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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.07.2020 50.2019.13

July 23, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,821 words·~9 min·3

Summary

Anticipata immissione in possesso. Progetto stradale

Full text

Incarto n. 50.2019.13  

Lugano 23 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2019 di

 RI 1    RI 2   patrocinate da:   PA 1    

contro  

la decisione del 15 ottobre 2019 del Tribunale di espropriazione in merito all'anticipata immissione in possesso relativa a 38 m2 del mapp. _______ di ________, sezione ________, nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Repubblica e Stato del Cantone Ticino concernente la realizzazione di una pista ciclopedonale su via C________ nel Comune di ________;

ritenuto,                          in fatto

che nel corso del 2016 lo Stato del Cantone Ticino ha pubblicato gli atti del progetto stradale concernente la realizzazione di una pista ciclopedonale su via C_______ nel Comune di ________, tra l'incrocio __________ e il nucleo abitativo di __________;

che l'opera coinvolge anche il mapp. __________, di 900 m2, appartenente a RI 1 (fino al 29 ottobre 2018 di proprietà di RI 2 eOPP 1), di cui lo Stato ha previsto unicamente l'occupazione temporanea in ragione di 38 m2 per permettere la costruzione di un nuovo cordonetto in pietra naturale e per esigenze di cantiere, dietro versamento di un'indennità a corpo di fr. 19.oltre a fr. 1'434.50 per la soppressione di alcune piante;

che contro il progetto stradale RI 2 e OPP 1 hanno inoltrato un'opposizione cautelativa formulando una serie di domande relative alla sistemazione del loro fondo dopo l'intervento; hanno anche chiesto allo Stato il rimborso della parte mancante (…) e della percentuale della perdita del valore complessivo della proprietà;

che l'Ufficio delle acquisizioni del Dipartimento del territorio ha fornito agli interessati le spiegazioni del caso in merito ai lavori di ripristino del fondo e ha precisato loro che i dati riassunti nelle tabelle di espropriazione sono stati estrapolati dalle mappe ufficiali in vigore al momento della pubblicazione del progetto; in ogni caso, qualora dopo l'ultimazione dei lavori ed eseguita la nuova terminazione del fondo si rendesse necessario un esproprio formale del mapp. __________, l'indennità sarebbe calcolata sulla base di fr. 400.- al m2;

che RI 2 e OPP 1 hanno comunicato allo Stato di non accettare la proposta di indennità di fr. 400.-, ritenuta insufficiente; essi hanno quindi chiesto, nell'ipotesi di un'espropriazione formale, un risarcimento pari a fr. 800.- al m2;

che il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale il 23 novembre 2016 ed evaso l'opposizione di RI 2 e OPP 1; la decisione governativa è stata confermata da questo Tribunale, che il 27 dicembre 2018 ha respinto il ricorso inoltrato da questi ultimi (inc. 52.2017.25), nella cui posizione RI 1, divenuta nel frattempo proprietaria della particella oggetto di giudizio, ha dichiarato di subingredire;

che in ossequio all'art. 26 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100), il 27 marzo 2019 gli atti sono quindi stati trasmessi al Tribunale di espropriazione per l'esame delle pretese annunciate da RI 2 e OPP 1 e per le quali le parti non hanno potuto accordarsi; contestualmente, lo Stato ha chiesto l'anticipata immissione in possesso nei diritti espropriati;

che RI 1 si è opposta a quest'ultima richiesta, poiché a suo dire i lavori cancellerebbero la terminazione esistente così come le bordure e i punti di riferimento presenti sul loro sedime, impedendo in futuro una ricostruzione degli esatti confini, sui quali le opinioni delle parti divergono;

che dopo aver fatto rilevare dal geometra revisore i punti di confine della proprietà dell'espropriata, con decisione del 15 ottobre 2019 il Tribunale di espropriazione ha concesso all'espropriante l'anticipata immissione in possesso; ha annotato che i piani di progetto sono stati elaborati sulla scorta di una mappa catastale ufficiale provvisoria risultante dal registro fondiario prodefinitivo e che nelle tabelle di espropriazione le superfici toccate dal progetto vengono indicate in modo solo approssimativo, mentre la misurazione definitiva avviene ad opera conclusa; l'immissione in possesso anticipata non provoca del resto danni irreparabili agli opponenti, dal momento che la situazione è stata ampiamente documentata grazie a fotografie, per cui nemmeno l'esame dell'indennità in favore dei proprietari risulta pregiudicata;

che avverso la predetta decisione si aggravano ora RI 1 e RI 2 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, della quale chiedono l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; in estrema sintesi, le ricorrenti ribadiscono che fintanto che i confini del loro fondo non sono stabiliti in modo certo l'ente pubblico non può iniziare lavori che implicherebbero la rimozione degli attuali segni di confine;

che al ricorso e alla concessione dell'effetto sospensivo si oppone lo Stato che sottolinea come gli interventi sono stati pianificati da tempo e necessitano di essere eseguiti a breve al fine di completare le altre tratte già realizzate o in fase di realizzazione; d'altra parte l'esecuzione anticipata delle opere non compromette in nessun modo la valutazione dell'indennità espropriativa e non arreca alcun pregiudizio alla proprietaria; anche nel caso in cui le ricorrenti dovessero ottenere ragione, si potrebbero ripristinare i precedenti confini senza particolare disagio;

che in replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e domande;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 e 53 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100);

che la facoltà di agire di RI 1, subentrata a RI 2 e OPP 1 in corso di procedura quale nuova proprietaria del fondo interessato dal progetto stradale, è data (art. 44 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), mentre, proprio a seguito del subingresso, deve essere negata la legittimazione ricorsuale di RI 2 che nemmeno ha presentato osservazioni sull'istanza di anticipata immissione in possesso dinanzi al Tribunale di espropriazione;

                                         che entro questi limiti il ricorso è ricevibile in ordine e può essere esaminato nel merito, sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); all'infuori degli incarti richiamati e trasmessi dalle parti e dal Tribunale di prima istanza, non occorre in effetti assumere le numerose prove notificate dalla ricorrente (documenti, sopralluogo, perizia giudiziale sul 4° bollone e alcuni testi) che non sono atte ad apportare a questo Tribunale ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere;

che non si procede nemmeno all'audizione personale delle ricorrenti, giacché né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto, come è stato il caso nella presente fattispecie (DTF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 494);

che secondo l'art. 51 cpv. 1 primo periodo Lespr, l'espropriante può chiedere l'immissione in possesso prima della stima e prima del pagamento dell'indennità, qualora renda verosimile che un ritardo nell'inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all'opera;

che l'autorizzazione è accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda d'indennità o che questo esame possa essere reso possibile da disposizioni ordinate dal Tribunale d'espropriazione (art. 51 cpv. 3 Lespr);

che per quanto concerne i progetti stradali, l'art. 26 cpv. 3 Lstr stabilisce che il Tribunale d'espropriazione può autorizzare l'anticipata immissione in possesso sulla base della decisione d'approvazione del progetto stradale esecutiva; si presume, soggiunge la norma, che senza l'anticipata immissione in possesso l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio (art. 26 cpv. 3 Lstr; cfr. STA 52.2012.2 del 2 novembre 2012); a differenza dell'art. 51 cpv. 1, primo periodo Lespr, tale disposto - che si rifà all'art. 39 cpv. 4 della legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960 (LSN; RS 725.11) - crea la presunzione che, senza l'anticipata immissione in possesso, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio;

che il proprietario interessato può comunque opporsi all'anticipata immissione in possesso, rovesciando la presunzione legale, ossia rendendo verosimile che l'ente pubblico non corre alcun pregiudizio;

che nella fattispecie il progetto stradale è divenuto definitivo con la sentenza di questo Tribunale del 27 ottobre 2018;

che rimangono quindi unicamente da evadere le pretese espropriative concernenti l'indennità in favore della ricorrente; l'accoglimento della richiesta dell'ente pubblico non pregiudica o compromette comunque questo esame, ritenuta la presenza agli atti di numerose fotografie, del rapporto richiesto dai giudici di prime cure al geometra revisore, ingegnere iscritto nell'apposito registro (art. 41 cpv. 1 della legge federale sulla geoinformazione [LGI; RS 510.62], 43 ss. dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale [OMU; RS 211.432.2], 9 della legge sulla misurazione ufficiale  [LMU; RL 216.300]) tenuto a rispettare scrupolosamente le regole dell'arte (vedi art. 1 dell'ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale; OTEMU; RS 211.432.21), in merito ai punti di confine della particella della ricorrente, del rapporto datato 11 gennaio 2017 dello stesso geometra, nonché delle svariate planimetrie che attestano i confini del fondo sulla base delle varie mutazioni intervenute nel corso degli anni;

che come indicato anche nella decisione impugnata, con riferimento alla STA 50.2004.4 del 16 settembre 2004 consid. 2.3, in questa fase procedurale non è indispensabile fornire indicazioni più precise circa l'area colpita da un evento espropriativo; l'estensione esatta sarà precisata nella sentenza di stima, riprendendo i dati che emergeranno dalla procedura di misurazione ufficiale in corso (il deposito pubblico degli atti è stato pubblicato il 21 luglio 2020; cfr. FU 58/2020 del 21 luglio 2020, pag. 5875), oppure, qualora necessario, facendo eseguire una valutazione puntuale da parte del geometra revisore e confrontandola con la terminazione definitiva della part. __________ ad opera realizzata;

che a dipendenza di queste risultanze e dell'estensione della ciclopista, i segni di confine che si trovano attualmente in loco potranno se del caso essere riposizionati come in precedenza; sotto questo profilo non si è nemmeno in presenza di un danno irreparabile, contrariamente a quanto insiste nel sostenere, a torto, la ricorrente; 

che a ciò aggiungasi che quest'ultima, sia dinnanzi all'autorità inferiore, sia nel presente ricorso, non adduce particolari argomenti per contestare l'urgenza per l'ente espropriante, presunta per legge, di poter disporre della superficie oggetto di esproprio, già prima della definizione degli aspetti espropriativi;

                                         che nulla osta pertanto alla conferma dell'immissione in possesso anticipata dei diritti espropriati decretata dai giudici di prime cure;

che sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve pertanto essere respinto;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr); non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

decide:

1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalle ricorrenti, rimane a loro carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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