Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.09.2002 50.2002.1

September 17, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,302 words·~7 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 50.2002.00001  

Lugano 17 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 gennaio 2002 del

__________,  patr. da: avv. __________,   

Contro  

la decisione 14 dicembre 2001 (no. EM.00.593/103) del Tribunale di espropriazione, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che il ricorrente ha inoltrato il 14 dicembre 2000 nei confronti dello __________ relativamente ai propri mappali no. __________, __________ e __________ RF di __________;

viste le risposte:

-    17 gennaio 2002 del Tribunale di espropriazione;

-      7 febbraio 2002 dello Stato del Canton Ticino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che con decreto esecutivo 16 maggio 1990 (in seguito: DE) entrato in vigore il 29 maggio 1990 e fondato sugli allora vigenti art. 12 LMS e 24 RALMS il Consiglio di Stato ha stabilito un comprensorio di protezione del complesso monumentale di __________ (BU 1990 p. 145); il provvedimento è stato adottato al fine di proteggere formalmente l'integrità, la dignità e la visualità delle chiese di __________, di __________ e di __________, nonché gli spazi adiacenti a questi edifici iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton Ticino;

che dalla planimetria pubblicata nel BU si desume come numerosi fondi posti a ridosso delle chiese di __________ e __________ siano stati assegnati ad un "territorio in cui è esclusa l'edificazione" e nel quale "possono entrare in linea di conto limitati cambiamenti della conformazione del terreno se non in contrasto con gli obiettivi sanciti dal presente decreto" (cfr. art. 3 cpv. 2 DE); nella stessa planimetria erano peraltro tratteggiati i limiti delle zone edificabili poste all'interno del perimetro di protezione;

che a livello comunale, il piano delle zone del PR di __________ approvato pochi mesi prima si era limitato ad indicare il comprensorio oggetto del predetto piano di protezione di carattere cantonale (cfr. risoluzione CdS no. 57 del 9 gennaio 1990, p. 7); nel piano del paesaggio e nel piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico erano comunque già stati fissati con precisione i terreni attribuiti alla zona __________ (forestale) e alla zona AP-EP;

che il 1° settembre 1992 il Consiglio di Stato ha approvato una modifica del PR 90 di __________ relativa in particolare alla designazione delle zone residenziali NV, R2 e R3 all'interno del perimetro di protezione del complesso monumentale; in questo comparto, solo i fondi considerati edificabili dal DE sono stati oggetto di azzonamento di dettaglio, mentre gli altri terreni hanno mantenuto lo statuto pianificatorio acquisito nel 1990;

che con sentenza 6 dicembre 1995 il Tribunale della pianificazione del territorio ha respinto i ricorsi dei proprietari che erano insorti contro il DE censurando il vincolo d'inedificabilità apposto sui loro fondi;

che alcuni di essi hanno allora convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione al fine di ottenere un indennizzo per titolo di espropriazione materiale; le loro istanze, considerate ricevibili dal Tribunale di espropriazione (STE del 28 luglio 1997), sono state tuttavia respinte in ordine dal Tribunale cantonale amministrativo per carenza di legittimazione passiva del comune (cfr. STA del 18 dicembre 1997, confermata dal Tribunale federale con sentenza 29 aprile 1998 pubblicata nella RDAT II-1998 N. 34);

che nel 1998 tutti i proprietari dei fondi gravati dal vincolo di inedificabilità istituito dal DE hanno quindi avviato una causa di espropriazione materiale contro lo Stato;

che il 14 dicembre 2000 anche il comune di __________ ha citato il cantone davanti al Tribunale di espropriazione, postulando il riconoscimento di un congruo indennizzo per la presunta espropriazione materiale dei mapp. __________, __________ e __________ conseguente alla loro inclusione in zona Bo e AP-EP;

che in sede di risposta lo Stato ha sollecitato la reiezione dell'istanza per intervenuta perenzione, annotando in particolare che la causa era stata inoltrata tardivamente, oltre il termine di dieci anni dall'entrata in vigore del provvedimento sul quale era stata fondata la richiesta di indennità; il convenuto ha inoltre eccepito una carenza di legittimazione passiva;

che dopo aver sentito le parti, con sentenza 14 dicembre 2001 il Tribunale di espropriazione ha respinto la notifica di pretese del comune siccome tardiva; evocato il termine fatidico di cui all'art. 39 cpv. 1 Lespr, il primo giudice ha constatato in sostanza che il procedimento era stato introdotto trascorsi oltre 10 anni dall'entrata in vigore del DE posto a fondamento dell'azione giudiziaria;

che avverso questa pronunzia il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; richiamandosi al contenuto di un recente giudicato di questo Tribunale (STA 26 aprile 2001 in re __________), l'insorgente ha perorato la tempestività della propria istanza sostenendo in pratica che l'espropriazione materiale era stata provocata dalla variante di PR approvata dal Governo nel 1992;

che il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha avversato le tesi del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che a norma di legge (art. 39 cpv. 1 Lespr) le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese;

che in quanto fondata sul DE e diretta contro lo Stato, la pretesa risarcitoria avanzata il 14 dicembre 2000 dal comune __________ si appalesa con ogni evidenza tardiva; il DE è infatti entrato in vigore il 29 maggio 1990 con la sua pubblicazione nel BU (cfr. art. 4 cpv. 1 DE);

che a torto il ricorrente pretende ora di poter poggiare la sua azione sulla variante di PR del 1992; a prescindere dal fatto che debitore di eventuali indennità di espropriazione materiale sarebbe in tal caso il comune stesso (RDAT II-1998 N. 34), quello strumento pianificatorio volto a designare puntualmente le zone residenziali NV, R2 e R3 all'interno del perimetro di protezione del complesso monumentale non ha per nulla interessato i mapp. 722, 741 e 747;

che l'assetto pianificatorio di quei fondi non è stato invero influenzato nemmeno dal DE; in effetti, il loro statuto è stato definito in modo vincolante con il pregresso PR del 1990, che li ha attribuiti parte alla zona forestale, parte alla zona AP-EP;

che sotto questo profilo, la situazione delle proprietà comunali in esame non è neppur lontanamente comparabile con quella del mapp. __________ oggetto della STA 26 aprile 2001 in re __________; questa particella - posta nella zona genericamente definita come edificabile dal DE - è stata azzonata solo nel 1992 grazie alla variante che ha caratterizzato le singole zone di utilizzazione all'interno del CPM;

che a giusto titolo dunque il Tribunale di espropriazione ha considerato perente le pretese d'indennità per titolo di espropriazione materiale notificate dal comune il 14 dicembre 2000;

che stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato; la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

Per questi motivi,

visti gli art. 5 LPT; 28, 31 LALPT; 2, 39, 50 Lespr; 3, 12 LMS; 24 RALMS; 18, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

50.2002.1 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.09.2002 50.2002.1 — Swissrulings