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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 50.2000.4

March 9, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,047 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 50.2000.00004  

Lugano 9 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 febbraio 2000 di

contro  

la decisione 3 febbraio 2000 del Presidente supplente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che ha respinto l'istanza di edizione di documenti formulata dagli insorgenti in relazione al procedimento dipendente dal loro ricorso 26 ottobre 1998 avverso la risoluzione 25 settembre 1998 con la quale il comune di __________ si è rifiutato di retrocedere un contributo di miglioria di fr. 930.- versato nel 1994 per la sistemazione del piazzale __________;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto,                           in fatto

che il 6 giugno 1994 __________ __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno versato alla cassa comunale di __________ un contributo di miglioria di fr. 930.- relativo alla sistemazione di piazzale __________;

che all'inizio del mese di marzo 1998 __________ __________ -__________ è venuta a conoscenza del fatto che il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina aveva accolto il ricorso presentato da alcuni proprietari avverso quello stesso contributo, constatando l'intervenuta perenzione del diritto all'imposizione fatto valere dal comune di __________;

che con scritto 18 maggio 1998 la famiglia __________ -__________ ha pertanto chiesto al municipio di __________ la restituzione dei 930.- fr. percepiti a suo parere indebitamente, proponendo di porli in compensazione con il conguaglio dell'imposta comunale 1996;

che il municipio si è rifiutato di retrocedere il contributo riscosso nel 1994, preannunciando l'incasso delle imposte comunali scoperte secondo "la normale prassi amministrativa";

che mediante missiva raccomandata 16 luglio 1998 __________ __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno ribadito fermamente la loro posizione, invocando la nullità della decisione posta alla base del prelievo del controverso contributo di miglioria;

che il 28 luglio 1998 il municipio di __________ ha interpellato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina per sapere se la tesi della famiglia __________ -__________ era fondata;

che ottenuta una presa di posizione scritta della Presidente del Tribunale di espropriazione, il municipio l'ha trasmessa alla controparte confermando il diniego della postulata restituzione;

che a dispetto del predetto parere favorevole al comune, __________ __________ __________ e __________ __________ -__________ si sono riconfermati con vigore nelle proprie tesi, allegazioni e domande;

che con risoluzione 25 settembre 1998 munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso il municipio di __________ ha dichiarato irricevibili le pretese;

che il 6 ottobre 1998 il municipio ha evaso negativamente una missiva con cui la famiglia __________ -__________ gli aveva chiesto di poter consultare tutti i documenti attinenti al prelievo dei contributi di miglioria per la sistemazione del piazzale __________;

che mediante ricorso 24 ottobre 1998 __________ e __________ __________ -__________ si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato per ottenere l'accesso agli atti negato loro dall'autorità comunale;

che il 26 ottobre seguente hanno invece impugnato innanzi al Tribunale di espropriazione la decisione municipale del 25 settembre 1998, chiedendo in via preliminare la ricusa della sua Presidente e riservandosi di completare la motivazione del gravame una volta visionata la documentazione che il municipio aveva impedito loro di esaminare;

che con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del 24 ottobre 1998 argomentando in sostanza che il diritto alla visione dei documenti inerenti il prelievo dei contributi di miglioria per la sistemazione del piazzale __________ poteva e doveva essere riconosciuto soltanto in presenza di precise indicazioni circa eventuali abusi lesivi della parità di trattamento commessi dall'autorità comunale;

che adito dai soccombenti, con sentenza 2 settembre 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta pronunzia governativa e disposto la trasmissione dell'incarto al Tribunale di espropriazione affinché avesse a pronunciarsi sulla richiesta di edizione di documenti formulata dagli insorgenti, dando loro modo, all'occorrenza, di completare la motivazione del ricorso 26 ottobre 1998 o facoltà di replica una volta visionati gli atti di cui trattasi;

che lo stesso giorno questo Tribunale ha accolto la domanda di ricusazione della Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;

che il 3 febbraio 2000 il magistrato supplente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha quindi respinto l'istanza di edizione di documenti presentata da __________ __________ __________ e __________ __________ -__________, negando in pratica la pertinenza della prova richiesta;

che avverso questo provvedimento gli interessati sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone l'annullamento siccome lesivo del diritto di essere sentito garantito dagli art. 6 CEDU e 29 Cost.;

che in applicazione dell'art. 48 PAmm il gravame non è stato intimato né al Tribunale di espropriazione, né al municipio di __________;

considerato,                   in diritto

che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);

che l'impugnabilità a titolo indipendente di una decisione incidentale come quella avversata dai ricorrenti presuppone che il ricorso sia ricevibile contro la decisione che l'autorità competente nel merito è chiamata ad emanare e, rispettivamente, contro la decisione finale che conclude il procedimento (Borghi/Corti, op. cit., N. 1 ad art. 44 PAmm);

che il merito della controversia deferita al giudizio del Tribunale di espropriazione concerne la retrocessione di un contributo di miglioria cui torna applicabile la legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (cfr. art. 21 LCMI);

che le decisioni rese dal Tribunale di espropriazione quale autorità di ricorso in materia di contributi di miglioria (art. 21 cpv. 4 LCMI) sono definitive;

che nessuna norma della LCMI prevede infatti la possibilità di impugnarle davanti a questo Tribunale;

che sulla scorta di quanto precede il ricorso in oggetto si avvera manifestamente irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che l'esito non consente di sollevare gli insorgenti dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm), atteso che la decisione impugnata non indicava affatto la possibilità di adire questo Tribunale in via ricorsuale;

visti gli art. 21 LCMI; 3, 28 e 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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