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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17

May 24, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·5,466 words·~27 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 50.2001.00017-18  

Lugano 24 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio, in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenuto

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi  23 marzo 2001 di

__________,  patr. da: avv. __________,   

Contro  

le decisioni 21 febbraio 2001 (no. 31/86-138 e 16/94-43) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolate nell'ambito dei procedimenti di espropriazione formale promossi dall'__________ (__________) a carico del mapp. __________ di __________ di proprietà della ricorrente;

viste le risposte:

-    28 marzo 2001 del Tribunale di espropriazione;

-    31 maggio 2001 dell'__________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi 6'128 mq pervenutole in eredità dal padre __________ e così censito a RF:

                                         a) prato                          mq                                   5'913

                                         B) baracca                     mq                                        22

                                         C) portico                       mq                                        15

                                         D) abitazione                 mq                                      163

                                         E) autorimessa             mq                                        15

Il terreno, di forma curvilinea, si trova al limite della zona residenziale della frazione di __________ in località __________. Le costruzioni esistenti sono concentrate nella parte superiore del fondo, posta a settentrione e di natura pianeggiante, mentre la porzione inferiore è costituita da una ripida scarpata orientata verso S/W confinante a valle con il mapp. __________, una ex cava di inerti. Quest'ultimo e la vicina part. __________, un tempo appartenenti ad __________, sono attualmente di proprietà dell'ESR, che li ha acquisiti in via di compravendita (mapp. __________) e di espropriazione (mapp. __________) per realizzare in loco una discarica controllata di classe III per RSU.

                                  B.   Il PR di __________ entrato in vigore il 1° dicembre 1987 ha collocato la parte settentrionale del mapp. __________ (mq 1660) in zona R2. Il settore meridionale (mq 4468) è stato invece inserito in una zona AP destinata a parco pubblico, al pari di tutta la superficie che accoglie la deponia. Due convenzioni stipulate tra il municipio di __________ ed il __________ prevedono in effetti che il sedime utilizzato quale discarica, debitamente sistemato, sarà donato al comune trascorsi dieci anni dalla chiusura dell'impianto o al momento in cui le emissioni saranno diventate ambientalmente trascurabili.

__________ ha impugnato il vincolo, ma i suoi ricorsi sono stati respinti dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, dal Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 6 maggio 1993) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 10 novembre 1993).

Preso atto della reiezione del gravame presentato dal padre innanzi al TPT, il 3 giugno 1993 __________ ha quindi promosso una causa contro il comune di __________ postulando un indennizzo di espropriazione materiale di fr. 200.- il mq a dipendenza della restrizione di PR sancita sulla sua proprietà. Con sentenza 16 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione ha respinto la domanda negando la sussistenza dell'esproprio materiale. Adito dalla soccombente, il 13 novembre 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudizio di prima istanza.

                                  C.   Negli ultimi anni il mapp. __________ è stato pure oggetto di due procedure di espropriazione formale.

a) Con la prima, avviata nel 1986 (inc. TE no. 31/86), il __________ ha sollecitato l'esproprio della parte meridionale del fondo (mq 3'934 mq) e la sua anticipata immissione in possesso in vista dell'ampliamento e della sistemazione della discarica, offrendo un'indennità di fr. 8.- il mq.

Il 6 ottobre 1986 l'allora proprietario del terreno __________ si è opposto all'espropriazione e all'anticipata immissione in possesso, notificando nel contempo una pretesa di indennizzo di fr. 200.- il mq oltre a fr. 100'000.- per la svalutazione della porzione residua.

Dopo aver sentito le parti in occasione di un'infruttuosa udienza di conciliazione, il 3 giugno 1987 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione e concesso la presa di possesso anticipata dei diritti espropriati a far tempo dalla produzione - avvenuta il 2 luglio 1987 - di un referto fotografico comprovante la situazione esistente in loco.

Alla morte di __________ la figlia __________ è subentrata nel processo e ha inoltrato le conclusioni di causa, chiedendo un risarcimento di fr. 200.- il mq per la superficie espropriata, nel frattempo ridotta a 3'028 mq, rispettivamente fr. 40.- il mq nel caso in cui lo scorporo venisse considerato inedificabile, oltre a fr. 160'000.- per il deprezzamento subito dalla parte restante.

Nel settembre del 1998 le parti hanno poi convenuto di limitare l'esproprio ad un'area di complessivi 2'657 mq, di cui 15 mq indennizzati in natura aggregando al mapp. __________ un triangolino di terreno prelevato dal confinante mapp. __________ di proprietà dell'ente espropriante.

b) Il 3 maggio 1994 l'__________ ha inoltre dato avvio all'espropriazione di alcuni diritti necessari alla completazione dell'impianto di captazione del biogas proveniente dalla discarica (inc. TE no. 16/94). Le tabelle espropriative prevedevano l'occupazione temporanea di ca. 1'500 mq del mapp. __________, nonché l'iscrizione di una servitù di condotta a carico di 110 ml del fondo e la posa di tre pozzetti di ispezione mediante versamento di un 'indennità globale di fr. 2'265.-.

Con scritto 14 giugno 1994 la proprietaria si è tuttavia opposta all'espropriazione, chiedendo nello stesso tempo una modifica dei piani ed un indennizzo di fr. 1.-/mq mensili per l'occupazione transitoria, fr. 30.-/ml per l'aggravio delle canalizzazioni, fr. 1000..- per ogni pozzo e fr. 250'000.- per il danno cagionato dalle immissioni moleste.

All'udienza del 13 dicembre 1994 l'ente espropriante ha spiegato le ragioni tecniche che ostavano alla posa delle condotte nel settore del fondo già oggetto di espropriazione. L'__________ ha inoltre domandato l'anticipata immissione in possesso, avversata dall'espropriata.

Esperito il sopralluogo, con giudizio 18 maggio 1995 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione all'esproprio, la domanda di modifica dei piani e accordato l'anticipata immissione in possesso.

In sede di conclusioni __________ ha nondimeno rinnovato tutte le sue pretese risarcitorie, in particolare quella di 250'000.- fr. fondata su una presunta espropriazione di diritti di vicinato.

                                  D.   Il Tribunale di espropriazione ha emanato la sua sentenza in entrambe le procedure il 21 febbraio 2001.

a) Per l'esproprio formale del terreno necessario alla sistemazione della discarica il primo giudice ha riconosciuto alla proprietaria un'indennità di fr. 17.- il mq.

Ricordato che il mapp. __________ non è stato oggetto di espropriazione materiale ed accertato che tra il 1985 ed il 1988 i prezzi pagati in zona per l'acquisto di fondi inedificabili variavano da un minimo di fr. 2.23/mq ad un massimo di fr. 59.71/mq, il Tribunale di espropriazione ha deciso per finire di accordare all'espropriata un'indennità inferiore all'usuale valore venale medio dei terreni agricoli a causa dello stato e delle effettive possibilità di sfruttamento della superficie avulsa, in gran parte scoscesa ed instabile.

Quanto alla svalutazione della porzione residua, la prima istanza ha negato che l'intervento espropriativo potesse incidere sulle possibilità di sfruttamento della parte settentrionale della proprietà, già edificata e dotata di un'ampia area di sfogo ancora ricca di indici.

b) In relazione alla posa dell'impianto di captazione del biogas il Tribunale di espropriazione ha assegnato un indennizzo di fr. 1.50/ml per la costituzione di una servitù di condotta lungo un tratto di 110 ml, fr. 200.- per ciascuno dei tre pozzetti previsti e fr. 1.-/mq/anno per l'occupazione temporanea di ca. 1'500 mq. Ha invece respinto la domanda di risarcimento legata alle immissioni moleste, annotando che stando ai rilievi peritali le emanazioni vengono captate in buona misura e dopo il trattamento di combustione non sono nemmeno considerate gas di discarica. Durante i sopralluoghi il Tribunale non ha d'altronde notato odori particolari, né altri proprietari di abitazioni poste nelle vicinanze si sono lamentati di effluvi molesti provenienti dall'impianto, per cui le immissioni - quand'anche si fossero manifestate - sarebbero state tollerabili o comunque non incompatibili con la destinazione residenziale dei fondi colpiti.

                                  E.   Mediante distinti ricorsi 22 marzo 2001 __________ ha impugnato le predette pronunzie innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma.

a) Nel primo gravame l'insorgente ha chiesto che l'indennità da versargli a seguito dell'esproprio di 2'657 mq del mapp. __________ venga definita in fr. 40.- il mq per il terreno e in fr. 160'000.per le inconvenienze e il deprezzamento della frazione residua.

La ricorrente ha ricordato che la data determinante per l'estimo è il 2 luglio 1987, epoca in cui il terreno non era scosceso, ma si presentava in uno stato comparabile a quello odierno frutto dell'intervenuto riempimento della discarica. A fronte di una tale situazione sarebbe iniquo non riconoscerle un'indennità di almeno 40.- fr. il mq, cifra corrispondente a quella che l'ente espropriante ha pagato in passato al padre per acquisire la proprietà della cava ai contermini mapp. __________ e __________ al fine di creare la deponia prima ed ampliarla poi. Una somma simile si giustificherebbe anche tenuto conto del principio secondo cui un fondo sfruttato quale cava assicura perlomeno la redditività di un buon sedime fruttato a scopo di coltivazione, per cui il suo valore venale non può essere inferiore a quello di un podere agricolo. D'altra parte, l'importo fissato dal Tribunale di espropriazione non raggiunge nemmeno il valore di stima ufficiale e si distanzia nettamente dalle indennità espropriative riconosciute in passato per oggetti comparabili: deve quindi essere adeguato come postulato nell'impugnativa.

In tema di deprezzamento della frazione restante, la ricorrente ha sottolineato che un risarcimento per tale titolo le è dovuto sia in base all'art. 11 lett. b Lespr, sia in base alle norme che regolano l'espropriazione dei diritti di vicinato. Il danno - ha precisato - si identifica negli inconvenienti riconducibili alla gestione della discarica dalla sua apertura sino alla costruzione dell'impianto di captazione del biogas. La documentazione tecnica agli atti dimostra infatti che l'impianto ha prodotto per anni importanti quantità di gas infiammabile e maleodorante, che non captate per carenze progettuali si sono riversate sui fondi limitrofi. Ancora oggi, una parte di questi gas destinati a regredire fino a completa sparizione con il tempo, sfugge alla captazione dell'apposito impianto realizzato solo nel 1995 e si disperdono nell'ambiente circostante. Il deprezzamento della frazione residua è certamente dovuto all'opera sull'area espropriata, che con la sua maleodorante presenza ha impedito in particolare all'attuale proprietaria di locare la casa d'abitazione del padre dopo il suo decesso.

b) La ricorrente ha sviluppato considerazioni identiche in seno alla seconda impugnativa, proposta unicamente contro il diniego di un'indennità per le immissioni moleste provenienti dalla discarica deciso dal Tribunale di espropriazione nel contesto dell'esproprio dei diritti necessari alla posa di alcune condotte dell'impianto di captazione del biogas.

Anche in questo caso la ricorrente ha ravvisato il danno soprattutto nella mancata locazione della casa d'abitazione al sub. d del mapp. 906 dopo la morte del suo proprietario __________. La perdita di redditività andrebbe quantificata in almeno 30'000.- fr. annui a partire dal decesso avvenuto nel febbraio del 1989.

                                  F.   Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione dei due gravami e la conseguente conferma delle sentenze impugnate senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto l'__________, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

I gravami sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Non spetta al Tribunale cantonale amministrativo rimediare ad eventuali gravi carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore. Nel caso in cui il Tribunale di espropriazione fosse incorso in un accertamento incompleto dei fatti determinanti per il giudizio, la causa gli sarà rinviata per l'integrazione degli atti e l'emanazione di una nuova decisione (art. 65 cpv. 2 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 65 PAmm, p. 332 in fine).

                                   2.   Valore venale dello scorporo espropriato

La ricorrente contesta innanzi tutto il risarcimento di fr. 17.- il mq accordatogli per l'avulsione di 2'657 mq della sua proprietà.

In realtà, ai fini della quantificazione dell'indennità occorre prendere in considerazione una superficie di mq 2'642, poiché allorquando le parti hanno convenuto di ridurre a 2'657 mq l'area interessata dall'esproprio, hanno anche concordato di aggregare al mapp. __________ un triangolino di terreno di 15 mq prelevato dal confinante mapp. __________ di proprietà dell'ente espropriante. Il saldo dell'operazione, come ben risulta dal piano di mutazione no. 2197 del 27 luglio 1998 sottoscritto a sigillo dell'accordo, è dunque di 2'642 mq a favore dell'__________.

Lo scorporo espropriato si trova in zona AP e non è stato oggetto di espropriazione materiale (cfr. STA 13 novembre 2000 in re __________). Di natura inedificabile, nel 1987 si presentava pianeggiante ma instabile nella sua parte superiore, mentre la porzione inferiore era costituita da una scarpata fortemente scoscesa a seguito di escavazioni e franamenti (cfr. STA 13 novembre 2000 e rimandi, così come la vasta, eloquente documentazione fotografica doc. I inc. TE 31/86 comprovante lo stato dei luoghi il 17 giugno 1987, pochi giorni prima della data determinante). Situazione, questa, presente nella sua essenza prima ancora della creazione della discarica e riconducibile alle pluriennali attività di scavo a fini estrattivi esercitate in loco da __________ (vedi STA già citata).

                                         2.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16 LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 66 ad art. 22ter).

                                         L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione. Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).

                                         Il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).

In casu, il dies aestimandi va situato in corrispondenza del 2 luglio 1987, giorno in cui il Tribunale di espropriazione ha decretato l'anticipata immissione in possesso del diritto espropriato.

2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi . Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.

2.3. Il Tribunale di espropriazione ha dichiarato in sentenza di aver applicato il metodo statistico-comparativo. Dagli atti trasmessi a questo Tribunale risulta però impossibile comprendere in base a quali transazioni il primo giudice ha operato il suo estimo. Premesso che ai fini del giudizio possono essere prese in considerazione solo le negoziazioni precedenti il dies aestimandi (DTF 122 II 344 consid. 5a), le uniche due libere compravendite di fondi inedificabili di __________ rinvenute dal TE risalgono al 1985 e indicano il pagamento di prezzi modesti: fr. 4.17 il mq per il mapp. __________ di 14'364 mq e fr. 2.23 il mq per il mapp. __________ di 4'483 mq. I prezzi del 1986 concernenti terreni non edificabili sono stati invece desunti da accordi bonali raggiunti nell'ambito di procedure espropriative, che notoriamente non possono influire in modo determinante sulla quantificazione dell'indennità espropriativa (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 86 ad art. 19 LFespr; RDAT I-1993 N. 51): fr. 11.25/mq per i mapp. __________, __________ e __________ (esproprio parziale) e fr. 36.02/mq valuta 1° giugno 1981 per il mapp. __________ del padre della ricorrente, comprensivo di un rustico ed espropriato dal __________ al fine di ampliare la discarica. Per il 1987, manca addirittura qualsiasi dato di riferimento.

Questa vistosa mancanza di risultati utili impedisce con ogni evidenza una corretta applicazione del metodo statistico-comparativo. Non è quindi dato di vedere come abbia fatto il Tribunale di espropriazione ad attribuire allo scorporo espropriato un valore venale, ad inizio luglio 1987, di 17.- fr. il mq, quando i prezzi pagati in seno alle uniche due contrattazioni realizzate in regime di libero mercato non superano fr. 4.20 il mq. Tale valutazione si avvera ancor più incomprensibile se si pon mente alle caratteristiche negative della superficie dedotta in esproprio, che il Tribunale medesimo ha descritto come costituita in gran parte da "una scarpata scoscesa fortemente erosa franata ed instabile del tutto inutilizzabile se non ai fini della stessa discarica".

Non potendo accreditare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in esito ad un accertamento del tutto insufficiente delle transazioni concluse nella zona di riferimento, questo Tribunale si vede costretto ad annullare la decisione impugnata e a rinviare la causa all'istanza inferiore affinché statuisca nuovamente in merito previo esperimento di un'accurata indagine (art. 65 cpv. 2 PAmm). Nell'ambito della nuova pronunzia il valore venale dello scorporo espropriato dovrà essere individuato oggettivamente, confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni. All'occorrenza, il Tribunale di espropriazione dovrà estendere le proprie ricerche all'intero decennio precedente il dies aestimandi ad ai comuni confinanti con __________, tenendo presente peraltro che l'oggetto da stimare non è parificabile ad una cava come nel caso pubblicato nella RDAT 1990 N. 58, l'attività di estrazione in loco essendo stata interrotta (ed indennizzata) nel lontano 1972 (vedi doc. 2 inc. TE 15/79, rogito di compravendita 13 novembre __________).

                                   3.   Immissioni moleste e svalutazione della porzione residua

La ricorrente sostiene che la discarica ha prodotto e malgrado l'impianto di captazione produce tuttora del biogas che si riversa sul mapp. __________. Lamenta quindi un deprezzamento della frazione residua del fondo e per tale titolo pretende un risarcimento di fr. 160'000.nella causa di espropriazione formale del terreno necessario alla sistemazione della discarica e di fr. 250'000.- nella causa di esproprio dei diritti necessari alla posa di una tubazione dell'impianto di captazione del biogas. Nel primo caso per gli inconvenienti riconducibili alla gestione della discarica dalla sua apertura sino alla realizzazione dell'impianto di captazione (1973-1995), nel secondo per i disagi accusati negli anni successivi. In entrambe le procedure adducendo in particolare una perdita di redditività derivante dalla mancata locazione della casa d'abitazione al sub. d del mapp. __________ dopo la morte del suo proprietario __________.

3.1. L'indennità espropriativa deve comprendere tutti i pregiudizi cagionati al proprietario in seguito all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti, segnatamente - nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito (art. 11 lett. b Lespr). Si ritiene dovuto un indennizzo per la svalutazione della porzione rimanente non solo quando il rimpicciolimento o il cambiamento di forma della proprietà ne compromettono l'utilizzazione (RDAT II-1994 N. 63), ma anche quando sull'area espropriata viene realizzata un'opera generatrice di inquinamento fonico o atmosferico, con un conseguente aumento delle immissioni nelle adiacenze (RDAT 1989 N. 75). In questo caso il proprietario può di principio rivendicare un indennizzo per la diminuzione di valore della frazione residua in base all'art. 11 lett. b Lespr. I proprietari di fondi non toccati direttamente dall'esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera molesta possono invece invocare l'avverarsi di un'espropriazione di diritti di vicinato - ed ottenere un indennizzo per il deprezzamento della loro proprietà - se il danno subito è speciale, imprevedibile e grave; solo se queste tre condizioni sono adempiute cumulativamente si può parlare di immissioni eccessive ex art. 684 CCS suscettibili di risarcimento (cfr. DTF 124 II 548, 121 II 328 e rinvii).

In caso di immissioni pregiudizievoli la giurisprudenza (DTF 106 Ib 381) opera pertanto una distinzione tra il proprietario colpito da un'espropriazione formale vera e propria e quello che, proprio a causa delle immissioni, è sostanzialmente vittima solo di un'espropriazione di diritti di vicinato; il primo potrà sollecitare il riconoscimento di un'indennità ex art. 11 lett. b Lespr non appena esiste un rapporto di causalità adeguata tra la perdita del terreno e il danno proveniente dalle immissioni, il secondo - che beneficia soltanto della protezione accordatagli dal diritto di vicinato (art. 684 e 679 CCS) - per ottenere riparazione dovrà invece provare la gravità, la particolarità e l'imprevedibilità del danno. Come ben puntualizza il TF nella giurisprudenza citata, può quindi succedere che un proprietario costretto a cedere parte del proprio terreno venga risarcito anche per il danno cagionato da immissioni di rumore, polvere, ecc. non eccessive provenienti dall'opera, mentre un altro proprietario, toccato in egual misura dalle medesime immissioni ma non espropriato formalmente, si veda rifiutato qualsiasi indennizzo (RDAT II-1998 N. 27).

3.2. La superficie di 2'642 mq espropriata dall'__________ è stata prelevata dalla porzione meridionale del mapp. __________ inclusa in zona AP ed è servita a sistemare la discarica controllata di __________ in vista della sua chiusura definitiva. Dagli atti (cfr. le planimetrie 27 aprile 1995 allestite dall'ing. __________) si desume come l'esproprio abbia colpito in pratica la zona scoscesa del fondo, risparmiando pressoché totalmente il pianoro sovrastante, in particolare l'ampio spiazzo antistante la casa d'abitazione posta a ridosso del confine settentrionale della proprietà. In sostanza, l'espropriazione non ha intaccato minimamente la superficie edificabile del fondo, che è rimasta ampia ca. 1660 mq e non ha subito alcun deprezzamento indennizzabile in assenza di qualsivoglia limitazione suscettibile di pregiudicarne lo sfruttamento edilizio. La ricorrente nemmeno lo pretende, individuando le cause della presunta svalutazione nelle immissioni moleste provenienti dalla discarica, dal giorno della sua apertura sino alla costruzione dell'impianto di captazione del biogas. In tale evenienza però la perdita di valore della proprietà lamentata dall'insorgente ha origini pregresse e non è riconducibile tanto all'evento espropriativo che ci occupa, quanto piuttosto alla discarica vera e propria ed ai processi di decomposizione in atto al suo interno, che stando agli accertamenti peritali hanno sempre prodotto importanti quantità di biogas riversatisi in misura imprecisata nelle adiacenze. L'espropriazione ha comportato invero un sensibile avvicinamento della discarica al settore edificabile del fondo, ma in tema di deprezzamento la proprietaria avrebbe subito il medesimo pregiudizio, rispettivamente lo stesso genere di incomodi destinati peraltro a scomparire, anche in assenza dell'intervento espropriativo, resosi necessario ai fini della chiusura definitiva dell'impianto. Nel caso di specie, tra l'esproprio e la rivendicata perdita di valore del fondo non è insomma ravvisabile un rapporto di causalità adeguata sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11 lett. b Lespr.

Quanto alla mancata locazione della casa d'abitazione dopo il decesso del suo proprietario __________ avvenuto nel febbraio del 1989, occorre sottolineare innanzi tutto che tale funesto evento è posteriore al 2 luglio 1987, giorno determinante per la valutazione dell'indennità, e che pendente causa la ricorrente non hai mai notificato una pretesa per asserita perdita di redditività del mapp. __________. Ancora il 23 aprile 1996, in sede di conclusioni, __________ ha insistito nella tesi secondo cui l'esproprio aveva reso inedificabile una striscia di terreno di 1'000 mq posta al culmine della discarica svalutandola di fr. 160.- il mq. La rivendicazione fondata su una perdita del reddito locativo quale conseguenza dell'espropriazione è stata presentata soltanto con il ricorso inoltrato a questo Tribunale, a distanza quindi di oltre 12 anni dall'accadimento che ha evidenziato il pregiudizio. Anche volendola considerare una pretesa d'indennità tardiva riferita ad un danno che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani (cfr. art. 32 lett. c Lespr), la richiesta va disattesa siccome improponibile in questa sede (art. 63 cpv. 2 PAmm) e irrimediabilmente perenta per manifesta decorrenza del relativo termine sancito dalla legge (di tre mesi a contare dal momento in cui il titolare del diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretesa; cfr. art. 32 cpv. 2 Lespr).

3.2.1. Nell'ambito della procedura di esproprio dei diritti necessari alla completazione dell'impianto di captazione del biogas valgono mutatis mutandis le stesse considerazioni, con una prima precisazione d'ordine fattuale: la discarica di __________ dispone di un impianto di smaltimento del biogas che ha dato buona prova della propria efficienza sin dal 1977 (cfr. rapporto tecnico-finanziario 3 gennaio 1990 concernente le opere di sistemazione finale della discarica controllata di __________, p. 22 e allegato C, così come la documentazione di aggiornamento del luglio 1994, p. 16). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'esproprio in discussione non è quindi finalizzato alla creazione di un impianto mancante, ma è volto unicamente a potenziare ed aggiornare la struttura esistente.

La tubazione e i tre pozzetti d'ispezione sono stati interrati nel settore del mapp. __________ gravato dal vincolo AP, nei pressi del nuovo confine tracciato a seguito dell'espropriazione formale del 1987. L'area edificabile del fondo è rimasta esclusa da questa operazione espropriativa volta alla costituzione di una semplice servitù e quindi non ha subito alcun danno. La condotta è stata d'altronde sistemata ai margini della proprietà e in quella posizione - stante le distanze che vanno in ogni modo tenute dal confine - non è suscettibile di pregiudicare l'edificabilità della particella neppure in caso di sua futura assegnazione integrale alla zona R2.

Anche per le immissioni possono essere di principio riproposte le riflessioni esposte al considerando precedente, atteso che l'espropriazione concerne la costituzione di una servitù di condotta a carico di 110 ml del fondo e la posa di tre pozzetti di ispezione, intervento che di per sé non provoca alcuna molestia. Anzi, nella misura in cui l'espropriazione è finalizzata alla completazione di un'opera come l'impianto di captazione del biogas che serve a ridurre drasticamente le emissioni gassose prodotte dalla discarica, si può senz'altro affermare che l'operazione genera effetti esattamente contrari, il che porta ad escludere la sussistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'esproprio e la vantata svalutazione subita dalla porzione residua a causa delle immissioni che la colpirebbero. Questa conclusione incide anche sulle pretese notificate dalla ricorrente per titolo di perdita di redditività del fondo espropriato; il fatto di non esser riuscita a locare la casa d'abitazione del padre non dipende dalla servitù di cui l'__________ ha chiesto la costituzione in via espropriativa, ma tutt'al più dalla presenza della discarica in quanto tale nelle vicinanze della proprietà. Prova ulteriore ne sia la circostanza che la procedura di espropriazione è stata avviata nel 1994 e che in quel momento la casa era già vuota da oltre cinque anni per altre ragioni.

3.3. Resta da esaminare se le pretese della ricorrente non possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il risarcimento del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato.

Come accennato in antecedenza, secondo la giurisprudenza sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di espropriazione formale di diritti di vicinato se lo sfruttamento conforme alla sua destinazione di un'opera pubblica appartenente ad una collettività che fruisce del diritto di espropriazione, è fonte di immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CCS, tali da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio cumulativamente speciale, grave e imprevedibile (DTF 124 II 548, 123 II 490, 121 II 328, 119 Ib 355). Il presupposto della specialità è adempiuto allorquando le immissioni raggiungono un'intensità che eccede il limite dell'usuale e del tollerabile (DTF 123 II 492). Il requisito della gravità concretizza invece il principio della proporzionalità e concerne il danno provocato dalle immissioni, che deve essere importante al punto da provocare una considerevole svalutazione della proprietà toccata (DTF 123 II 493). La condizione dell'imprevedibilità - posta dal Tribunale federale soprattutto in opposizione agli sviluppi attendibili del traffico stradale, ferroviario e aereo - è data infine se il proprietario colpito non poteva immaginarsi che avrebbe subito un pregiudizio a causa delle immissioni provocate dall'utilizzazione di un'opera pubblica esistente, ampliata o di nuova costruzione; viene meno per contro se la situazione di molestia era già presente al momento in cui il fondo è stato acquistato o edificato (cfr., sull'argomento, Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, p. 163 ss.).

Pendente causa non è mai stata accertata l'intensità delle immissioni asseritamente subite dal mapp. __________. Come annota giustamente il resistente, gli studi agli atti e le discussioni sull'argomento si sono sempre concentrati sulla natura e la quantità delle emissioni prodotte nel tempo dalla discarica, il che non sta ancora a significare - considerata la dispersione che caratterizza le esalazioni gassose - che il fondo vicino abbia sofferto molestie travalicanti i limiti del tollerabile; per appurarlo occorreva eseguire rilevamenti al punto d'impatto, non alla fonte (cfr., sul concetto, art. 7 cpv. 2 LPAmb). A prescindere da questa lacuna, che non consente di valutare la specialità delle immissioni lamentate dalla ricorrente, al danno rivendicato in questa sede - di natura temporanea e quindi comunque inidoneo a generare una svalutazione definitiva indennizzabile come tale - fa difetto perlomeno il requisito dell'imprevedibilità. A questo specifico proposito non si può fare a meno di annotare che la discarica di __________ è stata aperta nel 1974 e che l'abitazione rimasta sfitta dopo il decesso della persona che la occupava (__________) è stata costruita nel 1984. A quell'epoca l'impianto era già da tempo in esercizio e i disagi anche solo psicologici legati alla sua presenza dovevano essere evidenti. In simili evenienze il proprietario del mapp. __________ e i suoi successori in diritto - che nel 1972 hanno pur venduto al __________ il terreno necessario alla costruzione di una discarica reattore per definizione molesta - dovevano aspettarsi uno sviluppo futuro del deposito e degli inconvenienti ad esso connessi.

Ne segue che le rivendicazioni della ricorrente non possono essere accolte neppure in applicazione dei principi che informano l'espropriazione dei diritti di vicinato.

                                   4.   Stante quanto precede, il ricorso contro la sentenza 21 febbraio 2001 no. 31/86-138 deve essere parzialmente accolto, con il conseguente annullamento del dispositivo 1 del giudizio impugnato e la retrocessione degli atti all'istanza inferiore per l'emanazione di una nuova decisione previa adeguata istruttoria.

Il ricorso contro la sentenza 21 febbraio 2001 no. 16/94-43 è invece da respingere integralmente.

La tassa di giudizio viene ripartita tra le parti secondo il rispettivo grado di soccombenza in seno alle due impugnative. Al resistente patrocinato da un legale vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione dell'esito dei gravami (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43, 46 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso contro la sentenza 21 febbraio 2001 no. 31/86-138 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo 1 della decisione impugnata è annullato e gli atti rinviati al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio.

                                   2.   Il ricorso contro la sentenza 21 febbraio 2001 no. 16/94-43 è respinto.

                                   3.   La tassa di giudizio di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente nella misura di fr. 1'500.-- e per il resto a carico dell'ente espropriante.

                                   4.   La ricorrente verserà all'ente espropriante fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

                                      5.   Intimazione a:

  __________;  

__________ patr. da: avv. __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

50.2001.17 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17 — Swissrulings