, siccome non sorretta da un pubblico interesse meritevole di tutela;

                                         che nelle proprie osservazioni il dipartimento ha chiesto la conferma del giudizio impugnato all'appoggio di argomentazioni di cui, all'occorrenza, si dirà in seguito;

considerato,                    in diritto

                                         che il 1° ottobre 2001 sono entrate in vigore la nuova legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 (LImpPub) ed il relativo regolamento d'esecuzione del 26 giugno 2001 (RLImpPub), con la conseguente abrogazione della LIns e del RLIns (cfr. art. 22 LImpPub, 10 RLImpPub);   

                                         che il ricorso risulta tempestivo e ricevibile in ordine, sia secondo il pregresso che secondo il nuovo ordinamento legale (cfr. art. 17 LIns, 19 LImpPub, 43 e 46 cpv. 1 PAmm) e può inoltre essere deciso sulla base degli atti senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dalle insorgenti non appare necessario, la situazione dei luoghi essendo sufficientemente nota a questo Tribunale;

che, secondo un invalso principio, gli ordini di ripristino vanno esaminati in base al diritto entrato posteriormente in vigore, se lo stesso risulta più favorevole all'interessato (cfr. DTF 102 Ib 64, consid. 4; Dicke, Die Abbruchsverfügung, in BR 1981, p. 25 s.; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, N. 8 ad art. 25);

                                         che, data l'evidente funzione di richiamo visivo esercitata sul pubblico, il pupazzo oggetto del presente procedimento configura senz'ombra di dubbio sia un'insegna ex art. 2 RLIns, sia un impianto pubblicitario giusta l'art. 2 RLImpPub;  

                                         che l'art. 9 lett. a LIns sancisce il divieto di insegne costituite da immagini profilate o plastiche di persone, oggetti od altre figurazioni realistiche;

che il suddetto divieto è stato scientemente abbandonato nella LImpPub, la quale, in termini più generali rispetto all'art. 9 LIns, proibisce l'esposizione di impianti che, a motivo delle loro dimensioni esorbitanti, arrecano pregiudizio all'estetica dei paesaggi, degli edifici o alla sicurezza stradale (art. 7 LImpPub; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 7 settembre 1999, no. 4918, concernente la nuova legge sugli impianti pubblicitari, ad V.);

che, quantunque nelle intenzioni del legislatore già il pregresso disposto legale andasse interpretato con una certa elasticità, la regolamentazione di recente adozione appare, perlomeno nel concreto caso, più favorevole per l'insorgente (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 giugno 1953, no. 430, concernente la legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico);

che, in effetti, evitando di stabilire interdizioni puntuali, il nuovo regime consente di tener conto dell'enorme evoluzione subita dalle forme di comunicazione pubblica, segnatamente dai mezzi e dalle tecniche impiegati a fini pubblicitari;

che l'avversato ordine di rimozione va dunque valutato dal profilo della LImpPub; 

che, in concreto, per quanto insolita e di dubbio gusto, perlomeno nella sua collocazione sopra la terrazza sul tetto dello stabile, la controversa raffigurazione plastica non appare suscettibile di deturpare seriamente il paesaggio circostante;

che il contesto territoriale in cui è situato l'impianto è infatti a vocazione prevalentemente commerciale, privo di particolari pregi naturalistici, architettonici o urbanistici e caratterizzato da una fitta concentrazione di installazioni pubblicitarie;

che, più specificatamente, il pupazzo in esame non pregiudica in modo particolare nemmeno l'estetica del moderno edificio in calcestruzzo su cui insiste, che presenta dei corpi di altezza maggiore rispetto alla cupola ove è installato il pupazzo stesso ed è comunque costellato da appariscenti insegne; 

che non appaiono ad ogni modo adempiuti gli estremi per negare l'autorizzazione alla posa del contestato impianto in virtù del principio di affollamento di cui all'art. 8 LImpPub;  

che, da ultimo, l'installazione in oggetto non risulta di nocumento neppure alla circolazione stradale, trovandosi a oltre venti metri di distanza dalla strada cantonale, in posizione sopraelevata e retrostante per rapporto alla facciata dello stabile;

                                         che le critiche sollevate dalle ricorrenti in punto alla violazione dei diritti costituzionali di proprietà e di libertà economica, per assenza di preminenti interessi pubblici alla rimozione dell'insegna, non appaiono pertanto destituite di fondamento;

                                         che per questi motivi il ricorso deve dunque essere accolto e il censurato ordine di rimozione annullato, in quanto lesivo del diritto;

                                         che la regolarizzazione dal profilo formale dell'impianto pubblicitario impone comunque alle insorgenti di ottenere la relativa autorizzazione, previa richiesta presso le competenti autorità;

                                         che non si prelevano né tassa di giustizia né spese, non essendo l'ente pubblico intervenuto a tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmm);

che, tenendo conto della novella legislativa intervenuta in pendenza di ricorso, si giustifica prescindere dall'assegnazione di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 19 e 22 LImpPub; 2, 10 RLImpPub; 9 lett. a e 17 LIns; 2 RLIns; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.     la decisione 13 aprile 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, è annullata;

1.2.     entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa decisione, le ricorrenti sono tenute a formulare istanza di autorizzazione per la posa dell'impianto pubblicitario oggetto del presente gravame;

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

- ___________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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