Incarto n. 50.2000.5-8
Lugano 8 febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 19 aprile 2000/6 luglio 2000 del CO 1PA 1 b) 10 maggio 2002 dello Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona, rappr. da: Dipartimento del territorio, Amm. immobiliare e strade nazionali, 6500 Bellinzona,
contro
la decisione 3 aprile 2000 (no. 17/89-138) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire ca. 512 mq del mapp. __________ di proprietà del CO 1 in vista della sistemazione dell'accesso alla scuola media di __________;
viste le risposte:
- 12 luglio 2000 del Tribunale di espropriazione;
- 21 agosto 2000 dello Stato del Canton Ticino;
al ricorso sub a);
- 30 maggio 2000 del Tribunale di espropriazione;
- 3 luglio 2000 del CO 1;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il CO 1 è proprietario del mapp. __________, un fondo ampio 11'029 mq, di sagoma irregolare e parzialmente edificato, confinante verso S con via __________ e verso N con la part. __________ dello Stato sulla quale sorge la locale scuola media;
che nel 1989 lo Stato del Canton Ticino ha sollecitato l'espropriazione formale di 512 mq della part. __________ al fine di realizzare un adeguato accesso al centro scolastico, offrendo un indennizzo di fr. 200.- il mq per la superficie del fondo censita come prato e di fr. 5.-/mq per quella considerata boschiva;
che con memoria 3 ottobre 1989 il proprietario del mapp. __________ si è opposto all'esproprio ed in via subordinata ha notificato una pretesa di indennità di fr. 520.- il mq;
che all'udienza di conciliazione del 25 gennaio 1990 l'espropriato ha proposto al Cantone di liquidare il contenzioso espropriativo operando una permuta tra i due fondi confinanti;
che svanita la possibilità di addivenire ad un accordo, con decisione 5 novembre 1991 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione del CO 1 e concesso allo Stato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;
che negli anni seguenti la procedura è rimasta sospesa per dar modo alle parti di riallacciare le discussioni in vista di un componimento bonale della controversia;
che dopo aver appreso del rifiuto del Consiglio parrocchiale di ratificare il compromesso nel frattempo raggiunto tra i negoziatori degli enti in causa, con sentenza 3 aprile 2000 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute all'espropriato, riconoscendogli fr. 520.- il mq per l'area prativa e fr. 5.- il mq per la superficie di natura boschiva;
che entrambi i contendenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che con gravame 6 luglio 2000 il CO 1 ha postulato l'assegnazione di un indennizzo di fr. 520.- il mq per tutto lo scorporo dedotto in esproprio, a suo parere interamente di natura edificabile;
che mediante ricorso 10 maggio 2000 lo Stato ha invece criticato le cifre allocate dal Tribunale di espropriazione sottolineando che al momento determinante del 5 novembre 1991 la superficie espropriata si trovava in zona EP, per cui occorreva verificare se il fondo era stato oggetto di una pregressa espropriazione materiale, rispettivamente ignorare il suo successivo inserimento in zona R4 avvenuto nel 1994; in esito ad una valutazione corretta della fattispecie, l'indennità dovuta all'espropriato non potrebbe in ogni modo superare i 260.- fr. il mq;
che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione di entrambi i gravami e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni, mentre le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni che non occorre illustrare;
che nel corso di un'udienza tenutasi il 10 settembre 2001 il giudice delegato ha prospettato alle parti il rinvio della causa al Tribunale di espropriazione, invitandole a riprendere in considerazione l'operazione di permuta discussa a suo tempo;
che dopo articolate negoziazioni, lo Stato del Canton Ticino e il CO 1 sono addivenuti alla stipulazione del seguente accordo datato 25 ottobre 2002:
"premesso che:
a) la parte espropriata è proprietaria di fondi e/o diritti che sono interessati dalla procedura espropriativa in oggetto e che alla stessa è stato notificato l'avviso personale di espropriazione in data 18 agosto 1989;
b) il Tribunale di espropriazione TE in data 3 aprile 2000 ha emanato la propria decisione contro la quale, le parti, hanno interposto ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo, presso il quale la procedura è tuttora pendente;
c) le trattative intercorse hanno premesso di addivenire all'accordo che viene qui stipulato.
e richiamato:
- il regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;
- il regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994;
si pattuisce quanto segue:
1. La parte espropriata vende allo Stato, che acquista, uno scorporo:
- circa mq 1405 prato da staccare dalla part. no. __________
- circa mq 171 bosco da staccare dalla part.__________
da aggregare alla part. no.__________, come indicato nella planimetria 1:500 che viene allegata quale inserto A.
2. Lo Stato riconosce alla parte espropriata, che accetta, le seguenti indennità espropriative in natura, uno scorporo:
- circa mq 1415 prato da staccare dalla part. no.__________,
- circa mq 581 bosco da staccare dalla part. no. __________,
da aggregare alla part. no. __________, il tutto come indicato nella planimetria 1:500 che viene allegata quale inserto A.
3. I fondi e i diritti vengono ceduti garantiti liberi da diritti reali limitati e da diritti personali.
4. Lo Stato resta incaricato di far allestire i piani necessari, di procedere alle necessarie iscrizioni a Registro fondiario.
Le spese della presente, dei relativi piani e ogni altra iscrizione a Registro fondiario sono assunte dallo Stato, ad eccezione dell'eventuale imposta sugli utili immobiliari che resta a carico della parte espropriata a norma di legge e dei costi di cancellazione dal Registro fondiario dei diritti reali limitati o dei diritti personali sul fondo da essa ceduto (cifra 1).
5. La parte espropriata concede inoltre allo Stato:
a) un diritto di passaggio fognatura servitù prediale "Passaggio fo- gnatura diametro 20 cm e no. 10 pozzetti" gravante le particelle no.
__________ ed a favore della particella no. __________.
b) un diritto di passaggio tubazione acque chiare servitù prediale "Passaggio canalizzazione acque chiare diametro 35 cm. con immissione nel riale__________ e no. 4 pozzetti".
Il tutto come indicato nella planimetria inserto B).
6. Lo Stato concede inoltre alla parte espropriata:
- un diritto di allacciamento alla fognatura e alla tubazione acque chiare, di proprietà dello Stato esistenti sulla particella no.__________, allacciamento che dovrà essere tecnicamente definito di comune accordo tra le parti;
- il diritto di chiedere la rimozione del materiale di scavo attualmente depositato sul fondo da essa ricevuto in permuta secondo la cifra 2 che precede, con preavviso di un anno per una scadenza trimestrale.
7. Mediante la presente convenzione, le parti si dichiarano tacitate da ogni ulteriore reciproca pretesa, d'indennità o di retrocessione, dipendente dall'espropriazione richiamata in premessa. La liquidazione di eventuali pretese di retrocessione di terzi sul fondo ceduto dallo Stato viene assunta dalla parte espropriata o dai suoi successori in diritto.
7.1. Diritto di risoluzione
Alla parte espropriata è riconosciuto un diritto di risoluzione della presente convenzione da esercitare al più tardi entro il 31 dicembre 2004 tramite dichiarazione scritta. In caso di esercizio di tale diritto le parti si impegnano reciprocamente alla restituzione dei fondi permutati senza computo di interessi e/o spese di qualsiasi natura e accettano già sin d'ora la presente quale:
a) titolo e istanza per la conseguente reiscrizione delle attuali proprietà a Registro fondiario;
b) titolo e istanza per la riattivazione e/o riassunzione della procedura di espropriazione attualmente pendenti al Tribunale cantonale amministrativo per effetto del ricorso delle parti contro la sentenza del 30 aprile 2000;
c) diritto della parte più diligente di inoltrare le richieste di cui alle lett. a) e b) che precedono.
8. Con la firma della presente convenzione, le parti sospendono sin al 31 dicembre 2004 i rispettivi ricorsi pendenti presso il Tribunale cantonale amministrativo: in assenza di esercizio di diritto di risoluzione di cui alla cifra 7.1 che precede detti ricorsi decadranno automaticamente con effetto al 1. gennaio 2005 con l'assunzione di eventuali spese e tasse e versamento di complessivi fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili di prima e seconda istanza all'espropriata.
9. La validità della presente convenzione è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale amministrativo.
10. Le spese a carico dello Stato, relative alla presente sono addebitate al Dipartimento delle finanze e dell'economia.";
che preso atto di tale intesa, debitamente sottoscritta dai rappresentanti delle parti ed approvata dal Consiglio di Stato, con decreto 5 dicembre 2002 il giudice delegato l'ha formalmente ratificata e nel contempo ha disposto la sospensione delle procedure pendenti sino al 31 dicembre 2004;
che così richiesto, il 28 gennaio 2005 il patrocinatore del CO 1 ha confermato che l'espropropriato e l'attuale proprietaria del fondo non si sono avvalsi del diritto di risoluzione della convenzione di cui al punto 7.1 della stessa;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr; la comparsa scritta che il CO 1 ha inoltrato il 19 aprile 2000 al Tribunale di espropriazione va infatti considerata atto di ricorso a tutti gli effetti ancorché introdotta innanzi ad un'autorità incompetente (art. 4 cpv. 2 PAmm);
che entrambi i gravami sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere vagliati sulla scorta degli atti, integrati dal testo degli accordi intercorsi tra le parti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che come esposto in narrativa, pendente causa è stata siglata un'intesa ai sensi della quale lo Stato corrisponde alla controparte un'indennità espropriativa in natura in cambio del sedime che gli abbisogna dando origine ad una permuta di terreno senza conguagli in denaro tra i mapp. __________;
che la transazione di cui trattasi, ossequiosa del diritto e come tale senz'altro omologabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 1a ad art. 27 PAmm), appiana tutte le controversie sorte in relazione all'esproprio parziale del mapp. __________;
che il CO 1 ha rinunciato ad esercitare il diritto di risoluzione della convenzione di cui al punto 7.1 della stessa, cosicché i ricorsi ancora pendenti davanti al tribunale possono essere stralciati dai ruoli senza aggravio di spese e tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
che all'espropriato vanno tuttavia assegnati fr. 3'000.- di ripetibili, come convenuto dalle stesse parti in causa.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 27, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli in quanto divenuti privi di oggetto per intervenuta transazione.
2.Non si prelevano spese, né tassa di giudizio.
Lo Stato verserà al CO 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione a:
, rappr. da:
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinato da: PA 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario