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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.11.2002 50.2002.14

November 5, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,562 words·~23 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 50.2002.00014-16  

Lugano 5 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a) 29 gennaio 2002 dello     __________,      rappr. da: __________   b) 31 gennaio 2002 di     __________,     __________,     ambedue patr. da: avv. __________,  

Contro  

la decisione 14 dicembre 2001 (no. 41/99-106) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo __________ per occupare temporaneamente e acquisire parte del mapp. __________ RFD di __________ in vista della formazione della rotonda __________ nel contesto della sistemazione della strada cantonale __________;

viste le risposte:

-    4 febbraio 2002 del Tribunale di espropriazione;

-    25 marzo 2002 di __________ e __________;

al ricorso sub a);

-    4 febbraio 2002 del Tribunale di espropriazione;

-    28 febbraio dello Stato del Canton Ticino;

al ricorso sub b);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, in ragione di 3/4, e __________, in ragione di 1/4, sono comproprietari del mapp. __________ di __________, un fondo di 3326 mq censito a RF come campo.

La proprietà, di forma regolare e pianeggiante, appartiene al comprensorio del __________ e si trova all'intersezione tra via __________ e via __________, proprio sul confine giurisdizionale tra i comuni di __________ e __________.

                                  B.   Il PR di __________ entrato in vigore il 6 aprile 1982 ha collocato il mapp. __________ in una "area di studio per un interporto di interesse cantonale" posta a ridosso di una vasta zona industriale e artigianale comprendente tutta la porzione orientale del territorio comunale.

Tra il 1987 ed il 1992 il fondo si è trovato inserito in una zona di pianificazione istituita dal Cantone sui comuni di __________ e __________ al fine di proteggere il comparto del __________ da ogni intervento suscettibile di rendere più ardua la pianificazione.

                                         Nel frattempo, il 5 luglio 1990, il Consiglio di Stato aveva adottato una scheda di PD (scheda di coordinamento 11.4 di risultato intermedio) concernente il comprensorio del __________, allo scopo di mantenerne la potenzialità insediativa salvaguardando la qualità dell'ambiente e garantendo l'approvvigionamento idrico del basso __________. A livello di rappresentazioni grafiche del PD, il mapp. __________ di __________ risulta tuttavia assegnato alla zona agricola, segnatamente alle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC).

Il progetto di revisione del PR attualmente in fase di adozione prevede di includere il fondo in zona PP __________, al pari di tutti i terreni di __________ situati a E dell'area ferroviaria.

                                  C.   Nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla sistemazione della tratta stradale __________, lo __________ - mediante avviso personale 31 agosto 1999 e pubblicazione degli atti (piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità, progetto dell'opera + piano orientativo, relazione tecnica e preventivo) - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione di una rotonda all'incrocio __________ (rotonda __________).

                                         Per quanto riguarda la part. __________ di __________, lo Stato ha sollecitato l'esproprio di 463 mq e l'occupazione temporanea di 140 mq per la durata di un anno a partire dall'immissione in possesso chiesta in corrispondenza del 1° ottobre 1999, offrendo un indennizzo di fr. 50.- il mq per l'acquisizione del terreno e di fr. 0.20/mq/anno per la sua occupazione.

Il 4 ottobre 1999 i proprietari hanno insinuato una pretesa di indennità di almeno 250.- fr. il mq per la cessione della superficie oggetto di espropriazione definitiva, cifra corrispondente alla quotazione dei terreni di __________ destinati al parco tecnologico del __________. In via subordinata gli espropriati hanno postulato la concessione di un'equivalente prestazione in natura.

All'udienza di conciliazione del 24 febbraio 2000 __________ e __________ hanno accettato l'indennità di occupazione temporanea offerta dal Cantone, ribadendo per contro le richieste notificate in relazione alla sottrazione forzata del terreno. Nel contempo, hanno accordato alla controparte l'immediata presa in possesso dei diritti espropriati.

Con scritto 28 giugno 2000 lo Stato ha poi comunicato agli espropriati di rinunciare all'anticipata immissione in possesso a causa di una posticipazione dei lavori.

                                  D.   Esaurite le formalità processuali, con sentenza 14 dicembre 2001 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati, riconoscendo loro fr. 50.- il mq per l'esproprio del terreno, oltre interessi a far tempo dal 24 febbraio 2000.

Il primo giudice ha accertato innanzi tutto che il giorno determinante per la valutazione dell'indennità e la decorrenza degli interessi era il 24 febbraio 2000, allorquando le parti hanno convenuto l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati. A suo parere, tale accordo espropriativo, siglato in occasione dell'udienza di conciliazione, ha infatti forza di decisione e non può essere infirmato dal semplice scritto del 22 giugno seguente con il quale lo Stato ha comunicato unilateralmente agli espropriati di voler posticipare la presa di possesso della superficie dedotta in esproprio.

Posta questa premessa il Tribunale di espropriazione ha poi considerato che al dies aestimandi il mapp. __________ era privo di capacità edilizia siccome incluso dal PR in un'area di studio per un interporto di interesse cantonale. In prospettiva futura il suo inserimento in zona artigianale appariva tuttavia verosimile, ancorché difficilmente realizzabile a breve-medio termine. Tenuto conto di queste circostanze, ha quindi deciso di aumentare la quotazione di fr. 30.- il mq normalmente attribuita nel Cantone ai buoni terreni agricoli, assegnando allo scorporo espropriato un valore venale di fr. 50.- il mq come proposto dall'ente espropriante.

E.  Avverso questo giudicato entrambe le parti in causa sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

a) Con gravame 29 gennaio 2002 lo Stato ha contestato la sussistenza di un'anticipata immissione in possesso suscettibile di far decorre gli interessi dal 24 febbraio 2000 come deciso dal primo giudice.

Secondo il ricorrente, così come è data facoltà all'ente espropriante di recedere dall'espropriazione mediante semplice notifica scritta alle condizioni indicate all'art. 7 Lespr, parimenti gli deve essere riconosciuto il diritto di rinunciare unilateralmente all'anticipata immissione in possesso. In concreto, la rinuncia esercitata il 28 giugno 2000 influirebbe sul dies a quo degli interessi, che in mancanza di una presa di possesso anticipata inizierebbero a decorrere al tasso usuale di mora trascorsi venti giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità d'espropriazione.

b) Mediante ricorso 31 gennaio 2002 i proprietari del mapp. __________ di __________ hanno invece censurato l'ammontare dell'indennità stabilita dal Tribunale di espropriazione, postulando che la stessa venga definita in fr. 250.- il mq.

Evocati i fatti salienti, i ricorrenti hanno rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo statistico-comparativo per non aver preso in considerazione i prezzi di fr. 200.-/mq pagati per l'acquisto di terreni posti nelle immediate vicinanze del mapp. __________ e inclusi nel piano regolatore particolareggiato del __________ (PRP-PF) di __________, fondi che secondo le stime del municipio di questo comune avrebbero addirittura un valore compreso tra 220.- e 250.- fr. il mq. Analoga quotazione dovrebbe dunque essere riconosciuta alla particella espropriata, che appartiene di fatto al comprensorio del futuro parco tecnologico e che nell'ambito della revisione del PR di __________ risulta già attribuita alla zona PP __________; non per nulla lo Stato ha deciso la costruzione della rotonda, opera che si inserisce nel contesto di un potenziamento delle rete viaria in vista della realizzazione del parco tecnologico.

Senza alcuna spiegazione gli insorgenti hanno chiesto infine, in sede di petitum, che le ripetibili di prima istanza vengano aumentate a fr. 5'000.-.

                                  F.   Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - in appresso.

                                  G.   Preso atto delle affermazioni e soprattutto delle richieste contenute nel gravame dello Stato, il 3 ottobre 2002 questo Tribunale - dopo aver appreso dell'avvenuta realizzazione della rotonda - ha invitato l'espropriante a spiegare come avesse potuto eseguire l'opera senza far capo all'anticipata immissione in possesso. In risposta, il Cantone si è limitato a far sapere di aver iniziato i lavori il 20 marzo 2002, posteriormente all'inoltro dell'impugnativa, e di aver preventivamente avvisato i proprietari del mapp. __________ dell'imminente occupazione del loro fondo.

Per chiarire la situazione del terreno espropriato dal profilo pianificatorio il giudice delegato ha acquisito agli atti la documentazione concernente l'area di studio dell'interporto cantonale del __________, il PR del 1982, la zona di pianificazione istituita nel 1987 e gli indirizzi dell'attuale revisione del PR. Delle risultanze emergenti da tali documenti messi a disposizione dal comune di __________ si dirà nei considerandi che seguono.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

I gravami sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla scorta degli atti completati d'ufficio, senza procedere all'assunzione delle prove (sopralluogo, perizie, ispezione a UR e all'UTC di __________ e __________) notificate dagli insorgenti siccome insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti sono note al Tribunale. Quanto alla perizia, mezzo di prova sollecitato dagli espropriati per accertare il valore commerciale dei terreni posti nel comprensorio di riferimento, basterà ricordare che l'estimo compete al Tribunale e che l'esproprio in discussione concerne una comune porzione di terreno per la cui valutazione non occorrono nozioni specialistiche più estese di quelle in possesso dei giudici delle espropriazioni.

                                   2.   Dies aestimandi

2.1. In materia di espropriazione formale retta dal diritto cantonale il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata, determinante sarà invece il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr). L'anticipata immissione in possesso, ovvero la facoltà di disporre del diritto espropriato prima della stima e del pagamento dell'indennità, ha dunque conseguenze importanti nel contesto della procedura di esproprio formale: la sua concessione non solo determina il dies aestimandi e fa decorrere gli interessi, ma influenza pure l'iter di stima in caso di diritti contestati (vedi art. 46 cpv. 2 Lespr) e se esercitata effettivamente impedisce all'espropriante di rinunciare all'espropriazione una volta conosciuto il quantum dell'indennizzo (cfr. art. 7 cpv. 2 Lespr).

Nel corso delle discussioni parlamentari che hanno preceduto l'adozione della Lespr 1971 si è lungamente dibattuta la problematica relativa al momento determinante per la valutazione dell'indennità. In tema di espropriazione formale il disegno di legge prevedeva infatti di fissare il dies aestimandi al momento del sopralluogo da parte dell'autorità di stima (art. 18 M). La Commissione della Legislazione ha invece suggerito quale momento determinante per la valutazione dell'indennità quello dell'anticipata immissione in possesso e, in difetto di questa, la data dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19). In Parlamento questa proposta è stata combattuta soprattutto dall'on. __________, il quale riteneva più opportuno che fosse il giudice, di volta in volta, a fissare il dies aestimandi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato durante la procedura di espropriazione (cfr. RVGC, sessione autunnale 1970, p. 1541); a mente del deputato, siffatta soluzione avrebbe meglio ossequiato i principi generali del diritto espropriativo che impongono il pieno risarcimento del danno derivante dall'esproprio, come se questo non avesse luogo. Avversata dal Direttore del Dipartimento costruzioni, la proposta di stralcio dell'art. 19 formulata dall'on. __________ è stata infine respinta e la norma di legge approvata nel testo stilato dalla Commissione della Legislazione. La maggioranza del Legislativo, per esigenze di chiarezza, ha ritenuto insomma necessario ancorare nella Lespr rigide e precise disposizioni per la determinazione del dies aestimandi.

2.2. Nel caso di specie, le parti hanno concordato l'immediata anticipata immissione in possesso all'udienza di conciliazione del 24 febbraio 2000. In questa sede lo Stato sostiene tuttavia di avervi rinunciato il 28 giugno seguente mediante semplice lettera indirizzata agli espropriati, cosicché il dies aestimandi slitterebbe al giorno del giudizio di stima e la data di decorrenza degli interessi al momento in cui l'indennità di espropriazione diventa esigibile.

L'anticipata immissione in possesso può essere accordata dal Tribunale di espropriazione mediante decreto impugnabile se determinate condizioni sono adempiute (cfr. art. 51 Lespr), o convenuta direttamente tra le parti in causa. In quest'ultima evenienza, se pattuito in costanza di procedura, segnatamente in occasione dell'udienza di conciliazione, l'accordo siglato davanti al giudice si configura alla stregua di un contratto espropriativo di diritto amministrativo retto dal diritto pubblico (Thalmann, Der Vertrag im Enteignungsverfahren, p. 102; Grisel, Traité de droit administratif, p. 762/763; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 1325 ss.; DTF 114 Ib 142 consid. 3b) ed ha forza di decisione (art. 44 cpv. 2 Lespr). Eventuali contestazioni riguardanti simili contratti vanno sottoposte al Tribunale di espropriazione, autorità davanti alla quale è stata stipulata la convenzione (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 12 ad art. 53 LFespr; Thalmann, op. cit., p. 117).

Contrariamente a quanto adduce lo Stato, il principio della sicurezza del diritto e la natura contrattuale degli accordi espropriativi impediscono che gli stessi possano essere modificati validamente mediante semplice dichiarazione di uno dei due contraenti. A maggior ragione se l'intesa verte sull'anticipata immissione in possesso, poiché altrimenti le parti verrebbero messe in grado di influire a piacimento, in maniera unilaterale, sui momenti chiave del procedimento espropriativo correlati a quell'istituto, ossia il dies aestimandi, che a sua volta condiziona l'ammontare dell'indennizzo, nonché il giorno dal quale vengono computati gli interessi. Una volta concordata con la controparte la data dell'anticipata immissione in possesso, operazione che presuppone peraltro un'urgente realizzazione dello scopo per il quale si espropria (vedi art. 51 Lespr), l'espropriante non può dunque pretendere di variare quel momento come meglio gli aggrada per rimediare alle conseguenze di disfunzioni organizzative proprie. Può esercitare la presa di possesso vera e propria quando più gli conviene a dipendenza delle circostanze o, caso estremo, rinunciare all'esproprio e desistere dalla causa ponendo fine alla procedura, ma di certo non può spostare autonomamente il giorno dell'immissione in possesso giuridica e con esso il dies aestimandi e il dies a quo degli interessi dovuti agli espropriati. Ammettendo il contrario si eluderebbe la volontà del Legislatore di far coincidere il dies aestimandi con un momento ben preciso e di principio immutabile. Ma non solo. Si finirebbe anche per favorire l'insorgere di situazioni inammissibili come quella venutasi a creare nell'evenienza concreta, con lo Stato che domanda ed ottiene l'anticipata immissione in possesso, poco dopo fa sapere agli espropriati di rinunciarvi, attende il giudizio di stima, lo impugna con effetto sospensivo chiedendo che in assenza di presa di possesso anticipata gli interessi abbiano a decorrere dal momento in cui l'indennità diventerà esigibile e pendente ricorso occupa il terreno espropriato per costruire l'opera senza neppure informare il Tribunale adito; con il risultato, dando credito alle tesi del ricorrente, di produrre se non due dies aestimandi, almeno un dies a quo degli interessi del tutto diverso da quello sollecitato nel gravame.

Ne segue che laddove ha accertato che il giorno determinante per la valutazione dell'indennità e la decorrenza degli interessi è il 24 febbraio 2000, la decisione impugnata resiste alle critiche dell'insorgente. In quanto volta a propugnare la possibilità di revocare unilateralmente l'anticipata immissione in possesso concordata in occasione dell'udienza di conciliazione e ad ottenere il computo degli interessi trascorsi venti giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità d'espropriazione l'impugnativa dello Stato va quindi respinta.

                                   3.   Valore venale dello scorporo espropriato e relativa indennità

I proprietari del mapp. __________ contestano invece il risarcimento di fr. 50.- il mq stabilito dal Tribunale di espropriazione per l'avulsione di ca. 463 mq del loro fondo.

                                         3.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, op. cit., 1986, N. 3 ss. ad art. 16 LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 66 ad art. 22ter).

                                         L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione. Nella stima del valore venale si deve tener conto anche della possibilità di un miglior uso del fondo, ma gli aumenti e le diminuzioni di valore derivanti dall'opera dell'espropriante non vengono considerati (art. 12 cpv. 1 e 2 Lespr).

3.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.

3.3. I ricorrenti ritengono che per accertare il valore venale del loro terreno il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto appoggiarsi direttamente alle quotazioni dei fondi confinanti, posti nella zona industriale del PRP-PF di __________. A torto, poiché un simile approccio estimativo avrebbe portato ad un confronto diretto tra proprietà situate in zone di utilizzazione completamente diverse, disattendendo chiaramente i principi del metodo statistico-comparativo.

I fondi di __________ cui alludono gli insorgenti sono inseriti in una zona edificabile. Il mappale espropriato fruisce invece di uno statuto edificatorio del tutto opposto, tant'è che ancora oggi risulta assegnato all'area di studio per un interporto che l'autorità cantonale ha voluto inserire nel PR 82 di __________ al fine di evitare edificazioni suscettibili di pregiudicare la pianificazione futura (vedi scritto 9 gennaio 1979 del Dipartimento del territorio ai municipi di __________ e __________). Secondo gli studi allestiti all'epoca dall'Ufficio delle ricerche economiche (cfr. il documento Problemi del traffico internazionale merci, Interporto del __________, Proposte di nuove strutture, del 29 settembre 1977), la creazione dell'interporto, un complesso di rampe per lo scambio delle merci strada-strada e strada-ferrovia, magazzini e uffici disposto su una superficie di almeno 80'000 mq, avrebbe comportato un investimento di oltre 27 milioni di fr., di cui 10'400'000.- fr. per la sola acquisizione dei terreni (= fr. 130.- il mq). Quest'ultimo dato desunto da un'apposita perizia commissionata all'Ufficio espropriazioni del Dipartimento delle pubbliche costruzioni lascia chiaramente intendere che in caso di realizzazione del progetto il comparto interporto, considerato edificabile, avrebbe dovuto essere incluso in una zona AP-EP o di analoga natura in vista della sua espropriazione.

Quanto sin qui brevemente ricordato porta a formulare due prime conclusioni intermedie.

La prima è che la part. __________, al pari degli altri terreni inseriti nell'area di studio dell'interporto, potrebbe essere stata colpita da espropriazione materiale con l'entrata in vigore del PR 82 di __________. Questione, questa, che non occorre comunque approfondire ai fini del presente giudizio, poiché eventuali diritti dei ricorrenti discendenti da espropriazione materiale, ancorché accertati, sarebbero ormai irrimediabilmente estinti per intervenuta perenzione delle relative pretese (vedi art. 39 cpv. 1 Lespr e 75 cpv. 2 Lespr; RDAT II-1994 N. 64).

La seconda è che i terreni assegnati alla "zona interporto", inedificabili a contare perlomeno dal 1982, sono tuttora privi di componente edilizia e possiedono quindi un valore che non supera quello di un qualsiasi buon terreno agricolo (notoriamente aggirantesi attorno a fr. 30.- il mq; RDAT II-1994 N. 64, 1990 N. 58, 1989 N. 73). La zona di pianificazione istituita dal Cantone nel 1987 nulla muta a questa situazione, dato che il provvedimento - voluto soprattutto per proteggere la parte del __________ adagiata nel comprensorio di __________ dopo la mancata approvazione del PR comunale limitatamente a quella specifica porzione di territorio - è decaduto nel 1992 senza che a __________ venissero operate modifiche al piano di utilizzazione locale.

3.4. Resta da esaminare se nell'estimo del mapp. __________ si possa tener conto di un miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr suscettibile di incrementarne il valore venale. Dottrina (Hess-Weibel, op. cit., N. 56 ss., in particolare N. 78 ad art. 19; Wiederkehr, op. cit., p. 26; Merker, Der Grundsatz der vollen Entschädigung im Enteignungsrecht, p. 18; Knapp, Précis de droit administratif, N. 2304) e giurisprudenza (DTF 119 Ib 370, 115 Ib 26, 114 Ib 330, 113 Ib 45, 112 Ib 533) sono concordi infatti nell'affermare che stimando il valore venale di una proprietà il giudice delle espropriazioni deve prendere in considerazione la possibilità di una sua migliore utilizzazione non appena questa appaia lecita e verosimilmente attuabile in un prossimo futuro, escluse dunque le prospettive frutto di mere teorie o speculazioni.

A questo proposito, non si può ignorare che dal 1995 i terreni posti a est del mappale espropriato si trovano in zona industriale grazie al PRP-PF che il comune di Balerna si è affrettato a concepire per colmare il vuoto pianificatorio creato dal diniego del Consiglio di Stato di approvare le proposte di azzonamento del comparto __________ contenute nel PR comunale ordinario del 1987. Questo assetto lascia supporre che anche i terreni di __________ situati a valle di via __________ potrebbero essere presto inclusi in zona industriale, andando a formare una fascia di territorio assegnata ad una zona di utilizzazione omogenea ancorché appartenente a due comuni distinti.

Siffatta congettura, per quanto sostenibile, si appalesa assai fragile sotto almeno due aspetti.

Innanzi tutto per ragioni d'ordine temporale. __________ si è dotata di un nuovo PR nel 1987 e dal 19 settembre 1995 dispone di un PP per il __________ che nel frattempo è già stato aggiornato a due riprese. __________ invece si ritrova tuttora nella situazione pianificatoria del 1982 e non ha ancora adottato la revisione del PR ordinario. I progetti sin qui elaborati prevedono invero di assegnare tutti i terreni del comune situati a E dell'area ferroviaria ad una zona PP __________, ma siamo molto lontani dall'approvazione di un atto pianificatorio che abbia a conferire al mapp. __________ una collocazione stabile e ben precisa; occorre prima adottare e far approvare il PR, indi seguire lo stesso iter per il PP, che necessita di analisi preliminari approfondite.

                                         Il secondo elemento di debolezza dipende dal fatto che, per finire, l'azzonamento del fondo potrebbe risultare diverso da quello prospettato. Ne sono dimostrazione le risultanze emergenti dal piano di indirizzo e dal PP concernente tutto il __________ allestito a suo tempo dal pianificatore di __________ nell'ambito di un concetto urbanistico generale. Questo studio individua le finalità di utilizzazione ed organizzazione territoriale dell'intero __________ nei comuni di __________, __________ e __________, inclusa l'area ferroviaria dello scalo merci, di cui ne propone la riconversione al fine di realizzare un parco tecnologico o un parco industriale-terziario innovativo con un orizzonte temporale di riferimento dell'ordine di 30-50 anni (cfr. PRP-PF comune di __________, rapporto di pianificazione agosto 1994, p. 4-28). Per quanto attiene in particolare ai terreni di __________ collocati a meridione di via __________, il progetto di PP di cui trattasi  ne suggerisce l'inserimento in zona agricola. Ora, è ben vero che tale studio non può vincolare il comune di __________, tant'è vero che in sede di approvazione del PRP-PF il Consiglio di Stato ne ha limitato la portata giuridica al territorio giurisdizionale di __________ (vedi ris. no. 5249 del 19 settembre 1995, p. 9), ma è altrettanto vero che le sue indicazioni potrebbero essere riprese nell'ambito del PR o al PRP-PF di __________ e portare all'inclusione del mapp. __________ in zona agricola, come previsto dal PD. In sede di approvazione del PRP-PF di __________ il Governo si è infatti espresso in termini contraddittori in punto al destino della parte di __________ sita a __________, chiedendo esplicitamente che nell'ambito della revisione del PR di questo comune venissero consolidate le indicazioni contenute nel piano generale di sintesi sottoposto al suo esame, da un lato, e promosso lo stesso concetto insediativo, dall'altro (cfr. decisione citata, p. 9, N. 4.3.2).

Se deve concludere, insieme al Tribunale di espropriazione, che al momento determinante una migliore utilizzazione della part. __________ non appariva attuabile in un avvenire prossimo. Anche volendo accreditare l'ipotesi tutt'altro che scontata di una futura attribuzione del fondo ad una zona edificabile del PR o del PRP-PF di __________, tale collocamento, oggettivamente, si prospettava e si prospetta tuttora molto lontano nel tempo, al punto da non poter influire in modo tangibile sul suo valore commerciale.

                                         In quanto volta contestare l'indennità di fr. 50.- il mq riconosciuta dal primo giudice per l'esproprio parziale della proprietà, l'impugnativa di __________ e __________ si avvera dunque infondata.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede entrambi i ricorsi devono essere respinti integralmente, con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

Visto l'esito del contenzioso, la tassa di giustizia viene ripartita tra le parti secondo la loro reciproca soccombenza. La reiezione del ricorso dello Stato impone tuttavia l'assegnazione di congrue ripetibili agli espropriati patrocinati da un legale. In effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in questa sede sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno).

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 11, 12, 19, 50, 51, 52, 54, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 2'500.- è posta a carico dello Stato nella misura di fr. 1'250.- e degli espropriati in solido per la differenza.

                                   3.   Lo Stato verserà agli espropriati fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

50.2002.14 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.11.2002 50.2002.14 — Swissrulings