Incarto n. 50.2002.25-26
Lugano 6 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 25 ottobre 2002 dello
contro
le decisioni 1° ottobre 2002 (no. 93/01-301 e 93/01-315) del Tribunale di espropriazione, prolate nell'ambito del procedimento di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promosso dallo Stato del Canton Ticino a dipendenza della sistemazione e del risanamento di via __________ a __________ (mapp. __________ di __________ __________, mapp. __________ di __________ __________);
viste le risposte:
- 28 novembre 2002 di __________ __________;
- 29 novembre 2002 del Tribunale di espropriazione;
- 17 gennaio 2003 di __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ __________ e __________ __________ sono proprietari nel comune di __________ di due fondi edificati posti lungo via __________; il primo del mapp. __________ (1889 mq), sul quale sorge una residenza monofamiliare, la seconda del mapp. __________ (506 mq), che accoglie parimenti una casa d'abitazione;
che il 19 settembre 2000 il Gran Consiglio ha stanziato un credito di complessivi fr. 21'350'000.- per opere di sistemazione e sicurezza delle strade cantonali; fr. 5'000'000.- sono stati destinati in particolare agli interventi riguardanti via __________ a __________ (costruzione di due rotonde e di un marciapiede su entrambi i lati della carreggiata, adeguamento degli imbocchi, posa di alcune infrastrutture, rifacimento della pavimentazione, ecc.);
che onde realizzare i lavori previsti, nel gennaio del 2002 lo Stato ha avviato contemporaneamente la procedura di approvazione dei progetti definitivi dell'opera viaria e l'espropriazione dei diritti necessari;
che sono così divenuti oggetto di esproprio formale anche 54 mq ca. del mapp. __________ e 8 mq del mapp. __________, per i quali il Cantone ha offerto un indennizzo di fr. 230.- il mq, rispettivamente di fr. 250.- il mq; per l'occupazione temporanea di parte di entrambe le proprietà lo Stato ha inoltre proposto un'indennità di fr. 0.50/mq;
che il 4 febbraio 2002 __________ __________ ha notificato le proprie pretese, chiedendo tra l'altro l'adattamento del futuro marciapiede in modo da poter accedere al mapp. __________ da via __________; con scritto 5 febbraio 2002 __________ __________ ha dal canto suo inoltrato diverse richieste, tra cui il rifacimento del muro di cinta del proprio fondo con le medesime caratteristiche di quello attuale;
che in sede di conciliazione non è stato possibile trovare un accordo in relazione alle predette rivendicazioni avanzate dai proprietari dei mapp. __________ e __________;
che con decisioni 1° ottobre 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo, ordinando nel contempo il mantenimento dell'attuale accesso veicolare del mapp. __________ su via __________ e la conseguente smussatura del marciapiede (inc. no. 93/01-301), nonché il ripristino dell'esistente muro di recinzione e della ringhiera al mapp. __________ (inc. no. 93/01-315);
che avverso siffatte ingiunzioni lo Stato è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio da emanarsi nel contesto della procedura espropriativa in itinere;
che a mente del ricorrente, astringendo il cantone a fornire una prestazione reale o in natura il Tribunale di espropriazione ha emanato delle disposizioni di carattere espropriativo impugnabili in quanto tali innanzi al Tribunale cantonale amministrativo; nel merito, l'insorgente ha ricordato che le indennità di ogni genere dovute agli espropriati devono essere fissate globalmente nell'ambito di un'unica decisione retta dalla Lespr;
che il Tribunale di espropriazione ha postulato la reiezione in ordine dei ricorsi in esito a diffuse argomentazioni circa la natura dei controversi provvedimenti; in quanto dirette contro una decisione definitiva prolata in applicazione dell'art. 22 cpv. 3 Lstr, le impugnative sarebbero irricevibili per difetto di competenza di questo Tribunale;
che __________ __________ e __________ __________ hanno avversato i gravami con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);
che nel caso di specie questo Tribunale può riconoscersi competente a statuire in merito ai gravami a condizione che i provvedimenti censurati siano di natura espropriativa e rientrino nel novero di quelli impugnabili giusta l'art. 50 cpv. 1 e 2 Lespr; dovessero risultare afferenti alla legislazione sulle strade, gli interventi imposti dal Tribunale di espropriazione sarebbero per contro definitivi al pari delle decisioni di approvazione dei progetti definitivi concernenti la sistemazione di via __________ nelle quali sono stati inglobati (cfr. art. 22 cpv. 3 Lstr);
che quale lex specialis la Lstr prevede un apposito iter autorizzativo per la realizzazione delle opere volte a concretizzare gli intendimenti manifestati nella pianificazione direttrice e d'utilizzazione delle strade (piano cantonale dei trasporti e piani generali), sostituendosi in quest'ambito alla procedura di licenza edilizia necessaria per la costruzione o la trasformazione di edifici ed impianti in genere (cfr. art. 1 cpv.1 e 3 lett. a LE); il permesso per la costruzione delle strade pubbliche o aperte al pubblico così come definite all'art. 2 Lstr è infatti rilasciato dal Tribunale di espropriazione, che decide definitivamente applicando la legge di espropriazione (vedi art. 22 e 33 Lstr);
che nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti definitivi, ogni persona titolare di un interesse legittimo può opporsi agli stessi e postulare una modifica dei piani; la legittimazione ad avversare un progetto definitivo non presuppone dunque un coinvolgimento dell'opponente nella procedura di espropriazione dei diritti eventualmente necessari ai fini dell'esecuzione dell'opera (Scolari, Commentario, N. 663 ad art. 1 LE), atteso che anche persone prive della qualità di parte in seno a tale procedimento, ma portatrici di un interesse degno di protezione dal profilo della Lstr possono esercitare il loro diritto di essere sentite e contestare elementi di dettaglio del progetto esecutivo che si discostano dal piano generale (cfr., a quest'ultimo proposito, messaggio 6 luglio 1994 concernente la modifica della legge sulle strade in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 3, p. 2344-45);
che in seno alla procedura di approvazione dei progetti definitivi è quindi possibile censurare ogni contenuto esecutivo dei progetti stessi, segnatamente i particolari tecnici dell'opera, quali l'assetto, lo sviluppo planimetrico ed altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna, nonché le linee di arretramento o di allineamento (art. 19 Lstr); inammissibili si avverano soltanto le opposizioni su oggetti che sono già stati decisi con il piano generale (art. 22 cpv. 2 Lstr);
che poste queste premesse, la decisione con la quale il Tribunale di espropriazione ha accolto talune richieste di __________ __________ non può fondarsi che sull'art. 22 cpv. 3 Lstr; i provvedimenti adottati (mantenimento di un accesso e smussatura del marciapiede) concernono la strada vera e propria, in particolare un dettaglio costruttivo della medesima, e non hanno valenza di indennizzo espropriativo, tant'è che avrebbero potuto essere ordinati - a torto o a ragione - anche in assenza di un esproprio formale a carico del mapp. __________;
che il ricorso proposto dallo Stato avverso quelle misure disposte a corollario dell'approvazione dei progetti definitivi afferenti alla sistemazione di via Iragna si avvera pertanto inammissibile;
che il controverso ripristino del muro di cinta al mapp. __________, ancorché stabilito nell'ambito di una decisione resa in applicazione dell'art. 22 Lstr, si configura invece alla stregua di un'indennità di natura espropriativa, riconosciuta a __________ __________ in conseguenza della privazione del medesimo manufatto posto attualmente lungo la fascia di terreno che le verrà espropriata per realizzare il riassetto di via __________; il nesso tra l'espropriazione e la querelata prestazione posta a carico dello Stato risulta invero evidente;
che in sede di notifica conseguente alla pubblicazione degli atti, la stessa proprietaria del mapp. __________ ha qualificato tutte le sue rivendicazioni alla stregua di pretese di natura espropriativa;
che a differenza degli interventi imposti a beneficio della proprietà __________, quelli stabiliti a favore di __________ __________ tangono direttamente il mapp. __________ e sono volti a compensare in natura la perdita di un diritto sottratto in via d'esproprio ai fini della prevista sistemazione stradale; quest'ultimo aspetto deve prevalere in concreto sul fatto che la recinzione a confine potrebbe rientrare nel novero delle opere costruttive perfezionanti il progetto stradale definitivo;
che accertato il carattere espropriativo delle disposizioni concernenti la part. __________, il ricorso è certamente ricevibile in ordine; la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono infatti incontestabilmente date dagli art. 50 Lespr e 43 PAmm;
che nel merito il ricorrente sollecita l'annullamento del dispositivo impugnato e il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione;
che la domanda va accolta per ragioni dedotte dal principio dell'unitarietà dell'indennizzo espropriativo, il quale impone che quanto dovuto a __________ __________ a risarcimento del danno causato dall'esproprio venga fissato globalmente in una sola decisione;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso proposto contro la sentenza 1° ottobre 2002 resa nell'incarto no. 93/01-301 va dichiarato irricevibile, mentre quello inoltrato avverso il dispositivo 1.1. del giudizio di pari data prolato in re no. 93/01-315 va accolto;
che date le circostanze questo Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 11 ss., 18 ss. Lstr; 9, 10, 11, 50, 70 Lespr; 3, 18, 28, 60 e 65
PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso contro la sentenza 1° ottobre 2002 (no. 93/01-301) del Tribunale di espropriazione è irricevibile.
2. Il ricorso contro la sentenza 1° ottobre 2002 (no. 93/01-315) del Tribunale di espropriazione è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. il dispositivo 1.1. della predetta decisione è annullato;
1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione per il giudizio sulle indennità espropriative complessivamente dovute all'espropriata.
3. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario