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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.06.2002 50.2001.24

June 19, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,272 words·~21 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 50.2001.00024  

Lugano 19 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  19 dicembre 2001 della

Comunione Ereditaria fu __________,  rappr. da: __________,   

Contro  

la decisione 19 novembre 2001 (no. 34/97-168) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà del mapp. __________ in vista della realizzazione del parco pubblico __________;

viste le risposte:

-    7 gennaio 2002 del Tribunale di espropriazione;

-    1° febbraio 2002 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La comunione ereditaria fu __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo di 3131 mq censito a RF quale coltivo vignato (2849 mq), bosco (267 mq) e riale (15 mq).

Il terreno si trova nella parte superiore del comprensorio comunale adagiato sulle falde del __________, segnatamente a margine di via del __________ e del villaggio __________, sopra il nucleo di __________. Nell'angolo S-E ospita un'autorimessa e una baracca di tipo prefabbricato che, stando agli atti, non sono mai state censite a RF; la posa del box prefabbricato è stata nondimeno autorizzata dal municipio __________ mediante risoluzione del 16 febbraio 1971.

                                  B.   Il PR di __________ del 1975 aveva inserito il mapp. __________ in zona residua.

Il successivo PR entrato in vigore il 24 novembre 1993 (revisione 89) l'ha invece collocato in zona EAP, unitamente ad altri fondi contermini, allo scopo di realizzare in loco un parco pubblico (parco __________) ampio circa 23'000 mq. La CE __________ ha impugnato il vincolo, ma il suo ricorso - tardivo e giudicato infondato nel merito - è stato respinto dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, così come dal Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 8 marzo 1995) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 14 luglio 1995).

                                  C.   Intenzionato a realizzare l'infrastruttura pubblica di cui trattasi, il municipio di __________ ha intavolato delle trattative con i proprietari delle particelle gravate dal vincolo EAP al fine di acquisirle in via bonale. Nell'impossibilità di addivenire ad un accordo con gli eredi __________, nel mese di settembre del 1997 il comune ha deciso di procedere all'esproprio formale dell'intero mapp. __________ offrendo un indennizzo di fr. 123'000.- (= fr. 39.28/mq).

Con notifica del 10 novembre 1997 i proprietari del fondo si sono invece opposti all'espropriazione ritenendola carente dal profilo dell'interesse pubblico e lesiva del principio di proporzionalità. Nel contempo hanno postulato una modifica dei piani e insinuato le loro pretese d'indennità, di gran lunga superiori a quelle proposte dall'ente espropriante (fr. 800.- il mq per il solo terreno).

All'udienza di conciliazione del 7 aprile 1998, in sede di sopralluogo e nelle memorie conclusive presentate al dibattimento finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.

                                  D.   Con decisione 8 aprile 1999 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le censure addotte dai proprietari del mapp. __________ per contrastare l'operazione d'esproprio. Adito dai soccombenti, il 7 dicembre 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudizio di primo grado. Del pari il Tribunale federale, pronunciatosi il 9 aprile 2001 a seguito del ricorso di diritto pubblico con il quale gli espropriati hanno impugnato la sentenza dell'ultima istanza cantonale.

                                  E.   Ripreso il procedimento, il 4 settembre 2001 il Tribunale di espropriazione ha esperito un nuovo sopralluogo, dando modo alle parti di ribadire in contraddittorio le proprie tesi, allegazioni e domande. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 19 novembre 2001 ha infine statuito sulle indennità dovute agli espropriati, accordando loro fr. 123'000.per il terreno e fr. 5'000.- a corpo per i box ed il capanno presenti sul fondo.

Il primo giudice ha accertato innanzi tutto che l'inclusione del mapp. __________ in zona EAP avvenuta nel 1993 non aveva ingenerato espropriazione materiale; inglobato nei territori protetti in applicazione del DFU del 1972 ed escluso dal perimetro del PGC così come dalla zona edificabile del PR 1975, nel 1993 il fondo - ubicato ai margini del comune e sprovvisto di sufficienti infrastrutture di urbanizzazione - non aveva alcuna prospettiva edilizia suscettibile di essere mortificata dall'istituzione del vincolo EAP. Per l'esproprio formale della superficie colpita dal vincolo e priva di componente edilizia il Tribunale di espropriazione ha quindi riconosciuto ai proprietari un indennizzo corrispondente a quanto offerto dal comune (fr. 123'000.- = fr. 39.28/mq), pur avendo stabilito che il prezzo medio pagato nella regione per l'acquisto di terreni inedificabili si aggirava attorno a fr. 26.- il mq e una parte del sedime era di natura boschiva. Per la cessione delle costruzioni esistenti ha poi assegnato fr. 5'000.-, tenuto conto dello statuto dei manufatti, del loro volume e dei materiali che li compongono. Il Tribunale di espropriazione ha invece negato qualsiasi risarcimento per la soppressione di piante e di possibilità di posteggio, trattandosi di danni già coperti dall'indennizzo dell'intero valore venale della particella.

                                  F.   Mediante ricorso 19 dicembre 2001 gli espropriati hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'indennità fissata dall'istanza inferiore.

Per quanto è dato di capire, a mente dei ricorrenti l'inclusione del mapp. __________ in zona EAP ha provocato espropriazione materiale stante la sua chiara vocazione edilizia, per cui l'indennizzo non potrebbe essere inferiore a fr. 800.- il mq. Nel contesto di un allegato ricorsuale non sempre intelligibile, gli espropriati hanno inoltre ribadito di pretendere un'ulteriore indennità per la perdita di 6/8 posteggi, del magazzino utilizzato dalla ditta __________ e delle piante da frutta.

                                  G.   Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, in appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti componenti la CE fu __________ e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr. Come osserva il resistente, in assenza di una procura debitamente redatta ci si potrebbe invero chiedere se la firmataria del ricorso è effettivamente legittimata a rappresentare i membri della CE e se il gravame, in quanto carente dal profilo delle esigenze di forma sancite dall'art. 46 PAmm, non debba essere rinviato al mittente per essere emendato conformemente all'art. 9 PAmm. Entrambi i quesiti possono rimanere indecisi poiché il ricorso, invero verboso ed a tratti di difficile comprensione, risulta comunque infondato nel merito. Esso può essere in ogni modo deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Espropriazione materiale

I ricorrenti rimproverano al Tribunale di espropriazione di non aver valutato se il loro fondo era stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'apposizione del vincolo EAP. In realtà, la prima istanza non solo ha esaminato accuratamente il problema, ma vi ha consacrato la maggior parte del suo giudizio (cfr. consid. 3) giungendo a conclusioni che questo Tribunale non può che condividere per le ragioni qui di seguito esposte.

2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).

2.2. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante (entrata in vigore del PR) che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).

2.3. Il momento determinante per stabilire se la fattispecie si configura alla stregua di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio che comporta la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1 LALPT) prevede che il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto costitutivo. In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di novembre del 1993. A quell'epoca erano già in vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e, a livello cantonale, la relativa legge di applicazione del 23 maggio 1990 (LALPT).

2.4. Il PR di __________ approvato dal Governo il 24 novembre 1993 è il primo piano di utilizzazione conforme ai principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di cui si è dotato il comune, che in precedenza, quale diritto autonomo comunale, disponeva di un rudimentale piano regolatore e di un regolamento edilizio varati nel lontano 1961 ed approvati dall'autorità cantonale il 30 agosto 1974 (in via provvisoria) e il 4 luglio 1975 (in forma definitiva). Ne consegue che l'inclusione della proprietà __________ nella zona EAP costituisce un rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia esaminare se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi eccezionali comunque soggetti ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale dinanzi evocata.

2.5. Come ha evidenziato il Tribunale di espropriazione ripercorrendo l'iter pianificatorio di __________, nel 1973 la part. __________ è stata collocata nei territori protetti a titolo provvisorio in applicazione del DFU del 17 marzo 1972 nonostante le contestazioni dell'allora proprietario __________, che in via ricorsuale aveva invano postulato l'attribuzione del fondo alla zona insediativa comunale (vedi gravame del 28 marzo 1973, respinto dal Consiglio di Stato con risoluzione 24 settembre 1974). Da allora la situazione non è più cambiata: inserita in zona residua a seguito dell'entrata in vigore del PR 1974/75, nel 1993 la proprietà __________ è stata collocata in zona EAP mantenendo le caratteristiche di inedificabilità che l'avevano contraddistinta nei vent'anni precedenti.

Alla data determinante il mappale non era compreso in un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque entrata in vigore il 1° luglio 1972. Il fondo è infatti rimasto escluso sia dal PGC del 31 ottobre 1975, sia da quello riveduto del 17 agosto 1978. Dagli atti non risulta nemmeno che i ricorrenti abbiano sopportato spese rilevanti per la sua urbanizzazione; i 1'500.- fr. che __________ ha versato nel 1973 al comune quale contributo per la sistemazione di via del __________ non si configurano certamente quali esborsi considerevoli ai fini dell'urbanizzazione primaria della proprietà.

Nel 1993 quest'ultima non si trovava neppure nel territorio già edificato in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (cfr., sull'argomento, DTF 122 II 455 consid. 6a e rinvii). In tema basta rinviare alla puntuale descrizione della situazione esistente contenuta nella sentenza impugnata (p. 6 e 7), aggiungendo che il fondo appartiene ad un comparto inedificato ben distinto per peculiarità orografiche e linee forti di demarcazione (via del __________ ed il sentiero che si diparte da via __________).

Se ne deve concludere che nel novembre del 1993 l'inclusione del mapp. __________ in zona EAP non ha mortificato alcuna prospettiva di edificarlo in un prossimo futuro e, quindi, non ha intaccato il diritto di proprietà della CE proprietaria in modo da ingenerare espropriazione materiale. Colpito dai vincoli di protezione del DFU prima, escluso dalle zone edificabili di PR poi, mai collocato all'interno di un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque, appartenente ad un comparto territoriale inedificato chiaramente identificabile come tale, non vi sono ragioni per ritenere che nel 1993 il fondo avrebbe dovuto trovare collocamento all'interno della zona R2 del PR di __________. Non sussiste d'altronde alcun motivo o anche solo indizio per supporre che il principio della buona fede imponesse la sua assegnazione alla zona fabbricabile a fini privati.

Il fatto che sul mapp. __________ esistono da decenni delle modeste costruzioni non consente di pervenire a diversa conclusione; in effetti, solo uno dei box prefabbricati è stato autorizzato mediante il rilascio di una licenza edilizia, prima che la proprietà venisse inclusa nei territori protetti in forza del noto DFU del 1972.

Quanto al sacrificio particolare che la CE ricorrente sostiene di aver sopportato, basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalle elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer (vedi pure STF 22 maggio 2002 in re Stato del Canton Ticino c. __________, nella quale si conferma chiaramente che la nozione di sacrificio particolare non torna applicabile a casi di mancata attribuzione alla zona edificabile di fondi per i quali non sia dato un obbligo di inserirveli).

                                   3.   Indennità di espropriazione formale

3.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16 LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 66 ad art. 22ter). L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione. Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).

Il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).

Accertato che l'imposizione del vincolo EAP non è stata costitutiva di espropriazione materiale, l'indennità dovuta ai proprietari per l'esproprio formale sollecitato dal comune deve essere determinata tenendo presente che la collocazione del fondo in una zona destinata ad attrezzature pubbliche impone di considerarlo alla stregua di terreno agricolo e di valutarlo come tale (DTF 114 Ib 122 consid. 7a) alla data del 19 novembre 2001, giorno in cui il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità da corrispondere alla CE espropriata (art. 19 cpv. 1 Lespr).

3.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.

3.3. In esito alle usuali indagini esperite a RF il Tribunale di espropriazione ha rinvenuto solo due contrattazioni significative aventi per oggetto fondi inedificabili di __________, le quali hanno evidenziato il pagamento di un prezzo medio dell'ordine di fr. 26.- il mq. Trattasi di un valore del tutto attendibile, vicino alla quotazione di fr. 30.il mq normalmente attribuita in tutto il cantone ai buoni terreni di natura agricola e, di riflesso, a quelli privi di componente edilizia (cfr. RDAT II-1994 N. 64).

3.4. La cifra indicativa di cui sopra (fr. 26.- il mq) va ora corretta ed adeguata in funzione delle specificità giuridiche e fattuali del mappale espropriato, in modo da giungere al suo effettivo valore venale.

La part. __________ di __________ possiede effettivamente le qualità individuate dal Tribunale di espropriazione: il terreno, che ospita diversa vegetazione, tra cui svariate piante da frutta, è infatti ampio, ben posizionato ed orientato, nonché dotato di un comodo accesso tramite via del __________. Considerato che salvo un paio di casi del tutto eccezionali l'importo di fr. 30.- il mq rappresenta il valore massimo finora assegnato per l'espropriazione di ottimi terreni agricoli, l'indennità di quasi 40.- fr. il mq riconosciuta dal primo giudice - superiore di oltre il 53% alla quotazione media dei fondi inedificabili di __________ - appare senz'altro corretta ed adeguata alle peculiarità del terreno in oggetto. Tanto più che parte del mapp. __________ è boschiva (per cui di scarso valore; cfr. RDAT I-1999 N. 34 con rinvii) e che a far tempo dal 1994 il valore di mercato dei poderi agricoli di superficie superiore ai 2'500 mq è vistosamente decresciuto a seguito dell'entrata in vigore della LDFR e della sorveglianza sui prezzi operata dallo Stato (STA 28 gennaio 1998 in re Commissione di vigilanza in materia di diritto fondiario rurale/ASN).

                                   4.   Altre indennità

4.1. Parimenti incensurabile da parte degli espropriati si avvera di sicuro l'indennità di fr. 5'000.- assegnata loro per la perdita delle costruzioni (due box con annessa tettoia in lamiera e un minuscolo capanno per gli attrezzi) esistenti sul fondo. Trattasi infatti di prefabbricati vetusti e realizzati con materiali di scarso valore, che ad esclusione del box posato nel 1971 previo ottenimento del relativo permesso non dovrebbero neppure essere risarciti siccome impiantati abusivamente al di fuori della zona edificabile (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 128 B VII b; Merker, Der Grundsatz der "vollen Entschädigung" im Enteignungsrecht, p. 23); principio, questo, racchiuso nell'art. 25 LFespr (cfr., a riguardo, Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 25 LFespr) e recepito nella sua essenza anche a livello cantonale (art. 18 Lespr).

4.2. La CE ricorrente insiste poi nel rivendicare un'indennità per asserita soppressione di 6/8 posti auto.

Secondo la legge, la formazione di un parcheggio, così come la semplice destinazione di un fondo allo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione. In effetti, il posteggio per autoveicoli rientra chiaramente nella categoria delle costruzioni o destinazioni sottoposte a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 22 LPT ed appartiene segnatamente a quella degli impianti, ovverosia delle opere che servono ai trasporti e alle comunicazioni o che modificano in modo considerevole la configurazione di un fondo (cfr. art. 1 LE e 4 RLE; DFGP/UPT, Commento LPT, N. 5-7 ad art. 22; Leutenegger, Das formelle Baurecht der Schweiz, p. 91/92; Schürmann/Hänni, Planungs, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, p. 237 ss.; Scolari, Commentario, N. 635 ss. ad art. 1 LE).

A prescindere dal fatto che il mapp. __________ non accoglie dei posteggi attrezzati o anche solo sistemati come tali, la ricorrente non ha mai ottenuto né chiesto il permesso di utilizzare il fondo quale area di parcheggio. Ne segue che quand'anche fosse stato provato, l'eventuale sfruttamento regolare della proprietà per lo stazionamento di veicoli è sempre avvenuto abusivamente, il che impedisce di assegnare ai proprietari un risarcimento supplementare per compensare la perdita del valore a reddito dell'impianto. E questo per le stesse ragioni esposte al considerando precedente.

4.3. Gli espropriati pretendono infine il pagamento di un indennizzo specifico per le piante presenti sul sedime espropriato.

Esprimendosi sul tema, in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di spiegare (STA 24 agosto 1992 parz. pubbl. nella RDAT I-1993 N. 51) che di norma il valore edilizio pieno di un terreno comprende pure quello di eventuali piante situate in loco, dal momento che nell'ambito di una normale e libera contrattazione l'acquirente del fondo non bonificherebbe al venditore una perdita di siffatta natura (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 90 ad art. 19 LFespr e riferimenti ivi citati). In sede espropriativa si ammette tuttavia la rifusione di questa specifica posta di danno allorquando la flora, di particolare pregio, svolge una rilevante funzione estetica-protettiva per il fondo che le ospita. L'indennizzo è parimenti giustificato se il valore delle piante, vuoi per la loro qualità botanica, vuoi per l'esiguità dell'intervento espropriativo, avvicina o trascende quello del terreno nudo. Al fine di indennizzare adeguatamente il proprietario delle piante per la perdita che subisce si possono adottare due metodi. Il primo consiste nel tener debito conto di questa peculiarità dell'area oggetto di esproprio applicando il sistema comparativo, con un conseguente adeguamento verso l'alto del prezzo medio pagato in zona per terreni privi di vegetazione pregiata, in modo da giungere al valore venale effettivo del sedime espropriato. Il secondo contempla più semplicemente l'aggiunta del valore intrinseco delle piante all'indennità di esproprio del terreno nudo.

Nel caso concreto si è applicata a giusto titolo la prima variante. L'indennità di quasi 40.- fr. il mq riconosciuta dal Tribunale di espropriazione per tutta l'area espropriata, compresa quella boschiva, comprende con certezza anche il valore delle piante da frutta, che non hanno invero pregio botanico di rilievo, né svolgono particolari funzioni protettive per la proprietà.

                                   5.   Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art. 26 Cost.; 5, 15, 22, 24 LPT; 39 LALPT; 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31 e 43 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo di versare all'ente espropriante identico importo a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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